la Corte ha esteso a tutte le notifiche (a mezzo posta e non) il principio secondo cui "la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario".
Per il richiedente, la notificazione (anche nel caso in cui non venga utilizzato il servizio postale) si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
Per il destinatario, tutti i termini previsti decorreranno dalla data in cui l’atto è effettivamente pervenuto al destinatario stesso.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 139 e 148 del codice di
procedura civile promosso con ordinanza del 3 gennaio 2003 emessa dal Tribunale
di Milano, sezione distaccata di Rho, nel procedimento civile vertente tra Luisa
Rosa Trezzi ed altra e Maria Ida Versetti ed altri, iscritta al n. 252 del
registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2003.
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 2003 il
Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto in fatto
1.- Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano,
sezione distaccata di Rho, nel corso di un procedimento civile di opposizione
all'esecuzione ex art. 615 del codice di procedura civile - a seguito di
eccezione, formulata dalla parte opposta, di decadenza degli opponenti per
inosservanza del termine perentorio assegnato dal giudice per la notifica del
ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione -
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 148 cod.
proc. civ., <<nella parte in cui prevede che le notificazioni si
perfezionino, per il notificante, alla data di perfezionamento delle formalità
di notifica poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestate
nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna
dell'atto all'ufficiale giudiziario>>.
Rilevato che, di fronte all'eccezione, gli opponenti hanno
replicato di avere eseguito tempestivamente gli adempimenti loro attribuiti e
che il ritardo con cui erano state effettuate le notifiche era dovuto
esclusivamente all'attività dell'ufficiale giudiziario, sottratta al controllo
ed alla disponibilità del notificante, il rimettente osserva che con sentenza
n. 477 del 2002 la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale del
combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, comma terzo,
della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari),
in materia di notificazioni a mezzo del servizio postale, nella parte in cui
prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data
di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché a quella,
antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Secondo il giudice a quo, i principi posti a fondamento di
tale decisione «sono suscettibili di trovare applicazione anche rispetto alle
notificazioni effettuate senza fare ricorso al servizio postale», quali quelle
c.d. “a mani del destinatario” ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ., che,
per effetto del combinato disposto con il successivo art. 148, si perfezionano
con il compimento di tutte le formalità nelle quali si articola il procedimento
di notifica e, quindi, con la consegna di copia dell'atto e con la attestazione
da parte dell'ufficiale giudiziario delle operazioni a tal proposito compiute.
Richiamata anche la sentenza di questa Corte n. 69 del 1994,
il rimettente conclude che anche nel caso di specie il contrasto con tali
parametri può essere evitato, ricollegando gli effetti della notificazione –
per quanto riguarda il notificante – al solo compimento delle formalità a lui
direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare
all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei
suoi ausiliari completamente sottratta al controllo ed alla sfera di
disponibilità del notificante medesimo, fermo invece restando per il
destinatario il principio del perfezionamento della notificazione alla data
della ricezione dell'atto, come attestata nella relazione di notifica redatta
dall'ufficiale giudiziario.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Milano,
sezione distaccata di Rho, prospetta la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 139 e 148 del codice di
procedura civile,<<nella parte in cui prevede che le notificazioni
si perfezionino, per il notificante, alla data di perfezionamento delle formalità
di notifica poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestate
nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna
dell'atto all'ufficiale giudiziario>>.
Secondo il rimettente questa disciplina contrasterebbe con
gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per le stesse ragioni poste dalla sentenza
di questa Corte n. 477 del 2002 a base della dichiarata illegittimità
costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art.
4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a
mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di
atti giudiziari), nella parte in cui prevedeva che quella forma di notificazione
si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte
del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto
all'ufficiale giudiziario.
2. - La questione è infondata.
3. - Già con la sentenza
n. 69 del 1994, questa Corte - chiamata a valutare la legittimità
costituzionale delle norme relative alla notificazione
all'estero, con particolare riferimento alla notifica di un
provvedimento di sequestro ante causam – ha affermato che, ai sensi degli artt.
3 e 24 della Costituzione, le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del
destinatario della notificazione debbono coordinarsi con l'interesse del
notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento
notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità. E ne ha ricavato
la conclusione che la notifica si perfeziona, per il
notificante, con il compimento delle sole formalità che non sfuggono alla sua
disponibilità, con la conseguente dichiarazione di illegittimità
costituzionale - per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - degli
artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, cod. proc.
civ., nella parte in cui non prevedevano che la notificazione all'estero del
decreto che autorizza il sequestro si perfezionasse, ai fini dell'osservanza del
prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte
al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R.
5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari).
Questa soluzione è stata poi confermata dalla
sentenza n. 358 del 1996, che - proprio in ragione di tale conferma - ha
dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 669-octies
cod. proc. civ., a proposito della notificazione all'estero dell'atto
introduttivo del procedimento cautelare uniforme, nel frattempo introdotto dalla
novella del 1990.
Con la successiva sentenza
n. 477 del 2002 questa Corte ha qualificato i principi posti a base delle
precedenti decisioni come di portata generale, e perciò riferibili <<ad
ogni tipo di notificazione>> ed in particolare a quella
eseguita a mezzo del servizio postale. Ne è seguita la dichiarazione di
illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc.
civ. e dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890
(Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse
con la notificazione di atti giudiziari), essendo palesemente irragionevole,
oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di
decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di attività riferibili
non al notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente
postale suo ausiliario), e perciò del tutto estranee alla sua disponibilità.
4. - Per effetto delle ricordate sentenze - ed in
particolare della n. 477 del 2002 - risulta ormai presente nell'ordinamento
processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il
principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano
processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è
destinata a svolgere per il notificante - il momento in
cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve
distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario;
pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa
sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento
notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui
la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla
notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al
momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti.
Più specificamente il principio di scissione fra i due
momenti di perfezionamento della notificazione nei termini ora indicati si
rinviene nell'art. 149 cod. proc. civ., per effetto della sentenza n. 477 del
2002 (e nell'art. 142, anche in combinato disposto con il terzo comma dell'art.
143, per effetto della sentenza n. 69 del 1994).
5. - Il principio della distinzione fra i due diversi
momenti di perfezionamento delle notificazioni degli atti processuali -
affermato dalla ricordata giurisprudenza additiva di questa Corte, con gli
effetti prima indicati - è ormai decisivo per l'interpretazione delle altre
norme del codice di procedura civile sulle notificazioni.
Al riguardo, gli artt. 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145 e
146 - adoperando a proposito dell'attività di notificazione i verbi
<<eseguire>>, <<fare>>, >>consegnare>> ed
altri di portata equivalente - di certo non enunciano espressamente una regola
contraria alla scissione fra i due momenti di perfezionamento e nemmeno mostrano
di accogliere per implicito il principio del momento di perfezionamento unico.
In presenza di un tale dato normativo neutro, l'interprete è
vincolato a tener conto del ricordato principio enunciato da questa Corte ai
fini del rispetto del canone della c.d. interpretazione sistematica. In
base ad essa la regola generale della distinzione fra i due momenti di
perfezionamento delle notificazioni – non contenuta esplicitamente
nelle norme citate – deve essere desunta da quella ormai espressamente
prevista dall'art. 149 cod. proc. civ. per la notificazione a mezzo posta, e
conseguentemente applicata anche alla notificazione
eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario.
In ragione di tali rilievi, le norme
censurate vanno interpretate nel senso che la notificazione si perfeziona nei
confronti del notificante, secondo quanto sopra specificato, al momento della
consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Pertanto la questione
sollevata dal rimettente deve essere dichiarata non fondata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli articoli 139 e 148 del codice di
procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA