Conversione
in legge, con modificazioni, del DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n. 35
Disposizioni
urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale. (in G.U. n. 62 del 16 marzo 2005 - in vigore dal 17 marzo
2005)
(Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 12 maggio 2005, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)
Attesto che il Senato della Repubblica,il 12 maggio 2005, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali
articolo 1.
1. Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il Governo è
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata vigore della presente
legge, un decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura
civile. Il decreto, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e
in conformità ai princìpi ed ai criteri direttivi previsti dal comma 3,
provvede a realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni
vigenti ed è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, nonchè sottoposto al parere della Assemblea generale della Corte
suprema di cassazione ai sensi dell’articolo 93 dell’ordinamento giudiziario
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il parere è reso entro
trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, il decreto è
emanato anche in mancanza del parere. Lo schema di decreto è successivamente
trasmesso al Parlamento, perchè sia espresso il parere delle competenti
Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data della
trasmissione; decorso tale termine, è emanato anche in mancanza del parere.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare
del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di
quest’ultimo è prorogata di centoventi giorni. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni
correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di
cui al comma 3 e con la procedura di cui al presente comma.
3. Nell’attuazione della delega di cui al comma 2, il
Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica, stabilendo identità dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai sensi dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione, prevedendo che il vizio di motivazione debba riguardare un fatto controverso; l’obbligo che il motivo di ricorso si chiuda, a pena di inammissibilità dello stesso, con la chiara enunciazione di un quesito di diritto; l’estensione del sindacato diretto della Corte sull’interpretazione e sull’applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune, ampliando la previsione del numero 3) dell’articolo 360 del codice di procedura civile; la non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e la ricorribilità immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva di ricorso avverso le prime e la previsione della riserva di ricorso avverso le seconde; la distinzione fra pronuncia delle sezioni semplici e pronuncia delle sezioni unite prevedendo che la questione di giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni unite nei casi di cui all’articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, e possa invece essere assegnata, negli altri casi, alle sezioni semplici se sulla stessa si siano in precedenza pronunziate le sezioni unite; il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione semplice non intenda aderire al precedente, debba reinvestire le sezioni unite con ordinanza motivata; l’estensione delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche nel caso di violazione di norme processuali; l’enunciazione del principio di diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell’impugnazione e con riferimento a tutti i motivi della decisione; meccanismi idonei, modellati sull’attuale articolo 363 del codice di procedura civile, a garantire l’esercitabilità della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche nei casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione. Prevedere la revocazione straordinaria e l’opposizione di terzo contro le sentenze di merito della Corte di cassazione, disciplinandone la competenza;
b) riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell’arbitrato prevedendo: la disponibilità dell’oggetto come unico e sufficiente presupposto dell’arbitrato, salva diversa disposizione di legge; che, per la stipulazione di compromesso e di clausola compromissoria, vi sia un unico criterio di capacità, riferito al potere di disporre in relazione al rapporto controverso; una disciplina relativa all’arbitrato con pluralità di parti, che garantisca nella nomina degli arbitri il rispetto della volontà originaria o successiva delle parti, nonchè relativa alla successione nel diritto controverso ed alla partecipazione dei terzi al processo arbitrale, nel rispetto dei princìpi fondamentali dell’istituto; una disciplina specifica finalizzata a garantire l’indipendenza e l’imparzialità degli arbitri; una disciplina unitaria e completa della responsabilità degli arbitri, anche tipizzando le relative fattispecie; una disciplina dell’istruzione probatoria, con la previsione di adeguate forme di assistenza giudiziaria; che gli arbitri possano conoscere in via incidentale delle questioni pregiudiziali non arbitrabili, salvo che per legge sia necessaria la decisione con efficacia di giudicato autonomo; una razionalizzazione della disciplina dei termini per la pronuncia del lodo, anche con riferimento alle ipotesi di proroga degli stessi; una semplificazione e una razionalizzazione delle forme e delle modalità di pronuncia del lodo; che il lodo, anche non omologato, abbia gli effetti di una sentenza; una razionalizzazione delle ipotesi attualmente esistenti di impugnazione per nullità secondo i seguenti princìpi: 1) subordinare la controllabilità del lodo ai sensi del secondo comma dell’articolo 829 del codice di procedura civile alla esplicita previsione delle parti, salvo diversa previsione di legge e salvo il contrasto con i princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico, 2) disciplinare il procedimento, prevedendo le ipotesi di pronuncia rescissoria da parte del giudice dell’impugnazione per nullità, 3) disciplinare in generale i rapporti fra arbitro e giudice, ivi compresa l’eccezione di patto compromissorio; una disciplina dell’arbitrato amministrato, assicurando che l’intervento dell’istituzione arbitrale nella nomina degli arbitri abbia luogo solo se previsto dalle parti e prevedendo, in ogni caso, che le designazioni compiute da queste ultime siano vincolanti; la soppressione del capo dedicato all’arbitrato internazionale, con tendenziale estensione della relativa disciplina all’arbitrato interno, salvi gli opportuni adattamenti, con esclusione di quanto previsto dall’articolo 838 del codice di procedura civile; che le norme in materia di arbitrato trovino sempre applicazione in presenza di patto compromissorio comunque denominato, salva la diversa ed espressa volontà delle parti di derogare alla disciplina legale, fermi in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio, la sindacabilità in via di azione o di eccezione della decisione per vizi del procedimento e la possibilità di fruire della tutela cautelare.
4. Nell’esercizio della delega di cui ai commi 2 e 3, il Governo può revisionare la formulazione letterale e la collocazione degli articoli del vigente codice e delle altre norme processuali civili vigenti non direttamente investiti dai princìpi di delega in modo da accordarli con le modifiche apportate dal decreto legislativo adottato nell’esercizio della predetta delega.
5. Il Governo è
delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi
di cui al comma 6, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica
della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo
1942, n. 267. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa
comunitaria e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi di cui al comma
6, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, nonchè
la riconduzione della disciplina della transazione in sede fiscale per
insolvenza o assoggettamento a procedure concorsuali al concordato preventivo
come disciplinato in attuazione della presente legge. I decreti legislativi
previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della
giustizia e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle attività produttive, e successivamente trasmessi al Parlamento,
ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il
termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti
sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere
nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo
periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è
prorogata di sessanta giorni.
6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 5, il
Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
modificare la disciplina del fallimento, secondo i seguenti princìpi:
1)
semplificare la disciplina attraverso l’estensione dei soggetti esonerati
dall’applicabilità dell’istituto e l’accelerazione delle procedure
applicabili alle controversie in materia;
2)
ampliare le competenze del comitato dei creditori, consentendo una maggiore
partecipazione dell’organo alla gestione della crisi dell’impresa;
coordinare i poteri degli altri organi della procedura;
3)
modificare la disciplina dei requisiti per la nomina a curatore, annoverando tra
i soggetti legittimati a ricoprire la carica gli studi professionali associati,
le società tra professionisti, nonchè coloro che abbiano comprovate capacità
di gestione imprenditoriale;
4)
modificare la disciplina delle conseguenze personali del fallimento, eliminando
le sanzioni personali e prevedendo che le limitazioni alla libertà di residenza
e di corrispondenza del fallito siano connesse alle sole esigenze della
procedura;
5)
modificare la disciplina degli effetti della revocazione, prevedendo che essi si
rivolgano nei confronti dell’effettivo destinatario della prestazione;
6)
ridurre il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione revocatoria;
7)
modificare la disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici
pendenti, ampliando i termini entro i quali il curatore deve manifestare la
propria scelta in ordine allo scioglimento dei relativi contratti e prevedendo
una disciplina per i patrimoni destinati ad uno specifico affare e per i
contratti di locazione finanziaria;
8)
modificare la disciplina della continuazione temporanea dell’esercizio
dell’impresa, ampliando i poteri del comitato dei creditori e del curatore ed
introducendo l’obbligo di informativa periodica da parte del curatore al
comitato dei creditori sulla gestione provvisoria;
9)
modificare la disciplina dell’accertamento del passivo, abbreviando i tempi
della procedura, semplificando le modalità di presentazione delle relative
domande di ammissione e prevedendo che in sede di adunanza per l’esame dello
stato passivo i creditori possano, a maggioranza dei crediti insinuati,
confermare o effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato
dei creditori, nonchè confermare il curatore ovvero richiederne la sostituzione
indicando al giudice delegato un nuovo nominativo;
10)
prevedere che, entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario, il
curatore predisponga un programma di liquidazione da sottoporre, previa
approvazione del comitato dei creditori, all’autorizzazione del giudice
delegato contenente le modalità e i termini previsti per la realizzazione
dell’attivo, specificando:
10.1) se è opportuno disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa o di singoli rami di azienda, anche tramite l’affitto a terzi;
10.2)
la sussistenza di proposte di concordato;
10.3)
le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare;
10.4)
le possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o
di rapporti giuridici individuabili in blocco;
10.5)
le condizioni della vendita dei singoli cespiti, e che il comitato dei creditori
possa proporre al curatore modifiche al programma presentato, prima di procedere
alla sua votazione, e che l’approvazione del programma sia subordinata
all’esito favorevole della votazione, da parte del comitato dei creditori;
11) modificare la disciplina della ripartizione dell’attivo, abbreviando i tempi della procedura e semplificando gli adempimenti connessi;
12)
modificare la disciplina del concordato fallimentare, accelerando i tempi della
procedura e prevedendo l’eventuale suddivisione dei creditori in classi che
tengano conto della posizione giuridica e degli interessi omogenei delle varie
categorie di creditori, nonchè trattamenti differenziati per i creditori
appartenenti a classi diverse; disciplinare le modalità di voto per classi,
prevedendo che non abbiano diritto di voto i creditori muniti di privilegio,
pegno ed ipoteca, a meno che dichiarino di rinunciare al privilegio;
disciplinare le modalità di approvazione del concordato, modificando altresì
la disciplina delle impugnazioni al fine di garantire una maggiore celerità dei
relativi procedimenti;
13)
introdurre la disciplina dell’esdebitazione e disciplinare il relativo
procedimento, prevedendo che essa consista nella liberazione del debitore
persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non
soddisfatti qualora:
13.1) abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni;
13.2)
non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la procedura;
13.3)
non abbia violato le disposizioni di cui alla gestione della propria
corrispondenza;
13.4)
non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la
richiesta;
13.5)
non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o
aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del
patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
13.6)
non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro
l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in
connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali
reati sia intervenuta la riabilitazione.
14)
abrogare la disciplina del procedimento sommario;
b) prevedere
l’abrogazione dell’amministrazione controllata;
c) prevedere che i crediti di rivalsa verso il cessionario previsti dalle norme relative all’imposta sul valore aggiunto, se relativi alla cessione di beni mobili, abbiano privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale di cui agli articoli 2752 e 2753 del codice civile, cui tuttavia è posposto.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 MARZO 2005, N. 35
All’articolo 1:
al
comma 4, le parole: «strumentali finalizzati» sono sostituite dalle
seguenti: «strumentali nonchè finalizzate»;
al
comma 5, lettera a), la parola: «ciascun» è sostituita dalla seguente:
«ciascuno»;
al
comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In ogni caso si
procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma.
Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70»;
al
comma 11, le parole: «Il comitato anti-contraffazione di cui all’articolo
4, comma 72, della legge 24 dicembre 2003, n. 350» sono sostituite
dalle seguenti: «L’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di
cui all’articolo 1-quater»;
al
comma 12, le parole: «dell’attività» sono sostituite dalle seguenti:
«delle attività»;
al
comma 15, primo periodo, dopo le parole: «di cui all’articolo 3 del» sono
inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
dopo
il comma 15, sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. I fondi di cui all’articolo 25, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, sono accreditati alle rappresentanze diplomatiche, per le finalità della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti derivanti dai relativi obblighi internazionali, sulla base di interventi, progetti o programmi, corredati dei relativi documenti analitici dei costi e delle voci di spesa, approvati dagli organi deliberanti.
15-ter.
Ai fondi di cui al comma 15-bis, accreditati nell’ultimo quadrimestre
dell’esercizio finanziario di competenza, si applicano le disposizioni
dell’articolo 61-bis, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, ove ciò sia indispensabile alla prosecuzione o al completamento
dell’intervento, progetto o programma, debitamente attestati da parte del capo
missione.
15-quater. Le erogazioni
successive a quella iniziale sono condizionate al rilascio di una attestazione
da parte del capo missione sullo stato di realizzazione degli interventi,
progetti o programmi. La rendicontazione finale è altresì corredata da una
relazione del capo missione, attestante l’effettiva realizzazione
dell’intervento, progetto o programma ed il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
15-quinquies. Con decreto
del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono emanate disposizioni per la definizione dei procedimenti
amministrativi di rendicontazione e di controllo dei finanziamenti erogati ai
sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sino al 31 dicembre 1999. Le
disposizioni di cui al primo periodo si applicano sia alla gestione dei
finanziamenti disposti a valere sull’ex “Fondo speciale per la cooperazione
allo sviluppo“, sia alla gestione di quelli disposti sui pertinenti capitoli
di bilancio successivamente istituiti ai sensi dell’articolo 4 della legge 23
dicembre 1993, n. 559.
15-sexies. Per la
realizzazione degli interventi di emergenza di cui all’articolo 11 della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, mediante fondi
accreditati alle rappresentanze diplomatiche, il capo missione può stipulare
convenzioni con le organizzazioni non governative che operano localmente. La
congruità dei tassi di interesse applicati dalle organizzazioni non governative
per la realizzazione di programmi di microcredito è attestata dal capo della
rappresentanza diplomatica».
Dopo l’articolo 1, sono inseriti i seguenti:
«articolo
1-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).
– 1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 13, il comma 6 è abrogato;
b) all’articolo 34, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2.
Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con
riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età
ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche
pensionati“;
c) all’articolo
59, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Durante il rapporto
di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere
inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione
del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o
funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento
delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Il
sottoinquadramento non trova applicazione per la categoria di lavoratori di cui
all’articolo 54, comma 1, lettera e), salvo non esista diversa
previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali
sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale“;
d)
all’articolo 70, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
“e-bis) dell’impresa
familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, limitatamente
al commercio, al turismo e ai servizi“;
e)
all’articolo 70, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
“2. Le attività lavorative di
cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano
rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le
attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo
committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.
2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro“;
f)
all’articolo 72, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
“4. Fermo restando
quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede al pagamento
delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati
anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei
contributi per fini previdenziali all’INPS, alla gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura
pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi
contro gli infortuni all’INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore
nominale del buono, e trattiene l’importo autorizzato dal decreto di cui al
comma 1, a titolo di rimborso spese.
4-bis. Con riferimento all’impresa familiare di cui all’articolo 70, comma 1, lettera e-bis), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato“;
g)
all’articolo 72, comma 5, la parola: “metropolitane“ è soppressa.
articolo 1-ter. – (Quote
massime di lavoratori stranieri per esigenze di carattere stagionale). – 1. In
attesa della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 3, comma
4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, possono essere stabilite, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato per lavoro subordinato per esigenze di carattere
stagionale per i settori dell’agricoltura e del turismo, anche in misura
superiore alle quote stabilite nell’anno precedente. Sono comunque fatti salvi
i provvedimenti già adottati.
articolo 1-quater. – (Alto Commissario per la lotta alla contraffazione). – 1. È istituito l’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione con compiti di:
a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;
b) monitoraggio sulle attività di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione.
2. L’Alto Commissario di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle attività produttive.
3.
L’Alto Commissario si avvale per il proprio funzionamento degli uffici
delle competenti direzioni generali del Ministero delle attività produttive.
4. Con decreto del
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono definite le modalità di composizione e di funzionamento
dell’Alto Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Sono abrogate le
disposizioni di cui all’articolo 145 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30».
All’articolo 2:
al comma 1:
nell’alinea,
le parole: «di seguito denominato: “regio decreto n. 267 del 1942“»
sono soppresse e le parole: «del regio decreto n. 267 del 1942», ovunque
ricorrano, sono soppresse;
alla
lettera a), le parole: «67. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie» sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 67. (Atti a titolo oneroso, pagamenti,
garanzie)»;
alla
lettera b), le parole: «70. Effetti della revocazione» sono sostituite
dalle seguenti: «articolo 70. (Effetti della revocazione)»;
alla
lettera d), le parole: «160. Condizioni per l’ammissione alla procedura»
sono sostituite dalle seguenti: «articolo 160. (Condizioni per
l’ammissione alla procedura)»;
alla
lettera e), le parole: «161. Domanda di concordato» sono sostituite
dalle seguenti: «articolo 161. (Domanda di concordato)»;
alla
lettera f), le parole: «163. Ammissione alla procedura» sono sostituite
dalle seguenti: «articolo 163. (Ammissione alla procedura)» e dopo le
parole: «Con il provvedimento di cui al primo comma» sono inserite le
seguenti: «, il tribunale»;
alla
lettera g), le parole: «177. Maggioranza per l’approvazione del
concordato» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 177. (Maggioranza
per l’approvazione del concordato)»;
alla
lettera h), le parole: «180. Approvazione del concordato e giudizio di
omologazione» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 180.
(Approvazione del concordato e giudizio di omologazione)»;
alla
lettera i), le parole: «181. Chiusura della procedura» sono sostituite
dalle seguenti: «articolo 181. (Chiusura della procedura)»;
alla
lettera l), le parole: «182-bis. Accordi di ristrutturazione dei
debiti» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 182-bis.
(Accordi di ristrutturazione dei debiti)»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 3:
nell’alinea, le parole: «Al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443,» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice di procedura civile» e nelle lettere a), b), c) e d), le parole: «del codice di procedura civile» sono soppresse;
alla
lettera a), capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: «A tal fine il
difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o
l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere
l’avviso»;
alla
lettera b), capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: «A tal fine il
difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o
l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere
l’avviso»;
dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) all’articolo 164, ultimo comma, la parola: “ultimo“ è sostituita dalla seguente: “secondo“;
b-ter) all’articolo 167, secondo comma, dopo le parole: “le eventuali domande riconvenzionali“ sono inserite le seguenti: “e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio“»;
alla lettera c), dopo le parole: «documenti informatici e teletrasmessi» è aggiunto il seguente periodo: «A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione»;
dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis)
l’articolo 180 è sostituito dal seguente:
“articolo 180. – (Forma
di trattazione). – La trattazione della causa è orale. Della trattazione
della causa si redige processo verbale“;
c-ter)
gli articoli 183 e 184 sono sostituiti dai seguenti:
“articolo 183. – (Prima
comparizione delle parti e trattazione della causa). – All’udienza
fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice
istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando
occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall’articolo 102, secondo comma,
dall’articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall’articolo 167, secondo
e terzo comma, dall’articolo 182 e dall’articolo 291, primo comma.
Quando
pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova
udienza di trattazione.
Il giudice istruttore, in caso
di richiesta congiunta, fissa l’udienza per la comparizione personale delle
parti, al fine di interrogarle liberamente. La mancata comparizione senza
giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo
comma dell’articolo 116. Quando è disposta la comparizione personale, le
parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o
speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura
deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve
attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia.
La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del
procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116.
Nell’udienza di trattazione
ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice
richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e
indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la
trattazione.
Nella stessa udienza l’attore
può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda
riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere
di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269,
terzo comma, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti
possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già
formulate.
Se richiesto, il giudice concede
alle parti un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito
di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle
eccezioni e delle conclusioni già proposte, e per produrre documenti e indicare
nuovi mezzi di prova, nonchè un successivo termine perentorio non superiore a
trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate
dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande
e delle eccezioni medesime, e per l’indicazione di prova contraria. Salva
l’applicazione dell’articolo 187, il giudice si riserva di provvedere sulle
richieste istruttorie con ordinanza pronunziata fuori dell’udienza entro un
termine non superiore a trenta giorni, fissando l’udienza di cui
all’articolo 184 per l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e
rilevanti.
L’ordinanza di cui al sesto
comma è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al
deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato
indicato negli atti difensivi, nonchè a mezzo di posta elettronica, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e
la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il
difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o
l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli
atti.
–articolo 184. – (Udienza di assunzione dei mezzi di prova). – Nell’udienza fissata con l’ordinanza prevista dal sesto comma dell’articolo 183, il giudice istruttore procede all’assunzione dei mezzi di prova ammessi.
Nel caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con l’ordinanza di cui al comma precedente, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi»;
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
al libro III sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
l’articolo 474 è sostituito dal seguente:
“articolo 474. – (Titolo
esecutivo). – L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di
un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le
sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce
espressamente efficacia esecutiva;
2)
le cambiali, nonchè gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge
attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli
atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a
riceverli, o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni
di somme di denaro in essi contenute.
L’esecuzione
forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli
esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma“;
2) all’articolo 476, quarto
comma, le parole: “non superiore a 5 euro“ sono sostituite dalle seguenti:
“da euro 1.000 a 5.000“;
3)
all’articolo 479, secondo comma, le parole da: “ma se esso“ fino a: “a
norma dell’articolo 170“ sono soppresse;
4) all’articolo 490 sono
apportate le seguenti modificazioni:
4.1)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
“In caso di espropriazione di
beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni
immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e
della relazione di stima redatta ai sensi dell’articolo 173-bis delle
disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi
siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell’incanto“;
4.2) nel
terzo comma, dopo le parole: “sia inserito“ sono inserite le seguenti:
“almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle
offerte o della data dell’incanto“;
5)
l’articolo 492 è sostituito dal seguente:
“articolo
492. – (Forma del pignoramento). – Salve le forme particolari
previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un’ingiunzione che
l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto
a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si
assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.
Il
pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad
effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione
di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice
competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza, le
successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la
cancelleria dello stesso giudice.
L’ufficiale giudiziario,
quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti
per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare i
beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano.
Della dichiarazione del debitore
è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal
debitore, questi, dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati
anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale.
Qualora, a seguito di intervento
di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il
creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai
sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui
all’articolo 499, terzo comma.
In ogni caso l’ufficiale
giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, può,
su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice
dell’esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe
tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante più
soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente
le complete generalità di ciascuno, nonchè quelle dei creditori istanti e gli
estremi dei provvedimenti di autorizzazione.
L’ufficiale giudiziario ha
altresì facoltà di richiedere l’assistenza della forza pubblica, ove da lui
ritenuto necessario.
Quando la legge richiede che
l’ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo
esecutivo, il presidente del tribunale competente per l’esecuzione può
concedere al creditore l’autorizzazione prevista nell’articolo 488, secondo
comma“;
6)
all’articolo 495 sono apportate le seguenti modificazioni:
6.1) al
primo comma, le parole: “In qualsiasi momento anteriore alla vendita“ sono
sostituite dalle seguenti: “Prima che sia disposta la vendita o
l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569“;
6.2) al quarto comma, le parole: “nove mesi“ sono sostituite dalle seguenti: “diciotto mesi“;
7) all’articolo 499 sono apportate le
seguenti modificazioni:
7.1) il
primo comma è sostituito dal seguente:
“Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonchè i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno“;
7.2)
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Ai creditori chirografari,
intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare,
con atto notificato o all’udienza fissata per l’autorizzazione della vendita
o per l’assegnazione, l’esistenza di altri beni del debitore utilmente
pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di
titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per
l’estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono
il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di
trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in
sede di distribuzione“;
8) all’articolo 510, secondo
comma, sono aggiunte, in fine, le parole: “e previo accantonamento delle somme
che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di
titolo esecutivo“;
9) l’articolo 512 è sostituito dal seguente:
“articolo 512. – (Risoluzione delle controversie). – Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, secondo comma.
Il
giudice può, anche con l’ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in
tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata“;
10) all’articolo 524, secondo
comma, le parole: “nell’articolo 525, secondo comma“ e le parole: “nel
terzo comma dell’articolo 525“ sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: “nell’articolo 525, primo comma“ e: “nel secondo comma
dell’articolo 525“;
11)
all’articolo 525 sono apportate le seguenti modificazioni:
11.1) il
primo comma è abrogato;
11.2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
“Qualora
il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’articolo 518, non
superi 20.000 euro, l’intervento di cui al comma precedente deve aver luogo
non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall’articolo 529“;
12) all’articolo 526, le
parole: “a norma del secondo comma e del terzo comma dell’articolo
precedente“ sono sostituite dalle seguenti: “a norma dell’articolo 525“;
13)
l’articolo 527 è abrogato;
14) all’articolo 528, il primo
comma è sostituito dal seguente:
“I
creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui
all’articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla
distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i
diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli
intervenuti in precedenza“;
15) all’articolo 530, quinto
comma, le parole: “terzo comma“, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: “secondo comma“;
16) all’articolo 532, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
“Il giudice dell’esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all’istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinchè proceda alla vendita in qualità di commissionario.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione“;
17)
l’articolo 534-bis è sostituito dal seguente:
“articolo 534-bis. –
(Delega delle operazioni di vendita). – Il giudice, con il provvedimento
di cui all’articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare
all’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534, ovvero in mancanza a
un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un
dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui
all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente
codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza
incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti
conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all’articolo 591-bis,
in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione“;
18) all’articolo 546 sono
apportate le seguenti modificazioni:
18.1)
dopo le parole: “da lui dovute“ sono inserite le seguenti: “e nei limiti
dell’importo del credito precettato aumentato della metà“;
18.2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Nel
caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la
riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496
ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice
dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti
giorni dall’istanza“;
19) all’articolo 557, secondo
comma, le parole: “cinque giorni“ sono sostituite dalle seguenti: “dieci
giorni“;
20) all’articolo 559 sono apportate le seguenti modificazioni:
20.1) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l’immobile non sia occupato dal debitore“;
20.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.
Il
giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la
particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità,
dispone, al momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui è autorizzata la
vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni
medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l’istituto di cui
al primo comma dell’articolo 534.
Qualora tale istituto non sia
disponibile o debba essere sostituito, è nominato custode altro soggetto“;
21)
all’articolo 560 sono apportate le seguenti modificazioni:
21.1) la
rubrica è sostituita dalla seguente: “(Modalità di nomina e revoca del
custode. Modo della custodia)“;
21.2) al primo comma è anteposto il seguente:
“I
provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonchè l’autorizzazione di
cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In
quest’ultimo caso l’ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio.
Dopo l’aggiudicazione deve essere sentito l’aggiudicatario ai sensi
dell’articolo 485“;
21.3)
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“Il giudice, con l’ordinanza
di cui al primo comma, stabilisce le modalità con cui il custode deve
adoperarsi perchè gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i
beni in vendita.
Il custode provvede all’amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità“;
22) l’articolo 563 è abrogato;
23) l’articolo 564 è sostituito dal seguente:
“articolo
564. – (Facoltà dei creditori intervenuti). – I creditori
intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della
vendita partecipano all’espropriazione dell’immobile pignorato e, se muniti
di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti“;
24) agli articoli 561, secondo
comma, 565 e 566 le parole: “nell’articolo 563, secondo comma,“ sono
sostituite dalle seguenti: “nell’articolo 564“;
25) l’articolo 567 è sostituito dal seguente:
“articolo 567. – (Istanza di vendita). – Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell’immobile pignorato.
Il
creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal
deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l’estratto del catasto e delle
mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella
vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso,
nonchè i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile
pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile
attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
Il termine di cui al secondo
comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell’esecutato,
per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni.
Se la proroga non è richiesta o non è concessa, il giudice dell’esecuzione,
anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia del pignoramento relativamente
all’immobile per il quale non è stata depositata la prescritta
documentazione. L’inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti.
Il giudice, con l’ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del
pignoramento. Si applica l’articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara
altresì l’estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni
pignorati“;
26)
l’articolo 569 è sostituito dal seguente:
“articolo 569. – (Provvedimento
per l’autorizzazione della vendita). – A seguito dell’istanza di cui
all’articolo 567 il giudice dell’esecuzione, entro trenta giorni dal
deposito della documentazione di cui al secondo comma dell’articolo 567,
nomina l’esperto convocandolo davanti a sè per prestare il giuramento e fissa
l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui
all’articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la
data fissata per l’udienza non possono decorrere più di novanta giorni.
All’udienza
le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita,
e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se
non sono già decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se
su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice dispone con
ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non
superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte
d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza
fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la
deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui
all’articolo 573 e provvede ai sensi dell’articolo 576, per il caso in cui
non siano proposte offerte d’acquisto entro il termine stabilito, ovvero per
il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell’articolo 571, ovvero
per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall’articolo
572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto
non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.
Se vi sono opposizioni il
tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell’esecuzione dispone
la vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il
giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del
creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di
cui all’articolo 498 che non sono comparsi“;
27)
gli articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai seguenti:
“articolo 571. – (Offerte
d’acquisto). - Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per
l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore
legale anche a norma dell’articolo 579, ultimo comma. L’offerente deve
presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l’indicazione del
prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla
valutazione dell’offerta. Se un termine più lungo non è fissato
dall’offerente, l’offerta non può essere revocata prima di venti giorni.
L’offerta
non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell’articolo
569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo
568 o se l’offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite
nell’ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui
proposto.
L’offerta deve essere
depositata in busta chiusa all’esterno della quale sono annotati, a cura del
cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente
provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione o del professionista
delegato ai sensi dell’articolo 591-bis e la data dell’udienza
fissata per l’esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da
versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta.
Le buste sono aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte alla
presenza degli offerenti.
articolo 572. – (Deliberazione
sull’offerta). - Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le
parti e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l’offerta è superiore al
valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568, aumentato di un
quinto, la stessa è senz’altro accolta.
Se l’offerta è inferiore a
tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del
creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità
di migliore vendita con il sistema dell’incanto. In tali casi lo stesso ha
senz’altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l’ordinanza
pronunciata ai sensi dell’articolo 569.
Si applicano anche in questi
casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
articolo 573. – (Gara tra
gli offerenti). – Se vi sono più offerte, il giudice dell’esecuzione
invita gli offerenti a una gara sull’offerta più alta.
Se la gara non può avere luogo
per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a
favore del maggiore offerente oppure ordinare l’incanto“;
28) l’articolo 575 è abrogato;
29) all’articolo 576, primo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente:
“5)
l’ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base
d’asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli
offerenti“;
30) l’articolo 580 è
sostituito dal seguente:
“articolo 580. – (Prestazione
della cauzione). – Per offrire all’incanto è necessario avere prestato
la cauzione a norma dell’ordinanza di cui all’articolo 576.
Se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione“;
31)
gli articoli 584 e 585 sono sostituiti dai seguenti:
“articolo 584. – (Offerte
dopo l’incanto). - Avvenuto l’incanto, possono ancora essere fatte
offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non
sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto
nell’incanto.
Le
offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle
forme di cui all’articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio
della cauzione versata ai sensi dell’articolo 580.
Il giudice, verificata la
regolarità delle offerte, indìce la gara, della quale il cancelliere dà
pubblico avviso a norma dell’articolo 570 e comunicazione
all’aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono
essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono partecipare,
oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l’aggiudicatario,
anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal
giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.
Nel caso di diserzione della
gara indetta a norma del terzo comma, l’aggiudicazione diventa definitiva, ed
il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita
della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli
effetti dall’esecuzione.
articolo 585. – (Versamento
del prezzo). – L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel
modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’articolo
576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l’avvenuto
versamento.
Se l’immobile è stato
aggiudicato a un creditore ipotecario o l’aggiudicatario è stato autorizzato
ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell’esecuzione può
limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le
spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare
capienti.
Se il versamento del prezzo
avviene con l’erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda
il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la
garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel
decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei
registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non
unitamente all’iscrizione dell’ipoteca concessa dalla parte finanziata“;
32) all’articolo 586, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento“;
33) gli articoli 588, 589, 590, 591, 591-bis e 591-ter sono sostituiti dai seguenti:
“articolo 588. – (Termine per l’istanza di assegnazione). – Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’incanto, può presentare istanza di assegnazione a norma dell’articolo 589 per il caso in cui la vendita all’incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.
articolo
589. – (Istanza di assegnazione). – L’istanza di assegnazione deve
contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista
nell’articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell’articolo 568.
Fermo quanto previsto al primo
comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui
all’articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al
procedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla
differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire,
oltre le spese.
articolo 590. – (Provvedimento
di assegnazione). - Se la vendita all’incanto non ha luogo per mancanza di
offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse
fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale
conguaglio.
Avvenuto il versamento, il
giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell’articolo 586.
articolo 591. – (Provvedimento
di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto). – Se non vi sono
domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, il giudice
dell’esecuzione dispone l’amministrazione giudiziaria a norma degli articoli
592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell’articolo 576
perchè si proceda a nuovo incanto.
In quest’ultimo caso il
giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di
pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente.
Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo,
assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non
superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto
ai sensi dell’articolo 571.
Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell’articolo 569.
DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA
articolo 591-bis. – (Delega delle operazioni di vendita). – Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell’articolo 571 e il luogo ove si procede all’esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti e ove si svolge l’incanto.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’articolo 568, terzo comma, anche tramite l’ausilio dell’esperto nominato dal giudice ai sensi dell’articolo 569, primo comma;
2)
ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o
dell’assegnatario a norma dell’articolo 508;
3) sulle
offerte dopo l’incanto a norma dell’articolo 584 e sul versamento del prezzo
nella ipotesi di cui all’articolo 585, secondo comma;
4) alla
fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai sensi
degli articoli 587, 590 e 591;
5) alla
esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale
del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche
amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti
volontari di trasferimento, nonchè all’espletamento delle formalità di
cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice
dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586;
6) a
ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all’articolo 583;
7) alla
formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice
dell’esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede
ai sensi dell’articolo 596.
In caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto, il professionista provvede alla redazione dell’avviso avente il contenuto di cui all’articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all’articolo 498, non intervenuti, nonchè a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell’avviso va specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell’esecuzione, sono effettuate dal professionista incaricato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato. All’avviso si applica l’articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.
Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale d’incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l’incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all’incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria con l’identificazione dell’aggiudicatario.
Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all’articolo 579, secondo comma.
Se
il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà
tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del
prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, secondo comma, il professionista
delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al
giudice dell’esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge,
deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell’immobile
quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede
alla trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non
faccia luogo all’assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell’articolo
591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile
l’opposizione di cui all’articolo 617.
Le somme versate
dall’aggiudicatario sono depositate presso una banca indicata dal giudice.
I provvedimenti di cui
all’articolo 586 restano riservati al giudice dell’esecuzione anche in caso
di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto.
articolo
591-ter. – (Ricorso al giudice dell’esecuzione). - Quando, nel corso
delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato
può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le
parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto
nonchè avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso
giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni
di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la
sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 617“;
34) all’articolo 596, primo
comma, dopo le parole: “dell’esecuzione“ sono inserite le seguenti: “o
il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis“;
35)
all’articolo 598, dopo le parole: “dell’esecuzione“ sono inserite le
seguenti: “o professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis“;
36) all’articolo 600, il
secondo comma è sostituito dal seguente:
“Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell’articolo 568“;
37) all’articolo 608, il primo comma è sostituito
dal seguente:
“L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale
l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è
tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà“;
38)
dopo l’articolo 608 è inserito il seguente:
“articolo 608-bis. – (Estinzione
dell’esecuzione per rinuncia della parte istante).
L’esecuzione di cui all’articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all’ufficiale giudiziario procedente“;
39) all’articolo 611, secondo
comma, dopo le parole: “giudice dell’esecuzione“ sono inserite le
seguenti: “a norma degli articoli 91 e seguenti“;
40)
all’articolo 615, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte
l’efficacia esecutiva del titolo“;
41) all’articolo 617 sono
apportate le seguenti modificazioni:
41.1) al primo comma, le parole: “cinque giorni“ sono sostituite dalle seguenti: “venti giorni“;
41.2) al secondo comma, le parole: “cinque giorni“ sono sostituite dalle seguenti: “venti giorni“;
42)
l’articolo 624 è sostituito dai seguenti:
“articolo 624. – (Sospensione
per opposizione all’esecuzione). – Se è proposta opposizione
all’esecuzione a norma degli articoli 615, secondo comma, e 619, il giudice
dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il
processo con cauzione o senza.
Contro
l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai
sensi dell’articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo
precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo 512, secondo
comma.
articolo 624-bis. –
(Sospensione su istanza delle parti). – Il giudice dell’esecuzione, su
istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il
debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. La sospensione è
disposta per una sola volta. L’ordinanza è revocabile in qualsiasi momento,
anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.
Entro dieci giorni dalla
scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la
fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire“;
43) all’articolo 630, al terzo comma, dopo le parole: “è ammesso reclamo“ sono inserite le seguenti: “da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall’udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza e“»;
dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
«e-bis)
al capo III del titolo I del libro IV sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
all’articolo 669-quinquies, dopo le parole: “in arbitri“ sono
inserite le seguenti: “anche non rituali“;
2) all’articolo 669-octies sono apportate le seguenti modificazioni:
2.1) al primo comma, le parole: “trenta giorni“ sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni“;
2.2)
al secondo comma, le parole: “trenta giorni“ sono sostituite dalle seguenti:
“sessanta giorni“;
2.3)
dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
“Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonchè ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.
L’estinzione
del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al
primo comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di
causa.
L’autorità del provvedimento
cautelare non è invocabile in un diverso processo“;
3)
all’articolo 669-decies, il primo comma è sostituito dai seguenti:
“Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies, nel corso dell’istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Quando
il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca
e la modifica dell’ordinanza di accoglimento, esaurita l’eventuale fase del
reclamo proposto ai sensi dell’articolo 669-terdecies, possono essere
richieste al giudice che ha provveduto sull’istanza cautelare se si verificano
mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è
acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso
l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a
conoscenza“;
4)
all’articolo 669-terdecies sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) il
primo comma è sostituito dal seguente:
“Contro
l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare
è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in
udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore“;
4.2)
dopo il terzo comma è inserito il seguente:
“Le circostanze e i motivi
sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti,
nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il
tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è
consentita la rimessione al primo giudice“;
5)
all’articolo 696 sono apportate le seguenti modificazioni:
5.1) al
primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’accertamento
tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza, possono essere
disposti anche sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla
persona nei cui confronti l’istanza è proposta“;
5.2) dopo il primo comma è inserito il seguente:
“L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica“;
6) dopo l’articolo 696 è inserito il seguente:
“articolo 696-bis. – (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite). – L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
Se
le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce con
decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini
dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per
l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale è esente
dall’imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce,
ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia
acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
Si applicano gli articoli da 191
a 197, in quanto compatibili“;
7)
all’articolo 703 sono apportate le seguenti modificazioni:
7.1) il
secondo comma è sostituito dal seguente:
“Il giudice provvede ai sensi
degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili“;
7.2)
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“L’ordinanza che accoglie o
respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies.
Se richiesto da una delle parti,
entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione
del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del
provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sè l’udienza
per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l’articolo 669-novies,
terzo comma“;
8)
all’articolo 704, il secondo comma è sostituito dal seguente:
“La reintegrazione nel
possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma
dell’articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili;
ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del
petitorio, ai sensi dell’articolo 703“;
e-ter) al capo I del titolo II del libro IV, gli articoli 706, 707, 708 e 709 sono sostituiti dai seguenti:
“articolo 706. – (Forma della domanda). – La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
Qualora
il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la
domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del
ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale
della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni
successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza
di comparizione dei coniugi davanti a sè, che deve essere tenuta entro novanta
giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e
del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare
memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate
le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
Nel ricorso deve essere indicata
l’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi
durante il matrimonio.
articolo 707. – (Comparizione
personale delle parti). – I coniugi debbono comparire personalmente
davanti al presidente con l’assistenza del difensore.
Se il ricorrente non si presenta
o rinuncia, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge
convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione,
ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
articolo 708. – (Tentativo
di conciliazione e provvedimenti del presidente). – All’udienza di
comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi
congiuntamente, tentandone la conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il
presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce,
il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà
con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni
nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa
udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il
presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente
ed il suo difensore.
articolo 709. – (Notificazione
dell’ordinanza e fissazione dell’udienza). – L’ordinanza con la
quale il presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice
istruttore è notificata a cura dell’attore al convenuto non comparso, nel
termine perentorio stabilito nell’ordinanza stessa, ed è comunicata al
pubblico ministero.
Tra la data dell’ordinanza,
ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non
comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono
intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis ridotti a metà.
Con l’ordinanza il presidente
assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria
integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma,
numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in
giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonchè per
la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili
d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la
costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui
all’articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno più essere
proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
I provvedimenti temporanei ed
urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di cui al terzo comma
dell’articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.
articolo 709-bis. –
(Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore). –
All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo.
Si applica altresì l’articolo 184“»;
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis.
L’articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal
seguente:
“articolo 4. – 1. La
domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei
coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza
o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti
irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di
domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a
qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta
al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro
coniuge.
2.
La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l’esposizione dei
fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del
matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.
3. Del ricorso il
cancelliere dà comunicazione all’ufficiale dello stato civile del luogo dove
il matrimonio fu trascritto per l’annotazione in calce all’atto.
4. Nel ricorso deve
essere indicata l’esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da
entrambi i coniugi durante il matrimonio.
5. Il presidente del
tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con
decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sè, che deve avvenire
entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione
del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può
depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore
speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
6. Al ricorso e alla
prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi
rispettivamente presentate.
7. I coniugi devono
comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e
comprovati motivi, e con l’assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si
presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge
convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione,
ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
All’udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima
separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si
conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
8. Se la conciliazione
non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonchè,
qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età,
i figli minori, dà, anche d’ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei
e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole,
nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione
dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge
convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L’ordinanza
del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si
applica l’articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile.
9. Tra la data
dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata
al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione
devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis del codice di
procedura civile ridotti a metà.
10. Con l’ordinanza di
cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il
deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di
cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di
procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi
degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonchè per
la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili
d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la
costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui
all’articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso
non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d’ufficio.
11. All’udienza davanti
al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e
183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di
procedura civile. Si applica altresì l’articolo 184 del medesimo codice.
12. Nel caso in cui il
processo debba continuare per la determinazione dell’assegno, il tribunale
emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione
degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo
appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di
cui all’articolo 10.
13. Quando vi sia stata
la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone
l’obbligo della somministrazione dell’assegno, può disporre che tale
obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
14. Per la parte relativa
ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è
provvisoriamente esecutiva.
15. L’appello è deciso
in camera di consiglio.
16. La domanda congiunta
dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti
economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il
tribunale, sentiti i coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti di legge
e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli, decide con
sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono
in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al
comma 8“.
3-ter.
Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo l’articolo 70-bis è inserito il seguente:
“articolo 70-ter. –
(Notificazione della comparsa di risposta). – La citazione può anche
contenere, oltre a quanto previsto dall’articolo 163, terzo comma, numero 7),
del codice, l’invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralità degli
stessi, a notificare al difensore dell’attore la comparsa di risposta ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un
termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma
inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma
dell’articolo 163-bis del codice.
Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5“;
b)
l’articolo 169-bis è sostituito dal seguente:
“articolo 169-bis. –
(Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice
dell’esecuzione). – Con il decreto di cui all’articolo 179-bis
è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai dottori
commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei
pubblici registri“;
c)
l’articolo 169-ter è sostituito dal seguente:
“articolo 169-ter. –
(Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita). –
Nelle comunicazioni previste dall’articolo 179-ter sono indicati anche
gli elenchi dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e esperti
contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili
iscritti nei pubblici registri“;
d)
dopo l’articolo 173, sono inseriti i seguenti:
“articolo 173-bis. –
(Contenuto della relazione di stima e compiti dell’esperto). –
L’esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono
risultare:
1)
l’identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
2)
una sommaria descrizione del bene;
3) lo
stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del
titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza
di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
4)
l’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale,
gravanti sul bene, che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i
vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello
stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;
5)
l’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che
saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente;
6) la
verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonchè l’esistenza
della dichiarazione di agibilità dello stesso.
L’esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all’articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.
L’esperto,
terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e
al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima
dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 569 del codice, a mezzo di posta
ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi.
Le parti possono depositare
all’udienza note alla relazione purchè abbiano provveduto, almeno quindici
giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità
fissate al terzo comma; in tale caso l’esperto interviene all’udienza per
rendere i chiarimenti.
articolo 173-ter. – (Pubblicità degli avvisi tramite internet). – Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di cui all’articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.
articolo 173-quater. – (Avviso delle operazioni di vendita con incanto da parte del professionista delegato). – L’avviso di cui al terzo comma dell’articolo 591-bis del codice deve contenere l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all’articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonchè le notizie di cui all’articolo 46 del citato testo unico e di cui all’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all’articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all’articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell’avviso con avvertenza che l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all’articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47“;
e)
gli articoli 179-bis e 179-ter sono sostituiti dai seguenti:
“articolo 179-bis. –
(Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal
giudice dell’esecuzione). – Con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Consiglio
nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell’ordine degli avvocati e
il Consiglio nazionale dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai,
avvocati, dottori commercialisti e esperti contabili per le operazioni di
vendita di beni immobili.
Il
compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell’esecuzione con
specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le
successive che sono poste a carico dell’aggiudicatario. Il provvedimento di
liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.
articolo 179-ter. – (Elenco
dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita). – Il
Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell’ordine degli avvocati e il
Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili
comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per
ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati, dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili disponibili a provvedere alle
operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l’indicazione
degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono
allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti
professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello
svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.
Il presidente del tribunale
forma quindi l’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle
operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell’esecuzione unitamente a
copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.
Al termine di ciascun semestre,
il presidente del tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali
in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza
del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice
dell’esecuzione a norma dell’articolo 591-bis, primo comma, del
codice.
I professionisti cancellati
dall’elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel
triennio in corso e nel triennio successivo“;
f)
l’articolo 181 è sostituito dal seguente:
“articolo 181. – (Disposizioni
sulla divisione). – Il giudice dell’esecuzione, quando dispone che si
proceda a divisione del bene indiviso, provvede all’istruzione della causa a
norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti
presenti.
Se
gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell’esecuzione, con
l’ordinanza di cui all’articolo 600, secondo comma, del codice, fissa
l’udienza davanti a sè per la comparizione delle parti, concedendo termine
alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l’integrazione del
contraddittorio mediante la notifica dell’ordinanza“.
3-quater. Le disposizioni
di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis) ed
e-ter), 3-bis e 3-ter entrano in vigore centoventi giorni dopo la
data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale»;
al
comma 4, lettera c), numero 5), sono soppressi, in fine, i seguenti segni
di interpunzione: “».“;
dopo il comma 4, sono
inseriti i seguenti:
«4-bis. I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma dell’articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni, sono posti a carico del mittente indicato nell’avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione dalle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti.
4-ter. Nella legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l’articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
“articolo 7-bis. – (Obbligazioni bancarie garantite). – 1. Le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, all’articolo 4 e all’articolo 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3 del presente articolo, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonchè di titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l’acquisto di tali crediti e titoli, mediante l’assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.
2.
I crediti ed i titoli acquistati dalla società di cui al comma 1 e le somme
corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti,
anche ai sensi dell’articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle
obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con
finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli
altri contratti accessori, nonchè al pagamento degli altri costi
dell’operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di
cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui
agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di
cui al comma 2 del presente articolo. A tali fini, per portatori di titoli
devono intendersi i portatori delle obbligazioni di cui al comma 1.
4. Alle cessioni di cui
al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440. Dell’affidamento o trasferimento delle funzioni di cui
all’articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla banca
cedente, è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
nonchè comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
alle pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti concessi alle società
di cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime società si applica
l’articolo 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni.
5. Il Ministro
dell’economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d’Italia, adotta disposizioni di
attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in particolare, il rapporto
massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attività cedute, la
tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio,
utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonchè le caratteristiche
della garanzia di cui al comma 1.
6. Ai sensi
dell’articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.
Tali disposizioni disciplinano anche i requisiti delle banche emittenti, i
criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei
titoli ceduti e le relative modalità di integrazione, nonchè i controlli che
le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dal presente
articolo, anche per il tramite di società di revisione allo scopo incaricate.
7. Ogni imposta e tassa
è dovuta considerando le operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i
crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel
bilancio della banca cedente, se per le cessioni è pagato un corrispettivo pari
all’ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il
finanziamento di cui al comma 1 è concesso o garantito dalla medesima banca
cedente.
articolo 7-ter. – (Norme applicabili). – 1. Alla costituzione di patrimoni destinati aventi ad oggetto i crediti ed i titoli di cui all’articolo 7-bis, comma 1, e alla destinazione dei relativi proventi, effettuate ai sensi dell’articolo 2447-bis del codice civile, per garantire i diritti dei portatori delle obbligazioni emesse da banche di cui all’articolo 7-bis, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi 5 e 6“.
4-quater. Il primo comma dell’articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
“L’assemblea
per l’elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti
giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua
mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti,
esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, per posta prioritaria, per
telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve
essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul
sito internet dell’Ordine nazionale. È posto a carico dell’Ordine
l’onere di dare prova solo dell’effettivo invio delle comunicazioni“.
4-quinquies. All’articolo
3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, il
primo comma è sostituito dal seguente:
“L’assemblea per
l’elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti
a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito
almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi
dall’esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo
di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì
avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet
dell’Ordine nazionale. È posto a carico dell’Ordine l’onere di dare prova
solo dell’effettivo invio delle comunicazioni“.
4-sexies.
All’articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561,
il quinto comma è sostituito dal seguente:
“I componenti del Consiglio
durano in carica tre anni e l’assemblea per la loro elezione deve essere
convocata entro il mese di novembre dell’anno in cui il Consiglio scade. La
convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a
tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, per
posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della
convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il
predetto termine, sul sito internet dell’Ordine nazionale. È posto a
carico dell’Ordine l’onere di dare prova solo dell’effettivo invio delle
comunicazioni“.
4-septies.
Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, l’articolo 4 è sostituito dal
seguente:
“articolo 4. – 1. Il
numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto
del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti
d’appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari,
della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che
di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000
abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di
almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali.
2. La tabella che
determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d’appello
e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, e potrà essere
modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia
dimostrata l’opportunità“.
4-octies. In via
transitoria e in sede di prima applicazione:
a) la
prima revisione della tabella di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 16
febbraio 1913, n. 89, come sostituito dal comma 4-septies del
presente articolo, ha luogo entro il termine di un anno dalla entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto;
b) è a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle disposizioni contenute nel citato articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, l’adozione delle misure che assicurano l’equilibrio economico e finanziario della gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-novies.
Al fine di agevolare la circolazione dei beni immobili già oggetto di atti di
disposizione a titolo gratuito, nonchè di ribadire la corretta interpretazione
della normativa in materia di esecuzione forzata:
a)
al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 561, primo
comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “I pesi e le ipoteche
restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione
della donazione, salvo in questo caso l’obbligo del donatario di compensare in
denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purchè
la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall’apertura della
successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in
pubblici registri“;
2)
all’articolo 563, primo comma, dopo le parole: “Se i donatari contro i quali
è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati“
sono inserite le seguenti: “e non sono trascorsi venti anni dalla
donazione“;
3) all’articolo 563,
secondo comma, dopo le parole: “Contro i terzi acquirenti può anche essere
richiesta“ sono inserite le seguenti: “, entro il termine di cui al primo
comma,“;
4) all’articolo 563 è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Salvo
il disposto del numero 8) dell’articolo 2652, il decorso del termine di cui al
primo comma e di quello di cui all’articolo 561, primo comma, è sospeso nei
confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano
notificato e trascritto, nei confronti del donatario, un atto stragiudiziale di
opposizione alla donazione. Il diritto dell’opponente è personale e
rinunziabile. L’opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano
trascorsi venti anni dalla sua trascrizione“;
b)
alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, dopo
l’articolo 187 è inserito il seguente:
“articolo 187-bis. –
(Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi
compiuti). – In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del
processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o
l’assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o
assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli
effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l’istanza di cui
all’articolo 495 del codice non è più procedibile“.
4-decies.
L’articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si intende
riferito anche ai beni immobili degli enti previdenziali pubblici.
4-undecies. La CONSOB è
autorizzata ad assumere entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, per ragioni di urgenza
derivanti da indifferibili esigenze di servizio, mediante nomina per chiamata
diretta e con contratto a tempo determinato, non più di quindici persone che,
per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonee
all’immediato svolgimento dei compiti di istituto. La ripartizione del
personale così assunto è stabilita con deliberazione adottata dalla CONSOB con
la maggioranza prevista dal nono comma dell’articolo 1 del decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e
successive modificazioni.
4-duodecies. Al fine di
assicurare un efficiente e stabile assetto funzionale ed organizzativo della
CONSOB, i dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato, che alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano in
servizio, possono essere inquadrati in ruolo, in qualifica corrispondente a
quella presa a riferimento nel contratto, mediante apposito esame-colloquio,
tenuto da una Commissione presieduta dal Presidente o da un Commissario della
CONSOB e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di
competenza istituzionale della CONSOB. L’esame-colloquio è svolto nei sei
mesi precedenti la scadenza dei contratti dei dipendenti interessati.
4-terdecies. Gli oneri
finanziari derivanti dall’applicazione dei commi 4-undecies e 4-duodecies
sono coperti secondo i criteri e le procedure e con le risorse previste
dall’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724»;
i commi 5, 6, 7 e 8 sono soppressi;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale civile nonchè in materia di libere professioni, di cartolarizzazione dei crediti e relative alla CONSOB)».
Nel capo I, dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:
«articolo 2-bis. – (Misure relative all’attuazione della programmazione cofinanziata dall’Unione europea per il periodo 2005-2006) – 1. Al fine di assicurare l’integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale “Azioni di sistema“ 2000-2006 a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell’obiettivo 3, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, il fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per le politiche per l’orientamento e la formazione, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2005-2006.
2. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall’Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell’ambito delle procedure previste dalla citata legge n. 183 del 1987».
All’articolo 3:
al
comma 2, le parole: «può essere effettuata su istanza del venditore» sono
sostituite dalle seguenti: «può anche essere effettuata per istanza
dell’acquirente» e dopo le parole: «di cui all’articolo 2 del»
e: «di cui all’articolo 38, comma 3, del» sono inserite le seguenti:
«regolamento di cui al»;
al
comma 3, dopo le parole: «articolo 8 del» sono inserite le seguenti:
«regolamento di cui al» e le parole: «citato decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «citato regolamento»;
al
comma 5, le parole: «dell’infrastrutture» sono sostituite dalle
seguenti: «delle infrastrutture»;
al
comma 6, le parole: «dell’infrastrutture» sono sostituite dalle
seguenti: «delle infrastrutture»;
dopo il comma 6, sono
aggiunti i seguenti:
«6-bis.
L’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
“articolo 2. – (Conclusione
del procedimento) – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad
una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica
amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un
provvedimento espresso.
2.
Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini
entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono
concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici
nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali
devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati
tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell’organizzazione
amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono
dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il
procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora non si
provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.
4. Nei casi in cui leggi
o regolamenti prevedono per l’adozione di un provvedimento l’acquisizione di
valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3
sono sospesi fino all’acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo
massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3
possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l’acquisizione di
informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati
in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 14, comma 2.
5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti“.
6-ter. L’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
–“articolo 20. – (Silenzio assenso) – 1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2.
L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla
presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai
sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive
dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il
silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda,
l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il
patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la
pubblica sicurezza e l’immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai
casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti
amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio
dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonchè agli atti e
procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i
Ministri competenti.
5. Si applicano gli
articoli 2, comma 4, e 10-bis“.
6-quater. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-quinquies. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emanate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, se non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo.
6-sexies. Le disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze.
6-septies.
Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto si intendono accolte, senza
necessità di ulteriori istanze o diffide, se l’amministrazione non comunica
all’interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni,
salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine più lungo
per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai commi 2, 3,
4 e 5 dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito
dal comma 6-ter del presente articolo.
6-octies. Il comma 2
dell’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal
seguente:
“2.
I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per
l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in
possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione
procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la
ricerca dei documenti“.
6-novies. All’articolo
21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente:
“2-bis. Restano ferme
le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad
atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti,
anche se è stato dato inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e
20“.
6-decies. Al comma 5
dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: “Le controversie relative all’accesso ai documenti
amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo“.
6-undecies.
All’articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le
parole: “una sola volta“ sono sostituite dalle seguenti: “due sole
volte“.
6-duodecies. Per lo
svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministro per la funzione
pubblica si avvale di una Commissione istituita fino al 31 dicembre 2007 presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del
Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
dei ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di venti
componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi,
contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati
del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all’albo professionale,
dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità.
Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono
essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei
rispettivi ordinamenti. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica.
Il contingente di personale da collocare fuori ruolo ai sensi del presente comma
non può superare le dieci unità.
6-terdecies. La nomina
dei componenti della Commissione e della segreteria tecnica di cui al comma 6-duodecies
è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresì
l’organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell’autorizzazione di spesa
di cui al comma 6-quaterdecies, con successivo decreto dello stesso
Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
6-quaterdecies. Per
l’attuazione dei commi 6-duodecies e 6-terdecies è autorizzata
la spesa massima di 750.000 euro per l’anno 2005, di 1.500.000 euro per
l’anno 2006 e di 1.500.000 euro per l’anno 2007. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla
tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6-quinquiesdecies. Al
comma 8 dell’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo
le parole: “al Ministero dell’economia e delle finanze“ sono inserite le
seguenti: “, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione
della ricetta medica, anche per il tramite delle associazioni di categoria e di
soggetti terzi a tal fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi
sanitari“».
All’articolo 4:
al comma 1:
nelle lettere a) e d), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;
dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
«a-bis) al comma 180, dopo le parole: “commi 174 e 176“, sono inserite le seguenti: “nonchè in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti“;
a-ter)
al comma 209, nell’ultimo periodo, dopo le parole: “con decreto di natura
non regolamentare del Ministro delle attività produttive“ sono inserite le
seguenti: “e del Ministro per l’innovazione e le tecnologie“;
a-quater)
al primo periodo del comma 262, le parole: “22 milioni di euro“ sono
sostituite dalle seguenti: “36 milioni di euro“ e le parole: “36 milioni
di euro“ sono sostituite dalle seguenti: “22 milioni di euro“»;
dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
«c-bis) al comma 374, lettera d), è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso di versamento effettuato con modalità telematiche, l’Agenzia o il soggetto da essa incaricato devono riversare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato i tributi dovuti entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione“;
c-ter)
al comma 426, secondo periodo, le parole da: “irregolarità“ fino a:
“20 novembre 2004“ sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità
amministrative derivanti dall’attività svolta fino al 20 novembre 2004“;
c-quater) dopo il comma
426 è inserito il seguente:
“426-bis.
Per effetto dell’esercizio della facoltà prevista dal comma 426, le
irregolarità compiute nell’esercizio dell’attività di riscossione non
determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilità
delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e,
fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le comunicazioni di
inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 ottobre 2003 ed ancora
in carico alla data del 20 novembre 2004 sono presentate entro il 30 ottobre
2006; per tali comunicazioni il termine previsto dall’articolo 19, comma 3,
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1º novembre
2006“;
c-quinquies) il comma 471
è sostituito dal seguente:
“471. A decorrere dal 1º
gennaio 2005, per i contribuenti individuati con i regolamenti di cui ai decreti
del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e 24 ottobre 2000, n. 366,
che nell’anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per
un ammontare superiore a due milioni di euro, l’acconto di cui al comma 2
dell’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è pari al 97 per
cento di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali
eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri
dell’anno in corso“;
c-sexies) al comma 534, dopo le parole: “amministrazioni regionali“ sono inserite le seguenti: “della Federazione italiana gioco calcio“»;
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. All’articolo 26, comma 5, alinea, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: “Stato“ sono aggiunte le seguenti: “fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e dall’articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25“»;
nella
rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alla legge 27
dicembre 2002, n. 289».
Nel capo II, dopo
l’articolo 4, sono inseriti i seguenti:
«articolo 4-bis. – (Trasferimenti erariali alle regioni) – 1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: “a decorrere dal 1º gennaio 2005“ sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1º gennaio 2006“.
2. Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è sostituito dal seguente:
“2. Le aliquote e compartecipazioni definitive di cui all’articolo 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1º gennaio 2006, esclusivamente al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1“.
3. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26, le parole: “Entro il 30 aprile 2005“ sono sostituite dalle seguenti: ’Entro il 30 settembre 2005“.
articolo 4-ter. – (Indicazione del codice fiscale nelle distinte di versamento in Tesoreria) – 1. Gli enti pubblici di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, che, ai sensi delle vigenti disposizioni, effettuano il versamento diretto dei tributi in Tesoreria, sono tenuti ad indicare nelle relative distinte, ovvero sui titoli di spesa, il proprio codice fiscale; in mancanza di tale indicazione, le Tesorerie non possono accettare il versamento presso i propri sportelli.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti affluiti sui conti correnti postali delle Tesorerie».
All’articolo 5:
al
comma 1, le parole: «per effetto della» sono sostituite dalle seguenti:
«per effetto delle»;
al
comma 3, le parole: «, da inserire in apposito programma
regionale,» sono soppresse;
al
comma 5, dopo le parole: «su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti» la parola: «sono» è sostituita dalle seguenti:
«possono essere» e dopo le parole: «delle concessioni autostradali già
assentite,» sono inserite le seguenti: «anche se»;
il comma 6 è sostituito dal
seguente:
«6. Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, le stazioni appaltanti procedono alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le procedure approvative ed autorizzative dei progetti qualora dalle medesime stazioni appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritenuto eventualmente più opportuno, le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti ed i provvedimenti già formati o assunti, ed i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto che le stazioni appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritengano eventualmente più opportuno, ai fini della celere realizzazione dell’opera, proseguire e concludere in luogo dell’avviare un nuovo procedimento ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190»;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Per le opere di cui al comma 5 si può procedere alla nomina di un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I Commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della regione interessata, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti in possesso di specifica professionalità, competenza ed esperienza maturata nel settore specifico della realizzazione di opere pubbliche, provvedendo contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei Commissari straordinari eventualmente già nominati»;
il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento dei terminali di rigassificazione in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell’articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore del gas naturale ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo, il Ministero delle attività produttive, nell’ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza»;
al
comma 11, le parole: «delle normativa» sono sostituite dalle seguenti: «della
normativa»;
al
comma 12, nel primo periodo, dopo le parole: «articoli 118, 119 e 120 del»
sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
dopo il comma 12 sono
inseriti i seguenti:
«12-bis. In deroga al comma 1-ter dell’articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.
12-ter.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in
sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto
migliore offerente in sede di gara.
12-quater. In caso di
fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei
commi 12-bis e 12-ter, le stazioni appaltanti possono procedere
all’affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata
senza pubblicazione di bando, in deroga alla normativa vigente, ivi inclusi gli
articoli 2, 10, commi 1-ter e 1-quater, 19, 20, 21, 23, 24 e 29
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento e della normativa comunitaria.
L’affidamento con procedura negoziata avviene mediante gara informale, sulla
base del progetto originario eventualmente modificato o integrato per effetto di
varianti che si fossero rese nel frattempo necessarie, alla quale devono essere
invitati almeno dieci concorrenti. Si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
12-quinquies. Qualora il
fallimento dell’appaltatore o la risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo intervenga allorchè i lavori siano già stati
realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l’importo
netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni
appaltanti possono procedere all’affidamento del completamento dei lavori
direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui
al comma 12-quater»;
dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti:
«16-bis. I limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative concernenti lo sviluppo dei progetti di cui all’articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono utilizzati secondo le specifiche disposizioni recate dall’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
16-ter. All’articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 24, è aggiunto il seguente:
“24-bis.
La SACE Spa può destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento
dei diritti dei portatori dei titoli da essa emessi. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 18 e 24. Alle
operazioni di raccolta effettuate dalla SACE Spa ai sensi del presente comma non
si applicano gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna
emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune dei portatori
dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva
esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle
condizioni delle operazioni“.
16-quater. Il comma 5
dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 2004, n. 312, è abrogato.
16-quinquies.
Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 7-vicies quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3l marzo 2005, n. 43, è soppresso.
16-sexies. All’articolo
32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il comma 2 è sostituito dai
seguenti:
“2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, nonchè l’obbligo di applicazione da parte del collegio arbitrale delle tariffe di cui all’allegato al predetto regolamento.
2-bis.
All’atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma
pari all’uno per diecimila del valore della relativa controversia.
2-ter. In caso di mancato
accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più
diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell’albo previsto dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554. Ai giudizi costituiti ai sensi del presente comma si applicano le
norme di procedura di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
dicembre 2000, n. 398“.
16-septies. Sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purchè risultino rispettate le disposizioni relative all’arbitrato contenute nel codice di procedura civile o nell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16-sexies del presente articolo».
Nel capo III, dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:
«articolo 5-bis. – (Incentivazione della logistica) – 1. Nell’ambito degli strumenti finanziari a disposizione, il CIPE finanzia prioritariamente le misure necessarie per garantire la realizzazione di un adeguato sistema di servizi intersettoriali ed intermodali per l’integrazione delle infrastrutture materiali del Paese con sistemi tecnologici e di conoscenze, in funzione dello sviluppo del sistema logistico nazionale.
2.
Per lo sviluppo di efficaci strumenti a sostegno della incentivazione di un
sistema nazionale della logistica, anche a valere sulle risorse del Fondo
rotativo di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, è prevista
prioritariamente la realizzazione di piattaforme tecnologiche e logistiche al
servizio della piccola e media impresa, localizzate in aree strategiche per lo
sviluppo del sistema logistico nazionale, partendo dalle aree sottoutilizzate.
3. Nell’ambito degli
interventi previsti ai sensi del comma 2, sono adottate le misure necessarie a
garantire la rivalutazione del sistema portuale delle aree sottoutilizzate e il
sostegno al trasporto ferroviario e all’intermodalità, con l’adeguata
offerta dei servizi necessari per la realizzazione di una rete logistica ed
intermodale interconnessa.
4. Per la definizione di
adeguati procedimenti amministrativi in grado di rendere piu efficiente lo
stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, in coerenza con le
esigenze di un sistema integrato di logistica ed intermodalità, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono ridefinite le relative procedure
amministrative, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di
polizia doganale, nel rispetto degli obiettivi di massima semplificazione,
efficacia ed efficienza, nonchè utilizzo di tecnologie informatiche».
All’articolo 6:
al
comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, al
secondo periodo, dopo le parole: “alle imprese“ sono inserite le seguenti:
“, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o
promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura,“»;
al comma 3, lettera b),
capoverso b), le parole: «Comunicazione della Commissione europea 2001/c» sono
sostituite dalle seguenti: «comunicazione della Commissione europea 2001/C»
e le parole: «n. 37» sono sostituite dalle seguenti: «n. C/37»;
al comma 5, secondo periodo,
le parole: «dell’imprese proponenti» sono sostituite dalle seguenti: «delle
imprese proponenti»;
al comma 6, dopo le parole:
«decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297,» sono inserite le
seguenti: «nonchè quelle stipulate dal Ministero delle attività
produttive con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui
all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive
modificazioni,»;
dopo il comma 6, è inserito
il seguente:
«6-bis. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, degli importi corrispondenti, degli interessi e delle sanzioni»;
al
comma 7, le parole: «e le regioni e province autonome» sono sostituite
dalle seguenti: «, le regioni e le province autonome»;
al
comma 9, dopo le parole: «dei Ministri delle attività produttive,» sono
inserite le seguenti: «per lo sviluppo e la coesione territoriale,»;
al
comma 10, dopo le parole: «la produttività delle imprese che» sono
inserite le seguenti: «, anche in collaborazione con le associazioni
imprenditoriali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
al
comma 11 le parole: «fa ricorso alle risorse del Fondo aree sottoutilizzate»
sono sostituite dalle seguenti: «fa ricorso, secondo i criteri stabiliti
dal CIPE e nei limiti delle finalità del Fondo stesso, alle risorse del Fondo
per le aree sottoutilizzate»;
al
comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’attrazione di
professionalità di alta qualifica, Sviluppo Italia S.p.a. può operare in
convenzione con le università, le associazioni imprenditoriali e le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
al
comma 14, dopo la parola: «Fondo» sono inserite le seguenti: «per
le»;
dopo il comma 14, è aggiunto
il seguente:
«14-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento una relazione semestrale sulle decisioni assunte dal CIPE ai sensi del presente articolo e sul loro stato di attuazione».
Nel capo IV, dopo l’articolo 6, è inserito il seguente:
«articolo 6-bis. – (Disposizioni per l’incentivazione e lo sviluppo dell’industria per la difesa). – 1. Per consentire l’avvio del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2005, 100 milioni di euro per l’anno 2006 e 275 milioni di euro per l’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo; i relativi stanziamenti sono iscritti nell’ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive. Per gli anni successivi, ai fini del completamento del programma, si potrà provvedere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».
Nella rubrica del capo V, dopo la parola: «innovazione» è inserita la seguente: «e».
All’articolo 7:
al
comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La fondazione invia,
entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione al Governo e alle competenti
Commissioni parlamentari nella quale dà conto delle attività svolte
nell’anno precedente»;
dopo il comma 3, sono
aggiunti i seguenti:
«3-bis. All’articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto il seguente periodo: “La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all’estero“.
3-ter.
La cessione a corrispettivo pari a quello di acquisto di personal computer
di nuova fabbricazione acquistati nello stesso esercizio della cessione,
eventualmente con annessi relativi programmi di funzionamento, se attuata da
imprese o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, in favore
di lavoratori dipendenti, non dà luogo, ai fini delle imposte sul reddito, a
presupposto di imponibilità per reddito in natura.
3-quater. Le pubbliche
amministrazioni statali, nei rapporti con i cittadini e con le imprese, sono
tenute a ricevere, nonchè inviare se richiesto, anche in via telematica, nel
rispetto della normativa vigente, la corrispondenza, i documenti e tutti gli
atti relativi ad ogni adempimento amministrativo, utilizzando all’uopo le
risorse finanziarie già disponibili per le esigenze informatiche. L’obbligo
di cui al presente comma decorre, per ciascuna pubblica amministrazione
centrale, dalla data stabilita con decreto del Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro interessato. Dalle
disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica».
All’articolo 8:
al
comma 1, alinea, dopo le parole: «legge 19 dicembre 1992, n. 488,»
sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
al
comma 1, lettera e), dopo le parole: «delle graduatorie» sono inserite
le seguenti: «ove previste»;
al
comma 2, alinea, dopo le parole: «Con decreto» sono inserite le
seguenti: «di natura non regolamentare» e dopo le parole: «Conferenza
permanente» sono inserite le seguenti: «per i rapporti»;
al
comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad
eccezione della misura di cui all’articolo 2, comma 203, lettera e),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
al
comma 2, lettera g), le parole: «modificando eventualmente» sono
sostituite dalle seguenti: «anche con la eventuale modifica di»;
il
comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto o a fronte di contratti di programma per i quali il Ministro delle attività produttive, alla stessa data, abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003»;
al
comma 4, le parole: «, fino alla scadenza delle convenzioni in essere con
questi ultimi,» sono soppresse e dopo le parole: «ai sensi del» sono
inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
al
comma 6, nel primo periodo, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289,»
sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
al
comma 7, lettera e), le parole: «dopo l’articolo 12 è inserito il
seguente» sono sostituite dalle seguenti: «nel titolo I, è aggiunto il
seguente articolo» e nell’articolo 12-bis ivi richiamato, le parole:
«presente titolo I» sono sostituite dalle seguenti: «presente titolo».
Dopo l’articolo 8, è
inserito il seguente:
«articolo 8-bis. – (Ulteriori interventi per i Giochi olimpici invernali “Torino 2006“). – 1. Lo stanziamento di cui all’articolo 7-septies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è incrementato per un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2005, 10 milioni di euro per l’anno 2006 e 30 milioni di euro per l’anno 2007.
2. All’articolo 7-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La società di cui al comma 1 destina agli oneri di funzionamento il 2 per cento della dotazione di cui al comma 1 e successivi incrementi“;
b)
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: “di cui all’articolo 1,
comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni,“
sono inserite le seguenti: “nonchè per la realizzazione di interventi
temporanei correlati a quelli di cui all’articolo 3 della citata legge n. 285
del 2000,“;
c) al
comma 3, sono soppressi il terzo e il quarto periodo;
d) al
comma 6, dopo le parole: “relativi agli interventi di cui alla legge 9 ottobre
2000, n. 285, e successive modificazioni,“ sono inserite le seguenti:
“nonchè a quelli di cui al comma 2 del presente articolo,“;
e) al
comma 6, dopo l’ultimo periodo, è aggiunto il seguente: “In relazione alla
eccezionale necessità ed urgenza di attuare i compiti di cui al comma 2, la
società di cui al comma 1 nonchè i soggetti di cui la stessa si può avvalere
possono altresì procedere in deroga alle norme di contabilità generale dello
Stato e a quelle che saranno individuate con apposita ordinanza della Presidenza
del Consiglio dei ministri, adottata in attuazione dell’articolo 5-bis,
comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401“.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 10 milioni di euro per l’anno 2005, 10 milioni di euro per l’anno 2006 e 30 milioni di euro per l’anno 2007. Conseguentemente, per l’anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all’articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 10 milioni di euro».
All’articolo
9:
al
comma 1:
nell’alinea, dopo le parole: «Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di» è inserita la seguente: «microimprese,» e le parole: «della Commissione europea n. 2003/361/CE» sono sostituite dalle seguenti: «n. 2003/361/CE della Commissione,»;
nella
lettera b), dopo le parole: «comunque operata,» sono inserite le
seguenti: «ovvero l’aggregazione fra singole imprese,»;
nella
lettera c), le parole: «l’attività nell’anno precedente» sono
sostituite dalle seguenti: «attività omogenee nel periodo d’imposta
precedente»;
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis.
Ai fini del presente articolo per concentrazione si intende:
a)
la costituzione di un’unica impresa per effetto dell’aggregazione di più
imprese mediante fusione;
b)
l’incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa;
c)
la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano
in comune attività imprenditoriali rilevanti;
d)
la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una
organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive
imprese;
e)
ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese.
1-ter. La concentrazione di cui al comma 1-bis non può avere durata inferiore a tre anni.
1-quater. Tutte le imprese di cui al comma 1-bis iscrivono al registro delle imprese l’avvenuta concentrazione ai sensi del presente articolo»;
al
comma 2, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917» sono aggiunte le seguenti: «, e successive
modificazioni»;
al
comma 3, nel primo periodo, dopo le parole: «l’impresa concentrataria
inoltra,» sono inserite le seguenti: «a decorrere»;
al
comma 5, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322» sono aggiunte le seguenti: «, e successive
modificazioni»;
al
comma 6, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917» sono aggiunte le seguenti: «, e successive
modificazioni»;
al
comma 7, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600», sono aggiunte le seguenti: «, e
successive modificazioni».
All’articolo 10:
al comma 1:
nell’alinea, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
nelle
lettere b) e d), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente:
«abrogato»;
nella
lettera e), dopo le parole: «secondo le modalità» sono inserite le
seguenti: «previste dal regolamento»;
al
comma 2, nell’alinea, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504,» sono inserite le seguenti: «e successive
modificazioni,»;
al
comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rispettando in ogni
caso per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2 i criteri di
progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2»;
al
comma 7, dopo le parole: «di cui all’articolo 45 del» sono inserite
le seguenti: «testo unico di cui al»;
al
comma 8, lettera a), le parole: «quelle previste dall’articolo 1» sono
sostituite dalle seguenti: «di quelle previste in attuazione
dell’articolo 1»;
al
comma 9, nel primo periodo, dopo le parole: «Il Fondo» sono inserite le
seguenti: «per il risparmio idrico ed energetico,»; nel secondo
periodo, le parole: «fondo per la» sono sostituite dalle seguenti:
«fondo per lo sviluppo della», le parole: «fondo per il risparmio» sono
sostituite dalle seguenti: «Fondo per il risparmio» e le parole: «,
comma 5,» sono soppresse;
al
comma 10, nel primo periodo, dopo la parola: «forestali» il segno di
interpunzione: «,» è soppresso.
Dopo l’articolo 10, sono
inseriti i seguenti:
«articolo
10-bis. – (Modifica all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49).
– 1. Il comma 3 dell’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“3. L’entità delle
partecipazioni è determinata per una quota pari al 5 per cento in relazione al
numero delle società finanziarie aventi i requisiti che hanno presentato
domanda di partecipazione e per una quota pari al 50 per cento in proporzione ai
valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte nonchè dei finanziamenti
e delle agevolazioni erogate ai sensi dell’articolo 12 della legge 5 marzo
2001, n. 57. La restante quota è determinata in proporzione alla
percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna società finanziaria delle
risorse conferite dal Ministero di cui al comma 2 ai sensi della predetta norma.
Il Ministero esclude dalla ripartizione le società finanziarie che non hanno
effettuato erogazioni pari ad almeno l’80 per cento delle risorse conferite,
decorsi due anni dal conferimento delle stesse. Per l’attività di formazione
e consulenza alle cooperative nonchè di promozione della normativa, le società
finanziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare
annualmente, in misura non superiore all’1 per cento, risorse equivalenti agli
interventi previsti dall’articolo 12 della citata legge 5 marzo 2001, n. 57,
effettuati nell’anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto dal
comma 6 del presente articolo, il Ministero stabilisce le modalità di
attuazione del presente comma“.
articolo 10-ter. –
(Disposizioni per il settore agroalimentare). – 1. Ferme restando le
competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e
forestali, con uno o più decreti, può affidare all’Istituto per lo Sviluppo
Agroalimentare (ISA) S.p.a. le funzioni relative alla valutazione, ammissione e
gestione dei contratti di filiera di cui all’articolo 66, commi 1 e 2, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e al decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1º agosto 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003.
All’ISA S.p.a. è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate ai contratti
di filiera, il rimborso delle spese di gestione per lo svolgimento delle
predette attività, da stabilire con atto convenzionale stipulato tra la stessa
società ed il Ministero delle politiche agricole e forestali.
2.
Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle
politiche agricole e forestali, con uno o più decreti, può trasferire alla
società ISA S.p.a. le funzioni di propria competenza e le connesse risorse
umane, finanziarie e strumentali relative alla valutazione, ammissione e
gestione dei contratti di programma che prevedono iniziative nel settore
agricolo e agroindustriale. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma
93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Nel rispetto delle
norme comunitarie, la stipula di contratti di coltivazione e vendita conformi
agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88,
costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun
bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l’innovazione e
la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di
commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.
4. Costituisce priorità
nell’accesso ai regimi di aiuti di cui all’articolo 66, commi 1 e 2, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la conclusione
di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali
di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
5. Le regioni possono
attribuire priorità nell’erogazione di contributi alle imprese che concludono
contratti di coltivazione e vendita di cui al comma 3.
6. Il valore preminente previsto dall’articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell’aggiudicazione degli appalti pubblici è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
7.
A decorrere dal 1º gennaio 2006, alle imprese che concludono contratti di
coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla
legge 16 marzo 1988, n. 88, è riconosciuta priorità nell’erogazione
degli aiuti supplementari diretti previsti a discrezione dello Stato membro ai
sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre
2003.
8. Ai fini di quanto
disposto nel presente articolo i contratti di conferimento tra le cooperative ed
i loro associati sono equiparati ai contratti di coltivazione e vendita.
9. Il Ministero delle
politiche agricole e forestali è autorizzato ad acquistare dall’Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e da Sviluppo Italia S.p.a.
le partecipazioni da questi possedute nell’ISA S.p.a., nonchè ad esercitare i
conseguenti diritti dell’azionista. All’acquisto delle partecipazioni
predette il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede
nell’ambito degli stanziamenti del fondo unico per gli investimenti del
Ministero medesimo, di cui all’articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
come rideterminati dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311».
All’articolo 11:
al
comma 2, le parole: «del Fondo» sono soppresse;
al
comma 5, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri» sono inserite le
seguenti: «, che opera sulla base degli indirizzi formulati dalle
amministrazioni competenti»;
al
comma 7, alla lettera a), la parola: «soppresso» è sostituita dalla
seguente: «abrogato» e alla lettera b), capoverso 61-quater, le parole:
«data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «data di entrata in vigore della presente disposizione»;
al
comma 7, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: “ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21“ è inserita la seguente: “, 23“;
b-ter)
ai commi 22 e 23, le parole: “dei finanziamenti complessivamente garantiti“
sono sostituite dalle seguenti: “delle garanzie concesse nell’anno a fronte
di finanziamenti erogati“;
b-quater)
dopo il comma 23 è inserito il seguente:
“23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall’anno 2004“»;
al
comma 8, dopo le parole: «sono estesi» sono inserite le seguenti:
«, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, anche alle aziende operanti in
aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonchè»;
il
comma 10 è soppresso;
al
comma 11, dopo le parole: «all’articolo 1,» sono inserite le
seguenti: «comma 1,»;
dopo
il comma 11, è inserito il seguente:
«11-bis. La disposizione di cui al comma 11 non trova applicazione con riferimento al regime, già senza limiti temporali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, che continua ad applicarsi alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004 fatti salvi eventuali adeguamenti da apportarsi attraverso lo strumento convenzionale di cui all’articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica»;
al
comma 13, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º
gennaio 2005» e le parole: «dell’Europa centrale» sono sostituite
dalle seguenti: «dell’energia elettrica europee, segnatamente di
Amsterdam e di Francoforte»;
al
comma 14:
al
primo periodo dell’alinea, le parole: «decreto del Presidente della
Repubblica in data 24 gennaio 1994» sono sostituite dalle seguenti: «decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994», dopo le parole: «regione
Sardegna» sono inserite le seguenti: «, in coerenza con gli indirizzi e
le priorità del sistema energetico regionale,» e le parole: «dopo
l’approvazione del piano energetico regionale» sono soppresse;
dopo
il primo periodo dell’alinea è inserito il seguente: «Al concessionario
è assicurato l’acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione
nazionale S.p.a. dell’energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le
modalità previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1994»;
dopo
il secondo periodo dell’alinea è inserito il seguente: «Il Comitato di
coordinamento istituito ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio,
fino all’entrata in esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica oggetto della concessione»;
al
terzo periodo dell’alinea, dopo le parole: «valutazione delle offerte» sono
inserite le seguenti: «previo esame dell’adeguatezza della struttura
economica e finanziaria del progetto»;
alla
lettera b), le parole: «degli inquinanti delle polveri e gassosi» sono
sostituite dalle seguenti: «delle polveri e degli inquinanti gassosi»;
alla
lettera c), le parole: «dei lavori» sono sostituite dalle seguenti:
«del progetto»;
dopo
il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
«14-bis. La gestione temporanea della miniera carbonifera del Sulcis, prevista a termine dal comma 1 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogata fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui al comma 14, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006. A tale fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
14-ter.
Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 9 e 14-bis, pari a 65
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a 85 milioni di euro per
l’anno 2007 e a 65 milioni di euro per l’anno 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle
tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per
l’anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all’articolo 1, comma 15,
lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 65
milioni di euro.
14-quater. Le attività
di produzione e di commercializzazione dei tabacchi lavorati, nonchè quelle di
trasformazione del tabacco greggio, con esclusione delle attività di
commercializzazione al minuto si intendono non più riservate o comunque
attribuite all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero
all’Ente di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283,
e la fabbricazione e trasformazione di tali prodotti può essere effettuata nei
depositi fiscali autorizzati dalla predetta amministrazione».
Dopo l’articolo 11, sono inseriti i seguenti:
«articolo 11-bis. – (Sanzioni irrogate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas). – 1. Alle sanzioni previste dall’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applica quanto previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. L’ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas è destinato ad un fondo per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, di tipo reintegratorio o di risarcimento forfetario dei danni subiti. Le modalità di organizzazione e funzionamento del fondo nonchè di erogazione delle relative risorse sono stabilite con regolamento a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
articolo 11-ter. – (Potenziamento delle aree sottoutilizzate). – 1. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-quater, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: “Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano, in ciascuno dei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. La suddetta deduzione decade se nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d’imposta; la deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun periodo d’imposta a partire da quello di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, semprechè permanga il medesimo rapporto di impiego“;
b) il comma 4-quinquies è sostituito dal seguente:
“4-quinquies.
Per i quattro periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2004, fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione, del 5 dicembre 2002, l’importo deducibile determinato ai sensi
del comma 4-quater è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga
prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle
aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c),
del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta
italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella
che verrà approvata per il successivo periodo“.
2. Al maggior onere
derivante dall’attuazione del comma 1, lettera b), valutato in 15
milioni di euro per l’anno 2005, 183 milioni di euro per l’anno 2006, 282
milioni di euro per l’anno 2007 e 366 milioni di euro per l’anno 2008, si
provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine sono ridotte
di pari importo, per gli anni 2005 e 2006, le risorse disponibili già
preordinate, con le delibere CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 e n. 19 del
29 settembre 2004, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale
n. 156 dell’8 luglio 2003 e n. 254 del 28 ottobre 2004, al
finanziamento degli interventi per l’attribuzione di un ulteriore contributo
per le assunzioni di cui all’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e per gli anni 2007 e 2008 mediante utilizzo della medesima autorizzazione di
spesa come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre
2004, n. 311. L’elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le
aree sottoutilizzate, di cui all’allegato 1 della citata legge n. 289 del
2002, è esteso agli interventi di intensificazione dei benefici previsti
dall’articolo 11, comma 4-quinquies, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
Resta fermo quanto disposto dall’articolo 1, comma 15, lettera a),
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3.
Gli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), sono soggetti a monitoraggio
ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. In caso di accertamento
di livelli effettivi di minor gettito superiori a quelli previsti, lo
scostamento è recuperato a valere sulle risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate, nelle more dell’applicazione dell’articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il
CIPE conseguentemente provvede alla eventuale rideterminazione degli interventi
sulla base delle risorse disponibili anche con la modificazione di delibere già
adottate.
4. Le disposizioni del
comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui interviene
l’approvazione da parte della Comunità europea ai sensi dell’articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
5. Il comma 361
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal
seguente:
“361.
Per le finalità previste dai commi da 354 a 360 è autorizzata la spesa di 80
milioni di euro per l’anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per
l’anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008,
è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi
finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari
rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è posta a carico
della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli
interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e
2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed all’onere decorrente dal
2009, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate
derivanti dal comma 300“.
articolo 11-quater. –
(Applicazione dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese in un
altro Stato dell’Unione europea). – 1. La locuzione “le cessioni in
base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni“, di cui agli articoli
40, comma 3, e 41, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da
parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell’ordine
di acquisto.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, se lo Stato membro di destinazione del bene richiede il pagamento dell’imposta ivi applicabile sul corrispettivo dell’operazione già assoggettata ad imposta sul valore aggiunto nel territorio dello Stato, il contribuente può chiedere la restituzione dell’imposta assolta, entro il termine di due anni, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla data di notifica dell’atto impositivo da parte della competente autorità estera. Su richiesta del contribuente, il rimborso dell’imposta può essere effettuato anche tramite il riconoscimento, con provvedimento formale da parte del competente ufficio delle entrate, di un credito di corrispondente importo utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
articolo 11-quinquies. – (Sostegno all’internazionalizzazione dell’economia italiana). – 1. All’articolo 6, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: “ad eccezione di una quota“ fino al termine del comma sono soppresse.
2.
L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, per
la parte relativa alla internazionalizzazione dell’economia italiana, si
interpreta nel senso che SACE S.p.a., ferma restando ogni altra disposizione
prevista dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è autorizzata altresì
a rilasciare, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, garanzie e
coperture assicurative per il rischio di mancato rimborso relativamente a
finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti
finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell’ambito di operazioni di
cartolarizzazione, connessi al processo di internazionalizzazione di imprese
italiane, in possesso dei requisiti di cui al comma 3, operanti anche attraverso
società di diritto estero a loro collegate o da loro controllate.
3. L’attività di
sostegno all’internazionalizzazione di cui al comma 2 è svolta annualmente a
condizioni di mercato in relazione a operazioni effettuate per almeno il 50 per
cento a favore di piccole e medie imprese secondo la definizione comunitaria e,
per la parte rimanente, nei confronti di imprese con fatturato annuo non
superiore a 250 milioni di euro.
4. Le garanzie e
coperture assicurative di cui al comma 2 beneficiano della garanzia dello Stato
nei limiti specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello
Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati distintamente per le
garanzie e le coperture assicurative di durata inferiore e superiore ai
ventiquattro mesi ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. Per l’anno 2005 il limite specifico di cui al
presente comma è fissato in misura pari al 20 per cento dei limiti di cui
all’articolo 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che
restano invariati.
5. SACE S.p.a. fornisce
informazioni dettagliate in merito all’operatività di cui al presente
articolo nel proprio bilancio di esercizio, evidenziando specificamente, in
riferimento all’attività di cui al comma 2 e alla garanzia dello Stato di cui
al comma 4, le risorse impegnate, i costi sostenuti, la redditività e i
risultati conseguiti».
All’articolo 12:
al
comma 1, nel primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nazionale
del turismo di cui al comma 2»; nel secondo periodo, dopo le parole: «Viceministri,
indicati nel citato decreto,» sono inserite le seguenti: «ed il
sottosegretario con delega al turismo» e dopo le parole: «nel numero
massimo di tre» sono inserite le seguenti: «e un rappresentante delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
al
comma 5, lettera d), dopo le parole: «, nonchè delle attività di cui al
comma 8» sono aggiunte le seguenti: «, al netto dei costi
inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata»;
al
comma 7, nel primo periodo, le parole: «se nominato» sono sostituite
dalle seguenti: «se nominati» e le parole: «e delle associazioni
di categoria» sono sostituite dalle seguenti: «, dello
Stato, delle associazioni di categoria e delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura»; nel secondo periodo, le parole: «è in
particolare previsto» sono sostituite dalle seguenti: «sono in
particolare previsti» e dopo le parole: «del turismo culturale» sono
inserite le seguenti: «e del turismo congressuale»;
dopo il comma 8 è inserito
il seguente:
«8-bis. Il Ministero delle attività produttive si avvale di ENIT – Agenzia nazionale per il turismo e delle società da essa controllate per le proprie attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Il Ministro delle attività produttive può assegnare direttamente ad ENIT – Agenzia nazionale per il turismo ed alle società da essa controllate, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti»;
al
comma 9, le parole: «progetto Scegli-Italia» sono sostituite dalle
seguenti: «progetto Scegli Italia»;
al
comma 10, le parole: «Progetto Scegli-Italia» sono sostituite dalle
seguenti: «progetto Scegli Italia»;
al
comma 11, le parole: «unità revisionale di base di conto capitale Fondo
speciale» sono sostituite dalle seguenti: «unità previsionale di base
di conto capitale “Fondo speciale“».
All’articolo 13:
al
comma 2, alinea, dopo le parole: «per gli anni 2005 e 2006» sono
inserite le seguenti: «, con decorrenza, in ogni caso, non anteriore alla
data di entrata in vigore del presente decreto,»;
al
comma 2, lettera a), il quinto periodo è soppresso;
al
comma 2, lettera c), secondo periodo, dopo la parola: «ovvero» sono
inserite le seguenti: «, in caso di cessazione di attività,» e dopo le
parole: «legge n. 223 del 1991,» le parole: «in caso di
cessazione di attività,» sono soppresse;
al
comma 2, lettera d), primo periodo, le parole: «datori di lavoro privati,»
sono sostituite dalle seguenti: «datori di lavoro privati ed»;
al
comma 2, lettera d), secondo periodo, le parole: «capoverso precedente» sono
sostituite dalle seguenti: «primo periodo»;
al
comma 4, lettera b), le parole: «soggetti di gestione» sono sostituite
dalle seguenti: «soggetti a cui è attribuita la gestione»;
al
comma 5, le parole: « per 402,23 milioni» e: «per 0,35 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «402,23 milioni» e: «0,35 milioni», dopo
le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» la parola:
«, e» è sostituita dal segno di interpunzione: «;» e dopo le
parole: «articolo 9-ter della» la parola: «citata» è
soppressa;
al
comma 6, le parole: «della lettera i-quater)» sono sostituite
dalle seguenti: «lettera i-quater)»;
al
comma 7, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo
comma»;
ai
commi 7, 8 e 11 le parole: «non imputabili all’imprenditore o ai
lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero determinate da
situazioni temporanee di mercato»;
al
comma 13, alinea, le parole: «, comma 1,» sono soppresse;
al
comma 13, lettera a), le parole : «il sesto periodo è sostituito dal
seguente» sono sostituite dalle seguenti: «il sesto periodo è
sostituito dai seguenti» e, alla fine della medesima lettera, è aggiunto il
seguente periodo: «I progetti relativi ai piani individuali ed alle
iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed
alle province autonome territorialmente interessate, affinchè ne possano tenere
conto nell’ambito delle rispettive programmazioni»;
dopo il comma 13, è aggiunto
il seguente:
«13-bis.
All’articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo
il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5-bis. Fino
all’approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina
dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi
nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale“».
Nel capo VII, dopo l’articolo 13, sono inseriti i seguenti:
«articolo
13-bis. – (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180). – 1. Al testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo
1:
1) al primo comma, dopo le
parole: “salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli“ sono inserite
le seguenti: “ed in altre disposizioni di legge“;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.
Possono
essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che
tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli
assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli
assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall’Istituto nazionale della
previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e
fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
I prestiti devono avere la
garanzia dell’assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo
credito in caso di decesso del mutuatario“;
b)
all’articolo 52:
1) al primo comma, le parole:
“per il periodo di cinque o di dieci anni“ sono sostituite dalle seguenti:
“per un periodo non superiore ai dieci anni“ e sono soppresse le parole:
“ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e,
nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per
l’indennità di anzianità“;
2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
“Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica il limite del quinto.
I titolari dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all’articolo 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purchè questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all’articolo 545 del codice di procedura civile“;
c)
all’articolo 55:
1) al primo comma, la parola:
“13,“ è soppressa;
2) al quarto comma, nel primo periodo, è soppressa la parola: “Non“ e le parole: “Istituto nazionale per l’assistenza dei dipendenti degli enti locali“ sono sostituite dalle seguenti: “Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica“; nel secondo periodo le parole: “Lo stesso divieto vale per“ sono sostituite dalle seguenti: “Non si possono perseguire“.
2.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, sono
dettate le disposizioni occorrenti per l’attuazione del presente articolo.
articolo 13-ter. –
(Contributi agricoli). – 1. Per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto
dell’anno 2005 sono sospesi i termini per l’adempimento degli obblighi
derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione relative
ai contributi previdenziali e assistenziali concernenti i datori di lavoro e i
lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo, con recupero dei
relativi importi entro il 20 dicembre 2005».
All’articolo 14:
al
comma 1, dopo le parole: «articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre
2000, n. 383,» sono inserite le seguenti: «e in favore di
fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela,
la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e
paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;
al
comma 7, lettera b), le parole: «lettera a), le parole: “o finalità
di ricerca scientifica“ sono soppresse; nel medesimo comma,» sono
soppresse e, dopo le parole: «enti di ricerca pubblici,» sono inserite
le seguenti: «delle fondazioni e delle associazioni regolarmente
riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo
svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca,»;
dopo il comma 8, sono
aggiunti i seguenti:
«8-bis. Il comma 7-bis dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.
8-ter. La deroga di cui all’articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall’anno 2005».
Nel capo IX, dopo l’articolo 14, sono inseriti i seguenti:
«articolo 14-bis. (Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano). – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
articolo
14-ter. (Abrogazione di norme). – 1. Sono abrogati l’articolo
2, commi 8 e 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, l’articolo 2, comma 6, del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e
l’articolo 10 del decreto del Ministero delle finanze 7 aprile 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999.
2. L’attività di
raccolta e accettazione delle scommesse ippiche e sportive può essere
esercitata dal concessionario con mezzi propri o di terzi, nel rispetto
dell’articolo 93 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni».
L’articolo 15 è sostituito dal seguente:
–«articolo 15. – (Copertura
finanziaria). – 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, 5,
comma 14, 7, commi 2 e 3-ter, 9, comma 3, 10, comma 1, 12, comma 6, e 14,
pari a complessivi 77,25 milioni di euro per l’anno 2005, 472,75 milioni di
euro per l’anno 2006, 378,75 milioni di euro per l’anno 2007 e 316,55
milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede:
a)
quanto a 15,75 milioni di euro per l’anno 2006, 15,25 milioni di euro per
l’anno 2007 e 10,25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005,
utilizzando la proiezione per i predetti anni dell’accantonamento relativo al
Ministero delle comunicazioni per euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2006 e
2007 e dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per euro
10,75 milioni per l’anno 2006 e per euro 10,25 milioni a decorrere dall’anno
2007;
b)
quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005,
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio;
c) quanto
a 68 milioni di euro per l’anno 2005, 319 milioni di euro per l’anno 2006,
293,5 milioni di euro per l’anno 2007 e 306,3 milioni di euro a decorrere dal
2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli
7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4;
d)
quanto a 4,25 milioni di euro per l’anno 2005, 133 milioni di euro per
l’anno 2006 e 65 milioni di euro per l’anno 2007 mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come
determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. L’importo corrispondente alle maggiori entrate di cui agli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4, non utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente decreto, è iscritto sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 15 milioni di euro per l’anno 2006, 20 milioni di euro per l’anno 2007 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».