Stralcio "MANUALE di Contabilità UNEP" Edizione ottobre 99

Contributi Obbligatori

Gli Ufficiali Giudiziari, come gli impiegati civili dello Stato, sono tenuti al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

La quota contributiva è calcolata applicando una percentuale su una base imponibile che varia in relazione alla natura del contributo.

Nel determinare la base imponibile o retribuzione contributiva l’Ufficiale Giudiziario deve tener conto anche delle riduzioni di stipendio ( escluso per il personale posto in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione cautelare dal servizio, in quanto sono esenti dal versamento dei contributi).

I CONTRIBUTI OBBLIGATORI SI DISTINGUONO IN:

-OPERA di PREVIDENZA

-CASSA PENSIONI

OPERA DI PREVIDENZA

Il contributo, a carico del dipendente, a favore del fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro familiari superstiti, iscritti alle gestioni previdenziali ENPAS (ora fa parte dell’INPDAP), è dovuto nella seguente misura:

il 2,50% da applicarsi sull’80% del minimo garantito, compresa la tredicesima, cioè: 2% calcolato sull’intero minimo garantito (2,5% x 80% = 2%);

2,50% su una quota pari al 60% dell’80% dell’indennità integrativa speciale,(Decorrenza 1.12.1994), cioè: 1,20 % sull’intera quota di indennità integrativa speciale.

MINIMO GARANTITO

IND.INT.SPECIALE

CONTRIBUTO 2% su MG

CONTRIBUTO 1,2% su IIS

TOTALE OP. PREV.

1.000.000

2.000.000

20.000

24000

44.000

Ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 1 giugno 1971 n°147, l’UFFICIALE GIUDIZIARIO DIRIGENTE, deve:

versare le quote contributive, ENTRO IL DECIMO GIORNO dalla scadenza di ciascun BIMESTRE.

presentare, entro il 15 GENNAIO e 15 LUGLIO, al Capo dell’Ufficio giudiziario, in tre esemplari, prospetti nominativi con l’indicazione del livello di appartenenza del dipendente, delle quote contributive versate nonché gli estremi del versamento stesso, CON RIFERIMENTO AL SEMESTRE PRECEDENTE.

Le relative quietanze di pagamento rilasciate dall’Ufficio di Riscossione devono essere allegate ai prospetti semestrali.

Il Capo dell’Ufficio, accertata la regolarità_ delle liquidazioni effettuate e delle operazioni di versamento, appone sugli esemplari dei prospetti ricevuti la propria firma ed il sigillo dell’ufficio, quindi, non oltre il giorno 15 dei successivi mesi di febbraio e di agosto, trasmette un primo esemplare, corredato dalle relative quietanze, alla cancelleria, per esservi conservato e le altre due copie alla RAGIONERIA PROVINCIALE dello STATO competente per territorio.

La Ragioneria Provinciale dello Stato provvede al controllo amministrativo-contabile sui prospetti delle ritenute operate sulle retribuzioni contributive degli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari.

Tenuto conto sia delle possibili VARIAZIONI DI STATO che comporti l’aumento, la sospensione o la riduzione della retribuzione contributiva, che DELL’OBBLIGO DEI CAPI DEGLI UFFICI di trasmettere alla Ragioneria, un elenco degli Ufficiali giudiziari e Aiutanti Ufficiali giudiziari assegnati al proprio ufficio, con il relativo minimo garantito,  OPPORTUNO, per l’Ufficiale Giudiziario Dirigente, al fine di evitare eventuali contestazioni, indicare nei prospetti semestrali anche la retribuzione contributiva mensile e le motivazioni che hanno determinato una variazione di stipendio.

CASSA PENSIONI

L’amministrazione della Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, con DL 479/1994, _ stata affidata all’Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP).

Con l’entrata in vigore del DECRETO LEGISLATIVO 2 SETTEMBRE 1997, N. 314 (pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale n219 del 19.9.1997), in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali, il nuovo criterio per il calcolo dei contributi di previdenza, fa riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 48 del T.U.I.R.

Quindi, dal 1 gennaio 1998 il reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi è quello definito dall’articolo 46 del TUIR e l’assoggettamento al prelievo contributivo avviene sulla medesima base imponibile determinata ai fini fiscali a norma dell’articolo 48 dello stesso TUIR, salvo alcune deroghe dettate dalla diversa natura del prelievo.

Sotto il profilo del procedimento di identificazione della base imponibile ai fini contributivi, l’unificazione comporta che occorre fare riferimento ai criteri dettati dall’articolo 48 del TUIR integrati dalle deroghe stabilite dall’articolo 6 del D.L.2/9/1997, n. 314.

La base imponibile ai fini del calcolo della quota contributiva è costituita da tutte le somme percepiti a qualunque titolo, al LORDO di qualsiasi contributo e trattenuta.

Ai sensi del comma 9 dell’articolo 6 del dl 314/97, le gratificazioni annuali, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto collettivo aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione.

Sono escluse dal reddito imponibile contributivo:

50% delle indennità_ di trasferta;

assegni per il nucleo familiare

TABELLA DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE.

CASSA PENSIONI UFFICIALI GIUDIZIARI

Decorrenza

ENTE

ISCRITTO

1 GENNAIO 1995

23,65%

8,55%

32,20%

1 GENNAIO 1996

23,65%

8,90%

32.55%

La competenza per la compilazione degli elenchi generali di riscossione afferente ai contributi dovuti dalle tre categorie degli UNEP è della cancelleria presso la Corte di Appello.

I compiti dell’Ufficiale Giudiziario Dirigente si limitano ad un solo adempimento: versare entro il 5 del mese successivo alla scadenza della rata bimestrale, la quota dovuta dagli Ufficiali Giudiziari e Assistenti UNEP addetti all’UNEP indicata nel ruolo di riscossione.

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