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E' nulla la notifica del verbale di accertamento di violazione al codice della strada effettuata mediante deposito del relativo plico presso l'ufficio postale senza che ne sia data notizia al destinatario tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Sentenza 4 aprile 2006, n. 7815
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
sentenza del 23 maggio 2002, il Giudice di pace di Civitavecchia, pronunciando
sull'opposizione proposta da G.S. avverso la cartella esattoriale dell'importo
di lire 196.730 + 6.000, "riferita al verbale di accertamento 96575/S
elevato dalla polizia municipale" di quella città, ha annullato
"la cartella esattoriale 097 2001 08261714 03 dell'importo di cui sopra,
nonché il presupposto verbale di accertamento 96575/S, elevato dalla polizia
municipale in data 24 novembre 1998, ed ha "compensato in toto le spese",
a motivo che la notifica del verbale di accertamento è avvenuta per posta,
"mediante il deposito presso l'ufficio postale", senza dare il "notiziamento
di quanto sopra mediante nuova raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi
al destinatario risultato assente".
Ricorre per la cassazione della sentenza il Comune di Civitavecchia, in persona
del dirigente dell'ufficio Avvocatura, denunciando violazione e/o falsa
applicazione dell'art. 8 comma 4 legge 890/82 e, in genere, delle disposizioni
in materia di notifica per posta e di quelle del codice di procedura civile,
nonché erronea e/o insufficiente motivazione.
Non hanno svolto attività processuale gli intimati G.S. e il Servizio
Riscossione Tributi del Monte dei Paschi di Siena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il
ricorrente critica, con il proposto gravame, il Giudice di pace per avere
ritenuto che «il sopravvenire della sentenza della Corte costituzionale
346/1998 abbia comportato la nullità della notifica del verbale di accertamento
in quanto effettuata mediante "compiuta giacenza dei plichi contenenti quei
verbali ed abbia, quindi, causato la prescrizione del diritto dell'Ente a
percepire la relativa sanzione»; mentre, "nello specifico", deve
ritenersi che la notifica dei verbali «sia stata assolutamente tempestiva,
anche se gli stessi sono stati notificati ai sensi dell'art. 8 della l. 890/1982
e la notifica si è perfezionata per effetto della compiuta giacenza», per cui
nessuna incidenza può avere, nella fattispecie, la menzionata sentenza della
Corte costituzionale su un'attività, quella appunto della notifica dei verbali,
che si è "perfezionata al decimo giorno dal deposito del plico presso
l'ufficio postale".
Il ricorso è infondato.
Premesso che con sentenza della Corte costituzionale 346/1998, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1998, n. 39, è stato dichiarato «incostituzionale
l'art. 8, comma 2, l. 890/1982, nella parte in cui non prevede che, per le
notifiche a mezzo posta, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il
registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in
caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza,
inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle
formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario
medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento», e rilevato che
all'epoca di pubblicazione della predetta sentenza la notificazione del verbale
di cui trattasi, elevato dalla polizia municipale il 24 novembre 1998, non era
evidentemente ancora avvenuta, ne deriva che, non essendo stata data notizia,
nel caso che ne occupa, al destinatario del compimento delle formalità della
notificazione nel senso chiarito dalla Corte costituzionale, come accertato dal
Giudice di pace, la notificazione stessa deve ritenersi nulla per effetto delle
richiamata sentenza.
Non merita censura, pertanto, la decisione del Giudice di pace di Civitavecchia
che in tal senso ha deciso.
Il ricorso deve essere rigettato.
Nessuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.