Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario


Circolare del 28-06-2002
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

OGGETTO : Testo Unico sulle Spese di Giustizia.

In data 1° luglio 2002 entrerà in vigore il Testo Unico sulle spese di giustizia, pubblicato nella G.U. del 15 giugno 2002, che ha il proprio fondamento nella delega conferita al Governo ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, modificato dall'art. 1 della legge n. 24 novembre 2000, n. 340.
Tale testo riordina ed armonizza tutte le disposizioni concernenti le spese di giustizia, innovando, in parte, l'assetto legislativo vigente mediante la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti e l'abrogazione di una serie di norme ormai desuete.
Considerate le importanti novità introdotte dal Testo Unico, che ha inciso su un sistema in vigore da oltre un secolo e con riserva di più specifiche e formali disposizioni, si osserva quanto segue.

Tra le principali innovazioni si segnalano:
  1. Per ciò che concerne il pagamento delle spese per conto dell'erario, si rappresenta che, in passato, per tutte le spese diverse da quelle a favore dei magistrati e dei testimoni, il magistrato con decreto quantificava l'importo ed il funzionario emetteva l'ordine di pagamento.
    Con il Testo Unico, invece, è stata superata la coesistenza del decreto del magistrato e dell'ordine del funzionario per le stesse spese, che si sostanziava nella duplicazione del titolo di pagamento.
    La sola distinzione rimasta è quella tra ordine di pagamento emesso dal funzionario allorché la quantificazione dell'importo da liquidare non presenta alcun elemento di discrezionalità (così, ad esempio, per le indennità ai giudici onorari e agli esperti) e decreto di pagamento emesso dal magistrato, necessario allorché la quantificazione comporta questioni valutative (così, ad esempio, per le spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia).
    Pertanto, in base alla nuova disciplina, se la quantificazione è effettuata dal funzionario è questi ad emettere l'ordine di pagamento. Se la quantificazione è effettuata dal magistrato, è questi ad emettere il decreto di pagamento, che costituisce di per sé titolo di pagamento della spesa (cfr. art. 171).
    In particolare il Testo Unico contempla tra i soggetti abilitati al versamento, oltre agli uffici postali anche i concessionari e, quanto alle modalità di pagamento, prevede che esso venga effettuato in via ordinaria, mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale.
    Per ciascun ordine o decreto di pagamento l'ufficio dovrà compilare l'apposito modello contenente i dati di cui all'art. 177 del Testo Unico e conforme agli allegati n. 2 e 3 del medesimo Testo.
    Entro un mese dall'emissione dell'ordine o decreto di pagamento, il modello è trasmesso al competente concessionario in duplice copia, ovvero al competente ufficio postale in un unico esemplare, nonché al beneficiario. Entro lo stesso termine l'ufficio trasmette copia della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento al funzionario delegato (art. 177, comma 3).
    Questa Direzione Generale provvederà quanto prima ad individuare con decreto dirigenziale i funzionari delegati (art. 186) ed a disporre, sempre con decreto dirigenziale, le aperture di credito per la regolazione ed il rimborso dei pagamenti e per il versamento all'erario delle ritenute e delle imposte, in conformità a quanto previsto dall'art. 185.
  2. Per ciò che concerne la riscossione dei crediti erariali, il Testo Unico ha operato un'armonizzazione tra la normativa speciale delle pene pecuniarie e l'altra complessa riforma che, iniziata con il decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 237, ha soppresso le funzioni di cassa degli uffici finanziari attribuendole ai concessionari per la riscossione ed ha uniformato la disciplina della riscossione di tutte le entrate patrimoniali dello Stato, comprendendo tra queste anche le pene pecuniarie e le spese di giustizia.
    Gli uffici giudiziari, pertanto, passata in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo al pagamento, devono notificare al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto con l'espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento nei termini stabiliti. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento (art. 212 T.U.). Decorso il termine per l'adempimento, computato dal giorno dell'avvenuta notifica, l'ufficio giudiziario provvede all'iscrizione a ruolo ed alla consegna del medesimo al concessionario, secondo quanto disposto dall'art. 223 del T.U. che richiama le norme applicabili ai sensi dell'art. 18 D.lgs. n. 46/99.
    Si rappresenta che per la formazione dei ruoli gli uffici giudiziari potranno prendere contatti con le sedi periferiche del consorzio nazionale dei concessionari di cui all'elenco allegato alla circolare, i quali forniranno anche la modulistica necessaria. Si rammenta che fino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 228, non si fa luogo all'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento per importi inferiori ad euro 16, 53, importo aumentato con il D.P.R. n. 129/99, che seppure è riferito espressamente ai tributi è applicabile anche alle spese stante il rinvio generale di cui all'art. 18 D.lgs. n. 46/1999 citato. Un'altra importante novità è costituita dal fatto che il Testo Unico ha semplificato il procedimento per l'annullamento del credito nell'ipotesi di irreperibilità dell'obbligato e di estinzione legale del credito (insussistenza), conferendo il predetto potere direttamente agli uffici di cancelleria, previo parere conforme, quando previsto, dell'Avvocatura dello Stato (cfr. artt. 219 e 220).
    Quanto ai reati finanziari, è stata modificata la previgente legislazione specialistica che prevedeva, per alcune ipotesi di reato, nel caso di condanna alla sola pena pecuniaria, la competenza alla riscossione degli uffici di cassa delle dogane. Con l'attribuzione ai concessionari della riscossione e del pagamento delle spese e pene pecuniarie anche in tali fattispecie, sono state superate quelle incertezze interpretative legate alla non facile individuazione delle ipotesi di reato in relazione alle quali operavano le procedure soppresse. Per evitare che gli uffici finanziari chiedano il pagamento del tributo evaso quando lo stesso è assorbito dal sequestro del bene è stato previsto, nei casi in cui si applica l'art. 338 del D.P.R. n. 43/73, che la cancelleria tenga informato l'ufficio finanziario in ordine all'eventuale sequestro della merce oggetto di contrabbando (cfr. art. 221).
  3. Il Testo Unico incide poi profondamente nella materia relativa alla disciplina dei registri delle spese e delle relative annotazioni riducendo da sei a tre i registri necessari ancorandoli alla necessità delle funzioni da registrare. Si rammenta, peraltro, che in virtù dell'art. 282, fino all'emanazione del decreto dirigenziale di cui all'art. 163, i registri continuano ad essere tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del Testo Unico.
    Si rappresenta l'opportunità, fino a quando non sarà emanato il decreto dirigenziale di cui all'art. 163, dell'istituzione di un registro di comodo per l'annotazione degli importi da recuperare iscritti a ruolo e le successive vicende del credito. Come noto, infatti, il registro dei ruoli non è operativo non essendo stati approntati i modelli. Per agevolare il recupero del credito si è comunque ampliato lo strumento del modello 25, cioè la distinta delle spese recuperabili per intero nel processo penale. Invero, è stato previsto che nel fascicolo processuale sia inserito un foglio notizie nel quale dovranno essere annotate non tutte le somme pagate, ma soltanto quelle ripetibili e quelle prenotate a debito (art. 280).
    E' stato, inoltre, previsto che i crediti già iscritti nella tavola alfabetica alla data di entrata in vigore del Testo Unico, se non prescritti e se non ricorrono altre cause di estinzione, sono riportati nel registro dei crediti da recuperare per l'iscrizione a ruolo (art. 281).
  4. Il Testo Unico, inoltre, ha fatto propria la nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato per i giudizi diversi da quello penale che, per effetto dell'art. 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134, diverrà operante anch'essa dal 1° luglio. Nell'ambito di tale materia il Testo Unico ha proceduto ad un riordino ed ad un coordinamento formale distinguendo le norme comuni a tutti i processi da quelle particolari riferite al processo penale od agli altri processi.
    Ai sensi dell'art. 279 l'ammissione al gratuito patrocinio deliberato secondo le leggi vigenti anteriormente all'entrata in vigore del testo Unico è comunque valida e i suoi effetti sono disciplinati dalle norme di cui agli artt. 74 e ss.
  5. Per ciò che concerne la registrazione degli atti giudiziari si rappresenta che dovranno essere inviati al competente ufficio finanziario, per i procedimenti per i quali allo stato della legislazione è prevista l'imposta di registro, non più gli originali, bensì le copie autentiche degli atti da sottoporre a registrazione (cfr. artt. 73 e 278).
    Si rileva, inoltre, che il Testo Unico rende esplicito l'obbligo di inviare all'ufficio finanziario soltanto gli atti soggetti ad imposta di registro (cfr. 73 cit.); conseguentemente non devono essere più inoltrati gli atti esenti dal pagamento di tale imposta.
  6. Relativamente alle notificazioni a richiesta dell'ufficio, si rileva che l'art. 30 prevede che le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notificazioni a richiesta dell'ufficio sono a carico delle parti, mediante anticipazione all'erario nella misura indicata nella tabella contenuta nell'allegato 1 del Testo Unico, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'art. 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533 ed in quelli in cui si applica lo stesso articolo.
    I predetti importi devono essere corrisposti dalla parte che prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati (cfr. art. 30, comma 1).
    Circa le modalità di pagamento di tali diritti si richiama la norma transitoria secondo la quale sino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 196, le spese in questione si pagano mediante l'utilizzo delle marche da bollo (cfr. artt. 284 e 285).
  7. Per ciò che concerne la demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi nel processo penale (ed amministrativo) il Testo Unico ha riordinato tale materia con norme di tipo regolamentare (artt. da 61 a 63) che hanno tradotto in disciplina positiva i principi giurisprudenziali che si erano venuti consolidando in tale ambito ed hanno operato un coordinamento con l'art. 2, comma 56, legge n. 662/92.
    In particolare, l'attribuzione al magistrato (sia esso giudice sia esso P.M.) della competenza a curare l'esecuzione di sentenze recanti ordine, od aventi ad oggetto, la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi discende dal contenuto della sentenza della Corte di Cassazione (SS.UU. del 24-7-96 n. 15, poi seguita da numerose altre) che ha riconosciuto la natura di provvedimento giurisdizionale all'ordine di demolizione. Si richiama in particolare l'attenzione sull'obbligo per il magistrato di scegliere la soluzione meno onerosa dal punto di vista economico, avvalendosi, tramite i provveditorati delle opere pubbliche, delle strutture tecnico - operative del Ministero della difesa, salvo affidare l'incarico alle imprese private (con ricorso anche alla trattativa privata in aggiunta alle procedure di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal nuovo T.U. in materia edilizia) quando sulla base di valutazioni oggettive venga reputato più oneroso il ricorso alle prime. Quando si ricorra all'opera delle strutture tecnico - operative del Ministero della difesa è prevista la stipula di una convenzione organizzativa tra i Ministeri della Giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa che contenga tutti gli elementi necessari per la quantificazione preventiva e successiva (necessaria per consentire al magistrato di valutare la convenienza o meno del ricorso a tale procedura), delle spese e di tutte le regolazioni contabili, anche con riferimento all'esito dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato. Il sistema di determinazione dei conseguenti importi da corrispondere, per effetto di un decreto del magistrato (v. art. 169), sia alle strutture del Ministero della difesa sia alle imprese private, è stato modificato rispetto a quello attuale in quanto nel primo caso, anziché liquidare quanto richiesto il magistrato ancorerà la propria valutazione al contenuto della convenzione in precedenza stipulata, mentre nel secondo caso la valutazione dovrà tenere conto di parametri oggettivi e predeterminati (art. 63).
    Si segnala, tuttavia, che, ai sensi dell'art. 277, fino a quando non è emanata la convenzione prevista dall'art. 62, l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello quantificato dalle medesime strutture alla conclusione dei lavori.
  8. Per quanto riguarda la restituzione e la vendita dei beni sequestrati (artt.149-156), si è reso necessario un intervento, sia di carattere regolamentare che legislativo, sugli artt. 264 e 265 c.p.p., nonché sull'art. 84, comma 2 disp. att. e coord. c.p.p.
    La più importante novità prevista rispetto all'attuale disciplina consiste innanzitutto nella modifica dell'art. 84 comma 2 disp. att. e coord. c.p.p. e cioè nell'eliminazione della subordinazione della restituzione al previo pagamento delle spese per la custodia e la conservazione dei beni sequestrati nonché dell'ulteriore regola da tale norma prevista, secondo la quale le spese di custodia e di conservazione sono poste a carico dell'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui lo stesso ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione. Tale nuova disciplina trova una sua giustificazione nello snellimento successivo della procedura di restituzione che consente al magistrato, una volta che sia stato comunicato sia all'avente diritto che al custode il proprio provvedimento di restituzione e sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data della rituale comunicazione all'avente diritto senza che questi abbia provveduto al ritiro, di disporre la vendita dei beni in sequestro (v. art. 151), fissando altresì il termine iniziale di decorrenza ai fini dell'assegnazione delle somme e dei valori di cui al successivo art. 154 (cioè di quelle somme e valori rispetto ai quali nessuno abbia provato di avervi diritto con la conseguenza che potranno essere devoluti, dopo soli tre mesi rispetto agli attuali due anni, alla cassa delle ammende dal magistrato).
    Per quanto riguarda la vendita essa può anche essere disposta in ogni momento qualora i beni non possano essere custoditi senza pericolo di deterioramento o di rilevante dispendio. La vendita, oltre che a cura dell'ufficio, può essere eseguita anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.
    Infine appare utile segnalare che le somme ed i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati devono essere depositate presso i concessionari, circostanza che deriva dal fatto che l'ufficio del registro non svolge più funzioni di cassa, mentre i concessionari svolgono tali funzioni. Con apposita convenzione conclusa con questi ultimi e da approvarsi con decreto interministeriale (di concerto tra il Ministero della Giustizia e quello dell'Economia e delle Finanze) sono individuate le modalità tecniche e le forme più idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate dalla vendita ed alle somme ed ai valori in sequestro il vincolo di destinazione di cui all'art.154.

Considerata la rivisitazione fortemente innovativa dell'assetto normativo vigente operata con il Testo Unico si fa riserva di più specifiche e formali disposizioni che sono oggetto di studio da parte di un apposito gruppo di lavoro creato presso questo Dipartimento.
Si raccomanda tuttavia di acquisire la relazione al Testo Unico sulle spese di giustizia, pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia www.giustizia.it, nella quale potranno trovare soluzione eventuali dubbi interpretativi

Si pregano le SS.LL. di voler tempestivamente diffondere la presente circolare a tutti gli uffici interessati.

L CAPO DEL DIPARTIMENTO
Gianfranco Tatozzi


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