Con riferimento al Testo Unico di cui all'oggetto e, avuto
riguardo ai diversi quesiti pervenuti dagli uffici giudiziari, si forniscono i
chiarimenti che seguono
- E' stato chiesto di conoscere quale sia la disciplina e la procedura
applicabile in merito ai decreti di pagamento relativi a spese di giustizia
ed ai mandati già firmati alla data del 30 giugno 2002 e non annotati nel
registro modello 12.
In merito si rappresenta che, in mancanza di una disciplina transitoria, i
decreti di pagamento ed i mandati emessi prima del 30 giugno 2002 devono
essere iscritti al modello 12 secondo le norme vigenti anteriormente
all'entrata in vigore del Testo Unico sulle spese di giustizia. Una diversa
soluzione implicherebbe la necessità di emettere nuovamente dei
provvedimenti già, peraltro, legittimamente formati e sottoscritti.
Dalla data del 1° luglio 2002, invece, i relativi decreti ovvero ordini di
pagamento devono essere emessi dal magistrato o dal funzionario secondo le
nuove competenze previste nel Testo Unico. Gli ordini o i decreti di
pagamento emessi sia dalle procure che dagli uffici U.N.E.P. dovranno poi
essere trasmessi sempre al Tribunale per le relative annotazioni nel
registro modello 12. Invero, fino all'emanazione del decreto dirigenziale di
cui all'art. 163, deve trovare applicazione la disposizione transitoria di
cui all'art. 282 T.U., in base alla quale i registri continuano ad essere
tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del
Testo Unico.
La documentazione relativa ai decreti ovvero agli ordini di pagamento dovrà
essere conservata presso l'ufficio che li ha emessi per i successivi
adempimenti previsti dagli artt. 183 e 184 del Testo Unico. A tal fine si
informa che sono in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del
Ministero i decreti dirigenziali di cui all'art. 186 T.U. recanti la nomina
dei funzionari delegati che sono stati individuati
- nel dirigente della cancelleria della Corte di Cassazione
- nel dirigente della segreteria della Procura Generale presso la Corte
di Cassazione
- nel dirigente della cancelleria del Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche
- nei dirigenti delle Corti di Appello
- nei dirigenti delle cancellerie delle sezioni distaccate delle corti
di appello
- nei dirigenti delle segreterie delle procure generali presso le corti
di appello
- nei dirigenti delle segreterie delle procure generali presso le
sezioni distaccate delle corti di appello
- nel dirigente della segreteria della Direzione Nazionale Antimafia.
In merito alla competenza all'emissione dell'ordine di pagamento o del
decreto di pagamento, si rileva che, per ciò che concerne l'ordine, esso
compete non già al dirigente, ma al funzionario addetto all'ufficio e cioè al
funzionario amministrativo secondo l'organizzazione interna, ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 165 e 3 lett. i) T.U.
Per ciò che concerne, invece, il decreto di pagamento, si osserva che, come
già precisato nella circolare n. 4/2002, esso deve essere emesso - a cura del
magistrato – tutte le volte in cui la quantificazione dell'importo richiede un
qualche elemento di discrezionalità. L'adozione del decreto stesso è
certamente necessario, dunque, per le spese straordinarie di cui all'art. 70 del
T.U., nelle quali vanno comprese le spese relative alle intercettazioni
telefoniche.
- Relativamente alle ritenute fiscali, è stato chiesto di conoscere se
nell'ordine o nel decreto di pagamento di cui all'art. 165 T.U. debbano
essere indicate le sole spettanze o anche tutte le voci accessorie (IRPEF ed
altro, I.V.A. ecc.).
Con riferimento a tale problematica, si ritiene che il decreto o l'ordine di
pagamento debba contenere soltanto le spettanze, mentre per ciò che
concerne le relative ritenute, queste debbano essere indicate, a cura
dell'ufficio, al momento della compilazione del modello di pagamento di cui
all'art. 177 T.U.
- Con riferimento all'art. 30 del Testo Unico, si rappresenta che tale
disposizione sulle spese di giustizia prevede un'anticipazione forfettaria
da parte dei privati in favore dell'erario per le notifiche nel processo
civile, fatta eccezione per i processi previsti dall'articolo unico della
legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'art. 10 della legge 11
agosto 1973, n. 533.
Numerosi uffici hanno chiesto di conoscere se i procedimenti esenti dal
pagamento del contributo unificato, in quanto inferiori ad euro 1033,
debbono, tuttavia, essere soggetti al pagamento delle predette
anticipazioni.
In merito, deve darsi una risposta negativa nella considerazione che l'art.
46 della legge n. 374/91 e succ. mod., non abrogato dal Testo Unico,
stabilisce che i procedimenti in questione sono esenti "da imposta
di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie
e natura".
Analogo criterio deve essere adottato allorché l'esenzione dal pagamento di
imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa è prevista da norme
speciali che non risultino abrogate (es. nei procedimenti di separazione e
divorzio).
- E' stato anche chiesto di conoscere se, atteso il richiamo contenuto
nell'art. 67, comma due, del T.U., agli esperti del tribunale di
sorveglianza debbano essere liquidate tutte le indennità previste all'art.
65, commi 1, 2 e 4 del T.U. In merito, deve ritenersi che il richiamo
contenuto nell'art. 67, comma 2 del T.U. sembra il frutto di un refuso,
dovendosi in realtà intendersi riferito all'art. 65, comma 4.
- E' stato, inoltre, chiesto di conoscere se l'art. 208 del T.U., che
sostituisce l'art. 181 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., debba
essere interpretato nel senso che le corti di appello sono competenti per la
riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia per tutte le
sentenze sottoposte alla loro cognizione.
A tale quesito, stante il tenore letterale del nuovo art. 208 del T.U., deve
rispondersi positivamente. Tale articolo, infatti, definisce l'ufficio
competente alla gestione delle attività connesse alla riscossione in "quello
del magistrato, (…), il cui provvedimento è passato in giudicato o presso
il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo"; esso ha
sostituito l'art. 181 delle disposizioni di attuazione al c.p.p. (abrogato
espressamente dall'art. 299 T.U.) che invece attribuiva tale competenza alla
cancelleria del giudice dell'esecuzione, individuata ai sensi dell'art. 665
n. 2 c.p.p.
In proposito, anche al fine di agevolare l'attività delle cancellerie delle
corti di appello, si raccomanda la corretta compilazione del foglio notizie
di cui all'art. 280 T.U.
- Con riferimento al recupero delle spese di mantenimento in carcere, si
osserva che, con l'entrata in vigore del Testo Unico, la competenza alla
riscossione delle medesime non compete più alla cancelleria del giudice
dell'esecuzione (come sino ad oggi è avvenuto), ma all'istituto
penitenziario nel quale il condannato risulta essere stato per ultimo
ristretto (art. 209 T.U.).
Orbene, in mancanza di una norma transitoria, si deve ritenere che il
criterio di individuazione per il passaggio della competenza al recupero
delle suddette spese debba essere individuato nella data di maturazione del
credito, che è, per l'intera somma dovuta, la data di scarcerazione, dalla
quale decorre il termine di prescrizione del diritto al recupero.
Conseguentemente, la cancelleria del giudice dell'esecuzione provvederà al
recupero della somma relativa alle spese di mantenimento in carcere, come
quantificata nel mod. 38, per tutte le pene detentive la cui espiazione sia
cessata alla data del 30 giugno 2002. Viceversa gli istituti penitenziari
procederanno al recupero delle spese di mantenimento in carcere relative a
tutte le pene detentive, la cui espiazione sia cessata a far tempo dal 1°
luglio 2002. Tale soluzione, peraltro, consentirà agli istituti
penitenziari di attivare gradualmente il nuovo servizio, evitando il rischio
di eventuali prescrizioni.
- E' stato infine chiesto di conoscere se per effetto dell'abrogazione
dell'art. 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, disposta
dall'art. 299 T.U., l'indennità spettante ai giudici onorari di tribunale
ed ai vice procuratori onorari sia stata ridotta da euro 98,13 ad euro
77,47. In merito si sottolinea che l'art. 64 del Testo Unico prevede che ai
vice procuratori onorari ed ai giudici onorari di tribunale spettano "le
indennità previste per lo svolgimento della loro attività di servizio,
rispettivamente, e considerate le successive modificazioni,….dall'art. 4
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273…".
Deve, quindi, ritenersi che il riferimento alle successive modificazioni
intervenute, contenuto nell'art. 64 cit., sia da intendere nel senso che
l'indennità da corrispondere ai vice procuratori onorari ed ai giudici
onorari di tribunale sia quella prevista attualmente dall'art. 4 D.lgs. n.
273/89, come modificato dall'art. 52, comma 44, legge n. 448/2001 (e quindi
di euro 98,13), la cui abrogazione, contenuta nell'art. 299 T.U., è la
naturale conseguenza del "riordino" normativo che è proprio di un
Testo Unico, quale è quello in oggetto.
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Si richiama, peraltro, l'attenzione degli uffici giudiziari
sulla esigenza di garantire in ogni caso la continuità del servizio, ivi
compresi i pagamenti, in attesa della emanazione dei vari regolamenti e decreti
ministeriali previsti dal T.U., trovando nel frattempo applicazione la
disciplina transitoria prevista in quest'ultimo.
Le SS.LL. sono pregate di diffondere la presente circolare a tutti gli uffici.