Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario


Circolare del 14 - 11 - 2002
Circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia

OGGETTO : Testo Unico sulle spese di giustizia.


La Direzione Generale della Giustizia Civile, come già segnalato nella precedente circolare di questo Dipartimento (la n. 6 dell'8 ottobre 2002) ha provveduto all'emanazione dei decreti dirigenziali di cui all'art. 186 T.U. con i quali sono stati nominati i funzionari delegati. Quindi, a fronte degli appositi ordini di accreditamento che questo Ministero sta predisponendo, i funzionari delegati dovranno provvedere alla regolazione ed al rimborso delle spese di giustizia anticipate da poste italiane s.p.a. e dai concessionari per la riscossione (art. 183 T.U.), nonché al versamento delle ritenute fiscali e delle imposte, ai sensi dell'art. 184 T.U.
Il parametro prescelto ai fini della nomina, ad eccezione - ovviamente - degli uffici della Suprema Corte di Cassazione, della Procura Generale presso la stessa, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e della Direzione Nazionale Antimafia, è quello distrettuale.
Si è ritenuto - adottando questo criterio - che il funzionario delegato possa utilizzare le risorse a seconda del fabbisogno di ciascun ufficio, evitandosi così eventuali rimanenze ovvero incapienze che possano verificarsi a causa della variabilità, anche cospicua, delle spese di giustizia e della conseguente impossibilità di una esatta previsione delle spese per ciascun ufficio. Pertanto i funzionari delegati sono stati individuati:

  1. nel dirigente della cancelleria della Corte di Cassazione
  2. nel dirigente della segreteria della Procura Generale presso la Corte di Cassazione
  3. nel dirigente della cancelleria del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
  4. nei dirigenti delle cancellerie delle Corti di Appello
  5. nei dirigenti delle segreterie delle Procure Generali presso le Corti di Appello
  6. nei dirigenti delle cancellerie delle sezioni distaccate delle Corti di Appello
  7. nei dirigenti delle segreterie delle sezioni distaccate delle Procure Generali presso le Corti di Appello
  8. nel dirigente della segreteria della Direzione Nazionale Antimafia.
Si segnala che i decreti in questione saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale di questo Ministero del 30 novembre p.v. Ad ogni buon conto, si allega alla presente circolare l'elenco contenente i nominativi dei funzionari individuati.
Si rappresenta la necessità che eventuali cessazioni dall'incarico per collocamento a riposo, tramutamento o altro ragione siano comunicati tempestivamente alla Direzione Generale della Giustizia Civile per la relativa sostituzione.
Tanto posto, al fine di consentire un tempestivo versamento delle ritenute per le categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tutti gli uffici periferici (giudici di pace, tribunali, procure, ecc.) - ad eccezione degli uffici U.N.E.P. –dovranno comunicare al funzionario delegato della Corte di Appello o della Procura Generale, entro l'ultimo giorno di ogni mese, le ritenute I.R.P.E.F., nonché le ritenute a titolo di addizionali regionali, comunali e provinciali, effettuate sui compensi erogati tramite il modello 12 (cap. 1360) nel mese precedente a quello di riferimento e rientranti appunto nella categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Si richiama l'attenzione degli uffici periferici sulle responsabilità conseguenti alla ritardata od omessa trasmissione al funzionario delegato degli elenchi delle ritenute da versare.
Ai fini di un corretto versamento delle addizionali regionali, provinciali e comunali, le ritenute devono essere raggruppate a seconda della regione, provincia, o comune in cui i beneficiari hanno il domicilio fiscale all'atto delle operazioni di conguaglio.
Dovrà, altresì, essere precisata da ciascun ufficio periferico l'I.R.A.P. sui compensi corrisposti a titolo di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, avendo cura di raggruppare, anche in tal caso, i relativi importi a seconda della regione beneficiaria.
Tutti gli indicati versamenti, riferiti al periodo 1° luglio - 30 novembre 2002, devono essere effettuati senza oneri aggiuntivi per il ritardo. Per il periodo successivo i medesimi devono essere effettuati alle rispettive scadenze. Le ricevute dei versamenti, ad eccezione di quelle I.R.A.P., dovranno essere trasmesse agli uffici giudiziari per conto dei quali si è effettuato il versamento.
I funzionari delegati, inoltre, dovranno tempestivamente comunicare a questo Ufficio l'eventuale insufficienza dei fondi accreditati.
Si rappresenta, inoltre, che l'art. 24 del D.P.R. n. 600/73, primo comma, ultimo periodo, e succ. mod., ha disposto per gli stessi redditi assimilati l'obbligo di effettuare il conguaglio di cui al comma 3 dell'art. 23 del medesimo D.P.R.
Al riguardo va precisato che, nell'effettuazione delle ritenute, il sostituto può, d'accordo con il sostituito, applicare un'aliquota più elevata di quella che sarebbe applicabile al reddito percepito, per evitare, in seguito, un conguaglio più oneroso (es. nell'ipotesi in cui il soggetto sia percettore di altri redditi).
Nell'ipotesi in cui la prestazione si esaurisca in una singola operazione (es. nell'ipotesi di incarichi una tantum), gli uffici potranno procedere al prelievo dell'I.R.P.E.F., nonché delle addizionali regionali, comunali e provinciali dovute, in un'unica soluzione all'atto delle operazioni di conguaglio, da effettuarsi alla cessazione del rapporto.
Viceversa, nelle ipotesi in cui sia possibile individuare un compenso base annuo (es. giudici onorari aggregati e giudici di pace) le aliquote applicabili dovranno fare riferimento a tale importo, oltre che a quello ulteriore eventualmente corrisposto mese per mese, salvo poi operare eventuale conguaglio.
Per ciò che concerne, invece, l'individuazione delle categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, si rileva che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale normativa e contenzioso, con nota del 7 marzo 2001, prot. n. 2001/36443, ha precisato che, nell'ambito della riforma dei redditi di lavoro dipendente e di quelli assimilati, si è inteso razionalizzare una serie di fattispecie i cui redditi erano di incerta qualificazione; pertanto i redditi corrisposti nell'esercizio di pubbliche funzioni (art. 47 T.U.I.R.) sono stati considerati "redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente" anche se la loro natura li farebbe rientrare tra i redditi di lavoro autonomo. A titolo esemplificativo si indicano tra i soggetti che percepiscono redditi da assimilare a quelli di lavoro dipendente: i giudici di pace, i giudici onorari aggregati, gli esperti per il tribunale di sorveglianza, gli esperti per il tribunale dei minorenni, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari, i giudici popolari, i consulenti, periti, custodi, interpreti e traduttori nominati dal pubblico ministero o dal giudice nei procedimenti penali.
Su tali redditi, pertanto, deve essere operata la ritenuta I.R.P.E.F. per scaglioni di reddito in base alle somme liquidate senza l'applicazione dell' I.V.A.
In relazione poi agli adempimenti connessi alla qualificazione dei compensi corrisposti ai predetti soggetti quali redditi assimilati e relativi alla compilazione del modello 770 e al rilascio del C.U.D., si sottolinea che gli stessi dovranno continuare ad essere curati dagli uffici giudiziari che hanno disposto il pagamento.
La dichiarazione I.R.A.P. di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 446/97 dovrà, invece, essere presentata direttamente dal funzionario delegato per tutti gli uffici del distretto.
La Corte di Cassazione, la Procura Generale presso la stessa, la Direzione Nazionale Antimafia procederanno ai suddetti adempimenti soltanto in relazione ai compensi eventualmente corrisposti dai medesimi uffici e rientranti nella categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Si reputa opportuno rammentare che i decreti, gli ordini di pagamento ed i modelli di pagamento emessi successivamente all'entrata in vigore del Testo Unico devono essere adottati con la nuova modulistica.
Inoltre, si richiama l'attenzione sul fatto che una volta emesso il decreto o l'ordine di pagamento, il modello di pagamento, debitamente compilato, deve essere trasmesso al competente concessionario in duplice copia, ovvero al competente ufficio postale in un unico esemplare, nonché al beneficiario per il quale, in caso di pagamento in contanti, assume valore di avviso di pagamento (art. 177, comma 3, T.U.).
Passando ora all'esame dei controlli che il funzionario delegato deve effettuare ai fini della regolazione e del rimborso dei pagamenti (art. 183 T.U.), si osserva quanto segue.
Come noto, l'art. 182, comma 4 T.U. prevede che il prospetto riepilogativo dei pagamenti effettuati dal concessionario o da Poste Italiane s.p.a. sia trasmesso, entro il 10 di ciascun mese, all'ufficio del funzionario delegato unitamente ai modelli di pagamento.
Detto prospetto dovrà essere inviato dalle filiali postali e dai concessionari al funzionario delegato per il tramite dell'ufficio che ha disposto il pagamento (tribunali, procure, UNEP, ecc.).
Tale ufficio, infatti, al fine di agevolare i compiti dei funzionari delegati, dovrà procedere ad un primo riscontro contabile verificando la corrispondenza tra il prospetto riepilogativo ed i modelli di pagamento allegati.
Effettuato il suddetto controllo, il responsabile della cancelleria o segreteria ovvero il dirigente UNEP dovrà trasmettere tutta la documentazione, compresi gli allegati al modello di pagamento, al funzionario delegato avendo cura di segnalare le eventuali rettifiche da effettuare in relazione alle somme indebitamente pagate ed ai mancati accreditamenti ovvero attestando l'inesistenza di irregolarità.
Il funzionario delegato procederà, quindi, all'ulteriore riscontro di cui all'art. 183, comma 1, T.U. ed alla successiva emissione di ordinativi a valere sulle apposite aperture di credito.
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che i rimborsi riguardano soltanto i pagamenti effettuati sul capitolo 1360 (spese di giustizia).
Si rappresenta, inoltre, che entro i termini previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato, il funzionario delegato deve trasmettere alla competente ragioneria provinciale dello Stato il rendiconto delle somme a lui accreditate.
Si segnala, infine, che i rimborsi ed i versamenti delle ritenute da effettuare con il nuovo sistema concernono soltanto i pagamenti effettuati per spese di giustizia a far tempo dal 1° luglio 2002.

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Da ultimo, si ritiene opportune fornire chiarimenti su talune particolari problematiche evidenziate dagli uffici giudiziari e concernenti l'applicazione delle nuove disposizioni del T.U. sulle spese di giustizia.
- Taluni uffici segnalano che, a seguito dell'entrata in vigore del menzionato Testo Unico, sono insorte difficoltà per i pagamenti da effettuarsi in favore di benificiari residenti in luoghi diversi da quello dell'ufficio giudiziario che dispone il pagamento.
Come noto, infatti, l'art. 175 T.U. individua l'ufficio competente ad eseguire il pagamento in quello dell'ufficio postale territorialmente più vicino all'ufficio che dispone il pagamento.
Conseguentemente - in attesa che i concessionari per la riscossione avviino il pagamento delle spese di giustizia tramite accredito in conto corrente bancario - al fine di venire incontro alle esigenze dei beneficiari che risiedono in un luogo diverso da quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento di liquidazione delle somme, e sempre che i medesimi non abbiano un conto corrente postale, si ritiene che, con il loro consenso, sia possibile emettere il decreto ovvero l'ordine di pagamento a favore del titolare dell'ufficio postale per conversione in vaglia postale, dedotte le spese. Ciò se l'entità dell'importo da corrispondere lo consenta.
In questo caso l'ufficio di emissione dovrà annotare nel modello di pagamento l'indicazione "da convertirsi in vaglia postale dedotte le spese".
Ove l'entità dell'importo non lo consenta (come ad es. può verificarsi nel caso di compensi ai testimoni), si ritiene che, in via eccezionale, e limitatamente al periodo transitorio previsto dall'art. 175 T.U., si possa ricorrere al sistema delle deleghe come in passato.
Sempre in via eccezionale e fino alla ricezione della presente nota, al fine di evitare prescrizioni derivanti dall'acquisizione del consenso degli interessati per la conversione in vaglia postale, si considerano valide le eventuali deleghe già conferite.
- Taluni uffici hanno chiesto di conoscere se debba essere pagata l'imposta di bollo per il rilascio di copia delle sentenze per uso appello ovvero per procedere all'esecuzione forzata nei procedimenti sottoposti al vecchio regime dei diritti di cancelleria.
In merito si rileva che il rilascio delle copie esecutive delle sentenze per procedere all'esecuzione forzata ovvero all'impugnazione delle medesime, deve avvenire senza il pagamento dell'imposta di bollo. Ciò anche nell'ipotesi in cui i procedimenti si siano esauriti con il vecchio regime dei diritti di cancelleria.
Invero, relativamente al rilascio della copia esecutiva per procedere all'esecuzione forzata - come già specificato nella circolare n. 5/2002 di questo Dipartimento - la notificazione del titolo in forma esecutiva costituisce il primo necessario atto del procedimento di esecuzione forzata, procedimento che sarà poi assoggettato al pagamento del contributo al momento della istanza di vendita o assegnazione dei beni pignorati.
Relativamente al rilascio di copia delle sentenze ai fini dell'impugnazione, si osserva che il deposito di copia della sentenza impugnata risulta necessaria sia per la costituzione in appello che per il ricorso per cassazione (cfr. artt. 347, comma 2, e 369 comma 2, n. 2 c.p.c.). Trattasi, in sostanza, di atti indispensabili per i giudizi di impugnazione, i quali sono autonomamente soggetti al pagamento del contributo unificato.
- Numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se, a seguito dell'entrata in vigore del Testo Unico sulle spese di giustizia, il quale ha abrogato espressamente l'art. 52, comma 44 della legge n. 448/2001, possa ritenersi che l'importo dell'indennità riconosciuta ai magistrati onorari (esperti) dei tribunale e delle sezioni di corte di appello per i minorenni sia stato ridotto.
In merito deve rispondersi negativamente, nella considerazione che l'art. 66 T.U. non esclude l'interpretazione secondo cui il richiamo operato all'indennità previste dall'art. 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sia da intendersi riferito a tale norma nella formulazione vigente al momento dell'emanazione del D.P.R. n. 115/2002.
Ne discende che l'indennità riconosciuta agli esperti in questione non risulta modificata e che l'importo della stessa resta confermato nella misura di euro 98, 13 (equivalenti a 190 mila delle vecchie lire).

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Gianfranco TATOZZI