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12/06/2003 |
COMUNICATO STAMPA - ARAN - Sottoscritto definitivamente il contratto dei ministeri |
Questa sera, a seguito della certificazione positiva da parte della Corte dei Conti, è stato definitivamente sottoscritto dall'Aran e dalle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali rappresentative il contratto nazionale di lavoro del personale dei ministeri. Il contratto è immediatamente operativo e le Amministrazioni provvederanno – nei tempi tecnici necessari – alla sua applicazione. |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO MINISTERI 2002 – 2005 AL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002 - 2005 E BIENNIO ECONOMICO 2002 – 2003
In rosso e grassetto le rettifiche del 14 maggio 2003
Il
giorno 28 febbraio 2003 alle ore 12.00, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo
l'incontro tra:L' ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni
..........e le seguenti Organizzazioni
e Confederazioni sindacali :
Organizzazioni
sindacali
: |
Confederazioni
: |
FP/CGIL |
CGIL |
FPS/CISL |
CISL |
UIL/PA |
UIL |
CISAL
INTESA |
CISAL |
CONFSAL/
UNSA |
CONFSAL |
RDB/PI |
RDB
– CUB |
FLP |
UGL |
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata Ipotesi di contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri.per
il quadriennio normativo 2002 – 2005 e biennio economico 2002 – 2003.
INDICE
TITOLO
I - Disposizioni
generali
CAPO I:
Articolo1: Campo di applicazione.
Articolo2: Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
pag.6
TITOLO II
- Relazioni Sindacali
CAPO I
:
Articolo3 : Relazioni sindacali
Articolo4 : Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti integrativi
Articolo5 : Materie delle relazioni sindacali e forme di partecipazione
CAPO II:
Forme di partecipazione
Articolo6 : Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
CAPO III:
Prerogative e diritti sindacali
Art 7 : Norma di rinvio
TITOLO III – Classificazione del
personale
CAPO I: Il sistema classificatorio
Articolo 8 : Principi del sistema
Articolo 9 : Commissione paritetica per il sistema classificatorio
TITOLO IV : Rapporto di lavoro
CAPO I: Norme disciplinari
Articolo10 : Clausole generali
Articolo11 : Modifiche dell'articolo23 del CCNL del 16 maggio 1995
Articolo12 : Modifiche dell'articolo24 del CCNL del 16 maggio 1995
Articolo13 : Codice disciplinare
Articolo14 : Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
Articolo15 : Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Articolo16 : Norme transitorie per i procedimenti disciplinari
CAPO II
Articolo17 : Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di
lavoro
CAPO
III : Disposizioni finali
Articolo18 : Disposizioni particolari
Articolo19 : Procedure di conciliazione ed arbitrato
TITOLO V : Trattamento economico
CAPO I
Articolo20 : Stipendio tabellare
Articolo21 : Effetti dei nuovi stipendi
Articolo22 : Indennità di amministrazione
Articolo23 : Integrazione del fondo unico di amministrazione
Articolo24 : Norma finale di parte economica
CAPO II
Articolo25 : Personale assunto a contratto presso le sedi estere
TITOLO VI : Norme finali e transitorie
Articolo 26 : Norme finali
Articolo 27 : Disapplicazioni
TABELLA A
TABELLA B
TABELLA C
TABELLA D
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
ALLEGATO 1 – Schema di codice di condotta
da adottare nella lotta contro le molestie sessuali
ALLEGATO 2. – Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni
TITOLO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
ARTICOLO 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale -
esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato, dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate
dai quattro alinea dell'articolo 8, comma 1 del CCNQ sulla definizione dei
comparti di contrattazione collettiva del 18 dicembre 2002.
Il presente contratto si applica, altresì:
a)
al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R.
5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 401 del 1990 - con contratto a tempo
indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e
consolari e negli Istituti italiani di cultura all'estero, secondo quanto
previsto dai CCNL del 22 ottobre 1997 e del 12 aprile 2001, con le precisazioni
di cui agli artt. 18 e 25;
b) agli ufficiali giudiziari di cui all'articolo1, comma 2, del CCNL del 16
febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL del 24 aprile 2002;
c) al personale direttivo dell'amministrazione penitenziaria di cui all'articolo
1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL
del 24 aprile 2002.
Nella
provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL può essere integrato ai sensi
del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste.
ll riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come
d.lgs. n.165 del 2001.
ARTICOLO
2
DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI
APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005
per la parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003
per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta
stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate con
idonea pubblicità da parte dell'ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico sono applicati dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni
dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata,
almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non
siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate
tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di
presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà
corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze stabilite dall'Accordo
sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. per l'erogazione di detta indennità si
applica la procedura di cui agli artt. 47 e 48, comma 1, del d.lgs. 165 del
2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da
corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito
dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta
nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo del 23 luglio 1993,
di cui al comma precedente.
TITOLO
II
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
ARTICOLO 3
RELAZIONI SINDACALI
1.
Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL del 16
febbraio 1999 con le modifiche riportate ai seguenti articoli.
ARTICOLO
4
TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE DEI
CONTRATTI INTEGRATIVI
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte
normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli
istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione
negoziale, tranne per le materie previste dal presente CCNL, che, per loro
natura, richiedano tempi di negoziazione diversi essendo legate a fattori
organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono
determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica
abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello
successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la
delegazione sindacale di cui all' articolo 8, comma 1 del CCNL 16 febbraio 1999,
per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri
sono effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.lgs. n. 286 del
1999. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla
delegazione trattante è inviata entro 5 giorni all'organismo indicato nel
citato articolo 2, corredata dell'apposita relazione illustrativa tecnico
finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto collettivo
integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è
demandata al Presidente della delegazione trattante. In caso di rilievi da parte
dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa
tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano
la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni
dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione
delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti
annuali e pluriennali di bilancio.
6. Il presente articolo sostituisce l'articolo 5 del CCNL del 16 febbraio 1999,
che è, pertanto disapplicato.
ARTICOLO
5
MATERIE DELLE RELAZIONI SINDACALI E FORME
DI PARTECIPAZIONE
1.
All'articolo 4,comma 3 lett. A) del CCNL del 16 febbraio 1999 , dopo il terzo
alinea è aggiunto il seguente :
"Criteri generali per l'attuazione della mobilità volontaria dei
dipendenti tra sedi centrali e periferiche o tra le sedi periferiche di una
stessa amministrazione nel rispetto di quanto stabilito al comma 5".
2.All'articolo 6, lett. A) del CCNL del 16 febbraio 1999 , al termine
dell'ultima frase del punto 3 è aggiunta la seguente frase: "le materie
per le quali è prevista l'informazione preventiva e successiva possono essere
integrate nell'ambito della contrattazione di secondo livello in sede di
amministrazione di cui all'articolo4, comma 3, lett. A) ".
3. Nell'ambito delle forme di partecipazione di cui all'articolo 6 lett. D) del
CCNL 16 febbraio 1999, sono altresì costituiti appositi Comitati paritetici, ai
quali è affidato il compito di acquisire elementi informativi al fine di
formulare proposte in materia di formazione e di aggiornamento professionale per
la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 26 del citato CCNL.
CAPO
II
FORME DI PARTECIPAZIONE
ARTICOLO 6
COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL
MOBBING
1.
Le parti prendono atto che nelle pubbliche amministrazioni sta emergendo,
sempre con maggiore frequenza, il fenomeno del mobbing, inteso come forma di
violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro
o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato
da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel
tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive,
denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di
lavoro, idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del
lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tale
da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2.
In relazione al comma 1, le parti , anche con riferimento alla risoluzione del
Parlamento Europeo del 20 settembre 2001 riconoscono la necessità di avviare
adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali
situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi
di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del
lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la
sicurezza dell'ambiente di lavoro.
3. Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'articolo 6, lett. d)
del CCNL del 16 febbraio 1999 sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati Paritetici
presso ciascuna amministrazione con i seguenti compiti:
a)
raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno
del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare
riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori
organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni
persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla
repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure
di tutela del dipendente interessato;
d) formulare proposte per la definizione dei codici di condotta.
4.
Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle Amministrazioni
per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la
costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle
strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di
fiducia nonchè la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali
firmatarie.
5. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, i
Comitati valuteranno l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali
per la formazione, previsti dall'articolo 26 del CCNL del 16 febbraio 1999,
idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere
finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
a)
affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza
della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più
specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno
degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e
dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.
6.
I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari
numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il Presidente del Comitato viene
designato tra i rappresentanti dell'amministrazione ed il vicepresidente dai
componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un
componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati,
di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità ,
appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra
le attività dei due organismi
7. Le Amministrazioni favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono
tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e
pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro
svolto dagli stessi. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale
sull'attività svolta.
8. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di
un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti
dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
CAPO
III
PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
ARTICOLO 7
NORMA DI RINVIO
1.
Per le prerogative e diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del
7 agosto 1998, in particolare all'articolo 10, comma 3, relativo alle modalità
di accredito dei dirigenti sindacali presso le amministrazioni nonchè ai CCNQ
stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000 , il 13 febbraio 2001 ed il 18
dicembre 2002 e loro successive modifiche .
2. In relazione alla questione insorta sull'articolo 9 comma 1 del CCNL
del 16 febbraio 1999 relativamente alla fruibilità dei permessi sui luoghi di
lavoro, le parti convengono sulla necessità di procedere ad un approfondimento
in una apposita sessione negoziale che inizierà entro il 15 marzo 2003.
TITOLO
III
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
CAPO I
IL SISTEMA CLASSIFICATORIO
ARTICOLO 8
PRINCIPI DEL SISTEMA
1. Nel quadro della riforma del lavoro pubblico, al fine di garantire il
progressivo miglioramento della funzionalità degli uffici nonché promuovere
l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, le parti convengono sulla
opportunità di confermare l'attuale sistema di classificazione previsto dal
CCNL del 16 febbraio 1999 e di proseguire nel processo di valorizzazione
professionale dei lavoratori, che si configura come strumento di supporto alla
riforma stessa anche nell'ottica della piena armonizzazione con il settore
privato.
2. Nella prospettiva di pervenire ad una gestione ottimale delle risorse umane e
sulla base dell'esperienza maturata ed in relazione alla maggiore flessibilità
organizzativa attuata con i contratti collettivi del precedente quadriennio, le
parti ritengono che la contrattazione integrativa debba valorizzare in
particolare, i seguenti principi già enunciati nel citato sistema
classificatorio:
a)
garanzia di un adeguato ed equilibrato accesso dall'esterno, ove previsto dal
vigente sistema di classificazione, per la copertura dei posti ;
b) valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in
relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree e i profili
cui si riferiscono le selezioni. Pertanto, ai sensi dell'articolo 15 del CCNL 16
febbraio 1999, all'esperienza professionale, al titolo di studio, agli altri
titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione
professionale ed alle prove selettive finali è attribuito un peso equilibrato
ai fini della determinazione del punteggio complessivo ottenuto nella
graduatoria finale dai dipendenti che hanno partecipato alla selezione.
c) esplicito riconoscimento, nelle progressioni verticali, della prevalenza
all'inquadramento del personale proveniente dalla posizione economica
immediatamente inferiore.
3.
Un ruolo fondamentale è attribuito alla formazione continua, che attraverso una
serie organica ed articolata di interventi, costituisce un fondamentale fattore
di accrescimento professionale, di aggiornamento delle competenze, nonché di
affermazione di una nuova cultura gestionale. A tal fine deve essere data piena
attuazione all'articolo 26 del CCNL del 16 febbraio 1999, in particolare
rendendo disponibili le risorse indicate nel comma 5 della norma.
4. Le parti si danno reciproco atto della operatività dei contratti integrativi
già stipulati, aventi tra l'altro, per oggetto il sistema classificatorio e,
conseguentemente, si impegnano ad assumere, ciascuna secondo la propria
autonomia, ogni utile iniziativa finalizzata alla rapida applicazione degli
stessi.
ARTICOLO
9
COMMISSIONE PARITETICA PER IL SISTEMA
CLASSIFICATORIO
1.
Gli obiettivi di pieno riconoscimento della professionalità dei dipendenti e
della qualità delle prestazioni lavorative individuali richiedono l'impegno
delle parti nel portare avanti il sistema di classificazione
professionale, di cui al CCNL del 16 febbraio 1999, quale efficace e concreto
strumento di riforma.
2. A tale scopo, le parti, attuata la fase di prima applicazione del sistema
classificatorio di cui al comma 1, si danno atto della necessità di valutarne i
risultati nella prospettiva di pervenire anche ad una semplificazione dello
stesso per una migliore gestione dei processi lavorativi ed un impiego più
flessibile delle risorse umane.
3. A tal fine è istituita, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente CCNL, una Commissione paritetica ARAN- Confederazioni ed Organizzazioni
sindacali firmatarie del presente CCNL, con il compito di acquisire tutti gli
elementi di conoscenza idonei al raggiungimento degli obiettivi suindicati e di
formulare alle parti negoziali proposte per una verifica del sistema
classificatorio che in particolare esamini la possibilità di:
-
attuare una riduzione degli attuali accessi dall'esterno;
- individuare all'interno delle aree posizioni esclusivamente economiche e le
relative modalità di sviluppo professionale;
- ricomporre i processi lavorativi attraverso una nuova declaratoria di area,
con l'indicazione di eventuali norme transitorie per il passaggio dall'attuale
al nuovo sistema;
- valutare le implicazioni sulla dotazione organica derivanti dall'applicazione
delle proposte.
Eventuali
decisioni della Commissione, per la parte sindacale, saranno adottate sulla base
della rappresentatività espressa dalle stesse ai sensi delle vigenti
disposizioni.
4. A tale commissione è demandato anche il compito di formulare proposte in
ordine alla verifica della disciplina dell'area della vice dirigenza e di quella
dei professionisti, ai sensi del Protocollo di intesa siglato nel febbraio 2002,
tra Governo ed organizzazioni sindacali. La realizzazione di tali proposte
avverrà con le modalità e tempi indicati nell'articolo 10 della legge 145 del
2002.
TITOLO
IV
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
NORME DISCIPLINARI
ARTICOLO 10
CLAUSOLE GENERALI
1. E' confermata la disciplina contenuta nel capo IV del CCNL del 16 maggio 1995
come integrato dal CCNL del 16 maggio 2001, ed in particolare gli artt. 23, 24 e
26 del citato capo IV, fatte salve le modificazioni di cui ai successivi
articoli.
ARTICOLO
11
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 23 DEL CCNL DEL 16
MAGGIO 1995
1. All'articolo 23 del CCNL del 16 maggio 1995 sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
la rubrica dell'articolo "doveri del dipendente" è modificata in
"obblighi del dipendente";
b) al termine del comma 1, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase "Il
dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il
rapporto di lavoro, contenuti nel codice di condotta allegato";
c) al comma 3, lettera d), le parole "della legge 4 gennaio 1968,
n.15" vengono sostituite con "del d. lgs. n. 443 del 28 dicembre 2000
e del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000";
d) al comma 3, lettera q), dopo le parole "interessi finanziari o non
finanziari propri" e prima del punto viene aggiunta la frase "o di
suoi parenti entro il quarto grado o conviventi".
ARTICOLO
12
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 24 DEL CCNL DEL 16
MAGGIO 1995
1.
All'articolo 24 del CCNL del 16 maggio 1995 sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente comma:
"1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati
all'articolo 23 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità
dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo
procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci
giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino
ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso."
b) al comma 4 il riferimento all'"articolo59, comma 4, del d. lgs. n. 29
del 1993" deve intendersi, in entrambi i casi, "all'articolo 55, comma
4, del d. lgs. n. 165 del 2001";
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
"4/bis. Qualora anche nel corso del procedimento emerga che la sanzione da
applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura, questi, entro 5
giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio competente, dandone contestuale
comunicazione all'interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di
continuità presso quest'ultimo ufficio."
d) dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 10:
10.
“Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine
iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie
ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività
ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche.”
10.
I termini di cui al presente articolo devono intendersi come perentori
e)
il comma 10 è sostituito dal seguente:
"11. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia
all'articolo 55 del d. lgs. n. 165 del 2001".
ARTICOLO 13 - CODICE DISCIPLINARE
1.
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in
relazione alla gravità della mancanza e in conformità di quanto previsto
dall'articolo 55 del d.lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:
a)
il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in
relazione:
-
alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme
o disposizioni;
- al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza imprudenza o
imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
- al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai
precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
- al comportamento verso gli utenti;
b) Al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura già sanzionate
nel biennio di riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e
delle circostanze, una sanzione di maggiore entità prevista nell'ambito del
medesimo comma.
c) Al dipendente responsabile di più mancanze compiute in un'unica azione od
omissione o con più azioni o omissioni tra loro collegate ed accertate con un
unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più
grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
2.
La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo
della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al
dipendente per:
a)
inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per
malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei
confronti del pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati
o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di
vigilanza;
d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al
servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della
L.300 del 1970;
f) insufficiente rendimento;
L'importo
delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e
destinato ad attività sociali.
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica per:
a)
recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione del massimo della
multa oppure quando le mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri di
particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono
dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in
relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono dal servizio, al disservizio
determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente,
agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede
assegnata dall'amministrazione;
d) svolgimento di altre attività lavorative durante lo stato di malattia o di
infortunio;
e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in
procedimenti disciplinari;
f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri
dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con
utenti;
g) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, tenuto
conto del rispetto della libertà di pensiero e di espressione ai sensi
dell'articolo1 L.300 del 1970;
h) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'amministrazione o
a terzi;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi
della dignità della persona
j) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori
che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei
confronti di un altro dipendente.
4.
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a)
recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia
stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al
comma 3 presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell'amministrazione o
ad essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore
abbia un obbligo di vigilanza o di controllo;
d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento
negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi
ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica
nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito
lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare
gravità che siano lesivi della dignità della persona.
Nella
sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato
della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo,
viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione
indicata all'articolo 25, comma 2, primo alinea, del CCNL del 16 maggio 2001
nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di
sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di
servizio.
5.
La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a)
recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze
previste ai commi 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio,
in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima
di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto
previsto al comma 6, lett. a);
b)
recidiva nell'infrazione di cui al comma 4, lettera d);
c)
ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'Amministrazione
per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti
procedure in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
d)
mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'amministrazione
quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo
superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica
la sanzione di cui al comma 4;
e)
continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di
una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento
negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad
adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f)
recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di
sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e
di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un
collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di
escluderlo dal contesto lavorativo;
g)
recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di
carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
h)
condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o
fuori dal servizio ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità.
6.
La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a)
terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni
verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti
di lavoro, anche con utenti;
b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori
servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti
falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di
documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti
dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità
tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di
lavoro.
e) condanna passata in giudicato:
2. per i delitti indicati nell' articolo 1, commi 1 e 4 septies, lettere a), b)
limitatamente all'articolo 316 del codice penale, c), ed e) della legge n. 16
del 1992;
3. quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici;
4. per i delitti previsti dall'articolo 3, comma 1 della legge n. 97 del 2001.
7.
Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono comunque
sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto
all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui
all'articolo 23 del CCNL del 16 maggio 1995, come modificato dal presente CCNL
quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi
precedenti.
8. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la
massima pubblicità mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo
accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non
può essere sostituita con altre.
9. L'articolo 25 del CCNL del 16 maggio 1995 è disapplicato. Di conseguenza
tutti i riferimenti al medesimo articolo 25 devono intendersi all'articolo 25
come rinovellato dal presente contratto.
ARTICOLO
14 - RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
1.
Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale
l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia
penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza
definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo
della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già
avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'amministrazione
venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del
dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è
sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 5, comma 2, della legge 97 del 2001, in
linea generale il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente
articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto
notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua
riattivazione.
4. Per i casi previsti all'articolo 5, comma 4, della legge 97 del 2001
il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90
giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e
deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. L'applicazione della sanzione prevista dall' articolo 13, come conseguenza
delle condanne penali citate nei commi 5, lett. h) e 6, lett. b) ed e), non ha
carattere automatico essendo correlata all'esperimento del procedimento
disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2 della legge n. 97
del 2001.
6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'articolo 653 c.p.p..
Ove nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto
del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate
altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6.
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione
l'articolo 1 della legge 97 del 2001.
9.
Il dipendente licenziato ai sensi dell'articolo 13, comma 5 lettera h) e comma
6, lett. b) ed e), e successivamente assolto a seguito di revisione del
processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione
in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in
soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità
posseduta all'atto del licenziamento.
10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato,
nell'area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta
al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione
del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i
figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al
dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità
comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro
straordinario.
ARTICOLO
15 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale
è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la
durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di
restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione
del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma
3.
3. Il dipendente, può essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che
non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a
giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per
fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione
disciplinare del licenziamento ai sensi dell'articolo 13, commi 5 e 6.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione per i reati previsti dall'articolo 1,
commi 1 e 4 septies, lett. a), b) limitatamente all'articolo 316 del codice
penale, c) ed e) della legge 16 del 1992.
5. Nel caso dei reati previsti all'articolo 3, comma 1, della legge 97 del 2001,
in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere
applicate le misure previste dallo stesso articolo 3. Per i medesimi reati,
qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la
sospensione condizionale della pena, si applica l'articolo 4 comma 1 della
citata legge 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto
dall'articolo 14, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e
procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti
un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'articolo 25, comma 2,
primo alinea, del CCNL del 16 maggio 2001 nonchè gli assegni del nucleo
familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi
dell' articolo 14, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione
cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al
lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per
servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio
disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi del medesimo articolo 14
comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni
eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a
seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal
licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto
dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per
servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonchè
i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito
del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di
procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un
periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la
sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in
servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito
del procedimento penale.
11. La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell'articolo 27 del
CCNL del 16 maggio 1995.
ARTICOLO
16 - NORME TRANSITORIE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
1.
I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente
contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del
loro inizio.
2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano le
sanzioni previste dall'articolo 25 come rinovellato dal presente contratto,
qualora più favorevoli, in luogo di quelle previste dall'articolo 25 del CCNL
del 16 maggio 1995.
CAPO
II
ARTICOLO 17
CODICE
DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO
1. Le amministrazioni, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al CCNL
del 16 febbraio 1999, adottano con proprio atto, il codice di condotta relativo
ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi
di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione del 27.11.1991,
n. 92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia,
allegano a titolo esemplificativo il codice – tipo.
CAPO
III
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 18
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
1.
Il comma 2, dell'articolo 8 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001,
riguardante l'aspettativa per dottorato di ricerca, all'ultimo rigo, dopo la
virgola, viene così integrato " fatta salva l'applicazione dell'articolo
52, comma 57, della legge 448 del 2001".
2. Con riferimento all'articolo 33 del CCNL del 16 maggio 2001, le parti
prendono atto che per mero errore materiale, è stata omessa la citazione della
legge 336 del 1970. Pertanto il comma 3 del suddetto articolo viene integrato,
dalla data di entrata in vigore del predetto CCNL, come qui di seguito
indicato:"In relazione ai benefici previsti per gli ex-combattenti e simili
continua a farsi riferimento alla legge n. 336 del 1970, articolo 1 e articolo 2
e successive modificazioni ed integrazioni."
3. Con riferimento al personale di cui all'articolo 1, comma 2, lett.a),
sono confermate le norme stabilite negli specifici CCNL ivi indicati. Le
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di comparto, ivi richiamate in
relazione agli istituti per i quali è prevista la diretta applicabilità al
personale medesimo, si intendono modificate o integrate dalle norme contenute
nel presente contratto.
4. Le parti, a titolo di interpretazione autentica, chiariscono che, tra
le risorse indicate nell'articolo 17 , comma 13 del CCNL del 16 maggio 2001, sin
dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo, sono state ricomprese le
risorse già destinate alla corresponsione dell'indennità rischio radiologico,
che continua ad essere attribuita al personale avente titolo nelle misure
ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni. Per il personale tecnico
di radiologia dall'entrata in vigore del presente contratto la denominazione
dell'indennità di rischio è cambiata in indennità professionale.
5. All'articolo 9, comma 3, lett. a), del CCNL del 16 maggio 2001, il
comma 2 ivi indicato, al termine, è integrato con il seguente periodo:
"Tra le motivazioni per cui possono essere concessi i permessi di cui al
presente comma, rientra l'effettuazione di testimonianze per fatti non di
ufficio, nonché l'assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono
oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti
salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli
disposti dalle competenti autorità"
6. L'articolo 18, comma 9, del CCNL del 16 maggio 1995 viene integrato con il
seguente periodo: "Tra questi ultime assumono particolare rilievo
l'articolo 1 legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall'articolo 13 della
legge 4 maggio 1990 n. 107 e l'articolo 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n.
52, che prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i
donatori di midollo osseo".
7. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario
su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con
corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata
preventivamente con l'amministrazione, senza effetti di ricaduta sulla regola
del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili.
8
Al personale in distacco ed in aspettativa ai sensi del CCNQ del 7 agosto 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni competono quote di incentivo secondo le
previsioni concordate nella contrattazione integrativa.
ARTICOLO
19
PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
1.
Per tutte le controversie individuali è previsto il tentativo obbligatorio di
conciliazione.
2. A tal fine il dipendente può avvalersi delle procedure di conciliazione di
cui all'articolo 66 del d. lgs. 165/2001, in tema di tutela dei lavoratori nelle
controversie individuali sul rapporto di lavoro ovvero di quelle indicate
nell'articolo 4 del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive modificazioni e
proroghe.
3. Ove la conciliazione non riesca, il dipendente può adire l'autorità
giudiziaria ordinaria. In alternativa, le parti in causa possono concordare di
deferire la controversia ad un arbitro unico a prescindere dalla tipologia delle
conciliazione prescelta tra quelle indicate nel comma 2, In tal caso si
esperiscono le procedure indicate nell'articolo 4 e seguenti del CCNQ del 23
gennaio 2001 e successive modificazioni e proroghe.
4. Le sanzioni disciplinari, ai sensi dell'articolo 6 del CCNQ di cui al comma 1
sono impugnabili con le procedure previste dall'accordo stesso ovvero dinanzi
all'organismo di cui all'articolo 55, commi 8 e 9 del D. Lgs. 165/2001,
richiamati dall'articolo 6, lett. C) del CCNL del 16 febbraio 1999.
TITOLO
V
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
ARTICOLO 20
STIPENDIO TABELLARE
1.
Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione
programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del
recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente
nonchè di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e
programmata determinatosi nell'anno 2002.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'articolo 2
comma 2 del CCNL del 21 febbraio 2001, sono incrementati degli importi mensili
lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A, alle scadenze ivi
previste.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale (IIS), di
cui alla tabella A allegata al CCNL del 16 maggio 2001, cessa di essere
corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce
stipendio tabellare.
Detto conglobamento non
ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal
personale in servizio all’estero in base alle vigenti disposizioni.
4. Gli importi annui tabellari risultanti
dall'applicazione del commi 1 e 2 sono rideterminati nelle misure e alle
scadenze stabilite dall'allegata Tabella B.
5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità
di vacanza contrattuale prevista dall'articolo 2, comma 6, del presente CCNL.
ARTICOLO
21
EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1.
Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto
hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro
straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui agli artt. 13, comma 4 e
15 comma 7 del presente CCNL, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali
e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata
Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'articolo 20 sono
corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza
del biennio economico 2002-2003. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, di
licenziamento, nonché quella prevista dall'articolo 2122 c.c. si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3.
Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa
speciale, di cui all’articolo 20, comma 3 del presente CCNL, non modifica le
modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento
pensionistico anche con riferimento all’articolo 2, comma 10 della legge 335
del 1995.
ARTICOLO
22
INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE
1.
Allo scopo di favorire il procedimento di perequazione delle retribuzioni
complessivamente spettanti al personale del Comparto, le misure attualmente
vigenti dell'indennità d'amministrazione sono incrementate degli importi e con
la decorrenza indicati nelle Tabelle C e D.
2. Nei casi di assegnazione temporanea presso altra Amministrazione del medesimo
comparto, ai sensi dell'articolo 4 del CCNL del 16 maggio 2001, al personale
viene corrisposta l'indennità del comma 1, nella misura spettante presso
l'Amministrazione di destinazione.
ARTICOLO
23
INTEGRAZIONE DEL FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE
1. Il Fondo unico di amministrazione determinato ai sensi dell'articolo 31 del
CCNL del 16 febbraio 1999 e dell'articolo 6 del CCNL 21 febbraio 2001 è
ulteriormente incrementato di un importo pari a € 10,90 pro – capite per
tredici mensilità con decorrenza 1° gennaio 2003.
2. Sono, altresì, confermate le modalità di utilizzo del fondo di cui
all'articolo 32 del CCNL del 16 febbraio 1999 e all'articolo7 del CCNL del 21
febbraio 2001.
ARTICOLO
24
NORME FINALI DI PARTE ECONOMICA
1. Le parti prendono atto che nell'ambito delle disponibilità economiche
stanziate per il rinnovo del presente contratto relativo al biennio economico
2002 – 2003, sono ricomprese le risorse specificatamente destinate a
garantire, dal 1° gennaio 2002, la piena copertura finanziaria dell'articolo 32
del CCNL integrativo del 16 maggio 2001 relativo al trattamento di fine rapporto
di lavoro.
2. Qualora le risorse stanziate per il finanziamento degli istituti di cui
all'articolo 23 non vengano completamente utilizzate nell'anno in corso, sono
riassegnate al Fondo unico di amministrazione per l'esercizio successivo.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano confermate le norme
dei precedenti CCNL.
CAPO
II
ARTICOLO 25
PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO PRESSO LE
SEDI ESTERE
1.
Il fondo unico per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso
le sedi estere, di cui all'articolo 10 del CCNL del 12 aprile 2001, è
ulteriormente incrementato di un importo complessivo, al netto degli oneri
riflessi, pari a € 530.000 annui con decorrenza 1 gennaio 2002, rideterminati
in € 1.220.000 annui con decorrenza 1 gennaio 2003. Tali importi sono
individuati sulla base degli incrementi medi complessivi pro-capite riferiti al
restante personale del comparto.
TITOLO
VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 26
NORME FINALI
1.
Per quanto non previsto dal presente contratto, restano confermate le norme dei
sottoelencati CCNL nelle parti non disapplicate:
-
CCNL 1994/1997 del 16 maggio 1995, con particolare riferimento all'articolo 19,
nella parte in cui prevede che l'orario di lavoro è di 36 ore settimanali;
CCNL sulle tipologie degli orari di lavoro del 12 gennaio 1996; Accordo sulla
concessione dei buoni pasto del 30 aprile 1996; CCNL 1998/2001 del 16 febbraio
1999 e del 21 febbraio 2001; CCNL integrativo del CCNL 1998/2001 del 16 maggio
2001. In caso di eventuali interventi legislativi in materia di orario di
lavoro, le parti si incontreranno per ridefinire la disciplina ai sensi
dell'articolo 2, comma 2 del d.lgs. 165 del 2001.
ARTICOLO
27
DISAPPLICAZIONI
1.
– Dalla data di stipulazione del presente CCNL sono disapplicate le seguenti
norme:
a)
Con riferimento all'articolo 4 (tempi e procedure per la stipulazione dei
contratti integrativi): l'articolo 5 del CCNL del 16 febbraio 1999;
b) Con riferimento agli artt. 13 (Codice disciplinare) e 14 (Rapporto tra
procedimento disciplinare e procedimento penale): l'articolo 25 del CCNL del 16
maggio 1995 come integrato dall'articolo 17, commi 6 e 9, del CCNL del 16 maggio
2001;
c) Con riferimento all'articolo 15 (Sospensione cautelare in caso di
procedimento penale): l'articolo 27 del CCNL del 16 maggio 1995;
d) Con riferimento all'articolo 16 (Norme transitorie per i procedimenti
disciplinari): l'articolo 41, commi 1 e 2 del CCNL del 16 maggio 1995
TABELLA
A
Incrementi
mensili della retribuzione tabellare.
Valori
in Euro da corrispondere per 13 mensilità.
Posizione
Economica |
Dal
primo gennaio 2002 |
Dal
primo gennaio 2003 |
Ispettore
Generale r.e. |
59,50 |
66,30 |
Direttore
Divisione r.e. |
55,30 |
61,60 |
C3
– S |
47,90 |
53,40 |
C3 |
47,90 |
53,40 |
C2 |
43,60 |
48,60 |
C1
–S |
39,80 |
44,40 |
C1 |
39,80 |
44,40 |
B3
- SUPER |
36,50 |
40,61 |
B3
|
36,50 |
40,61 |
B2 |
34,30 |
38,20 |
B1 |
32,60 |
36,30 |
A1
–S |
30,90 |
34,40 |
A1 |
30,90 |
34,40 |
TABELLA
B – NUOVA RETRIBUZIONE TABELLARE
Valori
in Euro per 12 mensilità
Posizione
economica |
Dal
primo gennaio 2002 |
Dal
primo gennaio 2003 (1) |
Ispettore
Generale r.e. |
18.899/48 |
26.667/22 |
Direttore
Divisione r.e. |
17.178/86 |
24.784/21 |
C3
– S |
15.667/74 |
22.949/97 |
C3 |
14.190/15 |
21.472/38 |
C2 |
12.417/72 |
19.546/16 |
C1
–S |
11.558/70 |
18.537/36 |
C1 |
10.876/46 |
17.855/12 |
B3
- SUPER |
10.548/16 |
17.406/52 |
B3
|
9.487/87 |
16.346/23 |
B2 |
8.598/99 |
15.375/22 |
B1 |
7.906/16 |
14.619/38 |
A1
–S |
7.725/15 |
14.373/71 |
A1 |
7.194/75 |
13.843/31 |
(1) Il valore a decorrere dall’1/1/2003 comprende ed assorbe l’indennità integrativa speciale.
TABELLA
C.
Incrementi
mensili dell’indennità di amministrazione
Valori
in euro da corrispondere per 12 mensilità.
Corte
dei conti – Ministero Giustizia – Consiglio di Stato - omissis
Posizione
economica |
Dal
primo gennaio 2002 |
Dal
primo gennaio 2003 (1) |
Ispettore
Generale r.e. |
9,80 |
10,80 |
Direttore
Divisione r.e. |
9,60 |
10,80 |
C3
– S |
9,00 |
10,00 |
C3 |
9,00 |
10,00 |
C2 |
8,00 |
8,80 |
C1
–S |
7,20 |
8,00 |
C1 |
7,20 |
8,00 |
B3
- SUPER |
6,20 |
7,00 |
B3
|
6,20 |
7,00 |
B2 |
5,60 |
6,40 |
B1 |
5,20 |
5,80 |
A1
–S |
4,80 |
5,40 |
A1 |
4,80 |
5,40 |
Il
valore a decorrere dall’1/1/2003 comprende ed assorbe l’incremento
corrisposto dall’1/1/2002.
TABELLA
D.Incrementi mensili dell’indennità di amministrazione
Valori
in euro da corrispondere per 12 mensilità.- Omissis -
SCHEMA
DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
Articolo 1
(Definizione)
1. Per
molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche
verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà
della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o
un clima di intimidazione nei suoi confronti.
Articolo
2
(Principi)
1. Il
codice è ispirato ai seguenti principi:
a)
è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come
molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
b) è
sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con
dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;
c) è
sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali
intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o
comportamenti molesti;
d) è
istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come
previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o
d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende
a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della
Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo
chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la
riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono
estese agli eventuali testimoni;
e) viene
garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa
con i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente
Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e
professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il
ruolo di Consigliera/Consigliere le Amministrazioni individuano al proprio
interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito
percorso formativo;
f) è
assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti
coinvolti;
g) nei
confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si
applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e
56 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 venga inserita, precisandone in modo
oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione
relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un
dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti
sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni
normative e contrattuali attualmente vigenti;
h)
l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai
propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in
particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo
scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità
della persona.
2. Per i dirigenti, il predetto comportamento
costituisce elemento negativo di valutazione con le conseguenze previste dai
CCNL in vigore.
Articolo
3
(Procedure
da adottare in caso di molestie sessuali)
1. Qualora
si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto
di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al
Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di
dare soluzione al caso.
2.
L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi
ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La
Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche
competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di
fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di
molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.
Articolo
4
(Procedura
informale intervento della consigliera/del consigliere)
1. La
Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie
sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento
della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro,
facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare
perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
4.
L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la
riservatezza che il caso richiede.
Articolo
5
(Denuncia
formale)
1. Ove la
dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far
ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo
tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale
denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al
dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a
trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta
salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà
avvalersi.
2. Qualora
la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il
dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata
direttamente alla direzione generale.
3. Nel
corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti
coinvolti.
4.Nel
rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora
l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i
dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la
Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta
utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a
ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino
reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5. Sempre
nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui
l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i
fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere
al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli
comporti disagio.
6. Nel
rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora
l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i
fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati,
provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione
del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima
sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di
esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni
Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento
non venga in sedi che creino disagio.
Articolo
6
(Attività
di sensibilizzazione)
1. Nei
programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno
includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla
prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la
molestia abbia luogo.
2.
L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi
in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di
prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei
dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della
persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà
cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali,
la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche
attraverso assemblee interne.
4. Verrà
inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai
dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà
cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di
valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta
contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere,
d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del
Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un'apposita
relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
6.
L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione
del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per
verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le
molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni
ritenute necessarie.
ALLEGATO
2 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Articolo
1
(Disposizioni
di carattere generale)
1. I princìpi
e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative
degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il
corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici -
escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di
polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura
dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I
contratti collettivi provvedono, a norma dell'articolo 54, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in
materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni
riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le
disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano
applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non
diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi
enunciati dall'articolo 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono
essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni
ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
Articolo
2
(Principi)
1. Il
dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire
esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di
buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei
propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue
esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il
dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di
prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in
situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge
alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio
e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli
interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel
rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di
tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad
adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e
assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il
dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di
ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni
di ufficio.
5. Il
comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di
fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i
cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio
dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano
titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e
informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i
comportamenti dei dipendenti.
6. Il
dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a
quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione
dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte
dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle
norme giuridiche in vigore.
7. Nello
svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle
funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze,
favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità
territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini
interessati.
Articolo
3
(Regali
e altre utilità)
1. Il
dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di
festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da
soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefìci da decisioni o
attività inerenti all'ufficio.
2. Il
dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità
da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non
offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il
quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
Articolo
4
(Partecipazione
ad associazioni e altre organizzazioni)
1. Nel
rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente
comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed
organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti
dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti
politici o sindacati.
2. Il
dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed
organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Articolo
5
Trasparenza
negli interessi finanziari.
1. Il
dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di
collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo
quinquennio, precisando:
a)
se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano
ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti
di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o
intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni
inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica
all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari
che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge
e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o
conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li
pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano
coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata
richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale,
egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e
tributaria.
Articolo
6
(Obbligo
di astensione)
1. Il
dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività
che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto
grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o
agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o
stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente
si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Articolo
7
(Attività
collaterali)
1. Il
dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o
altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei
propri compiti d'ufficio.
2. Il
dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od
organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse
economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il
dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi
remunerati.
Articolo
8
(Imparzialità)
1. Il
dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità
di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da
cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che
siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il
dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività
amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima
pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Articolo
9
(Comportamento
nella vita sociale)
1. Il
dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per
ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con
pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa
altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa
nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Articolo
10
(Comportamento
in servizio)
1. Il
dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri
dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria
spettanza.
2. Nel
rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal
luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il
dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone
per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee
telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di
mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi
compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee
all'amministrazione.
4. Il
dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale,
utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi
per ragioni di ufficio.
Articolo
11
(Rapporti
con il pubblico)
1. Il
dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle
domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine
al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione
delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a
cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o
la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i
cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo
il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei
diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni
pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il
dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli
organi di stampa.
3. Il
dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni
proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare
sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella
redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente
adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il
dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che
fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di
qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei
servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di
consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro
informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Articolo
12
(Contratti)
1. Nella
stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non
ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad
alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver
facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il
dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali
abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in
cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso
contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare
all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del
contratto.
3. Il
dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia
concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per
iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se
nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per
iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
Articolo
13
(Obblighi
connessi alla valutazione dei risultati)
1. Il
dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le
informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti
dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con
particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento
dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di
trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli
uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle
procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure;
sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.