Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario


 
16 MAGGIO 1995 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO MINISTERI

INDICE 

ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO

PARTE PRIMA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I:
Art.1: Campo di applicazione.
Art.2: Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

TITOLO II - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

CAPO I : Disposizioni generali.
Art.3 : Obiettivi e strumenti
Art.4 : Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato
Art.5 : Livelli di contrattazione. Materie e limiti della contrattazione decentrata.
Art.6 : Composizione delle delegazioni

CAPO II: Informazioni e forme di partecipazione
Art.7 : Informazione
Art.8 : Esame
Art.9 : Pari opportunità
Art.10 : Consultazione
Art.11 : Forme di partecipazione

CAPO III: Diritti sindacali
Art.12 : Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro

CAPO IV : Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 13 : Interpretazione autentica dei contratti

TITOLO III - RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I: Costituzione del rapporto di lavoro
Art.14 : Contratto individuale di lavoro

CAPO II: Particolari tipi di contratto
Art.15 : Rapporto di lavoro a tempo parziale

CAPO III: Struttura del rapporto
Art.16 : Ferie
Art.17 : Festività
Art. 18 : Permessi retribuiti
Art. 19 : Orario di lavoro
Art. 20 : Permessi brevi
Art. 21 : Assenze per malattia
Art. 22 : Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

CAPO IV: Norme disciplinari
Art. 23 : Doveri del dipendente
Art. 24 : Sanzioni e procedure disciplinari
Art. 25 : Codice disciplinare
Art. 26 : Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
Art. 27 : Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Art. 28 : Termini di preavviso

PARTE SECONDA

TITOLO I - TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I : La retribuzione
Art. 29 : Struttura della retribuzione
Art. 30 : Aumenti della retribuzione base
Art. 31 : Personale delle qualifiche direttive ad esaurimento
Art. 32 : Effetti dei nuovi stipendi

CAPO II: La retribuzione accessoria
Art. 33 : Il contenimento del lavoro straordinario
Art. 34 : Disciplina della retribuzione accessoria
Art. 35 : Il riequilibrio della retribuzione acces-soria fra i Ministeri

CAPO III: Produttività
Art. 36 : Il fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi
Art. 37 : Il fondo per la qualità della prestazione in-dividuale

CAPO IV: Ordinamento e verifica degli oneri
Art. 38 : Istituzione della Commissione sui problemi dell'ordinamento
Art. 39 : Verifica delle disponibilità finanziarie complessive

PARTE TERZA

TITOLO I : NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 40 : Segretari comunali
Art. 41 : Norme transitorie
Art. 42 : Norme finali
Art. 43 : Disapplicazioni



NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

ART. 1
(SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI)

1. (Servizi essenziali)
Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale dipendente dai Ministeri sono i seguenti:
a) servizio elettorale;
b) servizio doganale;
c) igiene, sanità ed attività assistenziali;
d) attività di tutela della libertà della persona e sicurezza pubblica;
e) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, per quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
f) trasporti;
g) l'erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.
h) servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;

2. (Prestazioni)
Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'articolo 2, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
a) sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo, relativamente alla custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale, dei natanti, dei depositi munizioni e carburanti;
b) attività giudiziaria - Ministero di grazia e giustizia e Ministero della difesa: limitatamente all'assistenza dalle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati detenuti, alle scarcerazioni ed alla libertà provvisoria;
c) ordine pubblico, sicurezza e relazioni internazionali - Ministero di grazia e giustizia e istituti di pena: limitatamente alla custodia dei detenuti e alla confezione e distribuzione dei pasti; Ministero dell'interno: limitatamente all'Ufficio di Gabinetto del prefetto, al cifrario ed all'archivio generale della questura; Ministero degli affari esteri: limitatamente al centro cifra e telecomunicazioni in Italia e all'estero, ed ai servizi essenziali di tutela dell'integrità ed incolumità dei connazionali all'estero nell'ambito dell'unità di crisi;
d) attività sanitaria - Ministero della sanità: limitatamente alla sanità marittima ed aerea ed al servizio sanitario di confine, per gli animali vivi e per le merci rapidamente deperibili e non conservabili in frigorifero; Ministero di grazia e giustizia: limitatamente all'assistenza ai detenuti; Ministero della difesa - enti della sanità militare: limitatamente al servizio di pronto soccorso e pronto intervento;
e) attività di sdoganamento: limitatamente alla merce rapidamente deperibile non conservabile in frigorifero, ai medicinali salvavita ed agli animali vivi;
f) attività di sorveglianza idraulica di fiumi e degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici: limitatamente al periodo di preallarme e di piena;
g) attività di segnalazione costiera, marittima, terrestre ed aerea;
h) attività di sorveglianza forestale: limitatamente al servizio antincendi;
i) servizio elettorale: limitatamente alle attività indispensabili nei giorni precedenti alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
l) le informazioni e le notizie per il servizio meteorologico, per gli avvisi ai naviganti e per la viabilità, anche ai fini del soccorso aereo, marittimo e stradale;
m) servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche col personale in reperibilità;
n) servizio di trasporto aereo, limitatamente alla esigenza di assistenza per i voli di Stato, sia nazionali che esteri, di emergenza ed ai collegamenti con le isole;
o) il pagamento degli stipendi, delle pensioni, delle indennità sociali e l'adeguamento delle rendite previdenziali, per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole amministrazioni.


ART. 2
(PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE)

1. (Individuazione delle prestazioni e dei contingenti di personale)
In ciascuna amministrazione, le prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi di cui all'articolo 1 sono individuate, insieme ai relativi contingenti di personale, con le procedure di cui ai commi successivi.

2. ( Livello nazionale )
A livello nazionale, per ciascuna amministrazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, con le organizzazioni maggiormente rappresentative nell'amministrazione interessata, sono individuate, in sede di contrattazione decentrata, le qualifiche e le professionalità che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili ad assicurare l'erogazione dei servizi di cui all'art.1 resi da ciascuna amministrazione.

3. (Livello locale)
La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 è effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello locale, entro quindici giorni dall'accordo di cui al comma 2, e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata.
Gli accordi decentrati di cui al presente comma ed a quello precedente hanno validità quadriennale; nelle more della loro definizione, restano in vigore le norme derivanti dai precedenti accordi nella stessa materia.

4. (Attribuzioni dei dirigenti)
In conformità degli accordi decentrati di cui al comma precedente, i dirigenti responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, in occasione di ogni sciopero individuano i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti, tenuto all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente alla data dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.


ART. 3
(MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEGLI SCIOPERI)

1. (Preavviso)
Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art.1 sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro.
In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di restituire affidabilità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.

2. (Comunicazioni)
La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze nazionali di Ministero o di grande ripartizione deve essere comunicata all'amministrazione con cui si ha la vertenza e alla Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; la
proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di posto di lavoro deve essere comunicata agli uffici periferici con cui si hanno le vertenze.
Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, le Amministrazioni sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le modalità e l'eventuale revoca dell'azione di sciopero. Le Amministrazioni si assicurano che i predetti organi di informazione garantiscano all'utenza una informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza e alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi.

3. (Limiti)
Non possono essere indetti scioperi:
a) di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di ogni vertenza e, successivamente, di durata superiore a due giornate lavorative; gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, riferito a ciascun turno;
b) in caso di scioperi distinti nel tempo, con intervalli inferiori alle ventiquattro ore tra un'azione di sciopero e l'altra;
c) articolati per servizi e reparti, o per qualifiche professionali, di una medesima unità lavorativa, con svolgimento in giornate successive consecutive.

4. (Esclusione e sospensione)
Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a) nel mese di agosto limitatamente ai servizi: b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
e) nei giorni di pagamento di stipendi e pensioni;
f) nella giornata precedente o susseguente alla proclamazione di scioperi di carattere generale.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.


ART. 4
(PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE)

1. (Previsione)
Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede organismi, tempi e procedure per il raffreddamento e la conciliazione dei conflitti in caso di sciopero.

2. (Obblighi delle amministrazioni)
Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione, le amministrazioni si asterranno dall'adottare iniziative pregiudizievoli per la situazione dei lavoratori interessati al conflitto.


ART. 5
(SANZIONI)

1. (Rinvio)
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e di quelle contenute nel presente contratto, si applicano gli articoli 4 e 9 della predetta legge n.146.


ART. 6
(APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO)

1. (Azioni sindacali)
Le norme di cui al presente contratto si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali, nel comparto Ministeri, a livello di comparto, a livello nazionale di amministrazione ed a livello decentrato.

2. (Deroga)
Le norme di cui al presente contratto non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale, o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.


ART. 7
(PUBBLICITA' DELL'ACCORDO)

1.(Obblighi)
Le amministrazioni hanno l'obbligo di adottare ogni utile iniziativa al fine di garantire la massima pubblicità del presente accordo. In particolare, le stesse amministrazioni sono tenute a rendere pubblico il presente accordo in ogni sede di livello dirigenziale che abbia rapporti con l'utenza.



P A R T E P R I M A

TITOLO I
Disposizioni generali

CAPO I

ART. 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.

2. Al fine di raccordare le norme del presente contratto con le disposizioni dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige e delle relative norme di attuazione nonchè delle leggi integrative in materia di proporziona-le negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano, di amministrazione del relativo personale, di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina e del loro uso negli uffici pubblici si procede entro sessanta giorni dalla stipulazione del presente contratto ad apposita contrattazione.

3. Negli stessi termini e modalità di cui al comma precedente si procede per raccordare con le norme relative al personale del presente com-parto:
4. Entro il 30 giugno 1995 si procede ad apposita contrattazione per definire gli ambiti di applicabilità delle norme di cui al presente contratto alle seguenti categorie:
5.ll riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è ripor-tato nel testo del presente contratto come d. lgs. n.29 del 1993.


ART. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995 per la parte economica.

2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipu-lazione, salvo diversa prescrizione del presente contrat-to. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti nego-ziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art.51, commi 1 e 2 del d.lgs. n.29/1993, e viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate con idonea pubblicità da parte dell'ARAN.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con ca-rattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Am-ministrazioni destinatarie del presente contratto entro 30 giorni dalla data
di stipulazione di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una del-le parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le dispo-sizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. Per evitare periodi di vacanze contrattuali, le piat-taforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese succes-sivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre me-si dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai di-pendenti del comparto sarà corrisposta la relativa inden-nità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.
Per l' erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 29 del 1993.

7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.


TITOLO II
Sistema delle relazioni sindacali

CAPO I
Disposizioni generali

ART. 3
Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incremen-tare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati alla collettività, in relazione ai fini pubblici ai quali le amministrazioni sono preordinate.

2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla partecipa-zione e sulla consultazione nei casi e nelle forme previ-ste, improntato alla correttezza e trasparenza dei com-portamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali - sempre nel rispetto, in caso di conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui alla legge 146/1990 - in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.

3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazio-ni sindacali si articola nei seguenti modelli relaziona-li:

ART. 4
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato

1. Le piattaforme per il rinnovo del contratto collettivo decentrato sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza del precedente contratto.

2. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto decentrato, le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette.

3. L' Amministrazione provvede a costituire la delegazio-ne di parte pubblica abilitata alla trattativa entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 2 ed a convocare la delegazio-ne sindacale di cui all'art. 6, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro 15 giorni dalla presentazione delle piattaforme.

4. La contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a tale livello.

5. Il contratto decentrato si attua entro trenta giorni dalla stipulazione, che si intende avvenuta con la sottoscrizione, al termine del perfezionamento delle procedure previste dall'articolo 51, terzo comma, del d.lgs. n. 29 del 1993. I contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e pro-cedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.


ART. 5
Livelli di contrattazione, materie e limiti della contrattazione decentrata

1. Il sistema di contrattazione collettiva è strutturato su due livelli:
2. La contrattazione decentrata riguarda le materie e gli istituti di cui ai commi 4 e 5 secondo le clausole di rinvio del presente articolo ed in conformità ai criteri e procedure indicate nell' art. 4.

3. Qualora nella contrattazione decentrata sia necessario ripartire le materie demandate a tale livello devono es-sere evitate sovrapposizioni o frammentazioni nelle mate-rie stesse e deve essere garantito il rispetto delle di-sponibilità economiche fissate a livello nazionale.

4. La contrattazione decentrata si svolge a livello di singola Amministrazione nell'ambito degli obiettivi e dei programmi definiti ai sensi dell' art. 3, comma 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, sulle seguenti materie:
5. Presso ogni sede centrale o sede distaccata di amministrazione centrale e ufficio periferico di livello dirigenziale, fermo restando quanto previsto dal d. lgs. n. 29 del 1993 , la trattativa decentrata si svolge sulle seguenti materie:
6. L'erogazione dei trattamenti incentivanti è stretta-mente correlata ai risultati conseguiti nella realizza-zione dei programmi e progetti aventi come obiettivo in-crementi di produttività ed è quindi attuata dopo la ne-cessaria verifica a consuntivo dei risultati raggiunti.

7. I contratti decentrati non possono comportare né diretta-mente, né indirettamente, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, anche a carico di esercizi suc-cessivi, e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.


ART. 6
Composizione delle delegazioni

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del d.lgs n. 29 del 1993, la delegazione trattante in sede decentrata è co-stituita:
I - A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE II - NELLE SEDI CENTRALI O SEDI DISTACCATE DI AMMINI-STRAZIONI CENTRALI E NEGLI UFFICI PERIFERICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE 2. Le amministrazioni del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della atti-vità di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministra-zioni (A.RA.N.), alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del d. lgs n. 29 del 1993.


CAPO II
Informazione e forme di partecipazione

ART. 7
Informazione

1. Ciascuna amministrazione, nell'ambito della propria autonomia e delle distinte responsabilità fornisce in-formazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 6 in materia di ambiente di lavoro e sulle mi-sure generali inerenti la gestione del rapporto di lavo-ro.

2. Nelle seguenti materie, individuate dal d. lgs n. 29 del 1993 e dal presente contratto , l'amministrazione fornisce un'informazione preventiva, inviando tempestiva-mente la documentazione necessaria:
3. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva ed ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati, riguardanti: A tale scopo è previsto almeno un incontro annuale, in relazione al quale l'Amministrazione fornisce le adeguate informa-zioni sulle predette materie alle organizzazioni sindaca-li interessate.

4. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorati-ve dei singoli operatori, le amministrazioni provvedono ad una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

5. L'articolazione dell'orario degli uffici deve tener conto delle disposizioni contenute nell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine dell' armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti tenuto conto della presenza di adeguati servizi sociali.


ART. 8
Esame

1. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 6, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art.7 comma 2, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle seguenti materie, ai sensi dell' articolo 10 del d.lgs n. 29 del 1993 : Sono inoltre oggetto di esame, ai sensi dell'art.48 del d.lgs. n.29 del 1993, le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle Amministrazioni.

2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre or-ganizzazioni sindacali.

3. L'esame si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta; durante il periodo di durata dell'esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai prin-cipi di responsabilità, correttezza e trasparenza.

4. L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni quindici dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.

5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale ri-sultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione defi-nitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.

6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame le ammini-strazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.


ART. 9
Pari opportunità

1. In materia di pari opportunità sono confermate tutte le disposizioni dell'art. 20 del DPR 17 gennaio 1990 n. 44;

2. Le misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello svi-luppo professionale sono oggetto di negoziazione decentrata, ai sensi degli artt. 5 e 6 , anche ai fini delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n.125.

3. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma precedente sono oggetto di informazione preventiva ed eventuale esame, ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. n. 29 del 1993 e delle procedure individuate dagli artt. 7 e 8 del presente contratto.


ART.10
Consultazione

1. L'Amministrazione, con le modalità previste dall'art. 3, comma 3, lett. c), procede alla consultazio-ne :

ART. 11
Forme di partecipazione

1. Presso ogni Ministero sarà costituita una Conferenza di rappresentanti dell' Amministrazione e delle orga-nizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione decen-trata, nel corso della quale sono esaminate due volte l'anno le linee essenziali di indirizzo in materia di or-ganizzazione e gestione dell' amministrazione, con parti-colare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei ser-vizi istituzionali.

2. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, la formazione, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, a richiesta, sono costituite, a li-vello nazionale, senza oneri aggiuntivi per l'Amministra-zione, Commissioni bilaterali o Osservatori con il compi-to di raccogliere dati relativi agli argomenti trattati - che l' Amministrazione è tenuta a fornire - o di formula-re proposte in ordine agli stessi temi. Per la pari op-portunità continuano ad operare i comitati istituiti ai sensi dell'articolo 41 del DPR 8 maggio 1987 n. 266 ed art. 20 del DPR 17 gennaio 1990, n. 44.

3. La composizione degli organismi di cui al comma 2, che non hanno natura negoziale, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata presenza femminile.


CAPO III
Diritti sindacali

ART. 12
Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro

1. Le forme di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro sono:

CAPO IV
Procedure di raffreddamento dei conflitti

ART. 13
Interpretazione autentica dei contratti

1. In attuazione dell'art. 53, del d.lgs n. 29 del 1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2 per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita ri-chiesta scritta con lettera raccomandata . La ri-chiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fat-ti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.

3. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51, del d.lgs. n. 29 del 1993, sosti-tuisce la clausola controversa sin dall'inizio della vi-genza del contratto collettivo nazionale.

4. Con le medesime modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti decentrati. L'eventua-le accordo, stipulato con le procedure di cui all'artico-lo 51, terzo comma, del d.lgs n.29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.

5. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 del d.lgs n.29 del 1993.
TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I
Costituzione del rapporto di lavoro

ART.14
Il contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto di lavoro a tempo indetermina-to o determinato è costituito e regolato da contratti individuali e dal presente contratto. nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del contratto collet-tivo vigente anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro. E', in o-gni modo, condizione risolutiva del contratto, senza ob-bligo di preavviso, l'annullamento della procedura di re-clutamento che ne costituisce il presupposto.

4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'am-bito delle tipologie di cui all'art.15, comma 6.

5. L'amministrazione prima di procedere alla stipulazio-ne del contratto di lavoro individuale ai fini dell'as-sunzione, invita il destinatario a presentare la documen-tazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario , sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previ-sto dal comma 8 dell'art.15, di non avere un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con altra amministrazione, pubblica o privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.58 del d.lgs. n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione .

6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l'amministrazione comunica di non dar luogo alla stipula-zione del contratto.

7. Il contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto, sostitui-sce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. In ogni caso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del DPR 9 maggio 1994, n. 487.


CAPO II
Particolari tipi di contratto

ART. 15
Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Tutte le Amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzione o trasfor-mazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipen-denti, nei limiti massimi del 25 % della dotazione orga-nica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale con esclusione dei profili profes-sionali indicati nel comma 3 e , comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.

2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.

3. Il rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere costituito relativamente a profili che comportino l'eser-cizio di funzioni ispettive, di direzione o di coordina-mento di struttura comunque denominata oppure l'obbligo della resa del conto giudiziale. Tale esclusione non ope-ra nei confronti del personale in servizio che, pur ap-partenendo ad uno dei profili in questione, non svolga le predette funzioni. L'individuazione dei profili di cui al presente comma è effettuata dall'amministrazione che ne informa le organizzazioni sindacali.

4. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della pre-stazione lavorativa che non può essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.

5. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione della du-rata della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 6.

6. Il tempo parziale può essere realizzato:
7. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta dura-ta della prestazione e della peculiarità del suo svolgi-mento, si applicano, in quanto compatibili, le disposi-zioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.

8. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le at-tività di istituto della stessa amministrazione.

9. Il trattamento economico, anche accessorio, del perso-nale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzio-nale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.

10. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno di-ritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzio-nato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il rela-tivo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.

11. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è di-sciplinato dalle disposizioni contenute nell'art.8 della legge 554/1988 e successive modificazioni ed integrazio-ni.

12. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si appli-cano, nei limiti previsti dal presente articolo, le di-sposizioni contenute nell'art. 7 del D.P.C.M. del 17 mar-zo 1989, n. 117.

13. Ai sensi dell'art. 1 , le disposizioni di cui al pre-sente articolo sono applicate negli uffici periferici delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento auto-nomo, aventi sede nella provincia di Bolzano nel rispetto delle disposizioni previste dal DPR 26 luglio 1976, n. 752.


CAPO III
Struttura del rapporto

ART. 16
Ferie

1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordina-rio, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensi-lità.

2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi com-prensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.

3. I dipendenti assunti dopo la stipulazione del presente contratto hanno di-ritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.

4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.

5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non la-vorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei com-mi 2, 3 e 4 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, com-prensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.

6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giorna-te di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77.

7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese su-periore a quindici giorni è considerata a tutti gli ef-fetti come mese intero.

8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 18 conserva il diritto alle ferie.

9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibil-i con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.

10. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servi-zio, l'Amministrazione assicura comunque al dipendente il frazionamento delle ferie in più perio-di. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il godi-mento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel pe-riodo 1 giugno - 30 settembre.

11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rim-borso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento del-le ferie, nonchè all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto.

12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.

13. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale , il dipenden-te dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell' anno successivo a quello di spet-tanza.

14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e de-bitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.
L'amministrazione deve essere stata posta in grado di ac-certarle con tempestiva informazione.

15. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle fe-rie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio.

16. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.


ART. 17
Festività

1. Sono considerati giorni festivi le Domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonchè la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta la sua opera.

2. Il riposo settimanale cade normalmente di Domenica e non deve essere inferiore alle ventiquattro ore. Per i dipendenti turnisti il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana.

3. Ai lavoratori appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica è riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi del 22 novembre 1988, n.516 e dell' 8 marzo 1989, n.101. Le ore lavorative non prestate il Sabato sono recuperate la Domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario o maggiorazioni.


ART. 18
Permessi retribuiti

1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retri-buiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
2. A domanda del dipendente possono inoltre essere con-cessi, nell'anno, tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari, debitamente documenta-ti.

3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare; gli stessi permessi non riducono le ferie e sono va-lutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'in-tera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensi-lità.

6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del rag-giungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.

7. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione fa-coltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri dall'art. 7, comma 1 della legge n. 1204/1971 integrata dalla legge n. 903/1977, i primi trenta giorni sono considerati permessi per i quali spetta il trattamento di cui ai commi 4 e 5.
Nel successivo biennio, nei casi previsti dall'art. 7, comma 2 della legge 1204/1971 alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi giorni trenta annuali di permesso retribuito.

8. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n.1204, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonchè il trattamento economico accessorio, come determinato ai sensi dell' art. 34 .

9. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.


ART. 19
Orario di lavoro

1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n.724, l'orario di lavoro, previo esame con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 8 del presente contratto, è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.


2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico; le rispettive articolazioni, ai sensi dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n.724, sono determinate, previo esame con le organizzazioni sindacali, dai dirigenti responsabili in conformità agli artt. 16, comma 1, punto d) e 17. comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993.
A tal fine, l'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri :
3. Per la realizzazione dei suddetti criteri possono essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario:
4. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore, ai sensi della normativa comunitaria. Dopo massimo sei ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai 30 minuti.

5. Al fine di completare la disciplina contrattuale di tutti gli istituti relativi all'orario di lavoro, nel rispetto della legge 23 dicembre 1994, n.724, e del d.lgs. n. 29 del 1993, si procederà entro il 31 marzo 1995 ad apposita contrattazione.


ART. 20
Permessi brevi

1. Previa valutazione del dirigente o funzionario responsabile dell'unità organizzativa, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.

2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al dirigente di adottare le misure organizzative necessarie.

3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavora-te entro il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o funzionario responsabile. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.


ART. 21
Assenze per malattia

1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto pe-riodo, si sommano tutte le assenze per malattia interve-nute nei tre anni precedenti l'episodio mor-boso in corso.

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavora-tore che ne faccia richiesta può essere concesso di as-sentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi par-ticolarmente gravi.

3. Prima di concedere l' ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, su richiesta del dipendente l'amministrazione procede all'ac-certamento delle sue condizioni di salute per il tramite della unità sanita-ria locale competente ai sensi delle vigenti disposizio-ni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cau-se di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'ac-certamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qual-siasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.

5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previ-sti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli ef-fetti.

6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.

7. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
8. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'uf-ficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'ini-zio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento.

9. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato me-dico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorati-vo successivo.

10. L'amministrazione dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal pri-mo giorno di assenza, attraverso la competente Unità sanitaria locale.

11. Il dipendente, che durante l'assenza , per particola-ri motivi, dimori in luogo diverso da quello di residen-za, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.

12. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'am-ministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

13. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti dispo-sizioni di legge.

14. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per vi-site mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a ri-chiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comuni-cazione all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.

15. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all' amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere "a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi inerenti.

16. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successiva-mente alla data di stipulazione del contratto, dalla qua-le si computa il triennio previsto dal comma 1. Alle as-senze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della ma-lattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole.


ART. 22
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica . In tale periodo al dipenden-te spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 21, comma 7, lett. a), comprensiva del trattamento accessorio come determinato ai sensi dell' art. 34.

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 21 , comma 7, lett. a), comprensiva del trattamento accessorio come determinato ai sensi dell' art. 34, per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 21, commi 1 e 2.

3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il rico-noscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di ina-bilità permanente.


CAPO IV
Norme disciplinari
ART. 23
Doveri del dipendente

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrati-va, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.

2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.

3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipen-dente deve in particolare:

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