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16 MAGGIO 1995
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
COMPARTO MINISTERI
INDICE
ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO
DI SCIOPERO
PARTE PRIMA
TITOLO I -
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I:
Art.1: Campo di applicazione.
Art.2: Durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto
TITOLO II
- SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
CAPO I :
Disposizioni generali.
Art.3 : Obiettivi e strumenti
Art.4 : Tempi e procedure per la stipulazione o il
rinnovo del contratto collettivo decentrato
Art.5 : Livelli di contrattazione. Materie e limiti
della contrattazione decentrata.
Art.6 : Composizione delle delegazioni
CAPO II:
Informazioni e forme di partecipazione
Art.7 : Informazione
Art.8 : Esame
Art.9 : Pari opportunità
Art.10 : Consultazione
Art.11 : Forme di partecipazione
CAPO III:
Diritti sindacali
Art.12 : Rappresentanze sindacali nei luoghi di
lavoro
CAPO IV :
Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 13 : Interpretazione autentica dei contratti
TITOLO III
- RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I:
Costituzione del rapporto di lavoro
Art.14 : Contratto individuale di lavoro
CAPO II:
Particolari tipi di contratto
Art.15 : Rapporto di lavoro a tempo parziale
CAPO III:
Struttura del rapporto
Art.16 : Ferie
Art.17 : Festività
Art. 18 : Permessi retribuiti
Art. 19 : Orario di lavoro
Art. 20 : Permessi brevi
Art. 21 : Assenze per malattia
Art. 22 : Infortuni sul lavoro e malattie dovute a
causa di servizio
CAPO IV:
Norme disciplinari
Art. 23 : Doveri del dipendente
Art. 24 : Sanzioni e procedure disciplinari
Art. 25 : Codice disciplinare
Art. 26 : Sospensione cautelare in corso di
procedimento disciplinare
Art. 27 : Sospensione cautelare in caso di
procedimento penale
Art. 28 : Termini di preavviso
PARTE SECONDA
TITOLO I -
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I :
La retribuzione
Art. 29 : Struttura della retribuzione
Art. 30 : Aumenti della retribuzione base
Art. 31 : Personale delle qualifiche direttive ad
esaurimento
Art. 32 : Effetti dei nuovi stipendi
CAPO II:
La retribuzione accessoria
Art. 33 : Il contenimento del lavoro straordinario
Art. 34 : Disciplina della retribuzione accessoria
Art. 35 : Il riequilibrio della retribuzione
acces-soria fra i Ministeri
CAPO III:
Produttività
Art. 36 : Il fondo per la produttività collettiva e
per il miglioramento dei servizi
Art. 37 : Il fondo per la qualità della prestazione
in-dividuale
CAPO IV:
Ordinamento e verifica degli oneri
Art. 38 : Istituzione della Commissione sui problemi
dell'ordinamento
Art. 39 : Verifica delle disponibilità finanziarie
complessive
PARTE TERZA
TITOLO I :
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 40 : Segretari comunali
Art. 41 : Norme transitorie
Art. 42 : Norme finali
Art. 43 : Disapplicazioni
NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
PUBBLICI ESSENZIALI
ART. 1
(SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI)
1. (Servizi essenziali)
Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno
1990, n. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del
personale dipendente dai Ministeri sono i seguenti:
a)
servizio elettorale;
b)
servizio doganale;
c) igiene,
sanità ed attività assistenziali;
d) attività
di tutela della libertà della persona e sicurezza pubblica;
e)
produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la
gestione e la manutenzione dei relativi impianti, per quanto attiene alla
sicurezza degli stessi;
f)
trasporti;
g)
l'erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.
h) servizi
di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;
2. (Prestazioni)
Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1
è garantita, con le modalità di cui all'articolo 2, la continuità delle
seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei
diritti costituzionalmente tutelati:
a) sicurezza
e funzionamento degli impianti a ciclo continuo, relativamente alla custodia del
patrimonio artistico, archeologico e monumentale, dei natanti, dei depositi
munizioni e carburanti;
b) attività
giudiziaria - Ministero di grazia e giustizia e Ministero della difesa:
limitatamente all'assistenza dalle udienze nei processi con rito direttissimo o
con imputati detenuti, alle scarcerazioni ed alla libertà provvisoria;
c) ordine
pubblico, sicurezza e relazioni internazionali - Ministero di grazia e giustizia
e istituti di pena: limitatamente alla custodia dei detenuti e alla confezione e
distribuzione dei pasti; Ministero dell'interno: limitatamente all'Ufficio di
Gabinetto del prefetto, al cifrario ed all'archivio generale della questura;
Ministero degli affari esteri: limitatamente al centro cifra e telecomunicazioni
in Italia e all'estero, ed ai servizi essenziali di tutela dell'integrità ed
incolumità dei connazionali all'estero nell'ambito dell'unità di crisi;
d) attività
sanitaria - Ministero della sanità: limitatamente alla sanità marittima ed
aerea ed al servizio sanitario di confine, per gli animali vivi e per le merci
rapidamente deperibili e non conservabili in frigorifero; Ministero di grazia e
giustizia: limitatamente all'assistenza ai detenuti; Ministero della difesa -
enti della sanità militare: limitatamente al servizio di pronto soccorso e
pronto intervento;
e) attività
di sdoganamento: limitatamente alla merce rapidamente deperibile non
conservabile in frigorifero, ai medicinali salvavita ed agli animali vivi;
f) attività
di sorveglianza idraulica di fiumi e degli altri corsi d'acqua e dei bacini
idrici: limitatamente al periodo di preallarme e di piena;
g) attività
di segnalazione costiera, marittima, terrestre ed aerea;
h) attività
di sorveglianza forestale: limitatamente al servizio antincendi;
i)
servizio elettorale: limitatamente alle attività indispensabili nei giorni
precedenti alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, per
assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
l) le
informazioni e le notizie per il servizio meteorologico, per gli avvisi ai
naviganti e per la viabilità, anche ai fini del soccorso aereo, marittimo e
stradale;
m)
servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche col
personale in reperibilità;
n)
servizio di trasporto aereo, limitatamente alla esigenza di assistenza per i
voli di Stato, sia nazionali che esteri, di emergenza ed ai collegamenti con le
isole;
o) il
pagamento degli stipendi, delle pensioni, delle indennità sociali e
l'adeguamento delle rendite previdenziali, per il periodo di tempo strettamente
necessario in base all'organizzazione delle singole amministrazioni.
ART. 2
(PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI
PERSONALE)
1. (Individuazione delle prestazioni e dei
contingenti di personale)
In ciascuna amministrazione, le prestazioni
indispensabili per garantire la continuità dei servizi di cui all'articolo 1
sono individuate, insieme ai relativi contingenti di personale, con le procedure
di cui ai commi successivi.
2. ( Livello nazionale )
A livello nazionale, per ciascuna amministrazione,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto
collettivo nazionale di lavoro e prima dell'inizio di ogni altra trattativa
decentrata, con le organizzazioni maggiormente rappresentative
nell'amministrazione interessata, sono individuate, in sede di contrattazione
decentrata, le qualifiche e le professionalità che formano i contingenti e sono
disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari
a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili ad assicurare
l'erogazione dei servizi di cui all'art.1 resi da ciascuna amministrazione.
3. (Livello locale)
La quantificazione dei contingenti numerici di cui
ai commi 1 e 2 è effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello
locale, entro quindici giorni dall'accordo di cui al comma 2, e comunque prima
dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata.
Gli accordi decentrati di cui al presente comma ed a
quello precedente hanno validità quadriennale; nelle more della loro
definizione, restano in vigore le norme derivanti dai precedenti accordi nella
stessa materia.
4. (Attribuzioni dei dirigenti)
In conformità degli accordi decentrati di cui al
comma precedente, i dirigenti responsabili del funzionamento dei singoli uffici
o sedi di lavoro, in occasione di ogni sciopero individuano i nominativi del
personale incluso nei contingenti come sopra definiti, tenuto all'erogazione
delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello
sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed
ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente alla data dello
sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno
successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire
allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
ART. 3
(MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEGLI SCIOPERI)
1. (Preavviso)
Le strutture e le rappresentanze sindacali che
indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art.1 sono
tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso
non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione
dal lavoro.
In caso di revoca di uno sciopero indetto in
precedenza, le strutture sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle
amministrazioni, al fine di restituire affidabilità al servizio per il periodo
temporale interessato dallo sciopero stesso.
2. (Comunicazioni)
La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi
alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del
consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; la proclamazione
e la revoca di scioperi relativi a vertenze nazionali di Ministero o di grande
ripartizione deve essere comunicata all'amministrazione con cui si ha la
vertenza e alla Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica; la
proclamazione e la revoca di scioperi relativi a
vertenze di livello territoriale o di posto di lavoro deve essere comunicata
agli uffici periferici con cui si hanno le vertenze.
Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi
all'utenza, le Amministrazioni sono tenute a trasmettere agli organi di stampa
ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo
sciopero una comunicazione circa i tempi, le modalità e l'eventuale revoca
dell'azione di sciopero. Le Amministrazioni si assicurano che i predetti organi
di informazione garantiscano all'utenza una informazione chiara, esauriente e
tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza e alle fasce
orarie di trasmissione dei messaggi.
3. (Limiti)
Non possono essere indetti scioperi:
a) di
durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di ogni vertenza e,
successivamente, di durata superiore a due giornate lavorative; gli scioperi di
durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore
continuative, riferito a ciascun turno;
b) in caso
di scioperi distinti nel tempo, con intervalli inferiori alle ventiquattro ore
tra un'azione di sciopero e l'altra;
c)
articolati per servizi e reparti, o per qualifiche professionali, di una
medesima unità lavorativa, con svolgimento in giornate successive consecutive.
4. (Esclusione e sospensione)
Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti
periodi:
a) nel
mese di agosto limitatamente ai servizi:
- del Ministero dei trasporti collegati con il
trasporto aereo;
- di fruizione del patrimonio artistico,
archeologico e monumentale;
- di sdoganamento;
- di sanità;
b) nei
cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni
elettorali europee, nazionali e referendarie;
c) nei
cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni
elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti
territoriali;
d) nei
giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
e) nei
giorni di pagamento di stipendi e pensioni;
f) nella
giornata precedente o susseguente alla proclamazione di scioperi di carattere
generale.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in
corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti
eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.
ART. 4
(PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI
CONCILIAZIONE)
1. (Previsione)
Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede
organismi, tempi e procedure per il raffreddamento e la conciliazione dei
conflitti in caso di sciopero.
2. (Obblighi delle amministrazioni)
Durante l'esperimento dei tentativi di
conciliazione, le amministrazioni si asterranno dall'adottare iniziative
pregiudizievoli per la situazione dei lavoratori interessati al conflitto.
ART. 5
(SANZIONI)
1. (Rinvio)
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e di quelle contenute nel presente contratto,
si applicano gli articoli 4 e 9 della predetta legge n.146.
ART. 6
(APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO)
1. (Azioni sindacali)
Le norme di cui al presente contratto si applicano
alle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e
contrattuali, nel comparto Ministeri, a livello di comparto, a livello nazionale
di amministrazione ed a livello decentrato.
2. (Deroga)
Le norme di cui al presente contratto non si
applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine
costituzionale, o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei
lavoratori.
ART. 7
(PUBBLICITA' DELL'ACCORDO)
1.(Obblighi)
Le amministrazioni hanno l'obbligo di adottare ogni
utile iniziativa al fine di garantire la massima pubblicità del presente
accordo. In particolare, le stesse amministrazioni sono tenute a rendere
pubblico il presente accordo in ogni sede di livello dirigenziale che abbia
rapporti con l'utenza.
P A R T E P R I M A
TITOLO I
Disposizioni generali
CAPO I
ART. 1
Campo di applicazione
1. Il
presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i
dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 3 del
D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.
2. Al fine
di raccordare le norme del presente contratto con le disposizioni dello Statuto
speciale della regione Trentino Alto Adige e delle relative norme di attuazione
nonchè delle leggi integrative in materia di proporziona-le negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano, di amministrazione del relativo
personale, di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina e del loro uso
negli uffici pubblici si procede entro sessanta giorni dalla stipulazione del
presente contratto ad apposita contrattazione.
3. Negli
stessi termini e modalità di cui al comma precedente si procede per raccordare
con le norme relative al personale del presente com-parto:
- le nor-me dell'ordinamento del personale
dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno, disciplinato dal
D.P.R. 340/1982 e successive modificazioni ed integrazio-ni;
- le norme derivanti dal decreto legge n. 487
del 1993, convertito dalla legge n. 71 del 1994. per il personale dei ruoli
del Ministero delle Poste.
4. Entro
il 30 giugno 1995 si procede ad apposita contrattazione per definire gli ambiti
di applicabilità delle norme di cui al presente contratto alle seguenti
categorie:
- personale dipendente dalle Agenzie per
l'impiego, di cui all'art. 24 della legge 56/87;
- personale dipendente dall'Amministrazione
penitenziaria, in relazione a quanto previsto dall' art. 40 della legge 15
dicembre 1990, n.395;
- personale di nazionalità italiana assunto con
contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri nelle sedi
diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all'estero, ai
sensi del DPR 5 gennaio 1967, n. 18. e ai sensi della L.401/90.
5.ll riferimento al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è ripor-tato nel testo
del presente contratto come d. lgs. n.29 del 1993.
ART. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto
1. Il
presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la
parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995 per la
parte economica.
2. Gli
effetti giuridici decorrono dalla data di stipu-lazione, salvo diversa
prescrizione del presente contrat-to. La stipulazione si intende avvenuta al
momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti nego-ziali a
seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art.51, commi 1 e 2 del
d.lgs. n.29/1993, e viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate
con idonea pubblicità da parte dell'ARAN.
3. Gli
istituti a contenuto economico e normativo con ca-rattere vincolato ed
automatico sono applicati dalle Am-ministrazioni destinatarie del presente
contratto entro 30 giorni dalla data
di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il
presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una del-le parti con lettera raccomandata,
almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le
dispo-sizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano
sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per
evitare periodi di vacanze contrattuali, le piat-taforme sono presentate tre
mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
succes-sivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un
periodo di vacanza contrattuale pari a tre me-si dalla data di scadenza della
parte economica del presente contratto, ai di-pendenti del comparto sarà
corrisposta la relativa inden-nità, secondo le scadenze previste dall'accordo
sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.
Per l' erogazione di detta indennità si applica la
procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 29 del 1993.
7. In sede
di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del
negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e
quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto
dall'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
TITOLO II
Sistema delle relazioni sindacali
CAPO I
Disposizioni generali
ART. 3
Obiettivi e strumenti
1. Il
sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e
delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è strutturato in
modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al
miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con
l'esigenza di incremen-tare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza
dell'attività amministrativa e dei servizi erogati alla collettività, in
relazione ai fini pubblici ai quali le amministrazioni sono preordinate.
2. La
condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di
relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla
partecipa-zione e sulla consultazione nei casi e nelle forme previ-ste,
improntato alla correttezza e trasparenza dei com-portamenti delle parti,
orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure
bilaterali - sempre nel rispetto, in caso di conflitto, della garanzia dei
servizi essenziali di cui alla legge 146/1990 - in grado di favorire la
collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalità individuate
dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti
sociali.
3. In
coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazio-ni sindacali si articola nei
seguenti modelli relaziona-li:
a)
contrattazione collettiva; si svolge a li-vello nazionale ed a livello
decentrato sulle materie, con i tempi e le procedure indicate rispettivamente
dagli artt. 2, 4 e 5 del presente contratto, secondo le disposizioni del d.lgs
n. 29 del 1993. La piena e corretta applicazione dei contrat-ti collettivi
nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di
risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art.13. In
coerenza con il carattere privatistico della contratta-zione, essa si svolge
in conformità ai distinti ruoli delle parti;
b)
esame; si svolge nelle materie per le quali la legge ed il presente contratto
collettivo lo prevedo-no, a norma dell'art. 10 del d.lgs n. 29 del 1993 e
dell'art. 8 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali
di cui all'art. 6 . In appositi incontri le parti confrontano i rispettivi
punti di vista secondo le procedure indicate nell'art. 8;
c)
consultazione; si svolge sulle materie per le quali la legge o il presente
contratto la prevedono. In tali casi l'ammi-nistrazione, previa adeguata
informazione, acquisisce senza particolari formalità il parere dei soggetti
sinda-cali;
d)
informazione; allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il
confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni
sindacali, le amministrazioni informano i soggetti sindacali, quando lo
richieda la legge o il presente contratto. L'informazione è fornita con la
forma scritta ed in tempo utile. Nei casi di urgenza o su materie riservate
possono essere adottate modalità e forme diverse da quelle previste alla
presente lettera;
e)
conciliazione, mediazione dei conflitti e risoluzione delle controversie
interpretative; procedure fina-lizzate al raffreddamento dei conflitti
medesimi secon-do le disposizioni di cui all' art.13.
ART. 4
Tempi e procedure per la stipulazione o il
rinnovo del contratto collettivo decentrato
1. Le
piattaforme per il rinnovo del contratto collettivo decentrato sono presentate
almeno tre mesi prima della scadenza del precedente contratto.
2. Durante
tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto decentrato, le
parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette.
3. L'
Amministrazione provvede a costituire la delegazio-ne di parte pubblica
abilitata alla trattativa entro 30 giorni dalla data di stipulazione del
presente contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 2 ed a convocare la delegazio-ne
sindacale di cui all'art. 6, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro 15 giorni
dalla presentazione delle piattaforme.
4. La
contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi
a tale livello.
5. Il
contratto decentrato si attua entro trenta giorni dalla stipulazione, che si
intende avvenuta con la sottoscrizione, al termine del perfezionamento delle
procedure previste dall'articolo 51, terzo comma, del d.lgs. n. 29 del 1993. I
contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e
pro-cedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia
fino alla stipulazione dei successivi contratti.
ART. 5
Livelli di contrattazione, materie e limiti
della contrattazione decentrata
1. Il
sistema di contrattazione collettiva è strutturato su due livelli:
a) il
contratto collettivo nazionale di comparto;
b) il
contratto collettivo decentrato.
2. La
contrattazione decentrata riguarda le materie e gli istituti di cui ai commi 4 e
5 secondo le clausole di rinvio del presente articolo ed in conformità ai
criteri e procedure indicate nell' art. 4.
3. Qualora
nella contrattazione decentrata sia necessario ripartire le materie demandate a
tale livello devono es-sere evitate sovrapposizioni o frammentazioni nelle
mate-rie stesse e deve essere garantito il rispetto delle di-sponibilità
economiche fissate a livello nazionale.
4. La
contrattazione decentrata si svolge a livello di singola Amministrazione
nell'ambito degli obiettivi e dei programmi definiti ai sensi dell' art. 3,
comma 1 del d.lgs. n. 29 del 1993,
sulle seguenti materie:
a) i
sistemi di incentivazione della produttività, per quanto concerne:
- i progetti di interesse nazionale e la
percentuale di risorse ad essi destinata;
- l'assegnazione e la distribuzione delle
risorse desti-nate alla realizzazione di progetti locali, tenuto conto delle
priorità organizzative e di servizio delle singole ammi-nistrazioni;
- i criteri per: la individuazione dei
dipendenti da adibire ai singoli progetti in modo funzionale alle priorità
orga-nizzative e di servizio degli uffici per la partecipazio-ne agli
stessi; le verifiche da espletare per la valutazione dei ri-sultati, che
saranno attuate nei modi e nei tempi risul-tanti dall'art.4; la conseguente
attribuzione dei fondi di produttività ai gruppi e ai singoli, secondo le
regole selettive previste dall'art. 36 del presente contratto,
b) i
criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori legati all'effettivo
svolgimento di attività particolar-mente impegnative, disagiate, pericolose o
dannose e la quota di ri-sorse ad essi destinata;
c) gli
accordi di mobilità di cui all'art.35, 8^comma, del d.lgs. n. 29 del 1993, ed
i criteri per l' applicazione delle disposizioni vigenti in mate-ria di
prevenzione e gestione della mobilità in caso di esu-beri; in particolare,
per l'attuazione della mobilità volontaria all'interno della Amministrazione,
anche nei casi in cui si tratti di mobilità all'estero ;
d) le
linee di indirizzo generale per l'attività di for-mazione professionale;
e) le
linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento
dell'ambiente di lavoro;
5. Presso
ogni sede centrale o sede distaccata di amministrazione centrale e ufficio
periferico di livello dirigenziale, fermo restando quanto previsto dal d. lgs.
n. 29 del 1993 , la trattativa decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a) i
progetti di produttività di interesse locale;
b) i
criteri generali per la individuazione dei dipendenti da a-dibire ai singoli
progetti in modo funzionale alle prio-rità organizzative e di servizio degli
uffici, per la partecipazione agli stessi, per la valutazione dei risul-tati e
per la corrispondente attribuzione dei fondi di produttività ai gruppi ed ai
singoli secondo le regole selettive previste dall'art. 36;
c) i
criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle
normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei
luoghi di lavo-ro, nonchè alle misure necessarie per facilitare il la-voro
dei dipendenti disabili.
d)
modalità attuative dei criteri in materia di mobilità esterna, de-finiti a
livello di Ministero;
e)
implicazioni, in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei
dipendenti, delle innovazioni organizzative e tecno-logiche, nonchè delle
modifiche delle funzioni e delle strutture amministrative nell'ambito dei
livelli di inquadramento;
6.
L'erogazione dei trattamenti incentivanti è stretta-mente correlata ai
risultati conseguiti nella realizza-zione dei programmi e progetti aventi come
obiettivo in-crementi di produttività ed è quindi attuata dopo la ne-cessaria
verifica a consuntivo dei risultati raggiunti.
7. I
contratti decentrati non possono comportare né diretta-mente, né
indirettamente, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente
contratto, anche a carico di esercizi suc-cessivi, e conservano la loro
efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.
ART. 6
Composizione delle delegazioni
1. Ai
sensi dell'art. 45, comma 8 del d.lgs n. 29 del 1993, la delegazione trattante
in sede decentrata è co-stituita:
I - A
LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE
a) Per
la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza o da
un suo delegato;
-da una rappresentanza dei dirigenti titolari
degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) Per
le organizzazioni sindacali:
- per la composizione della delegazione
trattante di parte sindacale si conferma la disciplina attualmente vigente
fino al 30 giugno 1995.
II - NELLE
SEDI CENTRALI O SEDI DISTACCATE DI AMMINI-STRAZIONI CENTRALI E NEGLI UFFICI
PERIFERICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE
a) Per
la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere di
rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo
delegato;
- da una rappresentanza dei titolari dei servizi
o uffici destinatari e tenuti all'applicazione del contratto decentrato.
b) Per
le organizzazioni sindacali:
- dalle R.S.U. ,
- da componenti di ciascuna delle rappresentanze
sindacali di cui all' art. 12, lett. b),
- da rappresentanti di ciascuna delle strutture
territoriali delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del
presente contratto.
2. Le
amministrazioni del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva
decentrata, della atti-vità di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministra-zioni (A.RA.N.), alle cui
direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7
del d. lgs n. 29 del 1993.
CAPO II
Informazione e forme di partecipazione
ART. 7
Informazione
1.
Ciascuna amministrazione, nell'ambito della propria autonomia e delle distinte
responsabilità fornisce in-formazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 6
in materia di ambiente di lavoro e sulle mi-sure generali inerenti la gestione
del rapporto di lavo-ro.
2. Nelle
seguenti materie, individuate dal d. lgs n. 29 del 1993 e dal presente contratto
, l'amministrazione fornisce un'informazione preventiva, inviando
tempestiva-mente la documentazione necessaria:
a)
articolazione dell'orario;
b)
definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi
di lavoro;
c)
verifica periodica della produttività degli uffici;
d)
definizione delle piante organiche;
e)
criteri generali di organizzazione degli uffici;
f)
criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro;
g)
implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dei Ministeri.
3. Nelle
seguenti materie l'informazione è successiva ed ha per oggetto gli atti di
gestione adottati e i relativi risultati, riguardanti:
- stato dell'occupazione e politiche degli
organici;
- parametri e risultati concernenti la qualità
e produt-tività dei servizi prestati;
- distribuzione complessiva dei carichi di
lavoro;
- attuazione dei programmi di formazione del
personale;
- misure in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro;
- andamento generale della mobilità del
personale;
- qualità del servizio e rapporti con l'utenza;
- distribuzione delle ore di lavoro
straordinario e rela-tive prestazioni;
- distribuzione complessiva dei fondi per la
produttività collettiva e per la qualità della prestazione in-dividuale,
ai sensi degli artt. 36 e 37.
- introduzione di nuove tecnologie e processi di
riorga-nizzazione delle amministrazioni aventi
effetti generali sull'organizzazione
del lavoro;
- oncessione in appalto di attività proprie
dell'Ammini-strazione nell'ambito della disciplina fissata dalla leg-ge;
- iniziative rivolte al miglioramento dei
servizi sociali in favore del personale.
A tale scopo è previsto almeno un incontro annuale,
in relazione al quale l'Amministrazione fornisce le adeguate informa-zioni sulle
predette materie alle organizzazioni sindaca-li interessate.
4. Nel
caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'amministrazione consenta la
raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni
lavorati-ve dei singoli operatori, le amministrazioni provvedono ad una adeguata
tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore.
5.
L'articolazione dell'orario degli uffici deve tener conto delle disposizioni
contenute nell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine
dell' armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e
generali degli utenti tenuto conto della presenza di adeguati servizi sociali.
ART. 8
Esame
1.
Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 6, ricevuta l'informazione, ai sensi
dell'art.7 comma 2, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame
delle seguenti materie, ai sensi dell' articolo 10 del d.lgs n. 29 del 1993 :
a)
articolazione dell'orario;
b)
definizione dei criteri sui carichi di lavoro;
c)
verifica periodica della produttività degli uffici;
Sono inoltre oggetto di esame, ai sensi dell'art.48
del d.lgs. n.29 del 1993, le implicazioni dei processi generali di
riorganizzazione delle Amministrazioni.
2. Della
richiesta di esame è data notizia alle altre or-ganizzazioni sindacali.
3. L'esame
si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data
di ricezione
della richiesta; durante
il periodo di durata dell'esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai
prin-cipi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. L'esame
si conclude nel termine tassativo di giorni quindici dalla ricezione
dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di
urgenza.
5.
Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale ri-sultino le posizioni delle
parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione
defi-nitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.
6. Durante
il periodo in cui si svolge l'esame le ammini-strazioni non adottano
provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le organizzazioni
sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
ART. 9
Pari opportunità
1. In
materia di pari opportunità sono confermate tutte le disposizioni dell'art. 20
del DPR 17 gennaio 1990 n. 44;
2. Le
misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello svi-luppo professionale
sono oggetto di negoziazione decentrata, ai sensi degli artt. 5 e 6 , anche ai
fini delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n.125.
3. Le
modalità di attuazione delle misure di cui al comma precedente sono oggetto di
informazione preventiva ed eventuale esame, ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. n.
29 del 1993 e delle procedure individuate dagli artt. 7 e 8 del presente
contratto.
ART.10
Consultazione
1.
L'Amministrazione, con le modalità previste dall'art. 3, comma 3, lett. c),
procede alla consultazio-ne :
- delle rappresentanze di cui all'art. 6 nel
caso previ-sto dall'ottavo comma dell'art. 59 del d.lgs n. 29 del 1993, e
negli altri casi previsti da altre disposizioni di legge o contrattuali;
- del rappresentante per la sicurezza nei casi
previsti dall'art. 19 del d.lgs 19 settembre 1994, n. 626.
ART. 11
Forme di partecipazione
1. Presso
ogni Ministero sarà costituita una Conferenza di rappresentanti dell'
Amministrazione e delle orga-nizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione
decen-trata, nel corso della quale sono esaminate due volte l'anno le linee
essenziali di indirizzo in materia di or-ganizzazione e gestione dell'
amministrazione, con parti-colare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati
in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei ser-vizi istituzionali.
2. Per
l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti
l'organizzazione del lavoro, la formazione, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del
lavoro, i servizi sociali, a richiesta, sono costituite, a li-vello nazionale,
senza oneri aggiuntivi per l'Amministra-zione, Commissioni bilaterali o
Osservatori con il compi-to di raccogliere dati relativi agli argomenti trattati
- che l' Amministrazione è tenuta a fornire - o di formula-re proposte in
ordine agli stessi temi. Per la pari op-portunità continuano ad operare i
comitati istituiti ai sensi dell'articolo 41 del DPR 8 maggio 1987 n. 266 ed
art. 20 del DPR 17 gennaio 1990, n. 44.
3. La
composizione degli organismi di cui al comma 2, che non hanno natura negoziale,
è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata presenza femminile.
CAPO III
Diritti sindacali
ART. 12
Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro
1. Le
forme di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro sono:
a) le
rappresentanze sindacali u-nitarie (R.S.U.) previste dai protocolli di intesa
A.RA.N - Confederazioni sindacali del 20 aprile , 14 e 16 giu-gno e 22
settembre 1994 nonchè dal protocollo d'intesa A.RA.N - Organizzazioni
sindacali del comparto del 12.5.1994 , ferma restando l'applicabilità
dell'art. 19 della legge n. 300/1970 per le Organizzazioni sindacali
stipulanti tale accordo;
b) le
rappresentanze sindacali che non abbiano sottoscritto o non aderiscano ai
protocolli di cui alla lettera a) e che siano maggiormente rappresentative nei
luoghi di lavoro, in base alla normativa sinora vigente.
CAPO IV
Procedure di raffreddamento dei conflitti
ART. 13
Interpretazione autentica dei contratti
1. In
attuazione dell'art. 53, del d.lgs n. 29 del 1993, quando insorgano controversie
sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno
sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2
per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine
di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita ri-chiesta
scritta con lettera raccomandata . La ri-chiesta deve contenere una sintetica
descrizione dei fat-ti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve
comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza
generale.
3.
L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51, del
d.lgs. n. 29 del 1993, sosti-tuisce la clausola controversa sin dall'inizio
della vi-genza del contratto collettivo nazionale.
4. Con le
medesime modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando
insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti decentrati.
L'eventua-le accordo, stipulato con le procedure di cui all'artico-lo 51, terzo
comma, del d.lgs n.29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin
dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
5. Gli
accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli
effetti previsti dall'art. 53, comma 2 del d.lgs n.29 del 1993.
TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
Costituzione del rapporto di lavoro
ART.14
Il contratto individuale di lavoro
1. Il
rapporto di lavoro a tempo indetermina-to o determinato è costituito e regolato
da contratti individuali e dal presente contratto. nel rispetto delle
disposizioni di legge e della normativa comunitaria.
2. Nel
contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta,
sono comunque indicati:
a)
tipologia del rapporto di lavoro;
b) data
di inizio del rapporto di lavoro;
c)
qualifica di inquadramento professionale e livello re-tributivo iniziale;
d)
mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
e)
durata del periodo di prova;
f) sede
di destinazione dell'attività lavorativa;
g)
termine finale in caso di rapporto a tempo determinato;
3. Il
contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dalla
disciplina del contratto collet-tivo vigente anche per le cause che
costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro. E', in o-gni
modo, condizione risolutiva del contratto, senza ob-bligo di preavviso,
l'annullamento della procedura di re-clutamento che ne costituisce il
presupposto.
4.
L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo
parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1
indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata,
nell'am-bito delle tipologie di cui
all'art.15, comma 6.
5.
L'amministrazione prima di procedere alla stipulazio-ne del contratto di lavoro
individuale ai fini dell'as-sunzione, invita il destinatario a presentare la
documen-tazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di
lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a
trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario , sotto la sua responsabilità,
deve dichiarare, salvo quanto previ-sto dal comma 8 dell'art.15, di non avere un
altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con altra
amministrazione, pubblica o privata, e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.58 del d.lgs. n. 29 del 1993.
In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata
la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione .
6. Scaduto
inutilmente il termine di cui al comma 5, l'amministrazione comunica di non dar
luogo alla stipula-zione del contratto.
7. Il
contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza dalla data di
applicazione del presente contratto, sostitui-sce i provvedimenti di nomina dei
candidati da assumere. In ogni caso produce i medesimi effetti dei provvedimenti
di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del DPR 9 maggio 1994, n. 487.
CAPO II
Particolari tipi di contratto
ART. 15
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Tutte
le Amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale
mediante assunzione o trasfor-mazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei
dipen-denti, nei limiti massimi del 25 % della dotazione orga-nica complessiva
di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale con esclusione dei
profili profes-sionali indicati nel comma 3 e , comunque, entro i limiti di
spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il
reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in
materia per il personale a tempo pieno.
3. Il
rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere costituito relativamente a
profili che comportino l'eser-cizio di funzioni ispettive, di direzione o di
coordina-mento di struttura comunque denominata oppure l'obbligo della resa del
conto giudiziale. Tale esclusione non ope-ra nei confronti del personale in
servizio che, pur ap-partenendo ad uno dei profili in questione, non svolga le
predette funzioni. L'individuazione dei profili di cui al presente comma è
effettuata dall'amministrazione che ne informa le organizzazioni sindacali.
4. Il
dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico
corrispondente alla durata della pre-stazione lavorativa che non può essere
inferiore al 30 % di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni
di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di
organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.
5. Il
rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto e deve
contenere l'indicazione della du-rata della prestazione lavorativa di cui al
successivo comma 6.
6. Il
tempo parziale può essere realizzato:
- con articolazione della prestazione di
servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzonta-le);
- con articolazione della prestazione su alcuni
giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno ( tempo
parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del
lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso
in considerazione (settimana, mese o anno).
7. Il
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla prestazione
di lavoro straordinario, né può fruire di benefici che comunque comportino
riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione degli altri istituti normativi
previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta dura-ta della
prestazione e della peculiarità del suo svolgi-mento, si applicano, in quanto
compatibili, le disposi-zioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a
tempo pieno.
8. Al
personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione
dell'amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non
arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le
at-tività di istituto della stessa amministrazione.
9. Il
trattamento economico, anche accessorio, del perso-nale con rapporto di lavoro a
tempo parziale è proporzio-nale alla prestazione lavorativa, con riferimento a
tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa
speciale e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al
personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e
profilo professionale.
10. I
dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno di-ritto ad un numero di giorni di
ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale
verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzio-nato alle giornate di
lavoro prestate nell'anno. Il rela-tivo trattamento economico è commisurato
alla durata della prestazione giornaliera.
11. Il
trattamento previdenziale e di fine rapporto è di-sciplinato dalle disposizioni
contenute nell'art.8 della legge 554/1988 e successive modificazioni ed
integrazio-ni.
12. Per la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale
e viceversa si appli-cano, nei limiti previsti dal presente articolo, le
di-sposizioni contenute nell'art. 7 del D.P.C.M. del 17 mar-zo 1989, n. 117.
13. Ai
sensi dell'art. 1 , le disposizioni di cui al pre-sente articolo sono applicate
negli uffici periferici delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
auto-nomo, aventi sede nella provincia di Bolzano nel rispetto delle
disposizioni previste dal DPR 26 luglio 1976, n. 752.
CAPO III
Struttura del rapporto
ART. 16
Ferie
1. Il
dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie
retribuito.
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale
retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordina-rio, le
indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano
corrisposte per dodici mensi-lità.
2. La
durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi com-prensivi delle due giornate
previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre
1977, n. 937.
3. I
dipendenti assunti dopo la stipulazione del presente contratto hanno di-ritto a
30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma
2.
4. Dopo 3
anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie
previsti nel comma 2.
5. In caso
di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato
è considerato non la-vorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei
com-mi 2, 3 e 4 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, com-prensivi delle due
giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23
dicembre 1977, n. 937.
6. A tutti
i dipendenti sono altresì attribuite 4 giorna-te di riposo da fruire nell'anno
solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77.
7.
Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è
determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di
mese su-periore a quindici giorni è considerata a tutti gli ef-fetti come mese
intero.
8. Il
dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 18 conserva
il diritto alle ferie.
9. Le
ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite
nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibil-i con le
oggettive esigenze di servizio, tenuto
conto delle richieste del dipendente.
10.
Compatibilmente con le oggettive esigenze del servi-zio, l'Amministrazione
assicura comunque al dipendente il frazionamento delle ferie in più perio-di.
La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni
di ferie prestabiliti garantendo al
dipendente che ne faccia richiesta il godi-mento di almeno 2 settimane
continuative di ferie nel pe-riodo 1 giugno - 30 settembre.
11.
Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di
servizio, il dipendente ha diritto al rim-borso delle spese documentate per il
viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento
del-le ferie, nonchè all'indennità di missione per la durata del medesimo
viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per
il periodo di ferie non goduto.
12. In
caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il
godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro
il primo semestre dell'anno successivo.
13.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di
carattere personale , il dipenden-te dovrà fruire delle ferie residue al 31
dicembre entro il mese di aprile dell' anno successivo a quello di spet-tanza.
14. Le
ferie sono sospese da malattie adeguatamente e de-bitamente documentate che
abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3
giorni.
L'amministrazione deve essere stata posta in grado
di ac-certarle con tempestiva informazione.
15. Il
periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche
se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il
godimento delle fe-rie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in
relazione alle esigenze di servizio.
16. Fermo
restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto di
lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per
documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle
stesse.
ART. 17
Festività
1. Sono
considerati giorni festivi le Domeniche e gli altri giorni riconosciuti come
tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonchè la ricorrenza del Santo
Patrono della località in cui il dipendente presta la sua opera.
2. Il
riposo settimanale cade normalmente di Domenica e non deve essere inferiore alle
ventiquattro ore. Per i dipendenti turnisti il riposo può essere fissato in
altro giorno della settimana.
3. Ai
lavoratori appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed alla religione
ebraica è riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabatico
in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilità
dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi del 22 novembre 1988, n.516
e dell' 8 marzo 1989, n.101. Le ore lavorative non prestate il Sabato sono
recuperate la Domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun
compenso straordinario o maggiorazioni.
ART. 18
Permessi retribuiti
1. A
domanda del dipendente sono concessi permessi retri-buiti per i seguenti casi da
documentare debitamente:
- partecipazione a concorsi od esami,
limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;
- lutti per coniuge, parenti entro il secondo
grado ed affini di primo grado: giorni tre per evento;
2. A
domanda del dipendente possono inoltre essere con-cessi, nell'anno, tre giorni
di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari, debitamente
documenta-ti.
3. Il
dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in
occasione del matrimonio.
4. I
permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno
solare; gli stessi permessi non riducono le ferie e sono va-lutati agli effetti
dell'anzianità di servizio.
5. Durante
i predetti periodi al dipendente spetta l'in-tera retribuzione esclusi i
compensi per il lavoro straordinario, le indennità connesse a particolari
condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensi-lità.
6. I
permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non
sono computati ai fini del rag-giungimento del limite fissato dai precedenti
commi e non riducono le ferie.
7.
Nell'ambito del periodo complessivo di astensione fa-coltativa dal lavoro
previsto per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri
dall'art. 7, comma 1 della legge n. 1204/1971 integrata dalla legge n. 903/1977,
i primi trenta giorni sono considerati permessi per i quali spetta il
trattamento di cui ai commi 4 e 5.
Nel successivo biennio, nei casi previsti dall'art.
7, comma 2 della legge 1204/1971 alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri
sono concessi giorni trenta annuali di permesso retribuito.
8. Alle
lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4
della legge 30 dicembre 1971, n.1204, spetta l'intera retribuzione fissa mensile
nonchè il trattamento economico accessorio, come determinato ai sensi dell'
art. 34 .
9. Il
dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri
permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
ART. 19
Orario di lavoro
1.
L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. Ai sensi di quanto
disposto dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n.724, l'orario di lavoro,
previo esame con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 8 del presente
contratto, è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi
da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o
prestazioni per tutti i giorni della settimana, o che presentino particolari
esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.
2.
L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al
pubblico; le rispettive articolazioni, ai sensi dell'art. 22 della legge 23
dicembre 1994, n.724, sono determinate, previo esame con le organizzazioni
sindacali, dai dirigenti responsabili in conformità agli artt. 16, comma 1,
punto d) e 17. comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993.
A tal fine, l'orario di lavoro viene determinato
sulla base dei seguenti criteri :
- ottimizzazione dell'impiego delle risorse
umane;
- miglioramento della qualità delle
prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da
parte dell'utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con
altri uffici ed altre amministrazioni.
3. Per la
realizzazione dei suddetti criteri possono essere adottate, anche coesistendo,
le seguenti tipologie di orario:
- orario articolato su cinque giorni: si attua
con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le
prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata
fino al completamento dell'orario d'obbligo.
- orario articolato su sei giorni: si svolge di
norma per sei ore continuative antimeridiane;
- orarioflessibile: si realizza con la
previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l'inizio ed il
termine della prestazione lavorativa giornaliera;
- turnazioni : da attivare ai sensi dell'art.12
del DPR 266/87, nel caso di attività i cui risultati non siano conseguibili
mediante l'adozione di altre tipologie di orario;
- orario plurisettimanale: consiste nel ricorso
alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con
orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del
monte ore.
4.
L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore, ai sensi della normativa
comunitaria. Dopo massimo sei ore continuative di lavoro deve essere prevista
una pausa che comunque non può essere inferiore ai 30 minuti.
5. Al fine
di completare la disciplina contrattuale di tutti gli istituti relativi
all'orario di lavoro, nel rispetto della legge 23 dicembre 1994, n.724, e del
d.lgs. n. 29 del 1993, si procederà entro il 31 marzo 1995 ad apposita
contrattazione.
ART. 20
Permessi brevi
1. Previa
valutazione del dirigente o funzionario responsabile dell'unità organizzativa,
può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di
assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a
tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà
dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel
corso dell'anno.
2. La
richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al
dirigente di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il
dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavora-te entro il mese successivo,
secondo le disposizioni del dirigente o funzionario responsabile. Nel caso in
cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente
decurtata.
ART. 21
Assenze per malattia
1. Il
dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto pe-riodo, si
sommano tutte le assenze per malattia interve-nute nei tre anni precedenti
l'episodio mor-boso in corso.
2.
Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavora-tore che ne faccia richiesta
può essere concesso di as-sentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi
par-ticolarmente gravi.
3. Prima
di concedere l' ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, su richiesta del
dipendente l'amministrazione procede all'ac-certamento delle sue condizioni di
salute per il tramite della unità sanita-ria locale competente ai sensi delle
vigenti disposizio-ni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cau-se
di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo
lavoro.
4.
Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure
nel caso che, a seguito dell'ac-certamento disposto ai sensi del comma 3, il
dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qual-siasi
proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, a
risolvere il rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del
preavviso.
5. I
periodi di assenza per malattia, salvo quelli previ-sti dal comma 2 del presente
articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti
gli ef-fetti.
6. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
7. Il
trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il
seguente:
a)
intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio,
comunque denominato, per i pri-mi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale
periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di
ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post
ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come
determinato ai sensi dell'art. 34;
b) 90 %
della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi
di assenza;
c) 50 %
della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi
del periodo di conservazione del po-sto previsto nel comma 1;
d) i
periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
8.
L'assenza per malattia deve essere comunicata all'uf-ficio di appartenenza
tempestivamente e comunque all'ini-zio dell'orario di lavoro del giorno in cui
si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo
comprovato impedimento.
9. Il
dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento il certificato me-dico di giustificazione dell'assenza entro i due
giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della
stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno lavorati-vo successivo.
10.
L'amministrazione dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge fin dal pri-mo giorno di assenza, attraverso la competente
Unità sanitaria locale.
11. Il
dipendente, che durante l'assenza , per particola-ri motivi, dimori in luogo
diverso da quello di residen-za, deve darne tempestiva comunicazione, precisando
l'indirizzo dove può essere reperito.
12. Il
dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del
medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato
all'am-ministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
13. La
permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come
sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti
dispo-sizioni di legge.
14.
Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità,
dall'indirizzo comunicato, per vi-site mediche, prestazioni o accertamenti
specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a ri-chiesta,
documentati, è tenuto a darne preventiva comuni-cazione all'amministrazione,
eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.
15. Nel
caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da
responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'
amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le
retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del
comma 7, lettere "a", "b" e "c", compresi gli
oneri riflessi inerenti.
16. Le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per
malattia iniziate successiva-mente alla data di stipulazione del contratto,
dalla qua-le si computa il triennio previsto dal comma 1. Alle as-senze per
malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento
dell'insorgenza della ma-lattia per quanto attiene alle modalità di
retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più
favorevole.
ART. 22
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa
di servizio
1. In caso
di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla
conservazione del posto fino a completa guarigione clinica . In tale periodo al
dipenden-te spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 21, comma 7, lett. a),
comprensiva del trattamento accessorio come determinato ai sensi dell' art. 34.
2. Fuori
dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta
dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione di
cui all'art. 21 , comma 7, lett. a), comprensiva del trattamento accessorio come
determinato ai sensi dell' art. 34, per tutto il periodo di conservazione del
posto di cui all'art. 21, commi 1 e 2.
3. Nulla
è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti
disposizioni per il rico-noscimento della dipendenza da causa di servizio delle
infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del
rapporto di lavoro in caso di ina-bilità permanente.
CAPO IV
Norme disciplinari
ART. 23
Doveri del dipendente
1. Il
dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la
Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon
andamento e imparzialità dell'attività amministrati-va, anteponendo il
rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed
altrui.
2. Il
dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di
fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale
specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità
del servizio, il dipen-dente deve in particolare:
a)
collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le
disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite
dall'Amministrazione, anche in relazione alle norme in materia di sicurezza e
di ambiente di lavoro;
b)
rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei
singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 L. 7 agosto 1990 , n. 241;
c) non
utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni
d'ufficio;
d) nei
rapporti con il cittadino, fornire tutte le infor-mazioni cui abbia titolo,
nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso
all'attività ammi-nistrativa previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
dai regolamenti attuativi della stessa
vigenti nell'ammini-strazione nonché attuare le disposizioni della legge 4
gennaio 1968, n. 15 in tema di autocertificazione;
e)
rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle forma-lità previste per la
rilevazione delle presenze e non as-sentarsi dal luogo di lavoro senza
l'autorizzazione del dirigente del servizio;
f)
durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti in-terpersonali e con gli
utenti condotta uniformata a prin-cipi di correttezza ed astenersi da
comportamenti lesivi della dignità della persona;
g) non
attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività, che ritardino il
recupero psico fisico , in periodo di malattia od infortunio;
h)
eseguire gli ordini inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o
mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia
palesemente ille-gittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha
impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinno-vato per iscritto ha
il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire
l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca ille-cito
amministrativo;
i) avere
cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi
a lui affidati;
l) non
valersi di quanto è di proprietà dell'Amministra-zione per ragioni che non
siano di servizio;
m) non
chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, com-pensi, regali o altre utilità
in connessione con la pre-stazione lavorativa;
n)
osservare scrupolosamente le disposizioni che regola-no l'accesso ai locali
dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non
siano debita-mente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in
locali non aperti al pubblico;
o)
comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la
dimora temporanea, nonchè ogni successivo mutamento delle stesse;
p) in
caso di malattia, dare tempestivo avviso all'uffi-cio di appartenenza, salvo
comprovato impedimento;
q)
astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere direttamente o indi-rettamente interessi finanziari o non
finanziari propri.
ART. 24
Sanzioni e procedure disciplinari
1. Le
violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati nell'articolo 23
del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione,
all'applicazione delle seguen-ti sanzioni disciplinari previo procedimento
disciplinare:
a)
rimprovero verbale;
b)
rimprovero scritto (censura);
c) multa
di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di re-tribuzione;
d)
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni;
e)
licenziamento con preavviso;
f)
licenziamento senza preavviso.
2.
L'Amministrazione, fatta eccezione per il rimprovero verba-le, non può
adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non
previa contestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente e ,
comunque, non oltre 20 giorni da quando l'ufficio istruttore secondo
l'ordinamento dell'amministrazione, è venuto a conoscenza del fatto e senza
aver sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui egli
aderisce o conferisce mandato.
3. La
convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi
cinque giorni lavorativi dalla con-testazione del fatto che vi ha dato causa.
Trascorsi inu-tilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del
dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel
caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi
dell'articolo 59, comma 4, del d.lgs. n. 29 del 1993, il responsabile della
struttura in cui il dipendente lavora, ai sensi di quanto previsto al comma 2,
segnala entro dieci giorni all'ufficio competente, a norma del citato art. 59,
comma 4, i fatti da contestare al dipendente per l'i-struzione del
procedimento, dandone contestuale comunica-zione all'interessato. In caso di
mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all'accertamento
della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.
5. Al
dipendente o, su sua espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso
a tutti gli atti istruttori ri-guardanti il procedimento a suo carico.
6. Il
procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della
contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro
tale data, il procedimento si estingue.
7.
L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli
accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga
la sanzione applicabile tra quelle indicate nell'art. 25, nel rispetto dei
principi e dei criteri di cui al comma 1 dello stesso art. 25. Quando il
medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere discipli-narmente
dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8. Non
può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due
anni dalla loro applicazione.
9. I
provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il la-voratore dalle eventuali
responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
10. Per
quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 59 del d.
lgs. n. 29/1993.
ART. 25
Codice disciplinare
1. Nel
rispetto del principio di gradualità e proporzio-nalità delle sanzioni in
relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto
dall'art. 59 del d. lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed
in-tegrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:
a) Il
tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono de-terminati anche in
relazione:
- alla intenzionalità del comportamento, alla
rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
- al grado di disservizio o di pericolo
provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto
conto anche della prevedibiltà dell'evento;
- all' eventuale sussistenza di circostanze
aggravanti o attenuanti;
- alle responsabilità derivanti dalla
posizione di lavo-ro occupata dal dipendente;
- al concorso nella mancanza di più
lavoratori in accor-do tra di loro;
- al comportamento complessivo del lavoratore,
con par-ticolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del
biennio previsto dalla legge;
- al comportamento verso gli utenti;
b) Al
lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura già sanzionate nel
biennio di riferimento, è irro-gata, a seconda della gravità del caso e
delle circostan-ze, una sanzione di maggiore entità prevista nell'ambito del
medesimo comma.
c) Al
dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od
omissione o con più azioni od omis-sioni tra loro collegate ed accertate con
un unico proce-dimento, è applicabile la sanzione prevista per la man-canza
più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa
gravità.
2. La
sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo
della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica al
dipendente per:
- inosservanza delle disposizioni di servizio,
an-che in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
- condotta non conforme a principi di
correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
- negligenza nella cura dei locali e dei beni
mobi-li o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue
responsabilità, debba espletare azione di vigi-lanza;
- inosservanza delle norme in materia di
prevenzio-ne degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non
ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interesssi
dell'Amministrazione o di terzi;
- rifiuto di assoggettarsi a visite personali
di-sposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 6 della l. n.300/70;
- insufficiente rendimento;
L'importo delle ritenute per multa sarà
introitato dal Bilancio dell'Amministrazione e destinato ad attività
so-ciali.
3. La
sanzione disciplinare della sospensione dal servi-zio con privazione della
retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica per:
- recidiva nelle mancanze che abbiano
comportato l'applicazione del massimo della multa oppure quando le
mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri di particolare gravità;
- assenza ingiustificata dal servizio fino a
10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipo-tesi, l'entità
della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o
dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità
della viola-zione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati
all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
- ingiustificato ritardo, non superiore a 10
giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
- svolgimento di attività lavorative durante
lo stato di malattia o di infortunio;
- rifiuto di testimonianza oppure per
testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
- minacce, ingiurie gravi, calunnie o
diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di
fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
- manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'Amministrazione, nel rispetto della libertà di pensiero ai sensi
dell'art. 1 della L.
300 del 1970;
- atti, comportamenti o molestie, anche di
caratte-re sessuale, che siano lesivi della dignità della perso-na;
- qualsiasi comportamento da cui sia derivato
grave danno all'Amministrazione o a terzi.
4. La
sanzione disciplinare del licenziamento con preav-viso si applica per:
- recidiva plurima, almeno tre volte
nell'anno, in una delle mancanze previste nel comma 3, anche se di
di-versa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia
comportato l'applicazione della sanzione mas-sima di dieci giorni di
sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- occultamento di fatti e circostanze relativi
ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di spettanza o di pertinenza dell'Ammini-strazione o ad essa affidati,
quando in relazione alla
posizione rivestita abbia un obbligo di vigilanza o con-trollo;
- rifiuto espresso del trasferimento disposto
per esigenze di servizio;
- assenza arbitraria ed ingiustificata dal
servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavo-rativi;
- persistente insufficiente rendimento, ovvero
per qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità ad adempiere
adeguatamente agli obblighi di servizio;
- condanna passata in giudicato per un delitto
che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diret-ta al
rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica
gravità.
5. La
sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a)
commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale per i
quali sia fatto obbligo di de-nuncia;
b)
recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro altri dipendenti o
terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
c)
accertamento che l'impiego fu conseguito median-te la produzione di documenti
falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
d)
commissione, in genere, di fatti o atti dolosi, non ricompresi nella lettera
"a", anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non
consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
e)
condanna passata in giudicato:
1) per
i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f)
della legge 1990, n. 55, modificata ed integrata dall'art. 1, comma 1 della
legge 18 gennaio 1992, n. 16;
2)
quando alla condanna consegua,comunque,
l'inter-dizione perpetua dai pubblici uffici.
6. Nel
caso previsto dalla lettera "a" del comma 5, l'am-ministrazione
inizia il procedimento disciplinare ed i-noltra la denuncia penale. Il
procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza
definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo
della denuncia penale emerga nel corso del pro-cedimento disciplinare già
avviato.
7. Al di
fuori dei casi previsti nel comma 6, quando l'amministrazione venga a
conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente
per i medesi-mi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso
fino alla sentenza definitiva.
8. Il
procedimento disciplinare sospeso ai sensi dei commi 6 e 7 è riattivato entro
180 giorni da quando l'ammini-strazione ha avuto notizia della sentenza
definitiva.
9. Le
mancanze non espressamente previste nella presente elencazione sono comunque
sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto
all'indivi-duazione dei fatti sanzionabili, ai doveri dei lavoratori di cui
all'articolo 23 e, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi
desumibili dai commi prece-denti.
10. Al
codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima
pubblicità mediante affissio-ne in ogni posto di lavoro in luogo accessibile
a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere
sostituita con altre.
ART. 26
Sospensione cautelare in corso di
procedimento disciplinare
1.
L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti
su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili
con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzio-ne, può
disporre, nel corso del procedimento disciplina-re, l'allontanamento dal
lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con
conservazione della retribuzione.
2.
Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo
dell'allontana-mento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma
restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di
sospensione irrogati.
3. Il
periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come
sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di
servizio.
ART. 27
Sospensione cautelare in caso di procedimento
penale
1. Il
dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è
sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata
dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il
dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione
anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti
la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio
per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da
comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento ai sensi dell'articolo 25, commi 4 e 5.
3.
L'amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di
cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino
alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2.
4. Resta
fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'art. 15, comma 1, della
legge n. 55/1990, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge n.
16/1992.
5. Nei
casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto, in tema di
rapporti tra procedimento disciplina-re e procedimento penale, dall'articolo
25, commi 6, 7 e 8.
6. Al
dipendente sospeso ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'
indennità pari al 50 % della retribuzione fissa mensile e gli assegni del
nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque
denominato, anche se pensionabile.
7. In
caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula
piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di
indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse
rimasto in servizio.
8.
Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento
penale, la stessa conserva efficacia , se non revocata, per un periodo di
tempo comunque non superiore a cinque anni, Decorso tale termine la
sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in
servizio. Il procedimento disciplinare rima-ne, comunque, sospeso sino
all'esito del procedimento pe-nale.
ART. 28
Termini di Preavviso
1. In
tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto
con preavviso o con corre-sponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso,
i re-lativi termini sono fissati come segue:
- 2 mesi per dipendenti con anzianità di
servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di
servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di
servizio oltre 10 anni;
PARTE SECONDA
TITOLO I
Trattamento economico
CAPO I
La retribuzione
ART. 29
Struttura della retribuzione
1. La
struttura della retribuzione del personale delle amministrazioni dello Stato
appartenenti al comparto dei Ministeri si compone delle seguenti voci:
- trattamento fondamentale :
a)
stipendio tabellare;
b)
retribuzione individuale di anzianità, comprensiva della maggiorazione
per esperienza professionale;
c)
indennità integrativa speciale;
- trattamento accessorio:
d)
competenze di cui all'art. 72 del d.lgs. n.29/1993 ed all' Allegato B del
presente contratto;
e)
fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi di
cui all' art. 36;
f)
fondo per la qualità della prestazione individuale di cui all' art. 37;
g)
compensi per lavoro straordinario;
h)
altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge.
2. Al
personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai
sensi della legge 13 maggio 1988 n. 153 e successive modificazioni.
3. Le
competenze di cui ai commi precedenti, aventi carattere fisso e continuativo,
sono corrisposte congiuntamente, in unica soluzione mensile.
ART. 30
Aumenti della retribuzione base
1. Gli
stipendi come stabiliti dall'articolo 8, comma 1, del DPR 17 gennaio 1990, n.
44, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'
art. 7 del D.L. n. 384/ 1993, convertito dalla legge n. 438 / 1993, sono
incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Qualifica
|
importo mensile lordo
|
I
|
92.000
|
II
|
96.000
|
III
|
102.000
|
IV
|
107.000
|
V
|
113.000
|
VI
|
123.000
|
VII
|
139.000
|
VIII
|
161.000
|
IX
|
182.000
|
2. Gli
aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995.
3. Dal 1°
gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti mensili:
Qualifica
|
aumento mensile
|
I
|
70.000
|
II
|
74.000
|
III
|
78.000
|
IV
|
82.000
|
V
|
86.000
|
VI
|
94.000
|
VII
|
106.000
|
VIII
|
123.000
|
IX
|
140.000
|
4. Gli
aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino al conseguimento dell'aumento
successivo, ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale.
ART. 31
Personale delle qualifiche direttive ad
esaurimento
1. Il
presente contratto collettivo si applica nei confronti del personale direttivo
delle qualifiche ad esaurimento di cui agli artt. 60 e 61 del DPR 30 giugno
1972, n. 748, e successive modificazioni, in conformità a quanto previsto
dall'art. 25, comma 4, del d.lgs.3 febbraio 1993, n. 29.
2. Gli
stipendi iniziali lordi in vigore per il personale di cui al comma 1 sono
incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Direttore di divisione r.e. (iniziale)
|
195.000
|
Direttore di divisione r.e. (dopo 2
anni)
|
210.000
|
Ispettore generale r.e. (iniziale)
|
210.000
|
Ispettore generale r.e. (dopo 2 anni)
|
226.000
|
3. Gli
aumenti mensili di cui al comma 2 competono con decorrenza 1°dicembre 1995.
4. Dal 1°
gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti mensili lordi:
- Direttore di divisione r.e.
(iniziale).................. 150.000
- Direttore di divisione r.e.(dopo 2
anni)............. 161.000
- Ispettore generale r.e.
(iniziale)................... 161.000
- Ispettore generale r.e. (dopo 2
anni)............. 173.000
5. Gli
incrementi di cui al comma 4 hanno effetto fino al conseguimento di quelli di
cui al comma 2 e assorbono l'indennità di vacanza contrattuale, che pertanto
cessa di essere corrisposta dal 1° gennaio 1995.
6. Le
classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere
corrisposti dal 1° dicembre 1995.
Il valore degli aumenti biennali in godimento al
30.11.1995, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento
biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di
anzianità.
Tale valutazione si effettua con riferimento al
trattamento stipendiale derivante dall'applicazione dell'art. 6, 1°comma, del
decreto legge n.123/1990, convertito dalla legge n.29/1991, ed ai valori
percentuali dei relativi aumenti biennali.
7. I
trattamenti economici accessori sono corrisposti secondo i criteri e le
modalità di cui agli artt. 33, 34, 35, 36 e 37 del presente contratto. Il
fondo per la qualità della prestazione individuale di cui all' art. 37 è
eventualmente corrisposto nella misura spettante al personale della nona
qualifica funzionale.
ART. 32
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti
dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima
mensilità, sul compenso per il lavoro straordinario, sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di
buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 27, 6° comma, del presente
contratto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali
e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre
analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici - ivi compresa l'indennità
di vacanza contrattuale - risultanti dalla applicazione degli articoli. 30, 31
e 40 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dai
medesimi articoli al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di
buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione dal servizio.
CAPO II
La retribuzione accessoria
ART. 33
Il contenimento del lavoro straordinario
1. A decorrere dal 1° gennaio 1995,
i singoli stanziamenti per la
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale regolato
dal presente CCNL, risultanti dagli appositi capitoli dei bilanci di
previsione delle amministrazioni dello Stato, nonché dal fondo di cui
all'art. 3 della legge 22.7.1978, n. 385 (capitolo 6682 del bilancio di
previsione del Ministero del tesoro), sono ridotti nella misura del 20%.
L'importo di tale riduzione è destinato al finanziamento degli istituti
finalizzati all'incentivazione della produttività, previsti dal presente CCNL.
ART. 34
Disciplina della retribuzione accessoria
1. I trattamenti economici accessori in atto
presso le singole amministrazioni del comparto, secondo la specifica
disciplina legislativa, contrattuale ed amministrativa in vigore, sono
conservati nelle amministrazioni medesime in base alle modalità determinate
ai sensi del comma seguente.
2. Nell'allegato B le parti definiscono le voci e
le quote di retribuzione accessoria utili ai fini dei diversi istituti
contrattuali, ed inoltre, per le singole, distinte amministrazioni:
a) tabelle di retribuzione accessoria mensile
distinte per livello, comprendenti le quote di retribuzione accessoria aventi
carattere di generalità e continuità in base alla specifica disciplina
legislativa, contrattuale ed amministrativa in vigore, anche ai sensi
dell'art. 72, 3° comma, del D.L.vo 29/1993, facendo riferimento agli importi
corrisposti per l'anno 1993, rilevati sulla base del bilancio consuntivo;
b) le residue quote di retribuzione accessoria non
aventi carattere di generalità e continuità, che concorreranno ad alimentare
il fondo per la produttività collettiva, di cui al successivo art. 36, nell'
amministrazione di appartenenza.
3. Gli importi di cui al comma 2 lettera a) sono
corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 1995. Le amministrazioni provvedono ad
effettuare i conseguenti conguagli delle somme già corrisposte in base alle
disposizioni di cui all'art, 72, terzo comma del d.lgs. n. 29 del 1993.
4. La determinazione delle tabelle e degli
elementi di cui al comma 2 non può comportare né oneri né vantaggi per le
parti.
5. Gli incrementi sessennali dell'indennità di
servizio penitenziario derivanti dall'art. 16, 1° comma della legge
16.10.1991, n. 321, e dalla relativa tabella, cessano di essere corrisposti
dal 1° dicembre 1995. Da tale data, gli incrementi sessennali in godimento al
30 novembre 1995, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di
incremento sessennale maturati alla stessa data, vengono corrisposti in
aggiunta agli importi di cui alla allegata tabella B.
6. L'indennità di servizio penitenziario
derivante dall'art. 16, 1° comma della legge 16.10.1991, n. 321, e dalla
relativa tabella, come riportata nell'allegato B al presente contratto, nonchè
dal trattamento di cui al comma 5 continua ad essere corrisposta per tredici
mensilità e ad essere utile agli effetti del calcolo del trattamento di
quiescenza.
ART. 35
Il riequilibrio della retribuzione accessoria
fra i Ministeri
1. Una parte dell'incremento retributivo
contrattuale pari a £ 20.000 mensili medie per dipendente viene utilizzato a
partire dal 1/12/1995 per costituire un fondo complessivo destinato al
personale delle seguenti amministrazioni: Ministero della pubblica istruzione,
Ministero dei beni culturali, Ministero delle risorse agricole ed alimentari (
ad eccezione della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste ),
Ministero della sanità, Ministero dell'industria, Ministero degli esteri (ad
eccezione degli Uffici all'estero), Ministero dei lavori pubblici, Ministero
dei trasporti e della navigazione (per il solo personale già dipendente dal
soppresso Ministero della marina mercantile), Ministero dell'ambiente , nonchè
al personale del soppresso Ministero
del Turismo e spettacolo, purchè non percepisca la retribuzione accessoria
mensile di cui all' allegato B presso l' amministrazione di assegnazione.
Tale fondo viene utilizzato per la determinazione
di uno specifico importo pari a £. 120.000 medie mensili per dipendente, che
concorre alla formazione di una distinta voce retributiva uguale per tutti i
Ministeri sopra indicati, definita ai sensi del precedente articolo 34, in
sede di individuazione della quota di retribuzione accessoria mensile avente
carattere di generalità e continuità per le singole amministrazioni del
comparto e risultante dall' allegato B.
ART. 36
Il fondo per la produttività collettiva e per
il miglioramento dei servizi
1. Allo scopo di aumentare la produttività degli
uffici e la qualità dei servizi è istituito in ciascun Ministero od
Amministrazione un fondo alimentato dalle somme di cui all'art. 6 del DPR
44/1990, ad eccezione del compenso incentivante base di cui al DPR 344/1983
nelle misure in atto vigenti, e dagli altri fondi destinati alla produttività,
determinati come previsto all'articolo 34, comma 2.
A partire dal 1° dicembre 1995 il Fondo è
incrementato di un importo determinato moltiplicando il numero dei dipendenti
in servizio al 31 dicembre 1992 presso ciascuna Amministrazione per una somma
corrispondente a £ 25.000 medie mensili, derivanti anche dal finanziamento di
cui all'art. 33 e ponderate sulla base della distribuzione del personale
all'interno dei singoli livelli retributivi.
2. Le risorse previste nel fondo sono destinate,
oltre che alla retribuzione delle particolari posizioni di cui al comma
seguente, a progetti di interesse nazionale o locale. Per progetti nazionali
una quota variabile fra il 30 e il 50 % sarà determinata per ogni
Amministrazione secondo le rispettive priorità organizzative. Le risorse
previste per tali progetti dovranno essere attribuite a non più del 50% del
totale dei dipendenti di ciascuna amministrazione.
La quota residua di risorse è attribuita a
progetti di interesse locale. L'individuazione dei progetti di interesse
nazionale e di quelle locali è operata in sede di contrattazione decentrata
ai sensi dell'art. 5.
3. Nella contrattazione decentrata di
Amministazione sono individuate le risorse da destinare alla retribuzione
delle particolari posizioni di lavoro già coperte dalle maggiorazioni del
compenso incentivante di cui al DPR 344/1983, o di altre posizioni, quali la
reperibilità e specifiche responsabilità di direzione.
4. In base ai criteri definiti in sede di
contrattazione decentrata, l'individuazione dei dipendenti da adibire ai
progetti di produttività collettiva sarà determinata dal dirigente sulla
base della loro collocazione organizzativa e professionale e della funzionalità
della loro partecipazione agli obiettivi assegnati ai singoli progetti. I
criteri di valutazione della produttività e dei risultati saranno definiti in
sede di contrattazione decentrata, tenendo conto dei caratteri e degli
obiettivi dei progetti, in modo da garantire la selettività delle erogazioni
ai dipendenti ed il loro effettivo carattere incentivante. La valutazione potrà
basarsi sia su fattori collettivi attinenti alla qualità e al grado di
raggiungimento complessivo degli obiettivi del progetto, sia su elementi
attinenti alla qualità e intensità della partecipazione individuale.
5. I risultati raggiunti per ciascuna
Amministrazione in termini di maggiore produttività e di miglioramento
quantitativo e qualitativo dei servizi, mediante l'impiego del Fondo di cui al
presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del
competente Servizio per il controllo interno o Nucleo di valutazione istituito
ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 29/93. L'attività di monitoraggio e
valutazione si conclude con un rapporto da trasmettere all' ARAN, in allegato
alla Relazione annuale sullo stato dell'amministrazione.
6. Nell'ambito del fondo per la produttività
collettiva viene stanziato un importo pari a £ 72.000 annue lorde pro capite,
la cui destinazione verrà definita con accordo tra le parti entro il 1°dicembre
1995, anche in relazione alle proposte della Commissione di cui al successivo
art. 38.
ART. 37
Il fondo per la qualità della prestazione
individuale
1. Allo scopo di valorizzare la capacità dei
dipendenti e il loro contributo alla maggiore efficienza delle amministrazioni
e alla qualità del servizio pubblico è istituito un fondo annuo per i premi
di qualità della prestazione individuale.
2. Per l'attribuzione del premio i dirigenti
responsabili individuano, con provvedimenti motivati, entro il 30 giugno e 30
novembre di ciascun anno i lavoratori ai quali il premio viene assegnato.
Gli stessi dirigenti provvedono all'erogazione del
premio nei mesi di luglio e dicembre entro il limite massimo del 15% del
numero dei lavoratori in servizio. L'importo di detti premi è determinato
secondo i valori della tabella di cui all'allegato C. Per il 1995 il premio è
attribuito nel mese di dicembre, con riferimento al secondo semestre
dell'anno.
L'attribuzione del premio è operata sulla base
dei seguenti criteri, anche disgiunti:
a) precisione e qualità delle prestazioni svolte;
b) capacità di adattamento operativo al contesto
di intervento, alle esigenze di flessibilità e alla gestione di cambiamenti
organizzativi;
c) orientamento all'utenza e alla collaborazione
all'interno del proprio ufficio e tra diversi uffici;
d) capacità organizzativa, di proposta di
soluzioni innovative e di contributo alla realizzazione di cambiamenti
organizzativi e gestionali;
e) qualità delle prestazioni connesse alla
responsabilità di procedimento o comunque rilevanti ai fini di un effettivo
adeguamento dell'azione amministrativa ai principi di riforma del
procedimento.
3. Le decisioni assunte dai dirigenti devono
essere rese pubbliche. A richiesta del singolo lavoratore o delle OO.SS. deve
essere evidenziata la motivazione delle decisioni medesime. I risultati
generali dell'applicazione saranno comunicati alle OO.SS., che potranno
chiedere un incontro al riguardo con le amministrazioni interessate.
Eventuali controversie sull'applicazione del
presente istituto saranno oggetto di tentativo di conciliazione in sede
sindacale.
4. I risultati raggiunti in termini di maggiore
produttività, per ciascuna Amministrazione, mediante l'impiego del Fondo di
cui al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte
del competente Servizio per il controllo interno o Nucleo di valutazione
istituito ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 29/93. L'attività di
monitoraggio e valutazione si conclude con un rapporto da trasmettere all'ARAN
in allegato alla Relazione annuale sullo stato dell'amministrazione.
CAPO IV
ORDINAMENTO E VERIFICA DEGLI ONERI
ART. 38
Istituzione della Commissione per la revisione
dell'ordinamento
1 - E' istituita una Commissione composta da
rappresentanti dell'A.RA.N. e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto nazionale di lavoro, con il compito di
acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza sull'attuale sistema
di organizzazione del lavoro nelle amministrazioni e di formulare proposte per
la revisione dell'ordinamento, con particolare riguardo:
a) alle caratteristiche complessive dei sistemi di
inquadramento professionale vigenti nel comparto, analizzati e confrontati con
quelli vigenti in altri settori pubblici e privati, tenendo conto anche della
esperienza acquisita e delle realtà presenti nei diversi paesi europei;
b) alla congruità dei profili professionali
esistenti in relazione alle esigenze di flessibilità e fungibilità delle
prestazioni, con particolare riferimento alle modalità del necessario
riaccorpamento all'interno di ciascuna qualifica funzionale senza che ciò
comporti variazioni di natura economica.
c) alla congruità di tali sistemi in relazione
alle modifiche intervenute e che si prospettano nell'organizzazione del
lavoro, nelle funzioni e nella struttura delle amministrazioni, con
particolare attenzione alle criticità in alcune aree di inquadramento
professionale, quali l'informatica;
d) all'impiego reale del personale con particolare
riferimento alle situazioni di scostamento fra compiti effettivamente svolti
ed inquadramenti in atto, nonché alle modalità con cui dette situazioni si
manifestano (durata, attribuzione delle funzioni, relazione con l'assetto
delle piante organiche e con la loro rideterminazione in attuazione del d.lgs.
n. 29 del 1993).
2. La Commissione si riunirà entro il 31 marzo
1995 e terminerà i propri lavori entro il 30 settembre 1995, formulando
proposte organiche sui singoli punti indicati nel comma precedente.
Art. 39
Verifica delle disponibilità finanziarie
complessive
1. In caso di accertamento da parte del Ministero
del Tesoro di maggiori oneri del contratto rispetto a quelli previsti, le
parti firmatarie possono richiedere il controllo e la certificazione di tali
oneri ai sensi dell'art. 52, comma 3, del d.lgs. n. 29 del 1993, al nucleo di
valutazione della spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art.10 della legge 30
dicembre 1991, n. 412.
2. Qualora vengano certificati maggiori oneri
contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo di
concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto, ovvero la
sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, dello stesso.
P A R T E T E R Z A
TITOLO I
Norme finali e transitorie
CAPO I
ART. 40
Segretari comunali
1. In attesa dell'approvazione della legge di
riforma dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali, e della
conseguente ridefinizione del regime giuridico e della collocazione
contrattuale di tale categoria, le norme del presente contratto non si
applicano alla categoria medesima, ad eccezione di quelle contenute nel
presente articolo, nonchè nell' art. 32.
2. Gli stipendi per i segretari comunali come
stabiliti dall'articolo 8, comma 7 e seguenti, del DPR 17 gennaio 1990, n. 44,
sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Qualifica VIII 161.000
Qualifica IX 182.000
3. Gli aumenti mensili di cui al comma 2 competono
con decorrenza 1 dicembre 1995.
4. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995
competono i seguenti aumenti mensili:
Qualifica VIII 123.000
Qualifica IX 140.000
5. Gli aumenti di cui al comma 4 hanno effetto
fino al conseguimento di quelli successivi ed assorbono l'indennità di
vacanza contrattuale.
6. In attesa dell'approvazione della legge di
riforma dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali, gli incrementi
stipendiali di cui all' art. 8, commi 12 e 13 del DPR 44/1990, e gli
incrementi dell'indennità di funzione e coordinamento di cui all'art. 8, 14°
comma, dello stesso DPR, vengono corrisposti fino al 30 novembre 1995.
Il valore degli incrementi stipendiali e degli
incrementi dell'indennità di funzione e coordinamento in godimento alla
predetta data, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di
incremento maturati alla stessa data, viene conservato come retribuzione
individuale di anzianità per gli incrementi stipendiali, e come misura
individuale dell'indennità di funzione e di coordinamento per gli incrementi
di questa.
7. A decorrere dal 1° 12 1995, la misura
dell'indennità di funzione e coordinamento spettante a tale data, anche ai
sensi del comma precedente, è provvisoriamente incrementata dalla somma di
86.600 lire mensili pro capite.
8. Le parti si impegnano entro il 1° Dicembre
1995 a rivedere le problematiche relative alla categoria dei segretari
comunali anche alla luce dell'eventuale legge di riforma.
.................. ...................
.................
ART. 41
Norme transitorie
1. I procedimenti disciplinari in corso alla data
di sti-pulazione del presente contratto vengono portati a termi-ne secondo le
procedure vigenti alla data del loro ini-zio.
2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi
del comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 24, qualora più
favorevoli, in luogo di quelle previste dall'art. 78 del Testo unico degli
impiegati civili dello Stato approvato con DPR 1O gennaio 1957, n. 3 .
3. Nel primo e secondo anno di vigenza
contrattuale, qua-lora le somme stanziate per il finanziamento degli isti-tuti
di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 non siano impegnate nei rispettivi esercizi
finanziari, sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo.
ART. 42
Norma finale
1. Per tutte le materie e gli istituti non
disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 29
del 1993 rimangono in vigore le norme di legge e contrattuali vigenti.
2. Le parti si impegnano a rivedere
consensualmente la predetta normativa entro il 30 giugno 1995.
3. Le integrazioni al presente contratto,
derivanti dal precedente comma 2 , nonchè da ogni altra intesa prevista nel
contratto medesimo, non possono comportare costi aggiuntivi, nè altri oneri a
carico delle parti.
Art.43
Disapplicazioni
1. Dalla data di stipulazione del presente
contratto sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, le
seguenti disposizioni:
a) con riferimento all'articolo 4 (Procedure per
la contrattazione decentrata): artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 266 del 1987; art.
7 del D.P.R. 494/1987 ; art. 14 D.P.R. 44/90;
b) con riferimento all'articolo 5 ( Livelli di
contrattazione ): art. 15 del D.P.R. n. 266 del 1987; artt. 5 e 6 del D.P.R.
494/1987; art. 14 D.P.R. 44/90;
c) con riferimento all'articolo 6 ( Composizione
delle delegazioni ): art. 16 del D.P.R. n. 266 del 1987;
d) con riferimento all'articolo 7 ( Informazione
): artt. 18 e 20 del D.P.R. n. 13 del 1986; art. 32 del D.P.R. n 266 del 1987,
e) con riferimento all'articolo 9 ( Pari
opportunità ): art. 16 D.P.R. 395 del 1988;
f) con riferimento all'articolo 11 ( Forme di
partecipazione ): art. 146, comma 1, lettera 'd' e parte successiva, e comma 2
del D.P.R. n. 3 del 1957;
g) con riferimento all'articolo 12 (
Rappresentanze sindacali ): art. 25 della legge n. 93 del 1983;
h) con riferimento all'articolo 13 (
Interpretazione dei contratti ): art. 14, comma 6, del D.P.R. n. 44 del 1990;
art. 21, lettera 'b', del D.P.R. n.13 del 1986;
i) con riferimento all'articolo 14 ( Contratto
individuale ): art. 12 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 10 del DPCM 10 giugno 1986;
art. 17 del D.P.R. n. 487 del 1994,
j) con riferimento all'articolo 15 ( Tempo
parziale ): art. 1, comma 1, art. 2, comma 1, art. 3, 4, 5 e 6 del DPCM n. 117
del 1989; art. 4 del D.P.R. n. 13 del 1986;
k) con riferimento all'articolo 16 ( Ferie ): art.
36, 39 e 40 del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 18 del D.P.R. n. 686 del 1957; art.
15 della legge n. 312 del 1980; art. 4 del D.P.R. n. 395 del 1980;
l) con riferimento all'articolo 18 ( Permessi
retribuiti ): art. 37, 39, 41 del D.P.R. n. 3 del 1957; art. 3, commi da 37 al
41 della legge n. 537 del 1993 ; art.22, commi dal 22 al 26 della legge n. 724
del 1994.
m) con riferimento all'articolo 20 ( Permessi
brevi ): art. 11 del D.P.R. n. 13 del 1986; art.13 del D.P.R. n.266 del 1987;
n) con riferimento all'articolo 21 ( Malattia ):
art. 37, 68, commi dal primo all'ottavo, 70 e 71 del D.P.R. n. 3 del 1957,
art. 30, 31, 32, 33 e 34 del D.P.R. n. 686 del 1957;
o) con riferimento all'articolo 22 ( Infortuni sul
lavoro ): art. 68, comma 7, del D.P.R. n. 3 del 1957;
p) con riferimento all'articolo 23 ( Doveri ):
artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del D.P.R. n. 3 del 1957;
q) con riferimento agli articoli 24, 25, 26 e 27 (
Disciplina ): artt. da 78 all'87, artt. dal 91 al 99, art. 134, del D.P.R. n.
3 del 1957; art. 61 del D.P.R. n. 686 del 1957;
r) con riferimento all'articolo 32 ( Effetti dei
nuovi stipendi ): art. 10 del D.P.R. n. 44 del 1990;
s) con riferimento all'articolo 34 ( Disciplina
della retribuzione accessoria ): art. 8 L. n. 455/85; art. 23, comma 8, L. n.
936/86; art.1 L.152/89; art. 2 e 3 L. n. 412/89; art. 3, comma 3, DL n. 469/92
conv. L. n. 23/93; art. 4, comma 4, DL n. 853/84 conv. L. n.17/85; art. 3,
lett. i, punto 2 L. n. 349/89; L. n. 221/88; art. 4 DL n. 356/87 conv. L. n.
436/87; art. 9, comma 4, DL n. 86/88 conv. L. n. 160/88; art. 10, commi 1 e 2,
DL n. 108/91 conv. L. n.169/91; art. 1 L. 209/92; art.19, comma 8, L n.
870/86; art.14 L. n. 245/90;
t) con riferimento all'articolo 36 ( Fondo per la
produttività collettiva ): art. 12, 13 e 14 del D.P.R. n. 13 del 1986; rt. 15
del D.P.R. n. 395 del 1988; art. 50 del D.P.R. n. 266 del 1987; art. 7 del
D.P.R. n. 44 del 1990;
u) con riferimento all'articolo 40 ( Segretari
comunali ): art.8, commi 12, 13 e 14 del D.P.R. n.44/1990;
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
L'A.RA.N. e le OO.SS. firmatarie del presente
contratto intendono sottolineare che il comune essenziale obiettivo delle
norme che disciplinano i rapporti, ai vari livelli, tra Amministrazioni e
rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati è di trovare soluzioni
conciliative ai problemi che riguardano, in generale, la tutela delle
condizioni di lavoro.
Allo stesso modo le parti si danno atto che esse
hanno inteso superare ogni forma di cogestione nell' adozione delle misure
necessarie al buon funzionamento dell' amministrazione.
Pertanto, nelle sedi di contrattazione decentrata
la definizione dei criteri dovrà escludere qualsiasi riferimento alla
individuazione dei singoli dipendenti.
Le parti riconoscono dunque che nella formulazione
delle disposizioni di cui al titolo II esse hanno inteso far salve, nella loro
integralità, da un lato le competenze e la responsabilità dei dirigenti così
come definite dal D.Lgs. 29/93 e relativi correttivi, e dall'altro le autonome
funzioni e capacità di azione delle OO.SS. dei lavoratori.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti riconoscono l'opportunità di una fase
transitoria nella quale, fino alla definizione del quadro normativo, restano
invariate le regole sulla rappresentatività, anche in relazione ai criteri
sulla distribuzione dei distacchi, aspettative e permessi tra le varie sigle
sindacali.
Le parti riconoscono altresì l'opportunità di
una fase transitoria che consenta il mantenimento della situazione in atto
esistente in materia di assegnazione dei locali per le rappresentanze
sindacali.
L'esame di tutte le materie elencate dovrà essere
concluso entro il 30/6/1995.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Entro la data del 30/6/1995 le parti si
incontreranno per dare attuazione al d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Entro la data del 30/6/1995 le parti si
incontreranno per definire consensualmente il regime dei contributi sindacali
ed il regime delle trattenute per sciopero; fino a tale data si continuano ad
applicare le norme attualmente vigenti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
In relazione a quanto previsto dall'art. 13, comma
2, si chiarisce che, nel caso delle Organizzazioni sindacali, per "parte
interessata" si intende anche una singola sigla firmataria del presente
contratto.
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN N.1
L'ARAN considera di tutta evidenza che la
contrattazione decentrata non comporta l'obbligo di arrivare ad un accordo,
nel senso che, in mancanza dell' accordo, anche su tali punti resta ferma la
competenza decisionale e la relativa responsabilità dei dirigenti nonchè
l'autonomia organizzativa delle amministrazioni. Tale competenza non è
neppure limitata temporalmente, in questa fattispecie, dalla previsione del
termine di quindici giorni contemplata, per l'esame congiunto, dall'art.10 del
d.lgs. n.29 del 1993 e dall'art.8 del presente contratto.
ALLEGATO B
(ART. 34, 2° Comma)
TABELLA I
Individuazione degli istituti normativi utili ai
fini della
corresponsione della retribuzione accessoria.
1. Gli istituti normativi presi in esame sono:
Tempo parziale (art.15), Ferie (art. 16), Permessi retribuiti (art. 18),
Maternità (art. 18, 7°comma ), Assenze per malattia (art. 21), Sospensione
cautelare per procedimento disciplinare (art.26), Sospensione cautelare per
procedimento penale (art.27), Permessi distacchi e aspettative sindacali,
Sciopero.
2. Le voci retributive considerate sono: Indennità
di amministrazione (art.34), Fondo di produttività collettiva (art. 36),
Fondo per la qualità della prestazione individuale (art. 37), Compenso per
lavoro straordinario.
3. Le indennità di amministrazione vengono
corrisposte, di norma, nelle medesime fattispecie in cui viene erogato lo
stipendio tabellare; vengono ridotte, perciò, pro
quota in caso di tempo parziale
orizzontale, ed al 50 % in caso di sospensione cautelare per procedimento
disciplinare. Vengono erogate per intero in tutte le altre fattispecie di cui
al punto 1, ad eccezione dello sciopero.
Il compenso per lavoro straordinario nonché i due
Fondi non competono in alcuna delle fattispecie di cui al comma 1. Le assenze
a qualsiasi titolo non pregiudicano la corresponsione del trattamento
accessorio di cui agli artt. 36 e 37 nel caso in cui le medesime non siano
rilevanti e/o determinanti agli effetti della valutazione complessiva della produttività
o della qualità della prestazione individuale.
4. Le indennità sono calcolate al lordo delle
ritenute a carico del lavoratore ed al netto delle ritenute a carico
dell'amministrazione.
5. L'indennità spettante al personale inquadrato
nella prima qualifica corrisponde a quella definita per il personale della
seconda qualifica.
6. In caso di malattia di durata inferiore a 15
giorni lavorativi, la riduzione dell'indennità sulle giornate di assenza
viene calcolata sulla base di 1/30, come disposto dalla normativa vigente.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno le
amministrazioni determinano l'ammontare delle risorse destinate al Fondo per
la produttività collettiva.
Le somme di cui all'art. 6 del DPR 44/1990 e degli
altri fondi destinati alla produttività che non sono utilizzati per le
erogazioni tabellari vengono assegnati al Fondo.
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
A seguito della registrazione da parte della Corte
dei Conti del D.P.C.M. del 3 marzo 1995, con il quale l'A.RA.N. è stata
autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del CCNL del comparto
Ministeri, il giorno 16 maggio 1995, alle ore 19 presso la sede dell'A.RA.N ha
avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del Comitato Direttivo
come di seguito indicati :
Prof. Carlo Dell'Aringa
..............................
Prof. Gian Candido De Martin
...............................
Avv. Guido Fantoni ...............................
Dr. Paolo Panzani ................................
Prof. Gianfranco Rebora
................................
e le seguenti Confederazioni ed Organizzazioni
sindacali di categoria :
CGIL .............................. F.P. CGIL
.................................
CISL .............................. FILS CISL
.................................
UIL ............................... UIL
STATALI..............................
CONFSAL.........................
UNSA........................................
CISAL.............................. FAS
CISAL.................................
CISNAL..............................
RDB-CUB............................
USPPI.................................
CONFEDIR..........................
CIDA..................................
UNSCP.....................................
Al termine della riunione le parti hanno
sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del
comparto Ministeri.
Del predetto CCNL fa parte integrante l'allegato
Protocollo d'intesa sui servizi pubblici essenziali.
Si allega ,altresì, il "Codice di
comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni" definito,
ai sensi dell'art.58 bis del D.L.vo. n.29/1993, dal Ministro per la Funzione
Pubblica con Decreto del 31 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.149 del 28 giugno 1994.
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