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Nota trasmessa dal Collega Orazio Melita.
Corte d'Appello di Catania
Figura professionale dell'Ufficiale giudiziario
La disciplina previgente all'attuale accordo
collettivo 5 aprile 2000, prevista dal D.P.R. 1959/n. 1229 e successive
modifiche, assegnava all'impiegato un determinato "profilo
professionale" il cui contenuto era costituito da una serie di mansioni
specificate in modo analitico e tassativo.
Una siffatta disciplina, fondata su rigide regole
schematiche, era preclusiva di qualsivoglia intercambio di funzioni tra il
personale operante nel medesimo ufficio, e, in quanto tale, si poneva in
assoluto contrasto con la normativa di riforma della Pubblica Amministrazione
(iniziata con il D. L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e seguita da una variegata
legislazione ancora in corso di attuazione) volta ad assicurare la massima
efficienza dell'azione amministrativa ispirata al modello dell'impresa
privata.
Il superamento di tale limitazione è stato realizzato dal
contratto nazionale 16 febbraio 1999 relativo al personale del Comparto
Ministeri, che ha soppresso i nove profili professionali previsti dalla
pregressa normativa sostituendoli con tre macro "aree funzionali":
A, B, C. In tali aree sono state convogliate le nuove "figure
professionali" che, a loro volta, in base alla diversità delle mansioni
svolte nell'ambito della stessa area, sono state collocate su "posizioni
economiche" differenziate: A, B/1, B/2, B/3, C/1, C/2, C/3. Questo nuovo
sistema ha pertanto realizzato una considerevole "mobilità" ed
"intercambiabilità" delle mansioni espletate dai dipendenti, in
quanto lo svolgimento dell'attività lavorativa è stato rapportato alla
"globalità delle funzioni" inerenti ad ogni figura professionale e
non più, come in passato, agli "analitici compiti" descritti nei
singoli "profili" di appartenenza.
Ha fatto seguito, per il personale del Ministero della
Giustizia, il primo accordo integrativo datato 5 aprile 2000, la cui
disciplina, all'art. 24, ha previsto, tra le altre, la figura professionale
dell'ufficiale giudiziario articolantesi su due aree funzionali: B e C. La
prima relativa alla posizione economica B3 (ex assistente U.N.E.P.). la
seconda comprensiva di tre posizioni economiche: C1 (ex collaboratore U.N.E.P.),
C2 (ex funzionario U.N.E.P.), C3 (prima non contemplata).
Con radicale innovazione è stato tra l'altro previsto che
l'ufficiale giudiziario B3 possa anche svolgere attività di esecuzione e, al
tempo stesso, non è stato escluso che l'ufficiale giudiziario C1 e C2 possano
svolgere attività di notificazione.
Sul punto è anche intervenuta, a chiarimento, la circolare
ministeriale del 27 settembre 2002.
Sarebbe erroneo ritenere, come da taluno si sostiene
(addirittura invocando, ma a torto, la citata circolare ministeriale) che la
su indicata disciplina abbia voluto introdurre una totale equiparazione tra le
due aree funzionali (B e C) nell'ambito dell'unitaria figura professionale
dell'ufficiale giudiziario. Per cui tali due aree si diversificherebbero
soltanto sotto il profilo economico, con la conseguenza che l'attività di
esecuzione e di notificazione dell'ufficio N.E.P. dovrebbe essere ripartita in
misur eguale (o quanto meno in una determinata percentuale) tra l'ufficiale B3
e quello C1.
In senso contrario vale osservare che la disciplina
contrattuale, pur prevedendo l'intercambiabilità di alcune funzioni, in
particolare quelle di esecuzione e di notificazione, non si è limitata ad
affermare una diversificazione meramente "formale" fondata sulle
differenti posizioni economiche (B3, C1, C2, C3) ma ha anche afermato una
diversificazione "sostenziale" tra tali diverse posizioni. Ed
invero.
Per un verso l'accordo collettivo del 5 aprile 2000 ha
specificato i "contenuti" dei compiti attribuiti alle diverse areee
funzionali (B e C) nonché alle diverse posizioni economiche rientranti
nell'ambito della medesima area (C1, C2, C3).
Per altro verso il medesimo accordo ha fissato, in modo
preciso, "i criteri" in base ai quali sia consentito, e per un verso
sia escluso, procedere all'intercambiabilità delle funzioni tra le diverse
aree e tra le varie posizioni economiche della medesima area.
Al riguardo è sufficiente osservare che l'ufficiale
giudiziario B3 è facultato a disimpegnare due tipi di compiti. Uno, di natura
"interna", consistente nell'espletamento di una "qualificata
collaborazione" nell'ambito dell'attività dell'ufficio N.E.P. l'altro,
di natura "esterna", consistente nello "svolgimento di tutti
gli atti attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario", ivi
compreso l'atto di esecuzione.
È però fondamentale rilevare che tali compiti egli svolge
in base alle "direttive ricevute". E tali direttive, è evidente,
egli riceve dalle professionalità più elevate (C1, C2 , C3) dell'area
superiore C. Ne consegue che l'ufficiale giudiziario B3 può espletare
l'attività di esecuzione solo se è destinatario di un'espressa direttiva in
tal senso. direttiva che, a sua volta, deve essere adottata dalla
professionalità superiore non certo ad libitum ma in base a criteri di
opportunità o di necessità (quale, ad esempio, la riscontrata esistenza di
una temporanea o prolungata carenza di organico che impedisca il normale
espletamento dell'attività esecutiva da parte degli ufficiali giudiziari C1 e
C2). E dunque nessun titolo può reclamare l'ufficiale B per vedersi
assegnato, in carenza dei su indicati requisiti contrattualmente previsti, una
percentuale qualsivoglia dell'attività di esecuzione espletata dall'ufficiale
giudiziario dell'area C1 o C2.
Sotto diverso profilo il citato accordo collettivo 5 aprile
2000 non ha escluso che l'ufficiale giudiziario C1 possa svolgere i compiti di
pertinenza dell'ufficiale giudiziario B3 di area inferiore (tra cui, in
particolare, il compito di notificazione), però, ed è fondamentale,
tali compiti egli può espletare solo "eventualmente". In sostanza
l'accordo collettivo non ha posto una incondizionata equiparazione di funzioni
tra appartenenti ad aree diverse (B e C), ma, al contrario, ha precisato che
soltanto qualora sussista il requisito dell'"eventualità",
ovverosia della concreta opportunità, è consentito assegnare all'ufficiale
giudiziario C1 un compito, quale ad esempio quello della notificazione, di
pertinenza dell'ufficiale giudiziario B3 di area inferiore.
Lo stesso dicasi per l'ufficiale giudiziario di posizione
ancor più elevata, C2, per il quale, va sottolineato, l'accordo collettivo
richiede non solo la sussistenza del requisito della "eventualità"
ma pure dell'ulteriore requisito della "necessità per il buon andamento
dell'ufficio". Solo con il concorso di tali due requisiti. Solo con il
concorso di tali due requisiti l'ufficiale giudiziario C2 può essere
assegnato all'espletamento di compiti di pertinenza dell'ufficiale B3 di area
inferiore.
Ne discende dunque l'insussistenza di alcun diritto
dell'ufficiale giudiziario B3 a reclamare, incondizionatamente, che una
percentuale dell'attività di notificazione venga "comunque" svolta
dall'ufficiale giudiziario C1 (o C2). Al contrario è lo stesso accordo
collettivo a stabilire che solo "eventualmente", ovverosia solo in
caso di riscontrata opportunità è consentito imporre all'ufficiale
giudiziario C1 (e per l'ufficiale C2, solo in caso di riscontrata
"necessità per il buon andamento dell'ufficio") l'espletamento di
compiti di pertinenza dell'ufficiale giudiziario B3, di area inferiore.
IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATO
F.to Paolo Vittorio Lucchese