Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario

 Nota trasmessa dal Collega Orazio Melita.
 
Corte d'Appello di Catania
Figura professionale dell'Ufficiale giudiziario
 
 
     La disciplina previgente all'attuale accordo collettivo 5 aprile 2000, prevista dal D.P.R. 1959/n. 1229 e successive modifiche, assegnava all'impiegato un determinato "profilo professionale" il cui contenuto era costituito da una serie di mansioni specificate in modo analitico e tassativo.
 
    Una siffatta disciplina, fondata su rigide regole schematiche, era preclusiva di qualsivoglia intercambio di funzioni tra il personale operante nel medesimo ufficio, e, in quanto tale, si poneva in assoluto contrasto con la normativa di riforma della Pubblica Amministrazione (iniziata con il D. L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e seguita da una variegata legislazione ancora in corso di attuazione) volta ad assicurare la massima efficienza dell'azione amministrativa ispirata al modello dell'impresa privata.
 
    Il superamento di tale limitazione è stato realizzato dal contratto nazionale 16 febbraio 1999 relativo al personale del Comparto Ministeri, che ha soppresso i nove profili professionali previsti dalla pregressa normativa sostituendoli con tre macro "aree funzionali": A, B, C. In tali aree sono state convogliate le nuove "figure professionali" che, a loro volta, in base alla diversità delle mansioni svolte nell'ambito della stessa area, sono state collocate su "posizioni economiche" differenziate: A, B/1, B/2, B/3, C/1, C/2, C/3. Questo nuovo sistema ha pertanto realizzato una considerevole "mobilità" ed "intercambiabilità" delle mansioni espletate dai dipendenti, in quanto lo svolgimento dell'attività lavorativa è stato rapportato alla "globalità delle funzioni" inerenti ad ogni figura professionale e non più, come in passato, agli "analitici compiti" descritti nei singoli "profili" di appartenenza.
 
    Ha fatto seguito, per il personale del Ministero della Giustizia, il primo accordo integrativo datato 5 aprile 2000, la cui disciplina, all'art. 24, ha previsto, tra le altre, la figura professionale dell'ufficiale giudiziario articolantesi su due aree funzionali: B e C. La prima relativa alla posizione economica B3 (ex assistente U.N.E.P.). la seconda comprensiva di tre posizioni economiche: C1 (ex collaboratore U.N.E.P.), C2 (ex funzionario U.N.E.P.), C3 (prima non contemplata).
 
    Con radicale innovazione è stato tra l'altro previsto che l'ufficiale giudiziario B3 possa anche svolgere attività di esecuzione e, al tempo stesso, non è stato escluso che l'ufficiale giudiziario C1 e C2 possano svolgere attività di notificazione.
 
    Sul punto è anche intervenuta, a chiarimento, la circolare ministeriale del 27 settembre 2002.
    Sarebbe erroneo ritenere, come da taluno si sostiene (addirittura invocando, ma a torto, la citata circolare ministeriale) che la su indicata disciplina abbia voluto introdurre una totale equiparazione tra le due aree funzionali (B e C) nell'ambito dell'unitaria figura professionale dell'ufficiale giudiziario. Per cui tali due aree si diversificherebbero soltanto sotto il profilo economico, con la conseguenza che l'attività di esecuzione e di notificazione dell'ufficio N.E.P. dovrebbe essere ripartita in misur eguale (o quanto meno in una determinata percentuale) tra l'ufficiale B3 e quello C1.
 
    In senso contrario vale osservare che la disciplina contrattuale, pur prevedendo l'intercambiabilità di alcune funzioni, in particolare quelle di esecuzione e di notificazione, non si è limitata ad affermare una diversificazione meramente "formale" fondata sulle differenti posizioni economiche (B3, C1, C2, C3) ma ha anche afermato una diversificazione "sostenziale" tra tali diverse posizioni. Ed invero.
    Per un verso l'accordo collettivo del 5 aprile 2000 ha specificato i "contenuti" dei compiti attribuiti alle diverse areee funzionali (B e C) nonché alle diverse posizioni economiche rientranti nell'ambito della medesima area (C1, C2, C3).
 
    Per altro verso il medesimo accordo ha fissato, in modo preciso, "i criteri" in base ai quali sia consentito, e per un verso sia escluso, procedere all'intercambiabilità delle funzioni tra le diverse aree e tra le varie posizioni economiche della medesima area.
 
    Al riguardo è sufficiente osservare che l'ufficiale giudiziario B3 è facultato a disimpegnare due tipi di compiti. Uno, di natura "interna", consistente nell'espletamento di una "qualificata collaborazione" nell'ambito dell'attività dell'ufficio N.E.P. l'altro, di natura "esterna", consistente nello "svolgimento di tutti gli atti attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario", ivi compreso l'atto di esecuzione.
    È però fondamentale rilevare che tali compiti egli svolge in base alle "direttive ricevute". E tali direttive, è evidente, egli riceve dalle professionalità più elevate (C1, C2 , C3) dell'area superiore C. Ne consegue che l'ufficiale giudiziario B3 può espletare l'attività di esecuzione solo se è destinatario di un'espressa direttiva in tal senso. direttiva che, a sua volta, deve essere adottata dalla professionalità superiore non certo ad libitum ma in base a criteri di opportunità o di necessità (quale, ad esempio, la riscontrata esistenza di una temporanea o prolungata carenza di organico che impedisca il normale espletamento dell'attività esecutiva da parte degli ufficiali giudiziari C1 e C2). E dunque nessun titolo può reclamare l'ufficiale B per vedersi assegnato, in carenza dei su indicati requisiti contrattualmente previsti, una percentuale qualsivoglia dell'attività di esecuzione espletata dall'ufficiale giudiziario dell'area C1 o C2.
 
    Sotto diverso profilo il citato accordo collettivo 5 aprile 2000 non ha escluso che l'ufficiale giudiziario C1 possa svolgere i compiti di pertinenza dell'ufficiale giudiziario B3 di area inferiore (tra cui, in particolare, il compito di notificazione), però, ed è fondamentale, tali compiti egli può espletare solo "eventualmente". In sostanza l'accordo collettivo non ha posto una incondizionata equiparazione di funzioni tra appartenenti ad aree diverse (B e C), ma, al contrario, ha precisato che soltanto qualora sussista il requisito dell'"eventualità", ovverosia della concreta opportunità, è consentito assegnare all'ufficiale giudiziario C1 un compito, quale ad esempio quello della notificazione, di pertinenza dell'ufficiale giudiziario B3 di area inferiore.
    Lo stesso dicasi per l'ufficiale giudiziario di posizione ancor più elevata, C2, per il quale, va sottolineato, l'accordo collettivo richiede non solo la sussistenza del requisito della "eventualità" ma pure dell'ulteriore requisito della "necessità per il buon andamento dell'ufficio". Solo con il concorso di tali due requisiti. Solo con il concorso di tali due requisiti l'ufficiale giudiziario C2 può essere assegnato all'espletamento di compiti di pertinenza dell'ufficiale B3 di area inferiore.
 
    Ne discende dunque l'insussistenza di alcun diritto dell'ufficiale giudiziario B3 a reclamare, incondizionatamente, che una percentuale dell'attività di notificazione venga "comunque" svolta dall'ufficiale giudiziario C1 (o C2). Al contrario è lo stesso accordo collettivo a stabilire che solo "eventualmente", ovverosia solo in caso di riscontrata opportunità è consentito imporre all'ufficiale giudiziario C1 (e per l'ufficiale C2, solo in caso di riscontrata "necessità per il buon andamento dell'ufficio") l'espletamento di compiti di pertinenza dell'ufficiale giudiziario B3, di area inferiore.
 
IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATO
F.to Paolo Vittorio Lucchese