Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario


PROGETTI DI LEGGE ...UFFICIALI..." GIUDIZIARI"


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

    ———– XIV LEGISLATURA ———–

    N. 556
 


DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, CALLEGARO, ZANCAN, CALVI, CENTARO, CIRAMI, THALER AUSSERHOFER, DALLA CHIESA, CARUSO Luigi e PIROVANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2001

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Modifica delle disposizioni in materia di notificazioni
degli atti giudiziari a mezzo posta

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Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge ripropone integralmente un testo approvato dal Senato nella XIII legislatura, risultante dall’unificazione di un disegno di legge d’iniziativa del Ministro di grazia e giustizia pro tempore, Diliberto (atto Senato n. 3699), e di diversi disegni di legge d’iniziativa dei senatori Antonino Caruso e altri (atti Senato nn. 2751 e 3615), Greco e altri (atto Senato n. 2974), Fassone e altri (atto Senato n. 3639), che – trasmesso all’altro ramo del Parlamento il 4 febbraio 2000 – non ha potuto concludere il suo iter a seguito della conclusione della legislatura stessa.

    Il testo a suo tempo approvato dal Senato sulla base di unanime consenso, prende le mosse dalla necessità di adeguare le previsioni dell’articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, alle indicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 22 settembre 1998, sentenza che aveva formulato rilievi nel senso dell’insufficienza del termine di deposito dell’atto presso l’ufficio postale e della relativa procedura di avviso ai fini della conoscibilità dell’atto medesimo. A partire dall’esigenza di sanare i profili di illegittimità costituzionale connessi alla insufficienza della normativa vigente ai fini della necessaria, ampia possibilità, a favore del notificatario, di conoscenza dell’atto inviatogli a mezzo posta, l’oggetto del provvedimento in esame è stato ampliato al fine di operare un intervento a più vasto raggio, che è andato a toccare un punto molto rilevante, quello della garanzia di riservatezza per il destinatario di comunicazioni e notifiche.
    Nell’ottica di un’impostazione coerente con l’esigenza di superare le censure di costituzionalità avanzate dal giudice delle leggi, diverse furono le soluzioni prospettate nella trascorsa legislatura. La prima, contenuta nel citato disegno di legge n. 3699 d’iniziativa del Governo, disciplina la fattispecie prevedendo l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, oltre all’affissione dell’avviso del deposito del piego presso l’ufficio postale alla porta di ingresso o all’immissione dello stesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda.
    Trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata senza il ritiro del piego, il mittente riceve notizia del mancato ritiro mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il piego rimane depositato presso l’ufficio postale per sessanta giorni; decorso tale ulteriore periodo, esso può essere distrutto. Permangono invariati, rispetto alla normativa vigente, i termini relativi al momento in cui la notifica si ha per eseguita sia in caso di mancato ritiro che in caso di ritiro presso l’ufficio postale.
    La seconda soluzione, a suo tempo proposta nel citato disegno di legge n. 3615 dei senatori Antonino Caruso ed altri, oltre a prevedere l’affissione dell’avviso di deposito presso l’ufficio postale e l’invio della raccomandata che ne dà notizia, fissa in trenta giorni sia il termine di deposito presso l’ufficio postale che il momento in cui la notifica si ha per eseguita per mancato ritiro. Il piego, trascorso tale lasso di tempo, viene restituito con la relativa attestazione al mittente.
    Il testo unificato infine approvato, pur adottando meccanismi procedurali presenti in entrambi i disegni di legge citati, deve ritenersi più prossimo alla disciplina contemplata nel disegno di legge di iniziativa parlamentare. È stata esclusa la procedura di distruzione del piego, risultando in contrasto con disposizioni regolamentari vigenti e comportando un’attività nuova da disciplinare e comunque fonte di incertezze nell’esecuzione. Si è anche presa in considerazione l’utilità per il mittente di ricevere il piego inviato, con la relativa attestazione del mancato ritiro anche solo a fini probatori. Per venire incontro alle esigenze poste in evidenza dalla Corte costituzionale, sono stati previsti l’affissione nonchè l’invio di una raccomandata ai fini dell’avviso del deposito presso l’ufficio postale ed un termine di permanenza presso quest’ultimo di sessanta giorni. Il periodo è stato ritenuto sufficientemente ampio per consentire all’interessato, malgrado le assenze ipotizzabili derivanti da svariate ragioni, quali, esemplificativamente, lavoro, turismo o malattia, il ritiro del piego e conseguentemente la conoscenza dell’atto.
    È stato mantenuto in dieci giorni il termine oltre il quale la notifica, in caso di mancato ritiro, si ha per eseguita; ciò perchè non è sembrato opportuno penalizzare chi esercita un diritto od una facoltà ovvero intende adire l’autorità giudiziaria, in vista di eventuali prescrizioni o decadenze. Non si è, infatti, ritenuto opportuno prevedere alcuna sospensione dei termini relativi a tali istituti, per ragioni di natura probatoria e per evitare alterazioni del sistema vigente al riguardo attraverso un intervento isolato e non integrato nel contesto complessivo. L’unico caso di sospensione dei termini di prescrizione o di decadenza introdotto nell’ordinamento concerne lo smarrimento dell’atto da parte dell’Amministrazione postale. Esso pone rimedio ad una casistica le cui conseguenze hanno finora avuto esito negativo solo nei confronti di un soggetto incolpevole ed interessato ad azionare un proprio diritto. Il lasso di tempo previsto consente la riproposizione dell’atto senza aggravi sostanziali e legati a tempi ristretti. È rimasta invariata la disciplina in caso di ritiro del piego presso l’ufficio postale, ai fini dell’individuazione del momento in cui la notifica si ha per avvenuta.
    Le spese di spedizione, fatti salvi i casi di esenzione previsti per le notifiche dalle leggi vigenti, sono state poste a carico del mittente indicato nell’avviso di ricevimento. La previsione muove dalla opportunità di semplificare e rendere immediata l’individuazione del soggetto responsabile dei costi, evitando incertezze di attribuzione con riferimento alla provenienza pubblica o privata dell’atto ed al soggetto delegato alla notifica.
    Sempre nell’ottica di rendere conoscibile da parte dell’interessato o comunque dell’avente diritto l’avvenuto procedimento di notifica a mezzo posta, è stata prevista l’istituzione presso gli uffici postali di un apposito registro contenente i relativi dati.
    Sono state introdotte, poi, modifiche originate dall’opportunità di tutelare con la necessaria riservatezza il contenuto dell’atto notificato mediante servizio postale. Si è così previsto che l’atto venga affisso in busta sigillata e non in piego e, conseguentemente, in tutto il testo della citata legge n. 890 del 1982 è stato sostituito il termine «piego» con la parola «plico». Il primo indica, infatti, l’atto ripiegato e privo di involucro mentre la seconda si riferisce ad un oggetto sigillato e comunque chiuso che ne contiene altro. È stata conseguentemente prevista l’abrogazione della previsione di cui al comma 6 dell’articolo 157 del codice di procedura penale ed adeguata la disciplina degli articoli 137, 140 e 149 del codice di procedura civile e 148, comma 3, del codice di rito penale nonchè dell’articolo 80 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, ed infine dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla notificazione della cartella di pagamento nella riscossione mediante ruoli.
    In vista di una semplificazione della procedura, si è ritenuto di sopprimere, negli articoli 142 e 143 del codice di procedura civile, l’affissione dell’atto presso l’albo dell’ufficio giudiziario avanti al quale pende il relativo procedimento, sia perchè la norma è caduta in disuso sia perchè essa non è in grado di rappresentare un’ulteriore e concreta possibilità per il destinatario di prendere cognizione dell’atto: un ufficio giudiziario non è un luogo di comune transito.
    Inoltre, l’affissione rende nota a chiunque la pendenza del procedimento in violazione della privacy.
    È stata, altresì, prevista espressamente l’estensione della disciplina a tutela della riservatezza, contenuta nel terzo comma dell’articolo 137 del codice di procedura civile, introdotto dall’articolo 6 del disegno di legge, anche ad una vasta serie di atti e di comunicazioni, elencati nell’articolo 7, in virtù della sussistenza delle medesime ragioni e per dare coerenza al sistema nell’ottica della necessaria parità di trattamento.
    Ragioni collegate a problemi connessi all’esercizio concreto dell’attività processuale sono all’origine della possibilità di ottenere la consegna dell’originale dell’atto da notificare da parte dell’ufficiale giudiziario anche prima del ritorno dell’avviso di ricevimento. Ciò in quanto l’interessato deve ritenersi dominus assoluto del procedimento e deve poter esercitare, attraverso l’originale dell’atto, ogni facoltà attribuitagli dalla legge. L’avviso di ricevimento, infine, rappresenta solo la prova dell’avvenuta notifica e non può considerarsi presupposto od elemento essenziale ai fini degli incombenti elencati nell’articolo 1 del presente disegno di legge o di eventuali altri collegati all’atto.
    La modifica dell’articolo 54 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, mediante l’inserzione esplicita della rimessione delle copie necessarie, oltre che dell’originale, all’ufficiale giudiziario mira a semplificare l’attività di quest’ultimo, attribuendo il relativo onere all’interessato.
    È stato posto un limite alla notificabilità col mezzo della posta di atti del procedimento penale, in caso ad essi sia collegata l’attribuzione di una facoltà da esercitare entro sessanta giorni. Ciò perchè il procedimento di notifica in questione comporta tempi lunghi ed una presunzione legale, confliggenti con la necessità della prova della immediata conoscenza diretta dell’atto da parte dell’interessato.
    Importante norma di semplificazione del rito civile è la modifica dell’articolo 250 del codice di procedura civile, proposta con l’articolo 12, ove si prevede la possibilità che l’intimazione ai testi venga effettuata dal difensore costituito mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Oltre che per ragioni di speditezza ed economia procedurale, la modifica discende dal principio di disponibilità del processo civile riconosciuto agli interessati e conseguentemente dalla natura privata e non pubblica dell’interesse all’assunzione dei testi. Al difensore è attribuito anche il potere di attestazione della conformità all’originale dell’atto inviato. L’intimazione, coerentemente all’orientamento di tutela della riservatezza contenuta nel presente disegno di legge, va spedita in busta chiusa.
    È stata, inoltre, introdotta una disciplina transitoria utile a sanare gli effetti dell’illegittimità costituzionale sugli atti notificati ai sensi delle disposizioni dell’articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oggetto della pronuncia della Corte costituzionale; naturalmente, in difetto di sanatoria processuale già intervenuta. La rinnovazione tempestiva vale al fine di evitare vizi del procedimento di notifica e di mantenere l’epoca della produzione degli effetti sostanziali e procedurali dell’atto nel momento della precedente notifica. Nella medesima ottica va l’interruzione della prescrizione e della decadenza in caso di atto stragiudiziale, a condizione del rinnovo della notifica nel termine previsto dall’articolo 18.
    L’articolo 19, infine, mira a modificare, solo da un punto di vista testuale senza nulla incidere sulla sostanza, una norma approvata con la «legge finanziaria» per il 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488) che riguardava la nuova determinazione delle rendite catastali, le modalità di comunicazione ai contribuenti delle nuove rendite, i termini per l’opposizione e l’applicabilità di future sanzioni, interessi e quant’altro. L’articolo si limita a perfezionare il testo e sgombrare il campo da dubbi di interpretazione, articolando in modo migliore il contenuto dei principi indicati.

 

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 890, E AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 602

Art. 1.

    1. All’articolo 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n.890, le parole da: «In ogni caso» fino a: «nei giudizi di Cassazione;» sono sostituite dalle seguenti: «In qualsiasi giudizio, compresi quelli davanti ai giudici amministrativi e quelli elettorali, la parte può, in ogni caso, farsi consegnare dall’ufficiale giudiziario, anche prima del ritorno dell’avviso di ricevimento, l’originale dell’atto per ottenere l’iscrizione della causa a ruolo o per eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di Cassazione, ovvero per eseguire qualsiasi altro incombente;».

Art. 2.

    1. All’articolo 6, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n.890, la parola: «piego» è sostituita dalla seguente: «atto», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo smarrimento dell’atto da parte dell’Amministrazione postale determina la sospensione di diritto dei termini di decadenza e di prescrizione per un periodo decorrente dal quinto giorno successivo alla richiesta della notificazione sino al trentesimo giorno successivo alla comunicazione dello smarrimento alla parte che ha richiesto la notificazione».

Art. 3.

    1. All’articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n.890, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
    «Se le persone abilitate a ricevere il plico, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il plico è depositato nel medesimo giorno nell’ufficio postale. L’agente postale rilascia avviso in busta chiusa del deposito mediante affissione alla porta di ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda e provvede, nel giorno successivo, a dare notizia al destinatario delle formalità eseguite e del deposito del plico, mediante invio in busta chiusa di copia dell’avviso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Di tali attività, nonchè dei motivi che le hanno determinate, è fatta menzione sull’avviso di ricevimento che accompagna il plico e che, datato e sottoscritto dall’agente postale, è unito al plico medesimo.»;
        b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
    «Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma, senza che il destinatario o un suo incaricato abbia curato il ritiro del plico, l’avviso di ricevimento relativo al plico notificato è datato e sottoscritto dall’impiegato postale e subito restituito in raccomandazione al mittente, con l’indicazione “plico non ritirato“. Il plico resta in deposito presso l’ufficio postale, a disposizione del destinatario, per un periodo di sessanta giorni; trascorso tale termine, senza che il destinatario o un suo incaricato abbia provveduto al ritiro, il plico, datato e sottoscritto dall’impiegato postale, è subito restituito in raccomandazione, unitamente all’avviso di ricevimento, al mittente con l’indicazione “non ritirato al sessantesimo giorno“.»;
        c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
    «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data della spedizione della raccomandata di cui al secondo comma.»;
        d) il quinto comma è sostituito dal seguente:
    «Quando il plico risulta ritirato entro il termine di cui al quarto comma, la notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro. In tale caso, l’impiegato postale lo dichiara sul relativo avviso di ricevimento, che datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ha curato il ritiro, è subito spedito al mittente, in raccomandazione.»;
        e) il sesto comma è sostituito dal seguente:
    «I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma sono posti a carico del mittente indicato nell’avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione dalle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti.»;
        f) dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:
    «Gli uffici postali devono costituire appositi registri dei plichi restituiti, sui quali provvedono, per ciascuno di essi, all’annotazione dell’ufficiale giudiziario che ha effettuato la notifica, del numero del registro cronologico corrispondente alla stessa, della data dell’accesso dell’agente postale presso il luogo dove la notifica doveva essere eseguita, del nome e del cognome del mittente e del destinatario, della data dell’avvenuto deposito del plico e di quella della sua restituzione al mittente.

    Dei registri di cui all’ottavo comma è consentita la libera consultazione e, a richiesta degli interessati, devono essere rilasciate copie per estratto. I registri previsti dall’ottavo comma devono essere conservati presso gli uffici postali per un periodo di cinque anni computato con riferimento all’ultima notificazione riportata».

Art. 4.

    1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, nella legge 20 novembre 1982, n. 890, ovunque ricorrano, la parola: «piego» è sostituita dalla seguente: «plico» e la parola: «pieghi» è sostituita dalla seguente: «plichi».

Art. 5.

    1. Nel primo comma dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 12 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la cartella non può essere notificata a mani proprie del destinatario, l’ufficiale della riscossione o le altre persone incaricate della notificazione consegnano o depositano la stessa in busta che provvedono a sigillare».

Capo II

MODIFICHE AL CODICE
DI PROCEDURA CIVILE

Art. 6.

    1. All’articolo 137 del codice di procedura civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

    «Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso».

Art. 7.

    1. La disposizione contenuta nell’articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall’articolo 6 della presente legge, si applica, a pena di nullità della stessa, anche nel caso di notificazione dei biglietti di cancelleria previsti negli articoli 133 e 136 del codice di procedura civile, degli atti riguardanti illeciti amministrativi o contenenti l’irrogazione di sanzioni amministrative, di verbali di accertamento o di contestazioni di infrazioni, quando essa non avvenga a mezzo del servizio postale, nonchè nel caso di consegna o di notificazione di atti, di comunicazioni o di documenti da parte di organi della pubblica amministrazione, fatta eccezione per i certificati elettorali. L’ufficiale giudiziario o le altre persone incaricate della notificazione o della comunicazione consegnano o depositano l’atto o il documento in busta che provvedono a sigillare e su cui trascrivono il numero cronologico della notificazione o comunicazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso, se prevista.

Art. 8.

    1. L’articolo 140 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 140. – (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia). – Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo 139, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento».

Art. 9.

    1. All’articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:
    «Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’articolo 77, l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.»;
        b) nell’ultimo comma le parole: «ai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «al primo comma».

Art. 10.

    1. Il primo comma dell’articolo 143 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    «Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’articolo 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario».

Art. 11.

    1. L’articolo 149, secondo comma, del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    «Nel caso di cui al primo comma l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale».

Art. 12.

    1. L’articolo 250 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 250. - (Intimazione ai testimoni). – L’intimazione ai testimoni consiste nella formale comunicazione ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell’ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

    L’intimazione, a richiesta della parte interessata, viene eseguita dall’ufficiale giudiziario.
    L’intimazione può essere effettuata, per la parte interessata, anche dal difensore costituito mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, il difensore documenta l’avvenuta spedizione, mediante deposito in udienza di copia dell’atto inviato, di cui attesta la conformità all’originale, e dell’avviso di ricevimento.
    L’intimazione deve essere spedita in busta chiusa».

Capo III

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE

Art. 13.

    1. Il comma 3 dell’articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

    «3. L’atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, mediante consegna di copia al destinatario o alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l’ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell’atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare. La relazione di notificazione è scritta all’esterno del plico stesso».

Art. 14.

    1. Il comma 6 dell’articolo 157 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 15.

    1. Al comma 1 dell’articolo 170 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale mezzo non è consentito quando si tratta di atto al quale è collegata l’attribuzione di una facoltà che deve essere esercitata entro un termine non superiore a sessanta giorni».

Art. 16.

    1. Il comma 1 dell’articolo 54 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è sostituito dal seguente:

    «1. La parte pubblica e privata richiede la notificazione degli atti all’ufficiale giudiziario rimettendo allo stesso l’originale ed un numero di copie uguale a quello dei destinatari dell’atto stesso».

Art. 17.

    1. Il comma 1 dell’articolo 80 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è sostituito dal seguente:

    «1. Quando la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione del comma 3 dell’articolo 148 del codice».

Capo IV

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI

Art. 18.

    1. Il giudice, quando rileva l’avvenuta notificazione ai sensi delle disposizioni dell’articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n.890, dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza 22 settembre 1998, n.346, in difetto di successiva sanatoria nell’ambito del relativo procedimento ne dispone la rinnovazione entro un termine perentorio.

    2. Se la parte provvede ritualmente e tempestivamente alla rinnovazione, gli effetti sostanziali e processuali dell’atto si producono dal momento della precedente notificazione.
    3. Qualora la notificazione di cui al comma 1 riguardi un atto stragiudiziale, la stessa si considera comunque idonea ad interrompere la prescrizione e ad impedire il prodursi di decadenze, a condizione che sia rinnovata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

    1. Il comma 11 dell’articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n.488, è sostituito dai seguenti:

    «11. I termini per la proposizione del ricorso avverso le determinazioni relative alla consistenza, al classamento delle singole unità immobiliari urbane e all’attribuzione della rendita catastale decorrono dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il relativo avviso.

    11-bis. Al fine di cui al comma 11, gli uffici competenti provvedono alle comunicazioni relative alle determinazioni di cui al medesimo comma 11 a mezzo del servizio postale con raccomandata in plico chiuso con avviso di ricevimento.
    11-ter. Fino alla data delle avvenute comunicazioni di cui al comma 11-bis non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto delle determinazioni di cui al comma 11. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472».

Art. 20.

    1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 3.184 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

    2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

    1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

progetti di legge UNEP della precedente legislatura