DECRETO 10 Febbraio 2004
(G.U.  n° 45 del 24-2-2004 )



Adeguamento dei diritti di protesto e delle indennità di accesso 
relativi alla levata dei protesti cambiari. 



IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA


Visto  l'art.  8, ultimo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro della 
giustizia la facoltà di stabilire, alla  fine  di  ogni  biennio le variazioni 
secondo gli indirizzi del costo  della  vita,  dell'importo  dei  diritti  e  delle  indennità 
spettanti  ai  notai,  agli  ufficiali  giudiziari  ed  ai  segretari comunali  per  la  levata  
dei  protesti  di  cambiali  e  di  titoli equiparati;

  Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1998;

 Vista   la  nota  dell'Istituto  centrale  di  statistica  in  data 22 gennaio  2004  dalla  quale
si  desume  che  nel periodo dicembre 1997-dicembre  2003  l'indice  del  costo  della  vita
ha  subito la maggiorazione del 14,4%;

Ritenuto  che  appare  opportuno  procedere  all'adeguamento  nella misura del 14,4% 
in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti e delle indennità di accesso;

Decreta:

Gli  importi  minimo  e  massimo  del  diritto  di  protesto  e  le indennità  di accesso  
previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo  comma  e  8 della legge 12 giugno 1973, n. 349
, maggiorati dal citato  decreto  ministeriale  17 marzo  1998, sono fissati secondo i seguenti 
importi:

1) diritto di protesto:

a.     minimo Euro 1,55 + 0,22 = 1,77;
b.     massimo Euro 33,72 + 4,86 = 38,58;

    2) indennita' di accesso:

a)     fino a tre chilometri: Euro 1,39 + 0,20 = 1,59;
b)     fino a cinque chilometri: Euro 1,65 + 0,24 = 1,89;
c)     fino a dieci chilometri: Euro 3,05 + 0,44 = 3,49;
d)     fino a quindici chilometri: Euro 4,29 + 0,62 = 4,91;
e)     fino a venti chilometri: Euro 5,32 + 0,77 = 6,09
f)       oltre  i  venti  chilometri,  per  ogni  percorso di sei chilometri o frazione   superiore   a   
tre  chilometri  di  percorso  successivo, l'indennità'  prevista  dalla  lettera e) e' aumentata di 
Euro 1,39 +0,20 = 1,59.


Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  primo giorno del mese successivo  alla  sua  
pubblicazione   nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 10 febbraio 2004

Il Ministro: Castelli

Per il decreto in formato pdf ...clicca qui


Tabelle dei diritti di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari a decorrere dal primo marzo 2004.


Normativa