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Modifiche
al codice di procedura civile.
Testo
aggiornato e coordinato, con evidenziazione grafica
della
successione delle modifiche.
a cura dell’avv.
Giorgio Rossi
Legge 28 dicembre 2005, n. 263
" Interventi correttivi
alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80, nonchè ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative
disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio -decreto 17 agosto
1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e
disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge
divorziato "
La presente legge ha apportato
ulteriori modifiche alla legge 14 maggio 2005, n. 80, integrando o sostituendo
alcune norme. Al fine di facilitare la lettura ed avere immediata percezione
delle parti aggiunte e/o sostituite nel testo definitivo (che entrerà in vigore
in modo completo il 1° marzo 2006)
le stesse sono state evidenziate in giallo (per il caso di stampa non a colori con sfondo
grigio) (da pag. 15 in poi del presente documento).
Si tratta di quelle norme o parte di esse che qui di seguito, nel testo
della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (prima parte, da pag. 2 a pag. 15), sono
evidenziate in neretto.
L’urgenza di mettere a disposizione dei Colleghi
il testo definitivo e coordinato con
tutte le norme (redatto
grazie anche al contributo della dott.ssa Francesca Cremonesi), e l’assoluta ristrettezza
del tempo a disposizione (solo due giorni), potrebbe aver generato alcuni refusi
o errori: per questa ragione si invitano tutti i Colleghi a voler inviare
eventuali segnalazione al sito dell’A.P.F
(Associazione Professionale Forense) di
Bergamo (apf@apieffe.it), ovvero
inviando una e.mail al seguente indirizzo: avv.giorgiorossi@agrs.net.
Si dovrà a breve operare semmai un’ulteriore revisione, e
ciò anche grazie al contributo di tutti.
Il testo definitivo e coordinato
con tutte le norme (seconda parte del presente documento, da pag. 15,
ultimo capoverso in poi) è stato
impostato graficamente nel seguente modo:
-
in
carattere corsivo normale
quelle norme non modificate;
-
in
carattere grassetto quelle
norme modificate dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
-
in
carattere grassetto e con
colorazione gialla
(oppure sfondo grigio)
quelle aggiunte e/o sostituite dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263
Ovviamente sarà necessario in
sede di applicazione e definitiva operatività prendere in esame i testi di
legge e coordinare gli stessi in base alla successione delle norme che hanno
modificato (in parte) il codice di procedura civile.
Da ultimo sono state
reimpostate nello stesso modo anche altre norme ora modificate con i
provvedimenti di cui sopra, che pure sono allegate alla presente.
Si tratta insomma e
semplicemente di una “bozza”
operativa al servizio di tutti i Colleghi.
Buon anno a tutti e buon
lavoro.
Avv. Giorgio Rossi
Legge 28 dicembre 2005, n. 263
" Interventi correttivi
alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80, nonchè ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative
disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio -decreto 17 agosto
1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e
disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge
divorziato "
pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 209
Art. 1.
1. All’articolo 2, comma
3, lettera c-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 183 del codice
di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il terzo
comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice istruttore fissa altresì
una nuova udienza se deve procedersi a norma dell’articolo 185»;
2) il
sesto comma è sostituito dai seguenti:
«Se richiesto, il giudice concede
alle parti i seguenti termini perentori:
1) un
termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole
precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni
già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare
alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre
le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per
l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un
termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
Salva l’applicazione
dell’articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando
l’udienza di cui all’articolo 184 per l’assunzione dei mezzi di prova
ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori
udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.
Nel caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di prova con
l’ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un
termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di
prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonchè depositare memoria
di replica nell’ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice,
che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.
Con l’ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso
disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti;
all’interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le
disposizioni di cui al terzo comma»;
3)
al settimo comma, le parole: «di cui al
sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al settimo comma»;
b)
all’articolo 184 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1)
al primo comma, le parole: «dal sesto
comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal settimo comma»;
2)
il secondo comma è abrogato. [……]
2.
All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo la
lettera c-ter) sono inserite le seguenti:
«c-quater)
all’articolo 185, al primo comma è premesso il seguente:
“Il giudice
istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione
delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la
conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta
udienza di comparizione personale a norma dell’articolo 117. Quando è
disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi
rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a
conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto
pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il
potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita
con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della
parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa
da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell’articolo
116“;
c-quinquies)
all’articolo 187, quarto comma, le parole: “di
cui all’articolo 184“ sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 183, ottavo
comma“».
3.
All’articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1),
all’articolo 474 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) il
numero 2) del secondo comma è sostituito dal seguente:
«2)
le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di
denaro in esse contenute, le cambiali, nonchè gli altri titoli di credito ai
quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia»;
2)
al numero 3) del secondo comma, le parole: «o
le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di
denaro in essi contenute» sono soppresse; […..]
3) al
terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il precetto deve contenere
trascrizione integrale, ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, delle
scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma»;
b)
al numero 5), all’ articolo 492 del codice di procedura civile ivi
richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al
secondo comma, le parole: «nel comune»
sono sostituite dalle seguenti: «in
uno dei comuni del circondario» e dopo le parole: «in
mancanza» sono inserite le seguenti: «ovvero
in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto»;
2)
dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Il pignoramento deve inoltre
contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’articolo 495, può
chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari
all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti,
comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese
di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in
cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli
articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non
inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il
pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi
atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data
prova documentale»;
3)
al quinto comma, le parole: «di cui
all’articolo 499, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui all’articolo 499, quarto comma»;
c) il numero 7) è
sostituito dal seguente:
«7)
l’articolo 499 è sostituito dal seguente:
“Art. 499. - (Intervento). – Possono intervenire nell’esecuzione i
creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo
esecutivo, nonchè i creditori che, al momento del pignoramento, avevano
eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un
diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di
un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui
all’articolo 2214 del codice civile.
Il ricorso deve essere depositato
prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o
l’assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere
l’indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per
partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di
residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice
competente per l’esecuzione. Se l’intervento ha luogo per un credito di
somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso
deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l’estratto autentico
notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.
Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene
nell’esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi
al deposito, copia del ricorso, nonchè copia dell’estratto autentico notarile
attestante il credito se l’intervento nell’esecuzione ha luogo in forza di
essa.
Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore
pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all’udienza in cui
è disposta la vendita o l’assegnazione, l’esistenza di altri beni del
debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se
sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese
necessarie per l’estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo,
non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro
il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro
preferito in sede di distribuzione.
Con l’ordinanza con cui è disposta la vendita o l’assegnazione ai
sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di
comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di
titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la
data dell’ordinanza e la data fissata per l’udienza non possono decorrere più
di sessanta giorni.
All’udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei
crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in
tutto o in parte, specificando in quest’ultimo caso la relativa misura. Se il
debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali
hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il
riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell’esecuzione. I creditori
intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore
partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l’intero ovvero
limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento
parziale. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa
disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell’articolo 510, terzo
comma, all’accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne
facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi
all’udienza di cui al presente comma, l’azione necessaria affinché
essi possano munirsi del titolo esecutivo“»;
d)
dopo il numero 7) è inserito il seguente:
«7-bis)
L’articolo 500 è sostituito dal seguente:
“Art. 500. - (Effetti
dell’intervento). – L’intervento, secondo le disposizioni contenute
nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a partecipare alla
distribuzione della somma ricavata, a partecipare all’espropriazione del bene
pignorato e a provocarne i singoli atti“»;
e) il numero 8) è
sostituito dal seguente:
«8)
l’articolo 510 è sostituito dal seguente:
“Art. 510. - (Distribuzione
della somma ricavata). – Se vi è un solo creditore pignorante senza
intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, sentito il
debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli
spetta per capitale, interessi e spese.
In caso diverso la somma ricavata è
dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei
capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo
accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di
titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti
dal debitore.
L’accantonamento è disposto dal giudice dell’esecuzione per il tempo
ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo
esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni.
Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d’ufficio,
il giudice dispone la comparizione davanti a sè del debitore, del creditore
procedente e dei creditori intervenuti, con l’eccezione di coloro che siano già
stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma
accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel
frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la
distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso il
termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano
altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.
Il residuo della somma ricavata, dopo l’ulteriore
distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello
stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito
l’espropriazione“»;
f)
al numero 17), all’articolo 534-bis del codice di procedura civile ivi
richiamato, le parole: «a un dottore
commercialista o esperto contabile» sono sostituite dalle seguenti: «a
un commercialista»;
g)
dopo il numero 17) è inserito il seguente:
«17-bis)
all’articolo 534-ter, le parole: “con
incanto“ sono soppresse […..]
e la parola: “notaio“, ovunque
ricorra, è sostituita dalla seguente: “professionista“»;
h) al numero 20.2),
all’articolo 559 del codice di procedura civile ivi richiamato, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«I
provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non
impugnabile»;
i) il numero 21) è
sostituito dal seguente:
«21) all’articolo 560, i commi
terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
“Il giudice dell’esecuzione dispone, con
provvedimento non impugnabile, la liberazione dell’immobile pignorato, quando
non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o
parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in
precedenza, ovvero quando provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione
dell’immobile.
Il
provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura
del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento
nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario se questi non lo
esentano.
Il giudice, con l’ordinanza di cui al terzo comma
dell’articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi
affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in
vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice
dell’esecuzione, all’amministrazione e alla gestione dell’immobile
pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per
conseguirne la disponibilità“»;
l)
al numero 25), all’articolo 567 del codice di procedura civile ivi richiamato,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al
secondo comma, le parole: «e delle mappe
censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella
vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso»
sono soppresse […..] e, dopo
le parole: «all’immobile pignorato»
sono inserite le seguenti: «effettuate
nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento»;
2)
al terzo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Un
termine di centoventi giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice,
quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere
completata» e, al secondo periodo, dopo le parole: «non
è concessa,» sono inserite le seguenti: «oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai
sensi di quanto previsto nel periodo precedente,»;
m)
al numero 26), all’articolo 569 del codice di procedura civile ivi
richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al
secondo periodo del primo comma, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;
2)
al terzo comma, dopo le parole: «Il giudice con la medesima ordinanza» sono
inserite le seguenti: «stabilisce
le modalità con cui deve essere prestata la cauzione,»;
n)
dopo il numero 26) è inserito il seguente:
«26-bis)
all’articolo 570, le parole: “e del
valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568“ sono
sostituite dalle seguenti: “, del
valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568, del sito
Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del
recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore“»;
o) al numero 27),
all’articolo 571 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) al
primo comma, le parole: «Se un termine più
lungo non è fissato dall’offerente, l’offerta non può essere revocata
prima di venti giorni» sono soppresse; […..]
2)
dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«L’offerta
è irrevocabile, salvo che:
1) il giudice disponga la gara
tra gli offerenti di cui all’articolo 573;
2)
il giudice ordini l’incanto;
3) siano decorsi centoventi
giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta»;
p)
al numero 27), all’articolo 572 del codice di procedura civile ivi
richiamato, al quarto comma, le parole: «anche
in questi casi» sono soppresse; [……]
q)
al numero 31), all’articolo 584 del codice di procedura civile ivi
richiamato, al quinto comma, le parole: «Nel
caso di diserzione della» sono sostituite dalle seguenti: «Se
nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla» e dopo le parole: «primo
comma» sono inserite le seguenti: «,
salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo,»;
r) al numero 33), sono
apportate le seguenti modificazioni:
1)
all’articolo 591 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1.1)
al primo comma, le parole: «non crede di»
sono sostituite dalle seguenti: «decide
di non»;
1.2)
al secondo comma, le parole: «In quest’ultimo caso il giudice può» sono
sostituite dalle seguenti: «Il
giudice può altresì»;
2)
l’articolo 591-bis del codice di procedura civile ivi richiamato è
sostituito dal seguente:
«Art.
591-bis. – (Delega
delle operazioni di vendita). – Il giudice dell’esecuzione, con
l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi
dell’articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un
notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un
commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter
delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle
operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo
articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo
svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo
di presentazione delle offerte ai sensi dell’articolo 571 e il luogo ove si
procede all’esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni
dell’eventuale incanto.
Il
professionista delegato provvede:
1)
alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’articolo 568,
terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall’esperto nominato
dal giudice ai sensi dell’articolo 569, primo comma, e delle eventuali note
depositate dalle parti ai sensi dell’articolo 173-bis,
quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;
2)
agli adempimenti previsti dall’articolo 570 e, ove occorrenti, dall’articolo
576, secondo comma;
3) alla deliberazione
sull’offerta a norma dell’articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui
agli articoli 573 e 574;
4) alle operazioni
dell’incanto e all’aggiudicazione dell’immobile a norma dell’articolo
581;
5) a ricevere o autenticare la
dichiarazione di nomina di cui all’articolo 583;
6) sulle offerte dopo
l’incanto a norma dell’articolo 584 e sul versamento del prezzo nella
ipotesi di cui all’articolo 585, secondo comma;
7) sulla istanza di assegnazione
di cui all’articolo 590;
8) alla fissazione del nuovo
incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d’acquisto ai
sensi dell’articolo 591;
9) alla fissazione
dell’ulteriore incanto nel caso previsto dall’articolo 587;
10) ad autorizzare
l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario a
norma dell’articolo 508;
11) alla esecuzione delle
formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di
trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli
stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento
nonchè all’espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni
dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di
trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo
586;
12) alla formazione del progetto
di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell’esecuzione che, dopo
avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell’articolo 596;
13) ad ordinare alla banca o
all’ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma
direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli
offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del
depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono
pervenute le somme accreditate.
Nell’avviso di cui all’articolo 570 è specificato che tutte le
attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono
essere compiute in
cancelleria o
davanti al
giudice dell’esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice
dell’esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo
studio ovvero nel luogo indicato nell’ordinanza di cui al primo comma.
All’avviso si applica l’articolo 173-quater
delle disposizioni di attuazione del presente codice.
Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale
delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di
tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti,
la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell’aggiudicazione
provvisoria con l’identificazione dell’aggiudicatario.
Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed
allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all’articolo
579, secondo comma.
Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista
delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi
degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato
predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice
dell’esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere
allegato il certificato di destinazione urbanistica dell’immobile quale
risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla
trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non
faccia luogo all’assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell’articolo
591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile
l’opposizione di cui all’articolo 617.
Le somme versate dall’aggiudicatario sono depositate presso una banca o
su un conto postale indicati dal giudice.
I provvedimenti di cui all’articolo 586 restano riservati al
giudice dell’esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle
operazioni di vendita»;
s)
al numero 42), all’articolo 624-bis del codice di procedura civile
ivi richiamato, al primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«L’istanza
può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il
deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto
non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell’incanto. Sull’istanza, il
giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l’accoglie,
dispone, nei casi di cui al secondo comma dell’articolo 490, che, nei cinque
giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia
comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la
relazione di stima»;
t)
dopo il numero 43), è aggiunto il seguente:
«43-bis)
all’articolo 631, primo comma, dopo le parole: “all’udienza“ sono inserite le seguenti: “, fatta eccezione per quella in
cui ha luogo la vendita,“».
4. All’articolo 2, comma 3, lettera e-ter), del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, all’articolo 709-bis del codice di
procedura civile ivi richiamato, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «,
quarto, quinto, sesto e settimo» sono sostituite dalle seguenti: «e
dal quarto e al decimo»;
b)
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui il processo debba
continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le
questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla
separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è
deciso in camera di consiglio».
5.
All’articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a)
è inserita la seguente:
«a-bis) dopo
l’articolo 161 è inserito il seguente:
“Art.
161-bis. – (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione). – Il
rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e
degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580
del codice“»;
b) alla lettera b), all’articolo
169-bis ivi richiamato, le parole: «e
ai dottori commercialisti» sono sostituite dalle seguenti: «e
ai commercialisti»;
c)
alla lettera c), all’articolo 169-ter ivi richiamato, le parole:
«, dei dottori commercialisti e esperti
contabili» sono sostituite dalle seguenti: «e dei commercialisti»;
d) dopo la lettera c) è
inserita la seguente:
«c-bis)
l’articolo 173 è abrogato»;
e) alla lettera d) sono
apportate le seguenti modificazioni:
1)
all’articolo 173-bis ivi richiamato, al primo comma, al numero 6) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa
acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica
previsto dalla vigente normativa»;
2)
all’articolo 173-quater ivi richiamato, nella rubrica, le parole: «con
incanto» sono soppresse; [….]
3) dopo
l’articolo 173-quater ivi richiamato, è aggiunto il seguente:
«Art.
173-quinquies. – (Ulteriori modalità
di presentazione delle offerte d’acquisto). – Il giudice, con
l’ordinanza di vendita di cui all’articolo 569, terzo comma, del codice, può
disporre che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell’articolo
571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di
bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura
esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e
mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una
dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571.
L’accredito
di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della
scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte
d’acquisto.
Quando l’offerta presentata con le modalità di cui al
primo comma è accolta, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra
somma è di novanta giorni»;
f)
alla lettera e) sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
all’articolo 179-bis ivi richiamato, le parole: «, dottori commercialisti e esperti contabili» sono sostituite
dalle seguenti: «e commercialisti»;
2)
all’articolo 179-ter ivi richiamato, le parole: «, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «e dei commercialisti».
6.
All’articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive
modificazioni, i commi 3-quater e 3-quinquies sono sostituiti dai
seguenti:
«3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3,
lettera e), numero 1), entrano in vigore il 1º gennaio 2006.
3-quinquies.
Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter),
c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter,
lettera a), entrano in vigore il 1º gennaio 2006 e si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.
3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3,
lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis),
b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1º gennaio 2006 e
si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in
vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo
con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei
creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima
del 1º gennaio 2006».
7. Le disposizioni di cui
ai commi 1, 2 3, 4 e 5 entrano in vigore conformemente a quanto previsto
dall’articolo 2, commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come introdotti dal comma 6 del presente
articolo.
Art. 2.
1.
Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 92, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se
vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente
indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per
intero, le spese tra le parti»;
b) all’articolo 136
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il
secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il
biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia
ricevuta, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica»;
2) dopo
il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«Le
comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta
elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi»;
c) all’articolo 145
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al
primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al portiere dello stabile
in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli
articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora
nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati
residenza, domicilio e dimora abituale»;
2)
al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da
notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza,
domicilio e dimora abituale»;
3) il
terzo comma è sostituito dal seguente:
«Se
la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la
notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta
l’ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143»;
d) l’articolo 147 è
sostituito dal seguente:
«Art.
147. – (Tempo delle notificazioni). – Le notificazioni non possono
farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21»;
e) all’articolo 149,
dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«La
notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna
del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui
lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto»;
f) all’articolo 155,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«La
proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il
compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella
giornata del sabato.
Resta
fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività
giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni
effetto è considerata lavorativa»;
g)
all’articolo 163-bis, primo comma, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta
giorni» e le parole: «centoventi
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni»;
h)
all’articolo 170, quarto comma, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti:
«Il
giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del
giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano
avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in
relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria
del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica
nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l’indirizzo di posta
elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni»;
i) all’articolo 186-bis,
primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l’istanza è proposta fuori
dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il
termine per la notificazione»;
l) all’articolo 186-ter,
primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l’istanza è proposta fuori
dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il
termine per la notificazione»;
m) all’articolo 186-quater,
il quarto comma è sostituito dal seguente:
«L’ordinanza
acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza
se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in
udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all’altra parte e
depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza»;
n) all’articolo 255, il
primo comma è sostituito dal seguente:
«Se
il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può
ordinare una nuova intimazione oppure disporne l’accompagnamento all’udienza
stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di
mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena
pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro»;
o) all’articolo 256, le
parole: «Il giudice può anche ordinare
l’arresto del testimone» sono soppresse; [……]
p)
all’articolo 269, il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Nell’ipotesi
prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate
alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma
dell’articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di
comparizione del terzo»;
q) l’articolo 283 è
sostituito dal seguente:
«Art.
283. – (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello). – Il
giudice dell’appello, su istanza di parte, proposta con l’impugnazione
principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi,
anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende
in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza
impugnata, con o senza cauzione»;
r) all’articolo 293, il
primo comma è sostituito dal seguente:
«La
parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del
procedimento fino all’udienza di precisazione delle conclusioni»;
s) all’articolo 642,
secondo comma, dopo le parole: «grave
pregiudizio nel ritardo,» sono inserite le seguenti: «ovvero se il ricorrente produce
documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere;»
e la parola: «ma» è soppressa;
[…..]
t)
all’articolo 787, primo comma, le parole: «il notaio delegato» sono sostituite dalle seguenti: «il
professionista delegato»;
u) all’articolo 788
sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«Quando
occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con
ordinanza a norma dell’articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia
sulla necessità della vendita»;
2) il
terzo comma è sostituito dal seguente:
«La
vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e
seguenti»;
3) al
quarto comma, la parola: «notaio» è
sostituita dalla seguente: «professionista».
2. All’articolo 103 delle disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le
parole: «tre giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «sette giorni»;
b)
dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«L’intimazione
a cura del difensore contiene:
1) l’indicazione della parte
richiedente e della controparte, nonchè gli estremi dell’ordinanza con la
quale è stata ammessa la prova testimoniale;
2) il nome, il cognome ed il
domicilio della persona da citare;
3)
il giorno, l’ora e il luogo della comparizione, nonchè il giudice davanti al
quale la persona deve presentarsi;
4) l’avvertimento che, in caso
di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà
essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e
non superiore a 1.000 euro».
3.
All’articolo 18 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le
parole: «, ancorché festivo» sono soppresse;
[…..]
b)
al terzo comma, le parole: «Nei
giorni festivi si chiude alle dodici» sono soppresse; […..].
4.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1º gennaio 2006 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in
vigore.
Art. 3.
1.
All’articolo 563 del CODICE CIVILE
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, dopo le parole: «e non
sono trascorsi venti anni dalla» sono inserite le seguenti: «trascrizione
della»;
b)
al quarto comma, dopo le parole: «notificato
e trascritto, nei confronti del donatario» sono inserite le seguenti: «e
dei suoi aventi causa».
Art. 4.
1.
All’articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 3 è
aggiunto il seguente:
«3-bis.
Il notificante di cui all’articolo 1 che intenda avvalersi delle facoltà
previste dalla presente legge può anche servirsi delle procedure informatiche,
già disciplinate dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dal
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. In tal caso:
a) il notificante esegue la notificazione di atti in materia
civile, amministrativa e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica
all’ufficio postale, sottoscritti con firma digitale, completi della relazione
di notificazione e del numero di registro cronologico di cui all’articolo 8;
b)
l’ufficio postale trae dall’atto ricevuto telematicamente un originale e la
copia su supporto cartaceo, apponendo in calce agli stessi il timbro di
vidimazione. L’ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cui
all’articolo 2 e, inserita la copia o le copie nella busta, provvede alla
spedizione per la notifica al destinatario, restituendo all’avvocato
notificante, sempre a mezzo del servizio postale, l’originale dell’atto
vidimato, con la relazione di notificazione;
c) su espressa richiesta dell’avvocato notificante, formulata
con la trasmissione dell’atto, l’ufficio postale dà conferma in via
telematica dell’avvenuta consegna dell’atto».
Art. 5.
1.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 9 della legge 1º dicembre
1970, n. 898, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per
titolarità dell’assegno ai sensi dell’articolo 5 deve intendersi
l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale ai
sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970.
Art. 6.
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (vedi nota per proroga entrata in vigore).
*****
Il Consiglio dei Ministri, con provvedimento del 29 dicembre 2005 ha
differito l’entrata in vigore delle norme al 1°
marzo 2006
(l’entrata in vigore era originariamente stabilita al 1° gennaio 2006).
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