Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario


Contributo unificato - atto di precetto non è soggetto all'imposta di bollo
(Circolare Finanze Agenzia Entrate, risoluzione n° 161 del 30/05/2002)



A
genzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risoluzione del 30/05/2002 n. 161

Oggetto:
Interpello - art. 11, legge 27/07/ 2000, n. 212 - Istanza. Legge 488/99 art. 9, c.1, (Contributo unificato per le spese di giustizia)


Con l'istanza di interpello presentata il .... 2002, protocollo n..... ai sensi dell'articolo 11, della legge 27 luglio 2000 n. 212 e del decreto del Ministro delle Finanze 26 aprile 2001, n. 209, il dott. ...... espone il seguente

QUESITO

L'istante, avendo ricevuto l'incarico di avviare esecuzione forzata sulla base di titolo esecutivo costituito da assegno bancario protestato, ha redatto l'atto di precetto con a margine la procura alle liti ed ha chiesto all'Ufficio notifiche presso il Tribunale di ..... la notificazione di copia conforme, in carta semplice, ai sensi dell'art. 479 c.p.c..

L'ufficiale giudiziario, per procedere a detta notifica, ha richiesto n.3 marche da bollo da L. 20.000 ciascuna, da apporsi sull'originale del precetto, sulla procura a margine e sulla notificanda copia.

Tanto premesso, chiede di conoscere se e' legittima tale imposizione.

SOLUZIONE INTEPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Secondo l'interpellante l'atto di precetto va considerato un atto funzionale al processo di esecuzione e quindi va ricompreso tra gli "atti (omissis)relativi ai procedimenti civili (omissis)" cui fa riferimento l'art. 9, comma 1, legge 488/99, che ha abolito l'imposta di bollo.

Sempre a parere dell'istante, nel caso prospettato, non e' dovuta alcuna marca da bollo ne' sull'originale del precetto, ne' sulla relativa procura, ne' sulla copia conforme da notificare.


PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In merito la scrivente, alla luce della recente modifica dell'articolo 9, comma 1, legge 488 del 1999 (decreto legge del 11 marzo 2002 n. 28, art.1 convertito dalla legge il 10 maggio 2002, n. 91), ritiene di condividere le conclusioni dell'interpellante.

La nuova formulazione del suddetto comma, infatti, prevede che "A tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili (omissis), inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari o funzionali, non si applicano le imposte di bollo, (omissis). Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti di cui al presente comma richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti da bollo".

Con riferimento all'atto di precetto, questa Direzione osserva che la sua notifica, oltre a rappresentare una formalita' 'antecedente' all'esercizio dell'azione esecutiva, costituisce, a tutti gli effetti, una condizione di procedibilita'(ex artt. 479 e 480 c.p.c.), senza la quale il debitore potrebbe opporsi all'atto di pignoramento (ex art. 617 c.p.c.) e pertanto e' anche 'necessaria' al procedimento civile che si vuole instaurare.

Non vi e' alcun dubbio, inoltre, che la notifica e' da considerare atto 'funzionale' al procedimento civile di esecuzione sia perche' ha lo scopo di farlo conoscere all'interessato, sia per instaurare il contraddittorio, sia per l'esercizio del diritto di difesa.

Anche sulla copia conforme da notificare non e' dovuta l'imposta di bollo per la previsione letterale del secondo periodo del comma 1, articolo 9 in questione, che comprende tra gli atti per i quali non e' dovuta l'imposta di bollo le copie autentiche richieste dalle parti del procedimento. La norma richiamata lascia, quindi, chiaramente intendere che per le copie chieste da terzi continua, invece, ad applicarsi la disciplina dell'imposta di bollo(cfr. circolare n. 3, del Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli affari della giustizia del 13 maggio 2002).

Circa la procura alle liti inserita a margine dell'atto di precetto, essendo un atto 'funzionale' al procedimento civile che si instaura, questa Direzione la ritiene non soggetta all'imposta di bollo perche' assolta con il pagamento del contributo unificato (cfr. circolare n. 3 del Ministero della Giustizia appena citata).

Riepilogando, con l'attuale modifica del primo comma dell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, l'atto di precetto e le relative procura alle liti e copie conformi richieste dalle parti del procedimento, sono escluse dall'assolvimento dell'imposta di bollo. Di conseguenza, devono intendersi superate le precedenti istruzioni amministrative sul punto tra le quali la recente circolare 21/E del 27 febbraio 2002 di quest'Agenzia.


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