Cassazione - Sentenza n. 4247 del 2 marzo 2004
CONTROLLI DELLE ASSENZE PER MALATTIA - GIUSTIFICAZIONE DELL'ASSENZA ALLA VISITA DI CONTROLLO.(Sezione Lavoro - Presidente P. Dell'Anno - Relatore C. Filadoro)
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con sentenza 6-20 luglio 2000, la Corte d'Appello di Lecce accoglieva l'appello
proposto dall'(omissis) avverso la decisione del locale Tribunale che aveva
ritenuta legittima l'assenza di S. C. dal proprio domicilio riscontrata in
occasione di una visita di controllo, effettuata in orario ricompreso nelle
fasce di reperibilità durante un periodo di sua malattia (assenza a seguito
della quale l'(omissis) aveva comminato la sanzione della decadenza della
indennità economica di malattia).
Il C. aveva chiarito di essersi recato nella mattina in questione a visita
medica presso il proprio medico curante, per il prescritto controllo della
pressione.
I giudici di appello osservavano che la circostanza che il C. si fosse recato
nell'ambulatorio del proprio medico per il controllo della pressione (necessario
essendo egli affetto da epistassi posteriore da ipertensione arteriosa) non
poteva giustificare la sua assenza al domicilio in orario ricompreso nella fasce
orarie di reperibilità.
Si trattava, infatti, di una operazione certamente non indifferibile, la cui
necessità non poteva dirsi neppure imprevedibile. Tra l'altro, osserva la Corte
territoriale, l'orario di apertura dello studio del medico curante non
coincideva del tutto con le fasce orarie di reperibilità.
Si trattava pertanto di un adempimento che bene avrebbe potuto essere effettuato
in momenti diversi da quelli previsti per le visite di controllo.
Avverso tale decisione il C. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un
unico motivo.
L'(omissis) ha depositato solo procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione
dell'art. 5 comma 14 della legge 11 novembre 1983 n. 638, nonché omessa,
insufficiente contraddittoria motivazione in relazione alle medesime norme sopra
richiamate (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile).
I giudici di appello non avevano tenuto conto del fatto che il C. si era
sottoposto alla misurazione della pressione, a seguito della diagnosi di
"epistassi posteriore in paziente affetto da ipertensione arteriosa".
Si trattava, pertanto, di una prestazione ambulatoriale, urgente e tale da non
consentire differimento alcuno. Il C. era stato ricoverato per tale malattia ed
era stato costretto nuovamente al ricovero anche dopo la visita di controllo del
5 settembre 1998, a causa di epistassi da sanguinamento di varici del setto
nasale da crisi ipertensiva.
La decisione impugnata, osserva il ricorrente, si pone in contrasto con la
disposizione dell'art. 5 della legge n. 638 del 1983, per la quale il
giustificato motivo di assenza dal domicilio non deve necessariamente correlarsi
con uno stato di urgenza e necessità, ma sussiste anche ove l'assenza sia
connessa con la tutela di un interesse apprezzabile sul piano giuridico sociale.
Il ricorso non è fondato. Con motivazione adeguata e sufficiente, che sfugge
alle censure di violazione di legge denunciate, i giudici di appello hanno
esaminato le giustificazioni fornite dall'assicurato, concludendo che l'assenza
della stesso dal proprio domicilio non poteva dirsi giustificata. Si tratta di
accertamento di merito, incensurabile in questa sede di legittimità.
Tale accertamento non si pone in contrasto con i principi consolidati formulati
dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali l'assenza ad una visita di
controllo domiciliare può dirsi giustificata solo dalla sussistenza di un
motivo molto serio, concretantesi nella insuperabile necessità di effettuare un
determinato adempimento in orario ricompreso nella fasce orarie di reperibilità.
L'onere di fornire tale prova, ovviamente, è a carico del lavoratore il quale
ne alleghi, a propria giustificazione, a ricorrenza (Cass. 23 dicembre 1999 n.
14503).
Ai fini della sussistenza di un giustificato motivo di assenza all'obbligo della
visita domiciliare a domicilio, è necessario laddove il lavoratore alleghi di
essersi dovuto allontanare dal proprio domicilio per recarsi dal medico curante
per una visita ambulatoriale, che il lavoratore dimostri sia la necessità di
tale visita medica, sia la assoluta impossibilità di rispettare le fasce orarie
di reperibilità (Cass, 27 settembre 1996 n. 8553,11 marzo 1996 n.1958).
Il lavoratore assente dal lavoro per malattia ove deduca come giustificato
motivo della non reperibilità alla visita domiciliare di controllo di avere
nell'occasione, effettuato una visita presso il medico di fiducia deve provare
che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante le fasce orarie, pur
senza necessariamente integrare una causa di forza maggiore, costituisca, al
fine della tutela della salute, una necessità dell'assenza dal lavoro quale
mezzo per curare la malattia (Cass. 7 ottobre 1997 n. 9731).
E' necessario in altri termini che il lavoratore provi che la sua assenza è
stata determinata da situazioni tali da comportare adempimenti non effettuabili
in ore diverse da quelle di reperibilità (Cass. 4 marzo 1996 n.1668).
Si tratta di onere probatorio certamente gravoso, ma non impossibile, e quindi
esigibile.
Nel caso in esame, il Tribunale ha spiegato con ampie argomentazioni che nessuna
prova suffragava la dedotta indifferibilità della visita ambulatoriale
prescelta in concreto dal C..
La prestazione richiesta dal C. al proprio medico curante, hanno osservato i
giudici di appello, non poteva dirsi urgente e comunque la stessa era
sicuramente prevedibile e quindi proprio in quanto tale avrebbe potuto essere
preventivamente comunicata all'Istituto previdenziale.
Deve pertanto concludersi che nel caso di specie il ricorrente avrebbe dovuto
dimostrare non solo che la operazione eseguita ("misurazione della
pressione arteriosa") fosse urgente e indifferibile, ma anche che le
modalità da lui prescelte per realizzare quella indifferibile esigenza fossero
in concreto indispensabili o le sole ragionevolmente praticabili.
Nulla di tutto ciò è stato non solo dimostrato, ma neppure dedotto
dall'assicurato.
Gli stessi giudici, pertanto, hanno motivatamente concluso che contrariamente a
quanto sostenuto dal Pretore nel caso di specie l'onere di doverosa
collaborazione del lavoratore, ai fini della realizzazione delle condizioni
richieste dalla legge per l'erogazione del trattamento di malattia, e in
considerazione della oggettiva limitatezza dell'ambito delle fasce orarie di
reperibilità, non era stato osservato.
Il ricorso deve essere rigettato.
Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art.152
disp. att. codice di procedura civile nel testo anteriore a quello di cui
all'art. 42 comma 11 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003,
inapplicabile "ratione temporis" al caso di specie.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese del giudizio.