|
oggetto: D.P.R. 28.11.2002 n° 298, G.U. 16.01.2003 - L’istituto del protesto applicabile anche agli assegni postali.
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2002, n.298
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 2001, n. 144, sui servizi di bancoposta.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 40, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;
Ritenuta la necessita' di apportare modifiche al regolamento sui servizi di
bancoposta al fine di consentire l'applicazione dell'istituto del protesto anche
agli assegni postali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'8 novembre 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle
comunicazioni;
Emana il seguente regolamento:
Articolo 1.
1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001,
n. 144, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Assegni postali
ordinari";
b) i commi 1 e 3 sono abrogati;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Agli
assegni postali ordinari si applicano le disposizioni del regio decreto 21
dicembre 1933, n. 1736, e tutte le altre disposizioni relative all'assegno
bancario.".
Art. 2.
1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001,
n. 144, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Assegni postali vidimati). - 1. L'assegno postale vidimato e'
tratto su Poste anche da chi non e' correntista postale e non può essere
riscosso se non reca la vidimazione che comprova l'avvenuta acquisizione dei
fondi da parte di Poste.
2. Gli assegni postali vidimati sono pagabili a vista entro il termine massimo
di due mesi indicato sul titolo da Poste all'atto della vidimazione, decorso il
quale il titolo non e' piu' pagabile ed il traente puo' richiedere a Poste la
restituzione dei fondi. Entro lo stesso termine e' possibile constatare il
rifiuto del pagamento con le modalita' previste dagli articoli 45 e seguenti del
regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, al fine di esercitare il regresso
contro i giranti, il traente e gli altri obbligati.
3. Agli assegni postali vidimati si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni sull'assegno bancario.".
Art. 3.
1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 2001, n. 144, e' sostituito dal seguente:
"1. L'assegno di pagamento estero e' un assegno postale vidimato utilizzato
per il pagamento di fondi trasferiti dall'estero ed e' spedito da Poste al
beneficiario.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 novembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2003 Ufficio di controllo sui
Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 24