Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario

La legge 21 novembre 2000 n.342 "Nuove misure in materia fiscale" meglio conosciuta come "collegato fiscale" alla Finanziaria 2000 è stata approvata in via definitiva dal Parlamento il 9 novembre scorso ed è entrata in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2000

L'articolo 35 del "collegato" consente di regolarizzare l'omessa dichiarazione, in tutto o in parte, delle indennità di trasferta, relative agli anni dal 1993 al 1997, percepite dagli ufficiali giudiziari per gli atti compiuti fuori dall'edificio ove l'ufficio ha sede, ai sensi dell'articolo 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con DPR 15 dicembre 1959, n. 1229.

Il comma 1, in particolare, dispone che i soggetti interessati possono regolarizzare e definire la propria posizione tributaria mediante il versamento dell'imposta non assolta, determinata in considerazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, il quale prevede che le indennità in argomento concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. La tassa del dieci per cento dovuta su tali proventi, ai sensi degli articoli 146 e 154 del citato ordinamento, non concorre alla formazione della base imponibile e non costituisce acconto d'imposta sul reddito delle persone fisiche, come peraltro chiarito con circolare n. 326 del 23 dicembre 1997.

Il versamento dell'imposta, senza applicazione di interessi e sanzioni, è effettuato, in unica soluzione, entro il 28 febbraio 2001. È prevista, altresì, la possibilità di effettuare il versamento in forma rateale, in dodici rate bimestrali, di uguale importo, con decorrenza dalla stessa data.

Il comma 2, infine, dispone che la regolarizzazione comporta l'estinzione delle liti fiscali pendenti e che non sono rimborsabili le somme eventualmente versate.

Art. 35 (Indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari)

 I soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennità di trasferta di cui all’articolo 133 dell’ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n.  1229, relative agli anni 1993-1997, possono regolarizzare e definire la loro posizione con  l’amministrazione delle finanze, versando le relative imposte, sulla base del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.  314, che ne ha previsto la tassazione nella misura del 50 per cento, al netto degli acconti versati ai sensi degli articoli 146 e 154 del citato ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n.  1229, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il 28  febbraio 2001, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a  decorrere dalla stessa data.

 2. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di cui al comma 1. Non si dà luogo al rimborso di somme eventualmente versate.

 

Risoluzione in Commissione 7-01020
presentata da PISTONE mercoledì 24 gennaio 2001 nella seduta n.844

 

La VI Commissione,

preso atto che l'articolo 35 della legge n. 342 del 21 novembre 2000 riguardante le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, dispone che le somme pagate ai sensi degli articoli 146 e 154 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 sono «acconto di imposta» e non «detrazione d'imponibile» come indicato erroneamente nella circolare 207/E della Direzione centrale affari giuridici e per il contenzioso tributario del Ministero delle finanze, né possono essere richiamate circolari come la 326 del 23 dicembre 1997, che è precedente ed estranea all'articolo 35 della legge n. 342 del 21 novembre 2000;

considerato che l'articolo 35 predispone una sanatoria relativa agli anni 1993-1997, per le indennità di trasferta percepite dagli ufficiali giudiziari e la circolare 207/E non può che essere conforme al tenore letterale ed allo spirito della legge;

ricordato che per il pagamento rateale, previsto in dodici rate bimestrali, non è prevista la corresponsione di alcun interesse;

impegna il Governo

a definire con la massima urgenza che il totale degli acconti versati ai sensi degli articoli 146 e 154 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 non vanno a detrazione dell'imponibile, ma devono essere detratti dall'imposta Irpef complessiva, risultante dalla regolarizzazione.

(7-01020)
«Pistone, Rabbito, Repetto, De Benetti, Piccolo, Ceremigna».