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Il Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2002 su proposta del Presidente Berlusconi e del Ministro Frattini, d’intesa con il Ministro Castelli, ha approvato un provvedimento di particolare importanza: un testo unico, in forma tripartita, delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia nei procedimenti civili, penali, amministrativi e tributari che entrerà in vigore il 1° luglio prossimo;
Con l’approvazione definitiva del provvedimento (le cui disposizioni entreranno in vigore il 1° luglio prossimo) si conclude un laborioso e complesso lavoro di razionalizzazione e semplificazione del quadro normativo attuale, caratterizzato da eccessiva frammentazione e vetustà;
SCHEMA
DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PER L'APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA
Sommario
Parte I - Disposizioni generali
Parte X - Disposizioni finali e abrogazioni
VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTI gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
VISTO l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n.
340;
VISTI gli articoli 20 e 20 bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTI i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999,
n. 50;
VISTO il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni
legislative in materia di spese di giustizia;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico
delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia;
UDITO il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in
sede consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2002, le cui osservazioni
sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi marginali si è ritenuto di
discostarsi, chiarendone le ragioni nella relazione ai relativi articoli:
Con riferimento, infine, alla mancanza di una norma di chiusura contenente
disposizioni non inserite nel testo unico che restano in vigore, si precisa che
nel testo unico sono state inserite o sono state espressamente richiamate tutte
le norme relative alle spese di giustizia e, pertanto, non è necessaria.
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 14 marzo 2002;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 2002;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e
dell'economia e delle finanze;
E M A N A
il seguente decreto:
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
Oggetto e definizioni
ART. 1 (L) (Oggetto)
1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.
ART. 2 (L)
(Ambito di applicazione)
1. Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile,
amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente
riferite dal presente testo unico ad uno o più degli stessi processi.
2. Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre,
regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico.
ART. 3 (R)
(Definizioni)
Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:
Titolo II
Disposizioni generali relative al processo penale
ART. 4 (L)
(Anticipazione delle spese)
1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di
quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla
pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di
procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231.
2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa
anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le
previsioni della parte III del presente testo unico.
ART. 5 (L)
(Spese ripetibili e non ripetibili)
ART. 6 (L)
(Remissione del debito)
1. Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese
del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni
economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà.
2. Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del
processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova
in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare
condotta, ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n.
354.
3. La domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata
dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di
disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente,
fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in
corso.
ART. 7 (R)
(Rogatorie all'estero)
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.
Titolo III
Disposizioni generali relative al processo civile,
amministrativo, contabile, tributario
ART. 8 (L)
(Onere delle spese)
1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di
quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando
l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono
anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte
III del presente testo unico.
PARTE II
VOCI DI SPESA
Titolo I
Contributo unificato nel processo civile e amministrativo
ART. 9 (L) (Contributo unificato)
1. E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo le esenzioni previste dall'articolo 10.
ART. 10 (L) (Esenzioni)
1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo
previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di
bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il
processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il
processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'articolo 3,
della legge 24 marzo 2001, n. 89.
2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di
opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole,
e quello comunque riguardante la stessa.
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV,
titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.
4. Non è soggetto al contributo unificato il processo di valore inferiore a
euro 1.033 e il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500.
5. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in
corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di
giurisdizione.
6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla
parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
ART. 11 (L) (Prenotazione a debito del contributo unificato)
1. Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.
ART. 12 (L) (Azione civile nel processo penale)
1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al
pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del
responsabile.
2. Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una
somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di
accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo
gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.
ART. 13 (L) (Importi)
1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
ART. 14 (L)
(Obbligo di pagamento)
1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso
introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa
istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al
pagamento contestuale del contributo unificato.
2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile,
deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni
dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
3. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula
chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del
valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al
contestuale pagamento integrativo.
ART. 15 (R)
(Controllo in ordine al pagamento del contributo unificato)
1. Il funzionario addetto all'ufficio verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa, della ricevuta di versamento e se l'importo risultante dalla stessa è diverso dall'importo del corrispondente scaglione, individuato sulla base della dichiarazione resa dalla parte in ordine al valore della causa.
ART. 16 (L)
(Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato)
1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.
ART. 17 (L)
(Variazione degli importi)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le variazioni agli importi e agli scaglioni di valore di cui all'articolo 13, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti.
ART. 18 (L)
(Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale
e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato)
1. Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di
bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del
processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria
giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato.
L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese
quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti
processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali,
inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.
2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande
sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non
giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati,
sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui
al comma 1.
Titolo II
Spese di spedizione, diritti e indennità
di trasferta degli ufficiali giudiziari
Capo I
Disposizioni generali
ART. 19 (R) (Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari)
1. Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione
ART. 20 (L)
(Indennità di trasferta)
1. L'indennità di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti
compiuti fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario.
2. L'indennità di trasferta non è dovuta in caso di spedizione dell'atto.
3. L'importo dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 26 e 35 è
adeguato annualmente, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto
dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.
ART. 21 (R) (Calcolo delle distanze)
1. Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell'indennità di
trasferta si deve tener conto della più breve fra quelle che si possono
percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere eseguito.
2. Le distanze sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede
l'ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e
comprovabili
ART. 22 (R)
(Equiparazioni alla notifica a richiesta
d'ufficio)
1. Alla notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, alla notifica dell'invito al pagamento e alla notifica richiesta dal pubblico ministero, di cui agli articoli 145, 158, 212 e 248, si applica la disciplina della notifica a richiesta d'ufficio del processo in cui è inserita.
Capo II
Notificazioni nel processo penale
Sezione I
Norme generali
ART. 23 (L) (Diritti)
1. Per la notificazione degli atti è dovuto il diritto unico, di cui all'articolo 34, salvo quanto previsto per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio dall'articolo 25.
ART. 24 (L)
(Indennità di trasferta)
1. Per gli atti di notificazione relativi allo stesso processo, spetta una sola indennità di trasferta se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di cinquecento metri.
Sezione II
Notificazioni a richiesta dell'ufficio
ART. 25 (L)
(Importo dei diritti)
1. All'ufficiale giudiziario spetta per diritti la quota forfettaria
stabilita con il decreto previsto dall'articolo 205.
2. I diritti sono attribuiti solo se recuperati.
ART. 26 (L)
(Indennità di trasferta e spese di spedizione)
1. L'indennità di trasferta è per ciascun atto di euro 0,33, compresa la
maggiorazione per l'urgenza.
2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri
o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta, rispettivamente, nella
misura di euro 0,83 e di euro 1,22.
3. L'indennità di trasferta è corrisposta dall'erario; le spese di spedizione
sono a carico dell'erario.
Sezione III
Notificazioni a richiesta delle parti
ART. 27 (L)
(Notificazioni a richiesta delle parti)
1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità
di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.
2. Il diritto unico e l'indennità di trasferta sono dovuti in misura pari a
quella prevista dagli articoli 34 e 35.
Capo
III
Notificazioni nel processo civile,
amministrativo, contabile e tributario
Sezione I
Norme generali
ART. 28 (L)
(Contestualità di trasferte)
1. L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di
una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località,
percepisce una sola indennità di trasferta, ripartita in misura uguale fra
tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono
richiesti dalla stessa persona per conto e nell'interesse di parti diverse, né
quando l'ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi, ovvero,
compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l'altro una
distanza eccedente i cinquecento metri.
(Articolo 135, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.1229
del 1959)
ART. 29 (L) (Diritti)
1. Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il
diritto unico di cui all'articolo 34, fatta eccezione per le notificazioni a
richiesta d'ufficio.
(Articolo128 del decreto del Presidente della Repubblica n.1229 del 1959 e
deroga prevista dall'articolo 6 della legge n. 59del 1979)
Sezione II Notificazioni a richiesta
dell'ufficio
ART. 30 (L)
(Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile)
1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che
deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi, fa istanza
per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le
indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita
su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella
misura stabilita nella tabella, contenuta nell'allegato n. 1 al presente testo
unico, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2
aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto
1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo.
2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n.
1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il
raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla
riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative
norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.
(Articolo 1, della legge n. 59/1979 e relative tabelle; articolo 134, comma
7, del regio decreto 18 dicembre 1941 n.1368 e successive modificazioni
-disposizioni di attuazione del codice di procedura civile-)
ART. 31 (L)
(Indennità di trasferta e spese di
spedizione)
1. Per le notificazioni a richiesta d'ufficio è dovuto dall'erario
all'ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennità di trasferta di
cui all'articolo 35.
2. Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.
(Articolo 6, comma 1, della legge n. 59/1979)
Sezione III Notificazioni a
richiesta delle parti
ART. 32 (L)
(Notificazioni a richiesta delle parti)
1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le
indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti;
nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319,
come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in
quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico
dell'erario.
(Articolo 141 comma 1, del D.P.R. n. 1229/1959)
ART. 33 (L)
(Trasferte per la notifica e
l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato)
1. Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa
al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti
a pagamento, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione
degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.
2. Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una distanza superiore a
500 metri, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono
prenotati a debito.
3. Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a quelli
a pagamento, le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono anticipate
dall'erario e i diritti sono prenotati a debito.
4. Se agli ufficiali giudiziari competono più indennità di trasferta per atti
in Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a 500 metri, è anticipata
dall'erario solo l'indennità di maggiore importo e le altre sono prenotate a
debito insieme ai diritti.
(Articoli 143, commi 1 e 2 e articolo 135, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959)
ART. 34 (L)
(Importo dei diritti)
1. Il diritto unico è dovuto nella seguente misura:
ART. 35 (L)
(Importo indennità trasferta)
1. L'indennità di trasferta è stabilità nella seguente misura:
ART. 36 (L)
(Maggiorazioni per l'urgenza)
1. I diritti e l'indennità di trasferta sono aumentati della metà per gli
atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio
del giudice dell'esecuzione.
2. Nel caso previsto dall'articolo 28, la maggiorazione spettante per l'urgenza
è dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il
maggior diritto o la maggior indennità.
3. Si considera urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello
successivo.
4. La richiesta, con l'indicazione della data, può farsi solo per atti in
scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volontà
delle parti.
(Articolo 136, del decreto del Presidente della Repubblica n.1229 del 1959)
Capo
IV
Atti di esecuzione nel processo civile
ART. 37 (L)
(Diritto di esecuzione)
1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nella seguente misura:
(Articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica n.1229 del 1959)
ART. 38 (L)
(Indennità di trasferta per atti di esecuzione)
1. Per gli atti di esecuzione, l'indennità di trasferta è dovuta, per il
viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista
dall'articolo 35.
(Articolo 133, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.1229 del
1959)
Titolo III
Spese di spedizione
ART. 39 (R)
(Spese di spedizione)
1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e
notificazione di atti e per la trasmissione di documenti, possono essere
stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici
operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza
pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della
giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni a livello
territoriale, sono stabiliti, in particolare :
Titolo IV
Diritto di copia e diritto di certificato
ART. 40 (L)
(Determinazione di nuovi supporti e degli importi)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di
copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base
dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.
(Articolo 3 bis, della legge n. 525 del 1996)
Titolo V
Trasferte per il compimento di atti fuori
dalla sede in cui si svolge il processo penale e civile
ART. 41 (L)
(Trasferte di magistrati professionali e onorari)
1. Per il compimento di atti del processo penale e civile, fuori dalla sede
in cui si svolge, i magistrati professionali e onorari hanno diritto alle spese
di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la
missione dei dipendenti statali.
(Articoli da 40 a 45 e articolo 49 del r.d. n. 2701/1865 e art. 27 del r.d.
n. 1042/1923)
ART. 42 (L)
(Trasferte di magistrati professionali di corte di assise)
1. Se il dibattimento è tenuto in luogo diverso da quello di normale
convocazione della corte, i magistrati professionali di corte di assise e di
corte di assise di appello hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità
di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti
statali.
(Articolo 1, n.11 del r.d. n. 2701/1865)
ART. 43 (L)
(Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria)
1. Per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in
cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonché gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato,
hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le
norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
(Articoli da 40 a 45 e articolo 49, r.d. n. 2701/1865)
(Articolo 27 del r.d. n. 1042/1923)
ART. 44 (L)
(Trasferte degli ufficiali giudiziari)
1. All'ufficiale giudiziario, che accompagna il magistrato o l'appartenente
all'ufficio per l'assistenza ad atti, spetta, in aggiunta alle spese di viaggio
e all'indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione per
i dipendenti statali, in relazione al trattamento economico di cui gode ai sensi
degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre
1959, n. 1229, un diritto di importo pari a euro 0,52 per ogni ora o frazione di
ora superiore a trenta minuti, in ragione del tempo impiegato nella redazione
degli atti ai quali assiste.
(Articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959)
Titolo
VI
Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile
ART. 45 (L)
(Indennità per testimoni residenti)
1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova
all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono
sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza
dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.
2. Ai testimoni residenti spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno.
(Articolo 1, del r.d. n. 1043 del 1923 e articolo 1, della legge n. 836/1965)
ART. 46 (L)
(Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti)
1. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per
andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di
linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato
dall'autorità giudiziaria.
2. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito
alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.
3. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il
viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo
dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere
fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di
partenza e di ritorno.
(Articoli 2, 3 e 6, del r.d. n. 1043 del 1923 e articolo 2, della legge n.
836 del 1965)
ART. 47 (L)
(Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi)
1. Nessuna indennità spetta al testimone minore degli anni quattordici.
2. Il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46 spettano agli
accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai
sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre che essi
stessi non siano testimoni.
(Articolo 1 e articolo 4, r.d. n. 1043/1923)
ART. 48 (L)
(Testimoni dipendenti pubblici)
1. Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al
servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e
46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di
missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.
(Articolo 5, r.d. n. 1043/1923 e articolo 11, r.d. n. 2701/1865.)
Titolo VII
Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile,
amministrativo, contabile e tributario
ART. 49 (L)
(Elenco delle spettanze)
1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio
e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per
l'adempimento dell'incarico.
2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.
(Articoli 1, 2, 3, 4, della legge n. 319/1980 e raccordo con le norme che
seguono)
ART. 50 (L)
(Misura degli onorari)
1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante
tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti,
eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura
pubblicistica dell'incarico.
3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario,
eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di
aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale
superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità
giudiziaria.
(Articolo 2 e articolo 4, della legge n. 319 del 1980)
ART. 51 (L)
(Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili)
1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle
difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.
2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per
cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto
motivato.
(Articolo 2, commi 2 e 3, della legge n. 319/1980)
ART. 52 (L)
(Aumento e riduzione degli onorari)
1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà
gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o
entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario
del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo
successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un
quarto.
(Articoli 5 e 8, della legge n. 319/1980)
ART. 53 (L)
(Incarichi collegiali)
1. Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il
compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo,
aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del
collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve
svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.
(Articolo 6, della legge n. 319/1980)
ART. 54 (L)
(Adeguamento periodico degli onorari)
1 La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre
anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio
precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze.
(Articolo 10, della legge n. 319/1980)
ART. 55 (L)
(Indennità e spese di viaggio)
1. Per l'indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento
previsto per i dipendenti statali. L'incaricato è equiparato al dirigente di
seconda fascia del ruolo unico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. E' fatta salva l'eventuale maggiore indennità spettante
all'incaricato dipendente pubblico.
2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono
liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi
quelli aerei.
3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate
se preventivamente autorizzate dal magistrato.
(Articolo 9, della legge n. 319/1980)
ART. 56 (L)
(Spese per l'adempimento dell'incarico)
1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle
spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente
documentazione.
2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non
necessarie.
3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri
prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con
l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui
all'articolo 50.
4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3
hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce
incarico autonomo.
(Articolo 7 della legge n. 319/1980)
ART. 57 (R)
(Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del
magistrato)
1. Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
ART. 58 (L)
(Indennità di custodia)
1. Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti
a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice
di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale
conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per
la custodia e la conservazione.
2. L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle,
approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi
locali.
3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la
specifica conservazione del bene.
(Articoli 102, 103, 104 e 105, del r.d. n. 2701 del 1865 e articolo 5, della
legge n. 836 del 1965)
ART. 59 (L)
(Tabelle delle tariffe vigenti)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23
agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione
dell'indennità di custodia.
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente
concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica
dell'incarico.
3. Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in
relazione allo stato di conservazione del bene.
(Articolo 2, legge n. 319/1980)
Titolo IX
Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile
ART. 60 (R)
(Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel
processo penale e civile)
1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese di pubblicazione dei
provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile, possono essere
stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici
operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza
pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della
giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni al livello
territoriale, sono stabiliti, in particolare:
Titolo X
Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi
nel processo penale e amministrativo
ART. 61 (R)
(Esecuzione di sentenze recanti ordine di o aventi ad oggetto la demolizione
di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi)
1. Il magistrato che cura l'esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi chiede, tramite i provveditorati alle opere pubbliche, l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, o affida l'incarico ad imprese private, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quando reputa più oneroso, sulla base di valutazioni oggettive, l'intervento delle prime.
ART. 62 (R)
(Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia)
1. Con apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa sono disciplinate le procedure per l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e per la quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonché gli eventuali acconti e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all'esito dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato.
ART. 63 (R)
(Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei
luoghi)
1. L'importo da corrispondere alle imprese private cui è affidato l'incarico
è determinato utilizzando come parametro di riferimento, anche in analogia, il
prezzario per le opere edili e impiantistiche dei provveditorati alle opere
pubbliche delle Regioni.
2. L'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero
della difesa è quello risultante ai sensi della convenzione di cui all'articolo
62.
Titolo XI
Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti
componenti degli uffici giudiziari penali e civili
ART. 64 (L)
(Indennità dei magistrati onorari)
1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori
onorari e ai giudici onorari aggregati spettano le indennità previste per lo
svolgimento della loro attività di servizio, rispettivamente, e considerate le
successive modificazioni, dagli articoli 10 bis, 11 e 15, comma 2 bis, della
legge 21 novembre 1991, n. 374 per i giudici di pace, dall'articolo 42 septies,
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 per i giudici onorari di tribunale ed i
vice procuratori onorari, dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 per
i giudici onorari aggregati.
(Raccordo con le norme richiamate)
ART. 65 (L)
(Indennità dei giudici popolari nei collegi di assise)
1. Ai giudici popolari spetta una indennità di euro 25,82 per ogni giorno di
effettivo esercizio della loro funzione.
2. L'indennità è aumentata a euro 51,65 giornaliere per le prime cinquanta
udienze, a euro 56,81 giornaliere per le cinquanta udienze successive, e a euro
61,97 per le altre, se i giudici popolari sono lavoratori autonomi o lavoratori
dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro
funzioni.
3. Ai giudici popolari è corrisposta una indennità speciale, rapportata a ogni
giorno di effettivo esercizio della loro funzione, di ammontare pari a quella
prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e dei
successivi aumenti.
4. Ai giudici popolari chiamati a prestare servizio nella sessione della corte
di assise o della corte di assise di appello a norma dell'articolo 26, della
legge 10 aprile 1951, n. 287, spetta una indennità per la loro disponibilità e
reperibilità di euro 10,33 per ogni giorno di durata della sessione in cui non
svolgono l'effettivo esercizio della funzione giurisdizionale.
5. Ai giudici popolari che prestano servizio nelle corti di assise o nelle corti
di assise di appello fuori del Comune di residenza spettano le spese di viaggio
e l'indennità di trasferta nella misura stabilita, rispettivamente, per i
magistrati di tribunale o per i consiglieri di corte di appello secondo le norme
che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
6. Al giudice popolare citato e poi licenziato, purché comparso in tempo utile
per prestare servizio, spettano le indennità e le spese di cui ai commi 1, 2, 4
e 5.
(Articolo 36, della legge n. 287/1951, come sostituito dall'art. 1, legge 25
ottobre 1982, n. 795 e dall'art. 12, decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273)
ART. 66 (L)
(Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per
i minori)
1. Agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i
minori sono dovute le indennità di cui all'articolo 65, commi 1, 2, 3 e 6,
oltre le spese e l'indennità di cui al comma 5 dello stesso articolo, riferite
ai consiglieri di corte di appello.
(Articolo 1, legge n. 978/1957)
ART. 67 (L)
(Indennità degli esperti dei tribunali di sorveglianza)
1. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza spetta il trattamento economico
degli esperti di cui può avvalersi l'amministrazione penitenziaria, ai sensi
dell'articolo 80, della legge 26 luglio 1975, n. 354; all'adeguamento del
trattamento dei primi a quello dei secondi si provvede con decreto dirigenziale
del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze.
2. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza che prestino servizio fuori della
loro residenza spettano le spese e l'indennità di cui all'articolo 65, comma 5,
riferite ai magistrati di tribunale.
(Articolo 70, comma 9, della legge n. 354 del 1975)
ART. 68 (L)
(Indennità degli esperti delle sezioni agrarie)
1. Agli esperti delle sezioni agrarie è dovuta, per ogni udienza, l'indennità
di euro 1,55.
2. Nel caso in cui l'udienza si svolge in luogo diverso da quello in cui
l'esperto risiede, sono dovute le spese di viaggio e le indennità di trasferta
nella misura prevista per i dipendenti statali aventi qualifica di dirigente di
seconda fascia del ruolo unico, ai sensi dell'articolo 15, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(Articolo 8 della legge n. 320/1963)
Titolo XII
Spese escluse e spese straordinarie nel processo penale
ART. 69 (L)
(Spese escluse)
1. Sono escluse dalle spese di giustizia:
(Articolo 2 regio decreto n. 2701/1865)
ART. 70 (L)
(Spese straordinarie)
1. Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e
ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61, 62 e 63 e
dell'articolo 277 e per l'importo utilizzerà prezzari analoghi. Il decreto di
pagamento è disciplinato dagli articoli 168, 169, 170 e 171.
(Articolo 109 regio decreto n. 2701/1865)
Titolo XIII
Domanda di liquidazione e decadenza
ART. 71 (L)
(Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del
magistrato
e aventi titolo alle trasferte)
1. Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro
accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al
compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al
titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono
corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai
sensi degli articoli 165 e 168.
2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla
data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le
spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi
duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti
fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di
viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.
3. In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di
decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui
all'articolo 177.
(Articolo 17 del regio decreto n. 2701/1865, articolo 27, comma 2, del regio
decreto n. 1043/1923 e articolo 24, del regio decreto n. 1043/1923)
ART. 72 (R)
(Domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia)
1. L'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.
Titolo XIV
Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo
ART. 73 (R)
(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)
1. In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 10, comma 1, lett. c)
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il
funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i
decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini
della registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e
di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta
prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi. L'ufficio annota questi dati
in calce all'originale degli atti.
2. La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche
stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle relative norme di
attuazione.
PARTE III
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Titolo I
Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale,
civile, amministrativo, contabile e tributario.
Capo I
Istituzione del patrocinio
ART. 74 (L)
(Istituzione del patrocinio)
1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del
cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato,
danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero
civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
2. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo,
contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa
del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestatamene
infondate.
(Articolo 1, commi 1 e 2, e articolo 15 bis, comma 1, della
legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)
ART. 75 (L)
(Ambito di applicabilità)
1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del
processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque
connesse.
2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella
fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e
opposizione di terzo, nonché nei procedimenti relativi all'applicazione di
misure di sicurezza, di prevenzione e nei procedimenti di competenza del
tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere
assistito da un difensore o da un consulente tecnico.
(Articolo 1, comma 3, articoli 15, 15 sexies, comma 1, e 15 octiesdecies
della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)
Capo II
Condizioni per l'ammissione al patrocinio
ART. 76 (L)
(Condizioni per l'ammissione)
1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile
ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima
dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il
coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi
conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso
l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei
redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad
imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa
diritti della personalità, ovvero nei procedimenti in cui gli interessi del
richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo
familiare con lui conviventi.
(Articolo 3, commi da 1 a 4, articolo 15 ter, commi 1 e 2,
della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)
ART. 77 (L)
(Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)
1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto
dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.
(Articolo 3, comma 5, e articolo 15 ter, comma 3, della legge
n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)
Capo
III
Istanza per l'ammissione al patrocinio
ART. 78 (L)
(Istanza per l'ammissione)
1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può
chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.
2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La
sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui
all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
(Articolo 2, commi 1 e 2, primo periodo, e articolo 15 quater,
commi 1 e 2, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)
ART. 79 (L)
(Contenuto dell'istanza)
1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:
2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti
all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità
consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli
avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a
pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria
ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.
(Articolo 5, commi 1, 3 e 5, e articolo 15 quinquies, commi da
1 a 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)
Capo IV
Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte
ART. 80 (L)
(Nomina del difensore)
1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli
iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato,
istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel
quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato
davanti al quale pende il procedimento.
2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite
o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi
sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di
appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento
impugnato.
(Articolo 9, comma 1, articolo 15 duodecies, primo periodo,
articolo 17 bis, comma 1, della legge n. 217/1990, come modificata
dalla legge n. 134/2001)
ART. 81 (L)
(Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)
1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato
dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti
previsti dal comma 2.
2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale
valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
3. L'inserimento nell'elenco è revocato in qualsiasi momento se interviene
una sanzione disciplinare.
4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si
trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna
Provincia.
(Articolo 17 bis, commi da 2 a 5, della legge n. 217/1990, come
modificata dalla legge n. 134/2001)
ART. 82 (L)
(Onorario e spese del difensore)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità
giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in
modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe
professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, e previo
parere del consiglio dell'ordine, tenuto conto della natura dell'impegno
professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla
posizione processuale della persona difesa.
2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un
elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in
cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato
davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di
trasferta previste dalla tariffa professionale.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il
pubblico ministero.
(Articolo 12, comma 1, 2-bis e 3, articolo 15 quattuordecies,
commi da 1 a 4, esclusa l'ultima espressione del comma 1, della legge n.
217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)
ART. 83 (L)
(Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato
e del consulente tecnico di parte)
1. L'onorario e le spese spettanti all'ausiliario del magistrato e al
consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con
decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.
2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del
processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità
giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione
procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza
passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche
alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del
processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la
loro definizione.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso
il pubblico ministero.
(Articolo 12, commi da 1 a 3, Articolo 15 quattuordecies, commi
1, 2 e 4 della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)
ART. 84 (L)
(Opposizione al decreto di pagamento)
1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario
del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi
dell'articolo 170.
(Articolo 12, commi da 3 a 5, articolo 15 quattuordecies, commi
da 5 a 7, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)
ART. 85 (L)
(Divieto di percepire compensi o rimborsi)
1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte
non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a
qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo
unico.
2. Ogni patto contrario è nullo.
3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare
professionale.
(Articolo 13 e articolo 15 quinquiesdecies della legge n.
217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)
Capo V
Recupero delle somme da parte dello Stato
ART. 86 (L)
(Recupero delle somme da parte dello Stato)
1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato
le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di
ammissione.
(Articolo 11, ultimo periodo, e articolo 15 terdecies, comma 3,
ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n.
134/2001)
Capo VI
Norme finali
ART. 87 (L)
(Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato)
1. Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato è
disciplinato dall'articolo 20, della legge 29 marzo 2001, n. 134.
(Raccordo con l'articolo richiamato)
ART. 88 (L)
(Controlli da parte della Guardia di finanza)
1. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono
inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato,
individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini
bancarie e presso gli intermediari finanziari.
(Articolo 15 decies, comma 5, della legge n. 217/1990, come
modificata dalla legge n. 134/2001)
ART. 89 (L)
(Norme di attuazione)
1.Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione
delle disposizioni della parte III del presente testo unico.
(Articolo 21, comma 2 dalla legge n. 134/2001)
Titolo II
Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato
nel processo penale
Capo I
Istituzione del patrocinio
ART. 90 (L)
(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)
1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì
allo straniero e all'apolide residente nello Stato.
(Articolo 1, comma 6, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n.
134/2001)
Capo II
Condizioni per l'ammissione al patrocinio
ART. 91 (L)
(Esclusione dal patrocinio)
1. L'ammissione al patrocinio è esclusa:
(Articolo 1, comma 9, e articolo 4, comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)
ART. 92 (L)
(Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)
1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con
altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2,
ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro
1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
(Articolo 3, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come
modificata dalla legge n.134/2001)
Capo
III
Istanza di ammissione al patrocinio
ART. 93 (L)
(Presentazione dell'istanza al magistrato competente)
1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore,
ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al
quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza è
presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
2. L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza.
3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o
di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica
l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di
polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del
codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata,
all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.
(Articolo 2, comma 2, ultimo periodo, e comma 3, della legge n. 217/1990,
come modificata dalla legge n. 134/2001)
ART. 94 (L)
(Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la
veridicità)
1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta
dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da
una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.
2. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi
dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione
europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione
sostitutiva di certificazione.
3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto,
internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di
detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la
certificazione dell'autorità consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, può
anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione
dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.
(Articolo 5, commi 4 e 5 ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come
modificata dalla legge n. 134/2001)
ART. 95 (L)
(Sanzioni)
1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di
certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni
previste dall'articolo 79, comma 1, lett. b), c) e d) sono punite con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37.
La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento
dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia
retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte
dallo Stato.
(Articolo 5, comma 7, della legge n. 217/1990 come modificata dalla legge n.
134/2001)
Capo IV
Decisione sull'istanza di ammissione
ART. 96 (L)
(Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio)
1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è
pervenuta l'istanza di ammissione, ovvero immediatamente, se la stessa è
presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179,
comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato davanti al quale pende il
processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la
Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette
l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della
dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c),
ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata.
2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che
l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto
conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle
attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il
magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione
sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.
3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo
51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona
proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al
questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione
nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore
di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche
eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite
anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.
4. Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1
anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3.
(Articolo 1, commi 9 bis e 9 ter, articolo 6,
comma 1, primo periodo, e comma 1 bis, della legge n. 217/1990,
come modificata dalla legge n. 134/2001)
ART. 97 (L)
(Provvedimenti adottabili dal magistrato)
1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega
l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facoltà
per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è
comunicato avviso all'interessato.
2. Il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale.
La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente
all'udienza.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato è detenuto, internato,
in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo
di cura, la notificazione di copia del decreto è eseguita a norma dell'articolo
156 del codice di procedura penale.
(Articolo 6, comma 1, dal secondo periodo fino alla fine del comma e comma 2,
della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)
ART. 98 (L)
(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione)
1. Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della
documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono
trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'ufficio
finanziario nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio
del predetto magistrato.
2. L'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito
attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le
risultanze dell'anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche
avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della
posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 76.
3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'ufficio
finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo 112.
(Articolo 6, comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n.
134/2001)
ART. 99 (L)
(Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza)
1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta
l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni
dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del
tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il
magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
2. Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo
processo.
3. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e
l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
4. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura
dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio
finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per
cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
(Articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 217/1990, come modificata dalla
legge n. 134/2001)
Capo V
Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte
ART. 100 (L)
(Nomina di un secondo difensore)
1. Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998,
n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato può nominare un secondo difensore
per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che
si compiono a distanza.
(Articolo 9, comma 1 bis della legge n. 217/1990, come
modificata dalla legge n. 134/2001)
ART. 101 (L)
(Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore)
1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare un
sostituto o, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un
investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello
dove ha la sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.
(Articolo 9 bis, comma 2, della legge n. 217/1990, come
modificata dalla legge n. 134/2001)
ART. 102 (L)
(Nomina del consulente tecnico di parte)
1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte
residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il processo.
(Articolo 9 bis, comma 1, legge n. 217/1990, come modificato
dalla legge n. 134/2001)
ART. 103 (L)
(Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio)
1. Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio,
il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona
interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e
dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato d'ufficio,
se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.
(Articolo 8, comma 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n.
134/2001)
ART. 104 (L)
(Compenso dell'investigatore privato)
1. Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al
patrocinio è liquidato dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 83 ed
è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
(Articolo 12, commi da 1 a 3 e comma 5, della legge n. 217/1990, come
modificata dalla legge n. 134/2001)
ART. 105 (L)
(Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari)
1. Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore,
all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e
all'investigatore privato, anche se l'azione penale non è esercitata.
(Articolo 7, comma 1, seconda parte, della legge n. 217/1990, come modificata
dalla legge n. 134/2001)
ART. 106 (L)
(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico
di parte)
1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se
le stesse sono dichiarate inammissibili.
2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di
parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o
superflue ai fini della prova.
(Articolo 4, comma 2 e articolo 12, comma 2-bis ,ultimo
periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)
Capo VI
Effetti dell'ammissione al patrocinio
ART. 107 (L)
(Effetti dell'ammissione)
ART. 108 (L)
(Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno
nel processo penale)
ART. 109 (L)
(Decorrenza degli effetti)
1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è
pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il
difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è
presentata entro i venti giorni successivi.
(Articolo 4, comma 5, della legge n. 217/1990, come modificato dalla legge n.
134/2001)
ART. 110 (L)
(Pagamento in favore dello Stato)
1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di
sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al
patrocinio perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il
magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore
dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se
rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve
l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e
condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese
processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello
Stato.
3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del
danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al
pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne
dispone il pagamento in favore dello Stato.
(Articolo 14, commi da 1, a 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla
legge n. 134/2001)
ART. 111 (L)
(Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio)
1. Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti
dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi
dell'articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2.
(Articolo 17, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come
modificata dalla legge n. 134/2001)
Capo VII
Revoca del decreto di ammissione al patrocinio
ART. 112 (L)
(Revoca del decreto di ammissione)
ART. 113 (L)
(Ricorso avverso il decreto di revoca)
1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente
dall'ufficio finanziario, l'interessato può proporre ricorso per cassazione,
senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi
dell'articolo 97.
(Articolo 10, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come
modificata dalla legge n. 134/2001)
ART. 114 (L)
(Effetti della revoca)
1. La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a),
b) e c) del comma 1, dell'articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla
scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni
reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione è pervenuta
all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 94, comma 3.
2. Negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del decreto di
ammissione ha efficacia retroattiva.
(Articolo 11, comma 1, primo e secondo periodo, della legge n. 217/1990, come
modificata dalla legge n. 134/2001)
Titolo III
Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello
Stato prevista per il processo penale
ART. 115 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al
programma di protezione dei collaboratori di giustizia)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al
programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive
modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità
previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
(Articolo 12, comma 2 ter della legge n. 217/1990, come modificata dalla
legge n. 134/2001)
ART. 116 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal
magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è
ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di
aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti
professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona
assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al
patrocinio.
(Articolo 32, commi 2 e 3, norme di attuazione del codice di procedura
penale, come modificato dall'articolo 17 dalla legge n. 60/2001)
ART. 117 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona
irreperibile)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona
sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono
liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo
82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si
è reso successivamente reperibile.
(Articolo 32 bis delle norme di attuazione al codice di procedura penale,
come introdotto dall'articolo 18 dalla legge n. 60/2001)
ART. 118 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono
liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo
82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio
richiede ai familiari del minorenne, nella qualità, di presentare entro un mese
la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lett. c); alla scadenza
del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui
all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.
3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del
minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento
dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei
processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o
sulla base degli accertamenti finanziari.
(Articolo 1, comma 5 della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n.
134/2001)
Titolo IV
Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile,
amministrativo, contabile e tributario
Capo I
Istituzione del patrocinio
ART. 119 (L)
(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)
1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì,
allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del
sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento da instaurare e
all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e
non esercitano attività economica.
(Articolo 15 bis, comma 2, della legge n. 217/1990 come modificata
dalla legge n. 134/2001)
ART. 120 (L)
(Ambito di applicabilità)
1. La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per
proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel
processo penale.
(Articolo 15 sexies, comma 1 e articolo 1, comma 4, della legge
n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)
Capo II
Condizioni per l'ammissione al patrocinio
ART. 121 (L)
(Esclusione dal patrocinio)
1. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti
e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente
fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
(Articolo 15 bis, comma 3, della legge n. 217/1990, come
modificata dalla legge n. 134/2001)
Capo
III
Istanza di ammissione al patrocinio
ART. 122 (L)
(Contenuto integrativo dell'istanza)
1. L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto
ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che
si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si
intende chiedere l'ammissione.
(Articolo 15 quinquies, commi 4 e 5, della legge n. 217/1990,
come modificata dalla legge n. 134/2001)
ART. 123 (L)
(Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria
ad accertare la veridicità)
1. Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della
documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, può essere
concesso un termine non superiore a due mesi.
(Articolo 15 quinquies, comma 3, secondo periodo, della legge
n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)
ART. 124 (L)
(Organo competente a ricevere l'istanza)
1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore,
ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.
2. Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il
magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende,
quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito.
Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni
riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il
consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato
che ha emesso il provvedimento impugnato.
(Articolo 15 quater, comma 3, della legge n. 217/1990, come
modificata dalla legge n. 134/2001)
ART. 125 (L)
(Sanzioni)
1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio,
formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione,
attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di
reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue
l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna
importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del
responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine
di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare
le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).
(Articolo 15, nonies, della legge n. 217/1990, come modificata
dalla legge n. 134/2001)
Capo IV
Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio
ART. 126 (L)
(Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati)
1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è
pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati,
verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via
anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione
sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui
l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato
intende far valere non appaiono manifestamente infondate.
2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge,
ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al
magistrato.
3. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza,
questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide
con decreto.
(Articolo 15 decies, commi 1 e 2, articolo 15 undecies, commi 1
e comma 2, primo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge
n. 134/2001)
ART. 127 (L)
(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al
patrocinio)
1. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato
competente per il giudizio, accoglie l'istanza è trasmessa anche all'ufficio
finanziario competente.
2. Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed
allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato
dall'interessato, nonchè la compatibilità dei dati indicati con le risultanze
dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi
della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione
fiscale dell'istante e dei conviventi.
3. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni
dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca
dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica
presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125.
4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al
patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su
richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio
finanziario o della Guardia di finanza.
(Articolo 15 decies, commi da 2 a 4, della legge n. 217/1990,
come modificata dalla legge n. 134/2001)
Capo V
Difensori e consulenti tecnici di parte
ART. 128 (L)
(Obbligo a carico del difensore)
1. Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di
estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 309, del
codice di procedura civile. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza
disciplinare.
(Articolo 15 septiesdecies, comma 1, secondo e terzo periodo,
legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)
ART. 129 (L)
(Nomina del consulente tecnico di parte)
1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte
nei casi previsti dalla legge.
(Articolo 15 duodecies, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 217/1990,
come modificata dalla legge n. 134/2001)
ART. 130 (L)
(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico
di parte)
1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al
consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.
(Articolo 15 quattuordecies, comma 1, ultima espressione, legge
n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)
Capo VI
Effetti dell'ammissione al patrocinio
ART. 131 (L)
(Effetti dell'ammissione al patrocinio)
1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a
carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono
anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
ART. 132 (R)
(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)
1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla
parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a
debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il
rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella
ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per
uno degli usi previsti dalla legge.
(Articolo 38, r.d. 23 dicembre 1897, n. 549, regolamento di esecuzione del
Testo Unico dell'imposta di registro, approvato con r.d. 20 maggio 1897, n. 217)
ART. 133 (L)
(Pagamento in favore dello Stato)
1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al
patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa
dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
(Articolo 15 sexiesdecies della legge n. 217/1990, come
modificata dalla legge n. 134/2001)
ART. 134 (L)
(Recupero delle spese)
1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della
causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in
condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo
Stato ha diritto di rivalsa.
2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando
per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo
delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può
essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o
valore conseguito.
3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono
solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è
vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è
nullo.
4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso
dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese
prenotate a debito.
5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 codice di procedura
civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4,
tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a
debito.
(Articolo 15 sexiesdecies, comma 2, ultimo periodo, e comma 3,
articolo 15 septiesdecies, comma 1, primo periodo, e commi da 2 a 6, della legge
n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)
ART. 135 (L)
(Norme particolari per alcuni processi)
1. Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte
presunta sono recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 50,
commi 2 e 3 del codice civile e nei confronti della parte ammessa in caso di
revoca dell'ammissione.
2. Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno
diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile,
sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite
riscosse dall'amministratore giudiziario.
(Articolo 15 sexies, comma 2, lettere g) e h), della legge n.
217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)
Capo
VII
Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio
ART. 136 (L)
(Revoca del provvedimento di ammissione)
1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni
reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che
procede revoca il provvedimento di ammissione.
2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente
disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza
dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in
giudizio con mala fede o colpa grave.
3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni
reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi
ha efficacia retroattiva.
(Articolo 15 terdecies, commi da 1 a 3, della legge n.
217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)
Capo VIII
Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo
tributario
ART. 137 (L)
(Ambito temporale di applicabilità)
1. Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il patrocinio a
spese dello Stato nel processo tributario è disciplinato dalle disposizioni
della parte III, titoli I e IV, e dalle disposizioni del presente capo.
(articolo 23, legge n. 134/2001 e art. 13, comma 1, primo periodo, decreto
legislativo n. 546/1992)
ART. 138 (L)
(Commissione del patrocinio a spese dello Stato)
1. Presso ogni commissione tributaria è costituita una commissione del
patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la
presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione,
nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma 2,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni,
designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del
capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle
entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente. Al
presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di
segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione
tributaria.
(articolo 13, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992)
ART. 139 (L)
(Funzioni della commissione)
1. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche
in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono
svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l'istanza
respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non può essere proposta
al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il
merito.
2. I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l'obbligo di
astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali
componenti della commissione.
(articolo 13, comma 3, decreto legislativo n. 546/1992 e raccordo con il
testo unico)
ART. 140 (L)
(Nomina del difensore)
1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto ai sensi
dell'articolo 80 o un difensore scelto nell'ambito degli altri albi ed elenchi
di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546 e successive modificazioni.
(articolo 23, legge n. 134/2001 e raccordo con l'articolo 12, decreto
legislativo n. 546/1992)
ART. 141 (L)
(Onorario e spese del difensore)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi
dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si
applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al
relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà.
(art. 15 quattuordecies, comma 1 e raccordo con l'articolo 15, comma 2,
decreto legislativo n. 546/1992)
Titolo V
Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello
Stato prevista nel titolo IV
ART. 142 (L)
(Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati
non appartenenti all'Unione europea)
1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati
non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato
e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal
magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli
articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 .
(Articolo 13, comma 10, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 286/1998,
limitatamente all'espressione "è ammesso al gratuito patrocinio a spese
dello Stato").
ART. 143 (L)
(Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla
legge 28 marzo 2001, n. 149)
ART. 144 (L)
(Processo in cui è parte un fallimento)
1. Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice
delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il
fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle
norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle
incompatibili con l'ammissione di ufficio.
(Articolo 16, comma 4 del regio decreto del 1923, n. 3282)
ART. 145 (L)
(Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)
1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico
ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari
dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e
all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario.
2. Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori,
nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista
dall'articolo 79, comma 1, lett. c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede
all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2,
trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.
3. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori,
nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti
di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla
base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli
accertamenti finanziari.
(Articolo 436, del regio decreto 2700/1865)
PARTE IV
PROCESSI PARTICOLARI
Titolo I
Procedura fallimentare
ART. 146 (L)
(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)
ART. 147 (L)
(Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento)
1. In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della
procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore
istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento
con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento
ha dato causa alla dichiarazione di fallimento.
(Articolo 21, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, su cui è
intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n 46/1975)
Titolo II
Eredità giacente attivata d'ufficio
ART. 148 (L)
(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)
1. Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese
sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
Titolo III
Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di vendita di
beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale
Capo I
Restituzione e vendita di beni sequestrati
ART. 149 (R)
(Raccordo)
1. La restituzione e la vendita di beni sottoposti a sequestro penale è
regolata dalle norme del presente capo, se non diversamente previsto da norme
speciali.
(Raccordo di sistema)
ART. 150 (L)
(Restituzione di beni sequestrati)
1. La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d'ufficio,
o su richiesta dell'interessato esente da bollo; è comunque disposta dal
magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile.
2. Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto e al
custode; della avvenuta restituzione è redatto verbale.
(Articolo 84 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271- disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale)
ART. 151 (L)
(Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi
particolari)
1. Il magistrato provvede con ordinanza decorsi trenta giorni dalla data
della rituale comunicazione di restituzione all'avente diritto senza che questi
abbia provveduto al ritiro.
2. L'ordinanza fissa il termine iniziale di decorrenza ai fini dell'assegnazione
di cui all'articolo 154 delle somme e dei valori, dispone la vendita per tutti
gli altri beni, ed è comunicata all'avente diritto.
3. La vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono
essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.
(Articolo 264, comma 2, codice di procedura penale)
ART. 152 (R)
(Vendita)
1. La vendita dei beni, secondo la loro qualità, è eseguita a cura
dell'ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.
2. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, prima
della vendita, è avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale
destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri
istituti.
3. Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui è stata disposta la
confisca.
(Articolo 264 del codice di procedura penale e articolo 87 del decreto
legislativo 28 luglio 1989 n. 271 - disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale)
ART. 153 (R)
(Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati
e delle somme e dei valori sequestrati)
1. Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei
beni sequestrati sono depositate presso i concessionari.
2. Con apposita convenzione con i concessionari, da approvarsi con decreto del
Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sono individuate le modalità tecniche e le forme più idonee e
proficue per assicurare alle somme ricavate dalla vendita e alle somme e ai
valori in sequestro il vincolo di destinazione di cui all'articolo 154.
(Articolo 264 codice di procedura penale e articolo 11, comma 2, del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale)
ART. 154 (L)
(Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori)
1. Decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'ordinanza di cui
all'articolo 151, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme o i valori e
le somme ricavate dalla vendita sono, su disposizione del magistrato, devoluti
alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.
(Articoli 264 e 265 codice di procedura penale)
Capo II
Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati
ART. 155 (L)
(Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati)
ART. 156 (R)
(Spese nella procedura di vendita di beni confiscati)
Titolo IV
Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario
per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo
ART. 157 (R)
(Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario
per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo)
1. In applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a
tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a
debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta
d'ufficio e i diritti di copia.
2. L'ufficio presso cui pende il processo attesta, all'esito del processo e su
richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di
legge.
(Raccordo con l'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602)
Titolo V
Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica
ART. 158 (L)
(Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica
ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse)
ART. 159 (R)
(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)
1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta
dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a
debito, per la metà, o per la quota di compensazione, ed è pagata per il
rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa
dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla
legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa
parte.
(Articolo 38 r.d. 23 dicembre 1897, n. 549 regolamento di esecuzione del
testo unico dell'imposta di registro, approvato con r.d. 20 maggio 1897, n.
217.)
ART. 160 (L)
(Funzioni sottoposte ad annotazioni)
1. I pagamenti dell'erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare
e le successive vicende devono essere annotati.
(Articolo 131, del regio decreto n. 2641/1865, articoli 160, 209 e 242 del
regio decreto n. 2701/1865, articolo 423, del regio decreto n. 2700/1865, e
articolo 28, del regio decreto n. 3282/1923)
ART. 161 (R)
(Elenco registri)
a) registro delle spese pagate dall'erario;
b) registro delle spese prenotate a debito;
c) registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito.
ART. 162 (R)
(Attività dell'ufficio)
1. L'ufficio che procede annota sui rispettivi registri le spese pagate dall'erario, le spese prenotate a debito, l'importo del credito recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso.
ART. 163 (R)
(Determinazione dei modelli dei registri)
1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati i modelli dei registri.
ART. 164 (R)
(Rinvio)
1. Ai registri di cui al presente testo unico si applicano gli articoli da 1
a 12 , da 15 a 20 del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro
delle finanze 27 marzo 2000, n. 264 e il decreto del Ministro della giustizia 24
maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (G.U.) del 5 giugno 2001, n.
128.
PARTE VI
PAGAMENTO
Titolo I
Titoli di pagamento delle spese
Capo
I Ordine di pagamento emesso dal funzionario
ART. 165(L)
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)
1. La liquidazione delle spese
disciplinate nel presente testo unico è sempre effettuata con ordine di
pagamento del funzionario addetto all'ufficio se non espressamente attribuita al
magistrato.
(Articolo 7, legge n. 182/1956)
ART. 166(L)
(Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale)
1. Se un testimone si trova nell'impossibilità di sostenere le
spese per raggiungere il luogo dell'esame, il funzionario addetto all'ufficio
del luogo di residenza del testimone emette l'ordine di pagamento prima della
testimonianza e lo comunica all'ufficio davanti al quale il testimone è citato
a comparire.
(Articoli 145 e 146 della tariffa penale, in collegamento con l'articolo 7,
della legge n. 182/1956)
ART. 167 (L)
(Ordine di pagamento dell'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari)
1. Le indennità di trasferta per notificazioni pagate dall'erario agli
ufficiali giudiziari sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP,
se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio
presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal
funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se
relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i
regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio
di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, se
relative al processo amministrativo e contabile.
2. L'ordine di pagamento è emesso in
favore dell'UNEP.
(Articolo 6, comma 2, legge n. 59/1979, articolo 142, commi 9 e 10,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959).
Capo
II
Decreto di pagamento emesso dal magistrato
ART. 168 (L)
(Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato
e dell'indennità di custodia)
1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e
dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato,
del magistrato che procede.
2. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico
ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.
3. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se
sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di
reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è
comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al
beneficiario ai fini dell'opposizione.
(Articolo 11, legge n. 319/1980, Articolo 140, comma1, e articolo 102 r.d. n.
2701/1865)
ART. 169 (L)
(Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino
dei luoghi)
1. La liquidazione dell'importo dovuto alle imprese private o alle strutture
tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demolizione
di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi, è effettuata con
decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede.
2. Il decreto di pagamento alle imprese private è comunicato al beneficiario e
alle parti processuali, compreso il pubblico ministero.
(Raccordo tra l'articolo 164 e il titolo X, parte II)
ART. 170 (L)
(Opposizione al decreto di pagamento)
1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del
magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di
demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali,
compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni
dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente.
2. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e
l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
3. Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali
compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere
l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può
chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i
documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
(Articolo 11 della legge n. 319/1980)
ART. 171 (R)
(Effetti del decreto di pagamento)
1. Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di
pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico.
(Raccordo con altre parti del testo unico)
Capo
III
Responsabilità
ART. 172 (L)
(Responsabilità)
1. I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle
liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del
danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro
disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità
amministrativa.
(Articolo 10, comma 3, del decreto legislativo. n. 237/1997 che riproduce
testualmente l'articolo 455, del regio decreto n. 827/1924)
Titolo
II
Pagamento delle spese per conto dell'erario
Capo
I
Soggetti abilitati e modalità di pagamento
ART. 173 (L)
(Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese)
1. Il pagamento delle spese per conto dell'erario è eseguito dal
concessionario, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui
all'articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive
modificazioni, nonché quelle di cui al presente testo unico, trattenendo le
somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni.
2. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale nei casi previsti dall'articolo
174.
(Articolo 10, commi 1, 2, 4, penultimo periodo decreto legislativo n.
237/1997)
ART. 174 (R)
(Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale)
1. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale a richiesta del
beneficiario.
2. Il pagamento è sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha
sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del
concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare
funzionamento.
ART. 175 (R)
(Ufficio competente ad eseguire il pagamento)
1. Sino a che l'ufficio che dispone il pagamento e quello che lo esegue non sono collegati con tecnologie informatiche, il concessionario o l'ufficio postale competente ad eseguire il pagamento è quello territorialmente più vicino all'ufficio che dispone il pagamento.
ART. 176(R)
(Modalità di pagamento)
1. Il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante accreditamento sul
conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento
disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore; il
creditore può chiedere il pagamento in contanti sino all'importo indicato
dall'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, come eventualmente modificato con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze ai sensi dello stesso articolo.
2. E' ammesso il pagamento in contanti a soggetto diverso dal beneficiario,
munito di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. E' ammesso l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato a
soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata
nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Capo
II
Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento
ART. 177 (R)
(Modello di pagamento)
1. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, l'ufficio che dispone il
pagamento compila l'apposito modello, con i seguenti dati:
ART. 178 (R)
(Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il pagamento)
1. Prima di compilare il modello di pagamento, l'ufficio acquisisce la
fattura rilasciata dal creditore, se questi è soggetto all'imposta sul valore
aggiunto.
2. La fattura può essere emessa con imposta sul valore aggiunto (IVA) ad
esigibilità differita ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Capo
III
Adempimenti dei soggetti che eseguono il pagamento
ART. 179 (R)
(Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale)
1. L'ufficio che esegue il pagamento accerta la regolarità formale del
modello, verificando la presenza dei dati indicati all'articolo 177, comma 1, e
rifiuta il pagamento qualora il modello sia privo di uno o più di essi.
2. L'ufficio che esegue il pagamento identifica il soggetto che richiede il
pagamento in contanti, acquisisce la firma di quietanza, acquisisce l'eventuale
delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario, o annota gli
estremi dell'accreditamento sul conto corrente bancario o postale sul modello di
pagamento; ordina cronologicamente per giornata i modelli di pagamento pervenuti
ed esegue l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, rispettando
l'ordine cronologico e l'ordine crescente d'importo.
3. Se non è possibile eseguire il pagamento in contanti per inutile decorso del
termine di decadenza, o l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale,
per cessazione del rapporto, per errata indicazione del numero di conto o per
qualsiasi altra causa, l'ufficio restituisce il modello di pagamento all'ufficio
che lo ha inviato ed effettua apposita annotazione nel prospetto riepilogativo
di cui all'articolo 182.
ART. 180 (R)
(Adempimenti dell'ufficio postale)
1. L'ufficio postale rimette il modello di pagamento quietanzato alla
competente filiale di Poste Italiane S.p.a.
2. L'ufficio postale, nel caso in cui non sia possibile eseguire
l'accreditamento sul conto corrente postale, ne dà comunicazione alla
competente filiale di Poste Italiane S.p.a.
ART. 181 (R)
(Adempimenti del concessionario)
1. Se l'accreditamento non può essere eseguito per mancanza o insufficienza
di fondi, il concessionario dispone l'accreditamento, per l'intero o per il
residuo, nei giorni immediatamente successivi e fino alla concorrenza della
somma spettante al beneficiario.
2. Nel caso di più accreditamenti relativi allo stesso pagamento il
concessionario ha diritto ad un solo compenso.
3. Le somme non accreditate sui conti correnti bancari dei beneficiari vanno
riversate dal concessionario, unitamente ai relativi compensi trattenuti, alla
Sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, entro
il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è pervenuta la
comunicazione del mancato accredito, con imputazione ai capitoli di entrata cui
sarebbero dovute affluire le somme utilizzate per il pagamento.
4. Il concessionario indica nei propri elaborati contabili i pagamenti eseguiti
e i relativi compensi, con riferimento ai capitoli ed articoli di entrata cui
sarebbero state imputate le somme utilizzate.
5. Il concessionario allega copia del modello di pagamento al proprio conto
giudiziale di fine esercizio a giustificazione delle minori somme versate
all'erario e comunica gli stessi importi, unitamente al numero dei pagamenti
eseguiti, al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in
sede di trasmissione telematica dei dati relativi alle riscossioni.
ART. 182 (R)
(Prospetto riepilogativo dei pagamenti)
1. Il concessionario e la filiale di Poste Italiane S.p.a. compilano un
prospetto riepilogativo dei pagamenti su apposito modello, conforme agli
allegati numeri 4 e 5 del presente testo unico.
2. Il modello, riferito a ciascun ufficio che ha disposto i pagamenti, contiene
i seguenti dati:
Capo
IV
Controllo sui pagamenti eseguiti e regolazioni contabili
ART. 183 (R)
(Regolazione e rimborso dei pagamenti)
1. Il funzionario delegato incaricato riscontra la corrispondenza tra il
prospetto riepilogativo e i modelli di pagamento allegati, verifica la regolarità,
anche sulla base della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento,
provvede alle eventuali rettifiche in relazione alle somme indebitamente pagate
e ai mancati accreditamenti, anche risultanti dai prospetti successivi.
2. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione, il
funzionario delegato incaricato procede all'emissione di ordinativi a valere
sulle apposite aperture di credito.
3. Gli ordinativi emessi per la regolazione contabile dei pagamenti effettuati
dal concessionario recano l'indicazione dei pertinenti capitoli dello stato di
previsione dell'entrata ai quali far affluire le corrispondenti somme.
4. Gli ordinativi per il rimborso a Poste Italiane S.p.a. dei pagamenti
effettuati sono emessi distintamente per ogni filiale, che ha predisposto il
prospetto riepilogativo, e sono accreditati sulla contabilità speciale a favore
di Poste Italiane S.p.a., in essere presso le sezioni della tesoreria
provinciale dello Stato coesistenti con le singole filiali interessate.
5. Il funzionario delegato, entro i termini previsti dalla legge e dal
regolamento di contabilità generale dello Stato, presenta alla competente
ragioneria provinciale dello Stato il rendiconto delle somme complessivamente a
lui accreditate; per il Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi
regionali e la Corte dei conti il funzionario delegato presenta il rendiconto
secondo i rispettivi regolamenti di autonomia finanziaria.
ART. 184 (R)
(Versamento di ritenute e di imposte)
1. Il funzionario delegato effettua il versamento all'erario delle ritenute e dell'imposta di bollo, il versamento alle Regioni e ai Comuni dell'addizionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), nonché il versamento alle Regioni dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con distinti ordinativi tratti sulle aperture di credito.
ART. 185 (R)
(Aperture di credito)
1. Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono
disposte con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, per il processo
civile e penale, del Ministero della difesa, per il processo penale militare,
del Ministero dell'economia e delle finanze, per il processo tributario, nonché
secondo le modalità previste dai regolamenti concernenti la disciplina
dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi
regionali e della Corte dei conti, per il procedimento amministrativo e
contabile.
2. Le amministrazioni diverse da quelle statali comunicano alla competente
ragioneria provinciale dello Stato l'importo e la data di accreditamento dei
fondi trasferiti al funzionario delegato incaricato del rimborso e della
regolazione dei pagamenti.
ART. 186 (R)
(Funzionari delegati)
1. I funzionari amministrativi che svolgono la funzione di funzionari delegati sono quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della difesa, quelli risultanti dall'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, nonché quelli risultanti dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti.
ART. 187 (R)
(Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi)
1. Le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilità del
concessionario o dell'ufficio postale sono recuperate mediante iscrizione a
ruolo, nei confronti del beneficiario, da parte dell'ufficio che dispone il
pagamento.
2. Le somme indebitamente pagate ascrivibili a responsabilità del
concessionario o dell'ufficio postale, sono escluse dagli ordinativi di
pagamento emessi dal funzionario delegato, previa rettifica dei modelli
riepilogativi e, qualora già comprese negli ordinativi di pagamento, sono
stornate unitamente ai relativi compensi, maggiorate dalle sanzioni previste
dall'articolo 14, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, negli
ordinativi di pagamento successivi.
(Articolo 10, comma 4, ultimo periodo, decreto legislativo. n. 237/1997)
Capo
V
Compensi ai soggetti che eseguono il pagamento
ART. 188 (L)
(Compensi ai concessionari)
1. Per ogni pagamento effettuato, al concessionario spetta un compenso da
trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato competente.
2. La misura del compenso è fissata con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze tenuto conto degli elementi che concorrono alla formazione del
relativo costo.
(Articolo 12 del decreto legislativo n. 237/1997)
ART. 189 (R)
(Compensi a Poste Italiane S.p.a)
1. I rapporti con le Poste Italiane S.p.a. per i pagamenti effettuati sono
regolati da convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia.
2. Nella convenzione sono stabiliti, in particolare:
Capo
VI
Pagamenti con modalità telematica
ART. 190 (R)
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)
1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite, tenendo
conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le
regole tecniche telematiche per tutte le fasi della procedura.
(Articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126)
Titolo
III
Pagamento delle spese a carico dei privati
Capo
I
Pagamento del contributo unificato nel processo civile e amministrativo
ART. 191 (L)
(Determinazione delle modalità di pagamento)
1. Le modalità di pagamento del contributo unificato sono disciplinate dagli
articoli 192, 193, 194 e 195, alla cui eventuale modifica si provvede con
decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
(Articolo 9, comma 6, legge n. 488/1999)
ART. 192 (R)
(Modalità di pagamento)
1. Il contributo unificato è corrisposto mediante:
ART. 193 (R)
(Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio)
1. I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e
il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita
convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.
2. Con la convenzione sono stabiliti:
ART. 194 (R)
(Ricevuta di versamento)
1. La ricevuta del versamento contiene, a titolo di causale:
ART. 195 (R)
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)
1. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite, tenendo conto del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole
tecniche telematiche per il versamento, per la conoscenza dello stesso da parte
dell'ufficio e per il trasferimento alla tesoreria dello Stato.
(Articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n.
466)
Capo
II
Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle spese
per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
ART. 196 (L)
(Determinazione delle modalità di pagamento)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
disciplinate le modalità di pagamento, anche con riferimento all'estensione dei
collegamenti telematici, del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché
delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.
(Articolo 9, comma 6 della legge 488/1999)
Capo
III
Pagamento delle spese dai privati agli ufficiali giudiziari
ART. 197 (L)
(Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a
richiesta di parte
nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario)
1. La parte che ha richiesto la notificazione versa all'ufficiale giudiziario
i diritti e le spese di spedizione o l'indennità di trasferta.
2. Le spese eventualmente necessarie per l'invio della raccomandata di cui agli
articoli 139, 140 e 660, del codice di procedura civile sono anticipate
dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte.
3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva
determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il
rilevante numero delle richieste, la parte versa una congrua somma a favore
degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla
parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, è devoluta allo
Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese.
(Articoli 141 e 145 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959)
ART. 198 (R)
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)
1. Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a
richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, e
tributario, le regole tecniche telematiche per l'anticipo, il versamento,
l'eventuale rimborso delle somme, sono stabilite con decreto dirigenziale del
Ministero della giustizia, tenendo conto del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
(articolo 4, d.P.R. 1° marzo 2001, n. 126)
Capo
IV
Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti
tecnici
citati a richiesta di parte nel processo penale
ART. 199 (L)
(Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e
consulenti tecnici
citati a richiesta di parte nel processo penale)
1. Le spese di viaggio e le indennità spettanti a testimoni e
consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono
quantificate dal funzionario addetto all'ufficio che emette ordine di pagamento
a carico della parte che ha richiesto la citazione.
(Articolo 144, disposizioni di attuazione al c.p.p., e art. 22 d.m. n.
334/1989)
PARTE
VII
RISCOSSIONE
Titolo
I
Disposizioni generali
Capo
I
Ambito di applicabilità
ART. 200 (L)
(Applicabilità della procedura nel processo penale)
1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese
processuali penali, le pene pecuniarie, le sanzioni amministrative pecuniarie e
le spese di mantenimento dei detenuti, nonché le spese nei casi di ammissione
al patrocinio a spese dello Stato.
(Articolo 691, commi 1 e 2, 660, comma 1, 692, comma 3, del codice di
procedura penale; articolo 181, att. codice di procedura penale; articolo 75,
comma 1, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
ART. 201 (L)
(Applicabilità della procedura nel processo civile,
amministrativo, contabile, tributario)
1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese
processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
(Articolo 35 in parte, 36, 39 comma 1, regio decreto 3282/1923)
ART. 202 (L)
(Applicabilità della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali)
1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le somme dovute,
in base alle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura
penale, per sanzioni pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in
conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una
richiesta sulla base di provvedimenti non più revocabili.
(Articolo 664, c. 3 c.p.p)
ART. 203 (R)
(Esclusione della procedura per alcuni processi)
1. Le disposizioni di questa parte non si applicano ai processi di cui alla
parte IV, titoli I, III, IV e V.
(Raccordo con altra parte del T.U.)
Capo
II
Principi per il processo penale
ART. 204 (R)
(Recupero delle spese)
1. Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese,
secondo il codice di procedura penale e l'articolo 69, del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, nonchè, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.
2. Nel procedimento di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede
al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di
cassazione.
3. Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del
codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia
dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti.
(Raccordo con il c.p.p., l'art. 69, d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e altra
parte del t.u.)
ART. 205 (L)
(Recupero per intero e forfettizzato)
1. Le spese del processo anticipate dall'erario sono recuperate per intero, ad eccezione dei diritti e delle indennità di trasferta spettanti all'ufficiale
giudiziario e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a
richiesta dell'ufficio, che sono recuperati nella misura fissa stabilita con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al numero degli
atti e delle attività mediamente compiute in ciascun processo e stabilisce la
quota spettante per diritti all'ufficiale giudiziario.
(Articolo 199 att. c.p.p., articolo 142, c. 3, D.P.R. n. 1229/1959)
ART. 206 (R)
(Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare)
1. Le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal
codice di procedura penale, dei detenuti in stato di custodia cautelare sono
recuperate secondo le regole comuni alle altre spese, in mancanza di
remunerazione o per la parte residuata dal prelievo sulla remunerazione.
(Raccordo con il c.p.p.)
Capo
III
Principi per il processo civile, amministrativo, contabile, tributario
ART. 207 (R)
(Recupero delle spese)
1. Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato sono recuperate secondo le disposizioni della parte III del presente testo
unico.
(Raccordo con altra parte del T.U.)
Capo
IV
Definizioni
ART. 208 (R)
(Ufficio competente)
1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che
seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle
attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato, diverso
dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso
il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo.
2. Negli articoli 6, 15, 16, 18, 22, 38, 39, 47, 57 e 59 del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, i termini "ente creditore" e "soggetti
creditori" non si riferiscono all'ufficio di cui al comma 1.
(Articolo 429 R.D. 2700/1865 e articoli 42 e 43 DM 1866 Istruzioni tariffa
civile)
ART. 209 (R)
(Ufficio competente per le spese di mantenimento)
1. Per le spese di mantenimento l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso l'ultimo istituto nel quale il condannato è stato ristretto.
ART. 210 (R)
(Discarico automatico)
1. Ai fini delle norme che seguono, il discarico automatico del credito
iscritto a ruolo comporta l'eliminazione dalle scritture patrimoniali dei
crediti erariali, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tiene luogo dell'annullamento del credito
previsto dall'articolo 265, comma 3, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
(Raccordo con gli articoli individuati nella norma)
Titolo
II
Disposizioni generali per spese processuali, spese di mantenimento,
pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie
e sanzioni pecuniarie processuali
Capo
I
Adempimento spontaneo
ART. 211 (R)
(Quantificazione dell'importo dovuto)
1. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 237, il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per
spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma
da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti
giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative
pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci
dell'importo complessivo.
2. Il funzionario addetto all'ufficio, altresì, corregge eventuali propri
errori, d'ufficio o su istanza di parte.
ART. 212 (R)
(Invito al pagamento)
1. Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge
l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in
istituto, l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo
dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso
di mancato pagamento entro i termini stabiliti.
2. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del
provvedimento da cui sorge l'obbligo, o dalla cessazione dell'espiazione della
pena in istituto, l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell'articolo 137 e
seguenti del codice di procedura civile, dell'invito al pagamento cui è
allegato il modello di pagamento precompilato.
3. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento presso gli
uffici competenti indicati ed è richiesto al debitore di darne notizia entro 10
giorni dall'avvenuto pagamento.
(Articolo 181, commi 1, 2, 3, 4 att. codice di procedura penale).
Capo
II
Riscossione mediante ruolo
Articolo 213 (R)
(Iscrizione a ruolo)
1. L'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i 10 giorni per ricevere l'eventuale notizia dell'avvenuto pagamento.
ART. 214 (R)
(Trasmissione di notizie)
1. Dopo l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunica di volta in volta al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico.
ART. 215 (R)
(Sospensione amministrativa della riscossione)
1. In applicazione dell'articolo 28, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all'ufficio può sospendere la riscossione sulla base di criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
ART. 216 (R)
(Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e
rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti)
1. In applicazione dell'articolo 17, comma 6, e dell'articolo 26, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il funzionario addetto all'ufficio emette gli ordini di pagamento a valere sulle aperture di credito disposte con le modalità dell'articolo 185, per il rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e delle somme versate al debitore che ha pagato somme iscritte a ruolo riconosciute indebite.
Capo
III
Disposizioni comuni a più fasi della riscossione
ART. 217 (R)
(Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo)
1. Nel modello di pagamento e nel ruolo devono risultare gli importi
prenotati a debito a favore di soggetti diversi dall'erario per consentirne il
riversamento da parte del concessionario all'esito della riscossione.
(Articolo 138 comma 1, D.P.R. n. 1229/59)
ART. 218 (R)
(Dilazione o rateizzazione del credito)
1. Se il credito è rateizzato prima dell'iscrizione a ruolo, al primo
inadempimento è iscritto per l'intero o per il residuo.
2. Se il credito è dilazionato o rateizzato dopo l'iscrizione a ruolo, la
riscossione mediante ruolo è sospesa e al primo inadempimento è riavviata per
l'intero o per il residuo.
(Articolo 78 d.m. 1866 Istruzioni tariffa penale)
Capo
IV
Annullamento del credito
ART. 219 (R)
(Annullamento per irreperibilità)
1. Quando la notifica dell'invito al pagamento si ha per eseguita ai sensi
dell'articolo 143 del codice di procedura civile, l'ufficio annulla il credito,
previo parere conforme dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 265,
del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per gli importi ivi previsti.
(Raccordo con gli articoli 143 codice di procedura civile e 265 del regio
decreto n. 827/1924)
ART. 220 (R)
(Annullamento per insussistenza)
1. In tutti i casi in cui il credito è estinto legalmente,
l'ufficio provvede direttamente all'annullamento ai sensi dell'articolo 267,
comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
2. Se il credito è già iscritto a ruolo è discaricato automaticamente.
(Raccordo con l'articolo 267 del regio decreto n. 827/1924)
ART. 221 (R)
(Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari)
1. Nei casi in cui si applica l'articolo 338, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'ufficio provvede a tenere informato
l'ufficio finanziario in ordine alle vicende relative all'eventuale sequestro
della merce oggetto del contrabbando.
(Raccordo con le norme richiamate)
Capo
VI
Rinvio a disposizioni relative ad altre entrate dello Stato
ART. 222 (L)
(Adempimento spontaneo)
1. Per la determinazione delle entrate e dei modelli di versamento, i
soggetti incaricati della riscossione, la remunerazione del servizio, i termini
e le modalità per il versamento delle somme riscosse, le sanzioni per omesso o
insufficiente versamento, le inadempienze nell'invio di dati, si applicano
rispettivamente l'articolo 3, comma 1, l'articolo 4, l'articolo 4 bis, commi 1,
3 e 4, gli articoli 8, 13, 14 e 15, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
237 e successive modificazioni.
(Raccordo)
ART. 223 (L)
(Riscossione mediante ruolo)
1. Per la riscossione mediante ruolo, la formazione e il contenuto dei ruoli,
la consegna del ruolo al concessionario, la cartella di pagamento, la
notificazione della stessa, le modalità di pagamento delle somme iscritte a
ruolo e relativa quietanza, gli interessi di mora e l'imputazione dei pagamenti,
si applicano gli articoli 17, comma 1, e 22 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, l'articolo 12, commi 1, 2 e 4, gli articoli 24, 25, commi 1, 2 e 3,
gli articoli 26, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602; l'articolo 24, del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, e gli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.
(Raccordo)
ART. 224 (L)
(Riscossione coattiva)
1. Per la riscossione coattiva mediante espropriazione forzata mobiliare,
presso terzi, immobiliare, di beni mobili registrati, per le procedure
concorsuali si applicano rispettivamente gli articoli 45, 46, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 90, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; gli articoli 30 e 31, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nonché gli articoli 33 e 34 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.
(Raccordo)
ART. 225 (L)
(Esenzioni)
1. Per le esenzioni, la riduzione di tasse, i diritti relativi a procedure
esecutive si applicano gli articoli 47 e 48, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 66, comma 2, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.
(Raccordo)
ART. 226 (L)
(Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa
e giurisdizionale della riscossione)
1. Per le garanzie giurisdizionali e la sospensione amministrativa e
giurisdizionale della riscossione si applicano gli articoli 19 bis e 57, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché
gli articoli 28 e 29, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e
successive modificazioni.
(Raccordo)
ART. 227 (L)
(Concessionari)
1. Per l'affidamento in concessione del servizio, la vigilanza sui
concessionari, il recesso, la decadenza e la revoca, il commissario governativo
delegato, la remunerazione del servizio, l'accesso agli uffici pubblici, il
discarico per inesigibilità, la procedura di discarico e reiscrizione nei
ruoli, il recupero crediti, gli obblighi contabili e di garanzia, gli obblighi
di versamento, la cauzione, il segreto d'ufficio, la trasmissione dei flussi
informativi, la conservazione degli atti, la delega, la chiamata in causa dell'
ente creditore, i giorni festivi, il personale addetto al servizio di
riscossione, le sanzioni, il regime fiscale degli atti di affidamento delle
concessioni, le potestà legislative delle Regioni a statuto speciale e province
autonome, si applicano gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, eccetto il comma 5 bis, 18, 19, 20 eccetto il comma 5, 21, 22, 23,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 bis, 53, 54, 55, 56, e 70, del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112; nonché l'articolo 4 bis, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 237; l'articolo 16 quinquies, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
452, convertito in legge 27 febbraio 2002, n. 16; l'articolo 46, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 9, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 e
successive modificazioni.
(Raccordo)
Titolo
III
Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento
e sanzioni pecuniarie processuali
Capo
I
Estinzione legale
ART. 228 (L)
(Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)
1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi
sino alla concorrenza dei quali non si procede all'invito al pagamento sono
stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, considerati i costi per la
riscossione, anche con riferimento alle attività per le notifiche all'estero.
2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che
costituiscono il residuo di un importo originariamente più elevato.
(Articolo 80, l. n. 342 del 21 novembre 2000)
ART. 229 (R)
(Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali)
1. Per l'importo previsto dall'articolo 12 bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione
a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a sanzioni pecuniarie
processuali.
(Raccordo con l'articolo richiamato)
Capo
II
Discarico e reiscrizione a ruolo
ART. 230 (L)
(Discarico automatico per inesigibilità di crediti
relativi a spese processuali e di mantenimento)
1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi
sino alla concorrenza dei quali il credito iscritto a ruolo è discaricato
automaticamente, se risulta infruttuoso il primo pignoramento, sono stabiliti
con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei costi per la riscossione e
degli importi previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 228.
2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che
costituiscono il residuo di un importo originariamente più elevato.
(Articolo 1, L. n. 89/1989 e articolo 80, l. n. 342 del 21 novembre 2000)
ART. 231 (R)
(Reiscrizione a ruolo)
1. In applicazione dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sono fissati i criteri eccezionali sulla base dei quali l'ufficio provvede alla reiscrizione degli articoli di ruolo discaricati ai sensi degli articoli 19 e 20, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Capo
III
Dilazione e rateizzazione
ART. 232 (L)
(Dilazione e rateizzazione del pagamento)
1. Il debitore può chiedere la dilazione o la rateizzazione dell'importo
dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il
debito e il termine più breve che gli occorre per provvedervi. La richiesta è
presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
2. Sulla richiesta decide il funzionario addetto all'ufficio entro un mese dalla
presentazione.
3. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.
4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente
dal beneficio ed è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante
parte del debito.
5. Per gli interessi si applicano l'articolo 21, commi 1 e 2, e l'articolo 22,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e
successive modificazioni.
(Articoli 237 e 238 T.P., articolo 78 d.m. 1866, come incisi dall'articolo 5,
lett. e) r.d. n. 200/1922)
ART. 233 (R)
(Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione)
1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuati i
criteri, anche in riferimento alla condizione del debitore, e sono stabilite le
modalità della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione e delle
comunicazioni al concessionario.
(Articolo 79 DM 1866)
Capo
IV
Spese relative alle procedure esecutive attivate dal concessionario
per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo
ART. 234 (R)
(Riscossione delle spese)
1. Ai sensi dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, le spese delle procedure esecutive relative a tutte le
entrate iscritte a ruolo sono riscosse dal concessionario nel procedimento in
corso per la riscossione coattiva del credito principale.
(Articolo 6, r.d. n. 85/1922 e raccordo con la norma richiamata nel testo).
Titolo
IV
Disposizioni particolari per pene pecuniarie
Capo
I
Recupero delle pene pecuniarie e conversione
ART. 235 (L)
(Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza)
1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese e alle pene pecuniarie,
dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede
all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.
2. Se l'invito al pagamento delle spese e delle pene pecuniarie si riferisce a
reati per i quali c'è stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la
notifica si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura
civile, annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per
l'esecuzione con il rito degli irreperibili.
3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti
all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito.
(Articolo 660 codice di procedura penale e raccordo con l'articolo 143 del
codice di procedura civile)
ART. 236 (L)
(Pene pecuniarie rateizzate)
1. Per le pene pecuniarie rateizzate, rispettivamente ai sensi dell'articolo
133 ter del codice penale e dell'articolo 238, l'invito al pagamento o il
provvedimento del giudice nella fase della conversione contiene l'indicazione
dell'importo e la scadenza delle singole rate.
2. Il termine per il pagamento decorre dalla scadenza delle singole rate.
3. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.
4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente
dal beneficio ed è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante
parte del suo debito.
(Articolo 181, comma 3, disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale)
ART. 237 (L)
(Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie)
1. L'ufficio investe il pubblico ministero, perché attivi la conversione
presso il giudice dell'esecuzione competente, entro 20 giorni dalla ricezione
della prima comunicazione, da parte del concessionario, relativa all'infruttuoso
esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
2. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso.
(Articolo 182, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale, articolo 660, comma 2, prima parte codice di procedura penale, articolo
42 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274).
ART. 238 (L)
(Conversione delle pene pecuniarie)
1. Il giudice dell'esecuzione competente, al fine di accertare l'effettiva
insolvibilità del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della
residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedono nuovi
beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi
finanziari.
2. Se il debitore risulta solvibile, il concessionario riprende la riscossione
coattiva sullo stesso articolo di ruolo.
3. Se il giudice dell'esecuzione accerta l'insolvibilità, può disporre la
rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133 ter del codice penale,
qualora non sia stata già disposta con la sentenza di condanna, o il
differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi,
rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura, e il
concessionario è automaticamente discaricato per l'articolo di ruolo relativo.
4. Alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, anche rateizzato, è
ordinata la conversione, dell'intero o del residuo.
5. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto
del periodo durante il quale la conversione è stata differita.
6. Con l'ordinanza che dispone la conversione il giudice dell'esecuzione
determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme
vigenti.
7. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.
(Articolo 660, commi 2, 3, 4 e 5 codice di procedura penale; articolo 182,
comma 2, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale)
ART. 239 (R)
(Comunicazioni)
1. Il magistrato competente per il procedimento di conversione comunica
l'esito degli accertamenti sui nuovi beni all'ufficio e al concessionario e, in
caso di esito positivo, restituisce gli atti al pubblico ministero.
(Articolo 30 D.M. 30/9/1989, n. 334 -regolamento di attuazione del codice di
procedura penale)
Titolo
V
Disposizioni particolari per sanzioni amministrative pecuniarie
ART. 240 (L)
(Dilazione e rateizzazione del pagamento)
1. Per il pagamento rateale e per la dilazione del pagamento delle sanzioni
amministrative pecuniarie si applica l'articolo 19, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni; non si
applica l'articolo 218, comma 1.
(articolo 75, comma 2, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
ART. 241 (L)
(Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza)
1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese e alle sanzioni
amministrative pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi
dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore
risulta reperibile.
(articolo 660, comma 1, codice di procedura penale; articolo 75, comma 1,
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e raccordo con l'articolo 143 codice
di procedura civile)
ART. 242 (R)
(Raccordo)
1. Alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano gli articoli 231 e 234.
Titolo
VI
Riversamento del riscosso
Capo
I
Riversamento del riscosso dai concessionari a soggetti diversi dall'erario
ART. 243 (R)
(Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari)
1. Il concessionario, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui
all'articolo 154, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,
n. 1229, versa alla fine di ogni mese all'UNEP le somme relative a diritti e
indennità di trasferta prenotate a debito e le somme relative ai diritti di cui
all'articolo 25.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le
modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.
3. Le somme sono ripartite ai sensi dell'articolo 138, commi 4, 5 e 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
(Articolo 138, comma 2 DPR 1229/59)
ART. 244 (R)
(Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti)
1. Il concessionario, previe ritenute secondo le previsioni legislative,
versa i crediti prenotati a debito ai soggetti che ne sono titolari, entro un
mese dalla riscossione.
(Raccordo con altra parte del T.U.)
ART. 245 (L)
(Privilegi)
1. In caso di recupero parziale, tutti i crediti di soggetti
diversi dall'erario prenotati a debito sono prelevati con privilegio di pari
grado sulle somme riscosse.
(Articolo 137 DPR n. 1229/1959)
ART. 246 (R)
(Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso)
1. La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati
relativi alle spese processuali, civili, amministrative e contabili, e alle pene
pecuniarie, considerati al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle
somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale, è liquidata,
con cadenza bimestrale, dai concessionari all'UNEP.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le
modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.
(Articolo 139 DPR n. 1229/1959)
Titolo
VII
Riscossione del contributo unificato
ART. 247 (R)
(Ufficio competente)
1. Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.
ART. 248 (R)
(Invito al pagamento)
1. Entro dieci giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o
l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi
dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, l'invito al
pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione
resa e il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che
si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio
legale, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.
2. Nell'invito, cui è allegato il modello di pagamento precompilato, è fissato
il termine di un mese per il pagamento presso gli uffici competenti indicati ed
è richiesto al debitore di darne notizia entro dieci giorni dall'avvenuto
pagamento.
(Articolo 9, comma 5 bis, legge n. 488/1999, come modificata dal
decreto-legge …., convertito in legge…….)
ART. 249 (R)
(Norme applicabili)
1. Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli
articoli: 208, comma 2, riferito all'articolo 247 bis; 210; 211, comma 2; 213;
214; 215; 216; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230; 231; 234.
PARTE
VIII
DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCESSO AMMINISTRATIVO, CONTABILE, TRIBUTARIO
Titolo
I
Disposizioni relative al processo amministrativo, contabile e tributario
ART. 250 (R)
(Esclusione del diritto di certificato)
1. Nel processo amministrativo, contabile e tributario non si applica la
disciplina del presente testo unico relativa al diritto di certificato.
(Raccordo con altre norme del t.u.)
Titolo
II
Disposizioni relative al processo amministrativo
Capo
I
Disposizioni generali
ART. 251 (R)
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)
1. Nel processo amministrativo il funzionario addetto all'ufficio che emette
l'ordine di pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento
concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i
Tribunali amministrativi regionali.
(Raccordo con altre norme del T.U. e con l'autonomia finanziaria)
Capo
II
Diritto di copia
ART. 252 (L)
(Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari)
1. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata
ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare, per il rilascio di copia
conforme dei documenti e degli atti prodotti la parte è obbligata al pagamento
solo del costo materiale di riproduzione.
(Articolo 23, comma 8, ultima parte del 3° periodo, l. n. 1034/1971, come
modificato dall'articolo 1, comma 3, l. n. 205/2000)
Articolo 253 (R)
(Determinazione dell'importo e pagamento)
1. L'importo del costo e le modalità di pagamento sono determinati dal Segretario generale della giustizia amministrativa, nell'ambito di eventuali direttive del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in modo che l'importo sia più basso di quello previsto per il rilascio di copie autentiche e le modalità di pagamento siano conformi a quelle utilizzate per i diritti di copia.
Titolo
III
Disposizioni relative al processo contabile
Capo
I
Disposizioni generali
ART. 254 (R)
(Imposta di bollo)
1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo
contabile.
(Raccordo dell'art.9, legge n. 488/1999 e con disciplina esterna al testo
unico)
ART. 255 (R)
(Procedure di anticipo e riscossione delle spese)
1. Nel processo contabile di responsabilità e di conto le spese relative
agli atti disposti dal magistrato sono anticipate dall'erario e sono riscosse,
unitamente al credito principale, nelle modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260.
(Raccordo con l'articolo 24, R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 e articolo 76, R.D.
12 luglio 1934, n. 1214)
ART. 256 (R)
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)
1. Nel processo contabile il funzionario addetto all'ufficio che emette
l'ordine di pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento
concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti.
(Raccordo con altre norme del T.U. e con l'autonomia finanziaria)
Capo
II
Tassa fissa
ART. 257(L)
(Tassa fissa)
1. Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per
revocazione nel processo contabile è dovuta una tassa fissa di euro 1,55.
2. La tassa non è dovuta nel processo ad istanza del pubblico ministero o di
persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e nel processo in materia
pensionistica.
(Articolo 5, L. 21 marzo 1953, n. 161; articolo 5 L. 25 aprile 1957, n. 283)
ART. 258 (R)
(Modalità di pagamento)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il
pagamento è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'atto
introduttivo.
2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante il timbro a
secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sull'atto introduttivo.
3. Le modalità di pagamento stabilite con il regolamento di cui all'articolo
196 valgono anche per il pagamento della tassa fissa.
(Articolo 5, L. 21 marzo 1953, n. 161)
Capo
III
Pubblicazione di provvedimenti del magistrato
ART. 259 (L)
(Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato)
1. Nei processi in materia pensionistica la pubblicazione dell'avviso di cui
all'articolo 5, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, è gratuita.
(Articolo 5, comma 3, 2° periodo, legge n. 205/2000)
Titolo
IV
Disposizioni relative al processo tributario
Capo
I
Disposizioni generali
ART. 260 (R)
(Imposta di bollo)
1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo
tributario.
(Raccordo con l'articolo 9, legge n. 488/1999 e con disciplina esterna al
testo unico)
ART. 261 (R)
(Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione)
1. Al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina
prevista dal presente testo unico per il processo civile.
(Raccordo con l'articolo 62 decreto legislativo n. 546/1992)
Capo
II
Diritto di copia
ART. 262 (L)
(Diritto di copia)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40, nel
processo tributario di primo e di secondo grado i richiedenti corrispondono il
diritto di copia nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze in base al costo del servizio.
(Articolo 25, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992)
ART. 263 (L)
(Esenzione)
1. Nel processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia
non è dovuto se la copia è richiesta dall'ufficio tributario.
(articolo 25, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992)
ART. 264 (R)
(Modalità di pagamento)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il
pagamento è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo
sull'originale.
2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante timbro a secco
dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sulla copia.
(Articolo 25, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992)
PARTE
IX
NORME TRANSITORIE
Titolo
I
Voci di spesa
Capo
I
Contributo unificato nel processo civile e amministrativo
ART. 265 (L)
(Contributo unificato)
1. Per i processi civili e amministrativi già iscritti a ruolo alla data del
1° marzo 2002, la parte si avvale delle disposizioni della parte II, titolo I,
versando, per la prima udienza utile, l'importo del contributo di cui
all'articolo 13 in ragione:
a) del venti per cento per le cause iscritte prima dell'anno 1997;
b) del cinquanta per cento per le cause iscritte prima del 1° gennaio 2000;
c) del settanta per cento per le cause iscritte dal 1° gennaio 2000.
2. Non sono soggetti al contributo i processi rimessi al collegio o assunti in
decisione, anche se rimessi sul ruolo successivamente al 1° marzo 2002, né i
processi iscritti a ruolo anteriormente al 1° gennaio 1992.
3. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo
di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria,
di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.
4. Per i processi iscritti a ruolo dal 1° al 12 marzo 2002 e per i processi già
iscritti a ruolo alla data del 1° marzo 2002, per i quali la parte si è
avvalsa della facoltà di versare il contributo unificato nella misura del
cinquanta per cento, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a
rimborso, ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.
5. Per i diritti di copia si applicano le norme del presente testo unico.
(Articolo 9, comma 11, della legge 23.12.1999, n. 488, come sostituito dal
decreto-legge …….., convertito in legge………..; articolo 4,
decreto-legge………., convertito in legge…………..)
Capo
II
Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile
ART. 266 (R)
(Raccordo)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 si applicano le norme di questo capo.
ART. 267 (L)
(Diritto di copia senza certificazione di conformità)
1. Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità,
è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella,
contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico.
(Legge n. 99/1989: articolo 3, comma 1, lettera c), n. 2, e tabella B)
allegata, come modificata dalla tabella II, allegata alla legge 10 ottobre 1996,
n. 525)
ART. 268 (L)
(Diritto di copia autentica)
1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti, anche da parte degli
ufficiali giudiziari, è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella,
contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.
(Tabella 1 allegata, punto 6, legge n. 488/99)
(Legge n. 99/1989: articolo 3, comma 1, lett. c) n. 1 e tabella A allegata, come
modificata dalla tabella I, allegata alla legge 10 ottobre 1996, n. 525)
ART. 269 (L)
(Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)
1. Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello
cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla
tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.
(Articolo 3, comma 3, della legge n. 525/1996 e tabella III allegata, come
modificata dall'articolo 145, comma 69, della legge .n. 388/2000)
ART. 270 (L)
(Copia urgente su supporto cartaceo)
1. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e
con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato.
(n. 14, della tabella allegata legge n. 900/1976)
ART. 271 (L)
(Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace)
1. Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono
ridotti alla metà.
(Articolo 3, comma 4, della legge n. 525/1996)
ART. 272 (L)
(Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio
1989,
n. 271- norme di attuazione al codice di procedura penale- e dell'articolo 137
del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 -disposizioni di attuazione
al codice di procedura civile )
1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell'articolo 164, del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione del codice di procedura
penale), e dell'articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e
successive modificazioni (disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile), è triplicato.
2. Se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il
funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a
ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in
solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.
(Articolo 137 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile,
come modificato dall'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n.59, parte del
secondo comma, commi terzo e quarto e parte del sesto comma; articolo 164 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, comma terzo, secondo,
terzo e quarto periodo)
Capo
III
Diritto di certificato nel processo civile e penale
ART. 273 (L)
(Diritto di certificato)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto all'articolo 40, il diritto
di certificato è così regolato:
Capo
IV
Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato
ART. 274 (L)
(Adeguamento periodico degli importi)
1. La misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato
è adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero
della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
(Articolo 3 bis, della legge n. 525/1996)
Capo
V
Ausiliari del magistrato
ART. 275 (R)
(Onorari degli ausiliari del magistrato)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 50, la misura
degli onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente
della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall'articolo 4, della legge 8 luglio
1980, n. 319, come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di
grazia e giustizia 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14
febbraio 1998, n. 37.
(Raccordo con altre norme del T.U.)
Capo
VI
Indennità di custodia
ART. 276 (R)
(Determinazione dell'indennità di custodia)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo
59, l'indennità è determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la
Prefettura, ridotte secondo equità, e, in via residuale, secondo gli usi
locali.
(Raccordo con altra parte del T.U.)
ART. 277 (R)
(Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della
difesa)
1. Sino a che non è emanata la convenzione organizzativa prevista
dall'articolo 62, l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative
del Ministero della difesa è quello quantificato da queste alla conclusione dei
lavori.
(Raccordo con altra parte del T.U.)
Capo
VIII
Registrazione degli atti giudiziari
ART. 278 (R)
(Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo)
1. Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la
trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, è
effettuata mediante copie autentiche.
(Raccordo con altra parte del T.U.)
Titolo
II
Patrocinio a spese dello Stato
ART. 279 (L)
(Ammissione al patrocinio nel processo civile,
amministrativo, contabile e tributario)
1. L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo,
contabile e tributario, deliberato secondo le leggi precedenti anteriormente al
1° luglio 2002, rimane valida e i suoi effetti sono disciplinati dalla parte
III.
(Articolo 15 noniesdecies, comma 2 della legge n. 217/1990,
come modificato dalla legge n. 134/2001)
Titolo
III
Registri
ART. 280 (R)
(Foglio delle notizie e rubrica alfabetica)
1. Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del
recupero del credito.
2. L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate
dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie
solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito.
3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia è determinato il
momento, collegato allo stato dell'informatizzazione ed eventualmente
differenziato sul territorio, in cui non si terrà più il foglio delle notizie.
4. Sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da
rubrica alfabetica.
ART. 281 (R)
(Crediti già iscritti nella tavola alfabetica)
1. I crediti già iscritti nella tavola alfabetica alla data di entrata in vigore del testo unico, se non prescritti e se non ricorrono altri casi di estinzione, sono riportati nel registro dei crediti da recuperare per l'iscrizione a ruolo.
ART. 282 (R)
(Sopravvivenza delle disposizioni vigenti)
1. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 163, i registri
sono tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore
del presente testo unico.
(Raccordo con l'emananda normativa secondaria)
Titolo
IV
Pagamento
Capo
I
Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni
ART. 283 (R)
(Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni)
1. Sino all'approvazione della convenzione prevista dall'articolo 39, le
spese postali per notificazioni a carico dell'erario sono liquidate mensilmente
dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal
funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al
processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento
dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché
dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina
dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi
regionali e della Corte dei conti se relative al processo amministrativo e
contabile.
2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'ufficio postale.
(Articolo 142, comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 1229/59 e
raccordo)
Capo
II
Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle spese
per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
ART. 284 (R)
(Raccordo)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, si applicano le norme che seguono.
ART. 285 (R)
(Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle
spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile)
1. Il pagamento del diritto di copia,
del diritto di certificato, nonché
delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile è
effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo.
2. Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo
civile, la parte applica le marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto
equipollente, di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile.
3. Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica
sull'originale o sull'istanza.
4. Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco
dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul
certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il
certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.
(Articolo 1, della legge n. 59/1979 e articolo 2, della legge n. 99/1989)
ART. 286 (R)
(Modalità di pagamento della copia di compact disk)
1. Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità
previste per il pagamento del contributo unificato.
(Raccordo con altre parti del T.U.)
Titolo
V
Riscossione
Capo
I
Disposizioni su crediti di importo determinato
ART. 287 (R)
(Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali
e di mantenimento di un certo importo)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 228, per
l'importo previsto dall'articolo 12 bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a
ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di
mantenimento.
(Raccordo tra la norma a regime e l'articolo richiamato)
ART. 288 (L)
(Discarico automatico per inesigibilità delle spese processuali e di
mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82)
1. Sino a che i regolamenti previsti dall'articolo 228 e dall'articolo 230
non individuano importi più alti, il credito iscritto a ruolo concernente le
spese processuali e di mantenimento di importo non superiore a euro 25,82 è
discaricato automaticamente se risulta infruttuoso il primo pignoramento.
2. L'importo massimo è adeguato ogni biennio, in relazione alla variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente, con decreto
dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.
(Articolo 1, l. n. 89/1989)
Capo
II
Riversamento del riscosso dall'erario a terzi
ART. 289 (L)
(Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri)
1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei
trattamenti erogati dalla cassa previdenza dei cancellieri, a questa spetta lo
0,9% sui crediti recuperati relativi alle spese processuali civili e penali e
alle pene pecuniarie, considerate al netto delle somme riversate a terzi, nonché
sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale.
(Articolo 6, comma 3, della legge n. 734/1973).
ART. 290 (R)
(Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri)
1. In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre
1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 289 sono liquidate con decreto
dirigenziale del Ministero della giustizia.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuate le
modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai
concessionari.
ART. 291(L)
(Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati
finanziari)
1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei
trattamenti erogati dalle casse di previdenza, agli accertatori dei reati
finanziari spetta una percentuale sui crediti recuperati relativi alle pene
pecuniarie, alle sanzioni amministrative e ai beni confiscati.
2. I soggetti beneficiari, la base di calcolo e la misura percentuale risultano
dalle previsioni di cui: all'articolo 113, della legge 17 luglio 1942, n. 907;
all'articolo 1, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 15
dicembre 1947, n. 1511; all'articolo 1, della legge 7 febbraio 1951, n. 168;
all'articolo 26, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216; all'articolo 75, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; all'articolo
37, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641; all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642; all'articolo 337, del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43; all'articolo 70, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; all'articolo 30, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e da eventuali altre norme
vigenti alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
(Raccordo dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 734/1973, con le norme
richiamate)
ART. 292 (R)
(Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati
finanziari)
1. In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre
1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 296 sono liquidate con decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono
individuate le modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire le
notizie utili dai concessionari.
PARTE
X
DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI
ART. 293 (L)
(Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche
e ai tribunali regionali delle acque pubbliche)
1. Nei processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai
tribunali regionali delle acque pubbliche si applicano le norme del presente
testo unico, a regime e transitorie, relative al processo civile.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per la chiusura
della contabilità.
ART. 294 (L)
(Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato)
1. Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente
ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della
nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne
tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della
normativa stessa.
(Articolo 18 della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n.
134/2001)
ART. 295 (L)
(Rinvio per la copertura finanziaria)
1. Per l'onere finanziario derivante dall'attuazione delle norme della legge
28 marzo 2001, n. 134, comprese nel presente testo unico, si provvede a norma
dell'articolo 22 della legge stessa.
(Raccordo con la norma richiamata)
ART. 296 (L)
(Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico)
1. I rinvii contenuti nel presente testo unico a disposizioni primarie e
secondarie si intendono riferiti alle modificazioni delle medesime, anche
successive all'entrata in vigore del testo unico, salvo espressa esclusione del
legislatore.
2. Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere
abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito,
attraverso l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o
modificare.
(Raccordo con l'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n.50)
ART. 297 (R)
(Non applicabilità di norme)
1. Non si applicano alle spese di giustizia gli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
ART. 298 (L)
(Norme che restano abrogate)
1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque abrogate le seguenti disposizioni:
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: gli articoli da 10 a 244, già
espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835; l'articolo 245, già
espressamente, dall'allegato B, della legge 19 marzo 1911, n. 201; gli
articoli 275 e 276, da 286 a 289, già espressamente, dalla legge 19 marzo
1911, n. 201, gli articoli da 378 a 383 e da 389 a 396, già espressamente,
dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: gli articoli 7, comma primo; 8;
9; 13 comma primo; 14; 15; 16 comma primo, secondo, terzo, quarto e quinto;
18; da 20 a 23; da 25 a 31; 32, comma primo; da 33 a 38; 48; 115 n. 2; 116;
120; 121; 137; e 149, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto
3 maggio 1923, n. 1043; gli articoli 84; 176; e 178, già espressamente, dalla
legge 19 marzo 1911, n. 201, gli articoli da 50 a 76, già espressamente,
dalla legge 29 giugno 1882, n. 835;
- la legge 20 luglio 1922, n. 995, già espressamente, dall'articolo 31, del
regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
- il regio decreto 15 settembre 1922, n. 1294, già espressamente,
dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
- del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: gli articoli da 7 a 18, già
espressamente, dalla legge 1 dicembre 1956, n. 1426 e dalla legge 15 aprile
1961, n. 291;
- il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, già espressamente,
dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1°
luglio 2002;
- l'articolo 23, del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, già espressamente,
dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
- l'articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, già
espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
- del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486: gli articoli da 8 a 16, già
espressamente, dall'articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734;
- l'articolo 7, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, già espressamente,
dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- l'articolo 4, della legge 9 aprile 1953, n. 226, già espressamente,
dall'articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734;
- la legge 1° dicembre 1956, n. 1426, già espressamente, dall'articolo 13,
della legge 8 luglio 1980, n. 319;
- l'articolo 4, della legge 25 aprile 1957, n. 283, già espressamente,
dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000 n. 342;
- gli articoli da 11 a 16, della legge 11 agosto 1973, n. 533, già
espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con
decorrenza dal 1° luglio 2002;
- l'articolo 9, comma 10, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, già
espressamente, dall'art. 33, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- l'articolo 152, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già espressamente,
dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n.134.
ART. 299 (L)
(Abrogazioni di norme primarie)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le
seguenti disposizioni:
- il regio decreto 26 gennaio 1865, n. 2134;
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: tutte le disposizioni diverse
da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: tutte le disposizioni diverse
da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- la legge 26 agosto 1868, n. 4548;
- la legge 8 agosto 1895, n. 556;
- l'articolo 146, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;
- la legge 19 marzo 1911, n. 201;
- l'articolo 37, del regio decreto 22 novembre 1914, n.1486;
- il regio decreto 22 gennaio 1922, n. 85;
- del regio decreto 22 gennaio 1922, n. 200, l' articolo 5, lett. e), f), g);
l'articolo 9;
- il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: tutte le disposizioni diverse da
quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, l'articolo 2, comma 1,
limitatamente alle parole: "e nei giudizi penali"; l'articolo 5,
ultimo comma; l'articolo 7; l'articolo 11; all'articolo 15, il comma 5,
limitatamente alle parole: "alla giunta provinciale amministrativa in
sede contenziosa" e il comma 6; l'articolo 16, comma 4; l'articolo 21,
comma 3, limitatamente alle parole: "la giunta provinciale
amministrativa"; l'articolo 24, limitatamente alle parole: "e
7", "e dal prefetto"; l'articolo 25, comma 2; l'articolo 27
limitatamente alle parole: "o alla giunta provinciale amministrativa in
sede contenziosa"; l'articolo 28; l'articolo 29 comma 2, l'articolo 34,
comma 1, limitatamente alle parole: "alla giunta provinciale
amministrativa"; l'articolo 35 limitatamente alle seguenti: "che ne
curerà direttamente il rimborso"; l'articolo 36; l'articolo 39 primo,
secondo, terzo e quarto comma; l'articolo 40; l'articolo 4; l'articolo 42;
- l'articolo 22, del regio decreto 23 marzo 1931, n. 249;
- il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1071, come modificato dal regio decreto
5 settembre 1938, n. 1493;
- l'articolo 80, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
- l'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto luogotenenziale 20 luglio 1934
n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835;
- il regio decreto legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28
maggio 1936, n.1059;
- l'articolo 90 del regio decreto 28 ottobre 1940 n. 1443 (codice di procedura
civile);
- del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni di attuazione al
codice di procedura civile), gli articoli: da 38 a 43; 107; dell'articolo 134,
come sostituito dall'articolo 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 59, al
secondo comma, il n.1, limitatamente alle parole da "o le ricevute"
sino a "cancelleria e" e alle parole " diritto di chiamata di
causa"; il n. 4, limitatamente alle parole "o ricevute di versamenti
sui conti correnti postali"; il quarto comma, limitatamente alle parole
"o ricevute di versamento sui conti correnti postali"; il settimo
comma; l'articolo 137, come modificato dall'articolo 5 della legge 7 febbraio
1979, n. 59, secondo comma, limitatamente alle parole da "la quale"
sino a "la somma dovuta"; l'articolo 137, commi terzo, quarto, e
sesto, limitatamente alle parole "a norma del secondo e terzo
comma";
- del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile),l'articolo 336,
ultimo comma (aggiunto dalla legge 28 marzo 2001, n.149), limitatamente alle
parole: "anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge";
- del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: gli articoli 21, terzo comma; 91;
133, secondo comma;
- l'articolo 112, primo comma, primo periodo, della legge 17 luglio 1942, n.
907;
- del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, come modificato dalla legge
17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano
abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- l'articolo 36, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito
dall'articolo 1, della legge 25 ottobre 1982, n. 795 e dall'articolo 12 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;
- gli articoli 5 e 7, della legge 21 marzo 1953, n. 161;
- della legge 9 aprile 1953, n. 226, come modificata dalla legge 17 febbraio
1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai
sensi dell'articolo 298 e la tabella allegata;
- l'articolo 2, della legge 1 luglio 1955, n. 553;
- l' articolo 7, della legge 23 marzo 1956, n. 182;
- gli articoli 3 e 5, della legge 25 aprile 1957, n. 283;
- la legge 10 dicembre 1957, n. 978;
- l'articolo unico, commi 3 e 4, legge 2 aprile 1958, n. 319;
- del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229, gli
articoli: 113; 114; 115; 128, come sostituito dall'articolo 3, della legge 15
gennaio 1991, n. 14; 129, come sostituito dall'articolo 4, della legge 15
gennaio 1991, n. 14; 132, come sostituito dall'articolo 5, della legge 15
gennaio 1991, n. 14; 133, eccetto l'ultimo comma, come modificato, da ultimo,
dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407; 134; 135, come modificato
dall'articolo 3, della legge 3 giugno 1980, n. 240; 136, come modificato
dall'articolo 15, della legge 11 giugno 1962, n. 546; 137; 138 primo, secondo
e terzo comma, come sostituito dall'articolo 6, della legge 15 gennaio 1991,
n. 14; 139; 140, primo comma, limitatamente alle parole: "trasmesso
dall'ufficio del registro"; 141; 142, come sostituito, da ultimo,
dall'articolo 8, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 143; e 145;
- l'articolo 8, della legge 2 febbraio 1963, n. 320;
- la legge 13 luglio 1965, n. 836;
- l'articolo 5, della legge 14 marzo 1968, n.157;
- della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: l'articolo 19, comma 2, secondo
periodo; l'articolo 23, comma 8, come modificato dall'articolo 1, comma 3,
della legge 21 luglio 2000, n. 205, limitatamente alle parole "senza
oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione";
- del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:
l'articolo 17, secondo e terzo comma;
- del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214: gli
articoli 28 e 29;
- della legge 26 luglio 1975 n. 354: gli articoli 26 e 56, l'articolo 57
limitatamente alle parole "e 56", l'articolo 58 limitatamente alle
parole "esclusi quelli di cui all'articolo 56", l'articolo 70, nono
comma;
- la legge 24 dicembre 1976, n. 900 e la tabella allegata, come modificata
dalla legge 6 aprile 1984, n. 57;
- della legge 7 febbraio 1979, n. 59: gli articoli 1, 6, 10 e 11, gli allegati
1 e 2;
- la legge 8 luglio 1980, n. 319, eccetto l'articolo 4;
- l'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n.
240;
- l'articolo 75, della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- l'articolo 9, della legge 8 ottobre 1984, n. 658;
- del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:
l'articolo 59, primo comma, lettera c), limitatamente alle parole "ai
sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" e
l'articolo 61, primo comma;
- l'articolo 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
- i commi 1 e 3, dell'articolo 15, della legge 13 aprile 1988, n. 117;
- del decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447
(codice di procedura penale): gli articoli 264; 265; 660; 664 comma 3; 691;
692, comma 3; 693, all'articolo 694, il comma 2, limitatamente alle parole da
"previa anticipazione" a "tariffa penale"; 695;
- la legge 21 febbraio 1989, n. 99 e le tabelle allegate, come modificata
dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, eccetto l'articolo 10, commi 2 e 3;
- la legge 8 marzo 1989, n. 89;
- del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (norme di attuazione al codice
di procedura penale): l'articolo 32, commi 2 e 3, come modificato,
dall'articolo 17, della legge 6 marzo 2001 n. 60; l'articolo 32 bis, come
introdotto dall'articolo 18, della legge 6 marzo 2001 n. 60; gli articoli 84;
87; 144; 164, comma 3 limitatamente ai periodi secondo, terzo e quarto, gli
articoli 181, 182, 199 e 200;
- la legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 28 marzo 2001,
n.134;
- l'articolo 13, comma 6, ultimo periodo, del decreto legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato
dall'articolo 6, della legge 13 febbraio 2001, n. 45;
- del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: l'articolo 13; l'articolo
25, comma 2, limitatamente al terzo periodo; l'articolo 38, comma 1,
limitatamente alle parole ", a norma dell'articolo 25 comma 2";
- del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14
gennaio 1994, n. 19: l'articolo 1, comma 3, limitatamente alla parola "
9"; l'articolo 5, comma 7;
- della legge 10 ottobre 1996, n. 525, come modificata dalla legge 23 dicembre
2000, n.134: gli articoli 3, 3 bis e le tabelle allegate;
- del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237: l'articolo 10, come
modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 e dal decreto
legislativo 19 novembre 1998, n. 422 e l'articolo 12;
- del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 13, comma 10,
ultimo periodo, limitatamente alle parole"è ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato e";
- della legge 23 dicembre 1999, n. 488: l'articolo 9, comma 1; comma 2, come
modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 3, come sostituito dal
decreto-legge…., convertito in legge……….; comma 4, come modificato dal
decreto-legge……, convertito in legge………; comma 5, come modificato
dal decreto-legge ………, convertito in legge……….; comma 5 bis,
introdotto dal decreto-legge …….., convertito in legge………….; comma
6, come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 7; comma 8,
come sostituito dal decreto-legge ……., convertito in legge ……….;
comma 11, come sostituito dal decreto-legge…………., convertito in
legge………….; la tabella n. 1, allegata, come modificata dal
decreto-legge ……….., convertito in legge……….;
- l'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
- l' articolo 42, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
- l'articolo 80, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- l'articolo 5 bis, della legge 24 marzo, n. 89, come modificata dal
decreto-legge…………, convertito in legge…………
- l'articolo 33, commi 7 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la legge 29 marzo 2001, n. 134, con esclusione degli articoli 19, 20 e 22;
- l'articolo 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito in legge
4 agosto 2001, n. 330;
- l'articolo 75, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- l'articolo 9, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
ART. 300 (L)
(Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)
1. Nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, all'articolo 73, comma primo, n.
7, l'espressione "patrocinio gratuito" è sostituita dalla seguente:
"patrocinio a spese dello Stato".
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
all'articolo 133, ultimo comma, l'espressione "di cui al primo comma"
è sostituita dalla seguente: "di trasferta".
3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, agli
articoli 17 e 18 e alla rubrica dell'articolo 18, l'espressione "gratuito
patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello
Stato".
4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214,
all'articolo 24, comma primo, n. 5, l'espressione "gratuito
patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello
Stato".
5. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131,
all'articolo 59, l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita
dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
6. Nella legge 13 aprile 1988, n. 117, all'articolo 15, la rubrica è sostituita
dalla seguente: "Esenzioni"; il comma 2 è sostituito dal seguente:
"1. Si osserva, in quanto applicabile, l'articolo unico, della legge 2
aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto
1973, n. 533."
ART. 301 (R)
(Abrogazioni di norme secondarie)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le
seguenti disposizioni:
- l'articolo 131, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per
l'esecuzione della tariffa in materia civile), non pubblicato in G.U.;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per
l'eseguimento della tariffa in materia penale), non pubblicato in G.U.;
- il regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708;
- il regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103;
- il regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;
- l'articolo 38, del regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549;
- gli articoli da 454 a 463, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
- gli articoli 2 e 3, del regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981
- il decreto ministeriale 19 febbraio 1940, non pubblicato in G.U.;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 19 febbraio 1942, non
pubblicato in G.U.;
- del decreto del Ministro per le finanze 19 maggio 1943, non pubblicato in
G.U.: gli articoli da 104 a 110;
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820;
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n.103;
- gli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio
1988, n. 352;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564;
- gli articoli 11, comma 2; 12; 22 e 30 del decreto del Ministro di grazia e
giustizia 30 settembre 1989, n. 334;
- il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia
e giustizia 11 ottobre 1989, n. 347;
- il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1989, in G.U. 25 gennaio
1990, n. 20, come modificato dal decreto ministeriale 11 maggio 1990, in G.U.
24 maggio 1990, n. 119;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 14 febbraio 1990, non
pubblicato in G.U.;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro
del tesoro e il Ministro delle finanze 3 novembre 1990, n. 327;
- il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601;
- del decreto del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264: l'articolo
6, comma 1, limitatamente alle parole: "dall'articolo 160…regio decreto
16 marzo 1942, n. 267"; l'articolo 13, limitatamente alle parole: al
comma 1: "n. 29) registro per l'annotazione delle spese anticipate
dall'erario nelle procedure fallimentari"; "n. 39) registro per le
istanze di ammissione al gratuito patrocinio"; "n. 40) registro dei
verbali di adunanza della commissione per il gratuito patrocinio";
"n. 41) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario";
"n. 42) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti
persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 48) registro
dei ruoli"; al comma 2: numeri "40" e "41"; al comma
3: numeri "41", "42" e "48"; al comma 4: numeri
"39", "40", "41", "42" e
"48"; al comma 5: "n. 5) registro delle spese inerenti alle
cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a
debito"; al comma 6: "n. 9) registro delle spese di giustizia
anticipate dall'erario"; "n. 10) registro delle spese concernenti le
cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a
debito"; "n. 12) registro dei ruoli";
- il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n.
466;
- l'articolo 18, del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n.
204.
ART. 302 (L)
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il 1° luglio 2002.