Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario

APPLICAZIONI DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE ED UNEP

NUOVA DISCIPLINA.

(Circolare n. 2/3-S-448, in data 7 aprile 2000, del Min. Giustizia, D.G.O. G.)

Principi generali - L'esame dei provvedimenti di applicazione del personale in servizio negli Uffici giudiziari trasmessi a questa Direzione e i numerosi quesiti pervenuti hanno evidenziato l'esistenza di molteplici problemi in materia di applicazioni temporanee del personale che è opportuno chiarire.

La materia è disciplinata dall'Accordo sulla mobilità interna, sottoscritto dalla Direzione con le organizzazioni sindacali del personale in data 28 luglio 1998 (di seguito chiamato Accordo), ed in particolare dall'art. 18.

Fondamento dell'applicazione è l'esigenza di sopperire con immediatezza alla mancanza di personale in un ufficio giudiziario, sia per scopertura del posto previsto in organico sia per le assenze prolungate del personale assegnatovi.

L'istituto non può trovare applicazione, al pari del comando e del distacco, come strumento per realizzare pur comprensibili aspirazioni degli impiegati in servizio.

In via generale, costituiscono requisiti indispensabili per disporre l'applicazione la vacanza del posto che si intende coprire e l'esistenza di particolari esigenze dell'ufficio che presenta la vacanza. L'applicazione, inoltre, implica una preventiva valutazione comparata delle esigenze dell'ufficio dal quale prelevare il personale e di quello presso il quale il personale stesso deve essere applicato.

L'istituto ha di per sè natura straordinaria e non dovrebbe essere utilizzato per sopperire a carenze di personale di lunga durata. In taluni casi, tuttavia, esso costituisce l'unico strumento di gestione delle risorse umane esistenti nel distretto, a causa delle consistenti vacanze esistenti in alcuni profili che non è stato ancora possibile colmare. Quando la situazione impone di procedere ad applicazioni del personale per periodi di tempo lunghi, dovrà garantirsi un avvicendamento del personale applicato (ricorrendo, se del caso, anche all'utilizzazione del personale in servizio in uffici diversi) per evitare che il peso dell'applicazione sia a carico di una sola persona.

Il principio secondo cui per realizzare l'applicazione è necessaria la preesistente vacanza di organico può essere derogato nel caso in cui sussistano straordinarie esigenze che non possono altrimenti essere soddisfatte. Va precisato in proposito che il fabbisogno di personale di un ufficio è determinato dalla sua pianta organica. Si deve quindi presumere che in tutti i casi in cui la pianta organica dell'ufficio sia integralmente coperta il suo fabbisogno sia assicurato. Può tuttavia accadere che il carico di lavoro di un ufficio subisca un aumento che può essere strutturale o solo temporaneo. In questi casi, anche in attesa di un'eventuale ampliamento della pianta organica, sarà possibile procedere ad applicazioni per far fronte alle sopravvenute esigenze. Può inoltre avvenire che il carico di lavoro di un ufficio giudiziario sia tale da non giustificare la presenza costante di determinate figure professionali. In tali ipotesi, una volta garantiti i servizi necessari per il buon funzionamento dell'Ufficio, l'applicazione in altro ufficio del personale sotto utilizzato costituisce un comportamento corrispondente ai canoni della buona amministrazione.

Le ipotesi da ultimo delineate devono, tuttavia, costituire un'eccezione rispetto al principio generale per cui l'applicazione va disposta solo in presenza di vacanze di organico. Nei casi eccezionali di cui sopra si è detto, i relativi provvedimenti dovranno contenere l'indicazione dei motivi che giustificano il ricorso a tale procedura e i limiti temporali dell'applicazione in relazione all'atto da svolgere.

La procedura da seguire per individuare il personale da applicare è disciplinata nei commi dal 3 al 6 dell'art. 18 dell'Accordo.

Detta procedura prevede la realizzazione di un interpello tra il personale in servizio nell'ufficio dal quale operare l'applicazione e l'individuazione del dipendente da applicare sulla base dell'anzianità di servizio e di sede, secondo i criteri indicati nello stesso art. 18.

L'interpello deve riguardare tutto il personale in servizio - con la sola esclusione di quello che risulta essere assente per l'intero periodo dell'applicazione o per la maggior parte di essa - e può essere realizzato in qualunque maniera, anche informale (ad esempio con mera comunicazione sottoscritta per ricevuta dagli interessati).

È necessario, quindi, formare una graduatoria tra quanti, nell'ufficio preso in considerazione, chiedono di essere applicati o, in caso di mancanza di richieste, tra quanti vi prestano servizio, i criteri di formazione della graduatoria sono quelli enunciati nell'art. 8 dell'Accordo (anzianità di servizio e di sede), prendendo in esame tutti i criteri enunciati nei commi da 1 ad 8 ed attribuendo i relativi punteggi. Nessun rilievo, ovviamente, va dato al criterio di cui al nono comma, perchè la distanza chilometrica è identica per tutti i dipendenti dell'ufficio.

Qualora, poi, la graduatoria riguardi più persone consenzienti, è necessario assicurare, secondo quanto disposto dall'ultima parte del quarto comma dell'art. 18 dell'Accordo, la rotazione tra il personale che desidera essere applicato, nel rispetto della graduatoria delineata in base ai criteri indicati.

Poichè l'applicazione del personale può comportare il pagamento dell'indennità di missione, nella scelta dell'ufficio da cui operare l'applicazione vanno di regola preferiti quelli della stessa sede.

Prima di adottare il provvedimento di applicazione, l'autorità individuata ai sensi dei commi successivi vorrà acquisire il parere del capo dell'ufficio giudiziario dal quale va prelevato il personale da applicare. Tale parere non è vincolante, ma è necessario per conoscere utili elementi per la valutazione comparata delle esigenze dei due uffici interessati dall'applicazione. Del parere e delle ragioni che ne determinano lo scostamento sarà fatta menzione nel provvedimento di applicazione.

Le applicazioni possono essere disposte, secondo le esigenze, anche per alcuni giorni la settimana e, trattandosi di uffici nella stessa sede, anche per alcune ore al giorno.

Nei casi in cui l'applicazione sia determinata dalla necessità di ovviare alla vacanza del posto o all'assenza di personale di qualifica superiore a quella rivestita dal dipendente applicato, dovranno anche essere formalmente conferite (con il medesimo provvedimento che dispone l'applicazione) le mansioni superiori, nel rispetto della vigente normativa cui si rinvia (art. 56, D. Leg.vo n. 29/93). Si raccomanda, tuttavia, di limitare il ricorso all'attribuzione di mansioni superiori ai soli casi ove ciò sia strettamente indispensabile.

Competente a disporre le applicazioni del personale all'interno del distretto è esclusivamente il presidente della Corte di Appello o il procuratore generale della Corte di Appello del distretto dove si trova l'ufficio dal quale prelevare il dipendente da applicare, a seconda che trattasi di uffici giudicanti o requirenti (art. 75, legge 23 ottobre 1960, n. 1196).

I provvedimenti di applicazione emessi dai presidenti dei Tribunali di Sorveglianza saranno inviati alle Presidenze delle Corti di Appello che li trasmetteranno con eventuali osservazioni a questa Direzione (Ufficio Segreteria, Piante organiche, e Ufficio II).

Analogamente, le Presidenze delle Corti di Appello e le Procure generali invieranno ai predetti uffici della Direzione i provvedimenti di applicazione da loro emessi.

I provvedimenti di applicazione del personale costituiscono una particolare forma di mobilità, straordinaria e temporanea.

È necessario a tal fine che sul punto vengano rispettate corrette forme di relazioni sindacali, fornendo ai soggetti indicati nell'art. 8, secondo comma, C.C.N.L. 1998-2001 ogni utile informazione in materia.

Applicazioni distrettuali - Fatto salvo quanto verrà specificato, qualora si debba procedere all'applicazione di personale in altro ufficio del medesimo distretto, la competenza ad attuare l'intera procedura sopra richiamata spetta, ai sensi del secondo e settimo comma del citato art. 18, al presidente della Corte di Appello e al procuratore generale, rispettivamente per le applicazioni tra uffici giudicanti e requirenti.

Nel caso in cui si debba procedere ad un'applicazione che coinvolge contemporaneamente uffici giudicanti e requirenti la competenza è del presidente della Corte, d'intesa con il locale procuratore generale.

Ai sensi del secondo comma del citato articolo il presidente della Corte di Appello o il procuratore generale, secondo la competenza suindicata, determinano l'ufficio nel quale individuare il personale da applicare.

Rientrano nella competenza del presidente della Corte di Appello anche le applicazioni di personale delle sezioni distaccate di Tribunale alla sede principale e viceversa, nonchè quelle relative al personale degli uffici del giudice di pace.

Devono intendersi superate le disposizioni impartite dalla Direzione generale con nota del 30 aprile 1990 (riguardante le applicazioni di personale delle sezioni distaccate delle preture circondariali) e con nota del 3 maggio 1995 (riguardante le applicazioni di personale degli uffici del giudice di pace).

Applicazioni di personale in servizio negli uffici di sorveglianza del distretto tra gli stessi uffici e tra questi ed il tribunale di sorveglianza del capoluogo - La competenza a disporre le applicazioni ai tribunali di sorveglianza del personale in servizio negli uffici di sorveglianza, e viceversa, spetta al presidente del tribunale di sorveglianza, secondo la specifica previsione dell'art. 70-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, con l'osservanza di quanto indicato precedentemente.

Restano, tuttavia, ferme le disposizioni del citato art. 18 dell'Accordo in relazione all'individuazione della persona da applicare, trattandosi di materia che è inerente al rapporto di lavoro e che quindi è disciplinata dalle norme del codice civile e da quelle contrattuali.

APPLICAZIONI DEL PERSONALE UNEP - Le disposizioni di carattere generale previste nel paragrafo 1 sono applicabili, in quanto coerenti con il relativo ordinamento professionale, anche al personale degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti. Pure nei suoi confronti, quindi, in caso di applicazione va attuata la procedura dell'interpello prevista dal citato art. 18 dell'Accordo.

Resta ferma, ovviamente, l'esclusiva competenza del presidente della Corte di Appello per l'adozione dei provvedimenti di applicazione prevista dagli artt. 32 ss., D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

Abrogazione di precedenti disposizioni - La presente circolare disciplina e riordina l'intera materia relativa alle applicazioni e, pertanto, sostituisce le precedenti circolari emanate in materia.

Si rappresenta, inoltre, che i chiarimenti di cui sopra hanno valore di risposta ai quesiti posti alla Direzione ai quali, pertanto, non verrà data ulteriore risposta.

Si pregano i presidenti e procuratori generali di diffondere la presente nota in tutti gli uffici del distretto.