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PREINTESA RELATIVA AL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO
DEI MINISTERI STIPULATO IL 16.2.1999
Il giorno 1 Agosto 2000
, alle ore 17, 00 ha avuto
luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni e le Confederazioni sindacali nelle persone di:
per l'ARAN Prof. Domenico Carrieri, componente del
Comitato Direttivo
e, per i rappresentanti sindacali:
Organizzazioni sindacali: |
Confederazioni sindacali |
CGIL FP |
CGIL |
CISL FPS |
CISL |
UIL PA Stato |
UIL |
CONFSAL/UNSA |
CONFSAL |
Al termine della riunione le parti citate, tenuto
conto del serrato dibattito che ha preceduto l'odierna seduta hanno sottoscritto
la preintesa in oggetto nel testo che segue, dandosi reciproco atto dell'impegno
svolto per la stesura del documento e convenendo di riprendere il confronto al
termine della pausa estiva per portare a compimento l'intesa entro la seconda
decade del mese di settembre:
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
INTEGRATIVO
DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO DEI
MINISTERI STIPULATO IL 16.2.1999
INDICE
PREMESSA
TITOLO I
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - (Campo
di applicazione e finalità)
DIRITTI SINDACALI CAPO II
Art. 2 - (Diritto
di assemblea)
TITOLO II
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 3 -
(Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica)
Art. 4
- (Mobilità tra amministrazioni di
comparti diversi)
Art. 5 -
(Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
Art. 6 -
(Ricostituzione del rapporto di lavoro)
TITOLO III
CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 7 -
(Assenze per malattia)
Art. 8 - (Aspettativa)
Art. 9 - (Altre
aspettative previste da disposizioni di legge)
Art. 10 - (Diritto
allo studio)
Art. 11 - (Congedi
per la formazione)
Art. 12 - (Congedi
per eventi e cause particolari)
Art. 13 - (Congedi
dei genitori)
Art. 14
- (Tutela dei dipendenti in particolari
condizioni psico-fisiche)
Art. 15
- (Tutela dei dipendenti portatori di
handicap)
TITOLO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 16 - (Copertura
Assicurativa e patrocinio legale)
Art. 17 - (Bilinguismo)
Art. 18 -
(Trattenute per scioperi brevi)
Art. 19 - (Clausole
speciali)
Art. 20 - (Diritti
derivanti da invenzione industriale)
FLESSIBILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 21 -
(Rapporto di lavoro a tempo determinato)
Art. 22 -
(Contratto di fornitura di lavoro temporaneo)
Art. 23 -
(Contratto di formazione e lavoro)
Art. 24 -
(Rapporto di lavoro a tempo parziale)
Art. 25 -
(Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale.)
Art. 26 -
(Disciplina sperimentale del telelavoro
TITOLO VI
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 27 - (Retribuzione
e sue definizioni)
Art. 28 - (Lavoro
straordinario)
Art. 29 - (Banca
delle ore)
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30 - (
Norme di rinvio)
Art. 31 -
(Disapplicazioni)
PREMESSA
Con il presente documento le parti intendono portare
a termine il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro del personale
del comparto iniziato con il decreto legislativo 3 febbraio 1993 ed accelerato
dalla legge 59/1997 e dai successivi decreti delegati, riconducendo alla
disciplina negoziale tutti gli istituti del rapporto di lavoro.
Dall'insieme dei CCNL della stagione contrattuale
1994 – 1997 e quella del 1998 – 2001 emerge un quadro della pubblica
amministrazione completamente rinnovato per quanto attiene la politica delle
risorse umane e proiettato verso la più ampia valorizzazione delle
professionalità anche attraverso un moderno sistema classificatorio del
personale e mediante una pluralità di meccanismi premianti basati sul merito.
Nel contesto di armonizzazione delle regole e tutele
tra lavoro pubblico e privato la realizzazione completa della riforma ed una
completa utilizzazione degli istituti contrattuali citati richiedono comunque
una coerente e complessiva attivazione da parte delle amministrazioni di tutti
gli strumenti gestionali ed organizzativi previsti dalla riforma.
Da questo punto di vista la preintesa anche mediante
la nuova disciplina delle forme flessibili del rapporto di lavoro sottolinea la
particolare rilevanza di tali strumenti di gestione delle risorse umane, che
nonostante il loro carattere di sperimentalità e comunque nel rispetto delle
professionalità utilizzate, offrono alle amministrazioni forti margini di
ampliamento e qualificazione dell'offerta di lavoro e dei servizi, permettendo
altresì il superamento del ricorso alle collaborazioni coordinate o ad altre
forme di rapporto non disciplinate dal presente documento.
TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI -
Art. 1
(Campo di applicazione e finalità)
1. Il presente contratto si applica a tutto il
personale destinatario del CCNL stipulato in data 16 febbraio 1999 ed ha le
seguenti finalità:
a) completare il processo di trasformazione della
disciplina del rapporto di lavoro riconducendo alla disciplina pattizia gli
istituti non ancora regolati dai contratti collettivi vigenti;
b) disciplinare gli istituti relativi alle
flessibilità del rapporto di lavoro;
c) modificare ed integrare la normativa contrattuale
vigente considerando gli eventuali mutamenti legislativi.
2. Nelle vigenti disposizioni anche contrattuali
relative al comparto Ministeri ogni riferimento alla qualifica funzionale va
inteso come posizione economica ed area di inquadramento nella quale essa è
confluita per effetto del nuovo sistema di classificazione.
CAPO II
DIRITTI SINDACALI
Art. 2
(Diritto di assemblea)
1. I dipendenti del comparto hanno diritto a
partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei
locali concordati con le Amministrazioni per n. 10 ore annue pro capite senza
decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei
dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del
giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro:
- singolarmente
o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel
comparto ai sensi dell'art.1, comma 6 del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle
prerogative sindacali.
- dalla
R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti , con le modalità
dell'art. 8, comma 1 dell' accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto
1998;
- dalla
RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del
comparto ai sensi dell'art. 1, comma 6 del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle
prerogative sindacali;
3. Per quanto non previsto e modificato dal presente
articolo resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2
del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e
permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
TITOLO II
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 3
(Mutamento di profilo per inidoneità
psico-fisica)
1. Fatte salve le eventuali normative più
favorevoli esistenti nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via
permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale,
l'Amministrazione non potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro
per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo
per recuperarlo al servizio attivo nelle strutture organizzative del settore in
mansioni anche diverse o di altro profilo riferito alla stessa posizione
economica dell'area di inquadramento ove vi sia la disponibilità organica,
purchè compatibili con lo stato di salute ed i titoli posseduti, assicurando un
adeguato percorso di riqualificazione.
2. In caso di mancanza di posti ovvero
nell'impossibilità di rinvenire mansioni compatibili con i motivi che hanno
determinato l'inidoneità, , previo consenso dell'interessato, il dipendente può
essere impiegato in un profilo collocato in una posizione economica inferiore
della medesima area oppure in un profilo immediatamente inferiore dell'area
sottostante.
3. L'inquadramento nella posizione economica
inferiore può essere anche temporaneo ove sia legato alla mancanza di posti e
non alla inidoneità fisica allo svolgimento delle relative mansioni. In tale
caso il dipendente al verificarsi della vacanza ha titolo alla ricollocazione
nel profilo per il quale era stato giudicato idoneo.
4. La domanda di reinquadramento di cui ai commi
precedenti è presentata dal dipendente entro trenta giorni dalla data di
notifica del giudizio di inidoneità.
5. L'eventuale ricollocazione del dipendente in
altro profilo professionale ai sensi dei commi 1 e 2, è regolata da appositi
criteri stabiliti dall'Amministrazione d'intesa con le organizzazioni sindacali.
6. Nel caso in cui il dipendente venga collocato
nella posizione economica inferiore si applica l'art. 4, comma 4 della legge
68/1999.
7. Al dipendente che non possa essere ricollocato
nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza con le modalità previste dai
commi precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui
all'art. 5.
ART. 4
(Mobilita' tra amministrazioni di comparti
diversi)
L'art. 27 del CCNL è integrato dai seguenti commi:
"3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 sono
applicabili anche nei casi di mobilità tra amministrazioni di comparti diversi.
In presenza di sistemi classificatori diversi, ai fini di determinare la
corrispondenza della posizione economica e l'area di appartenenza del dipendente
trasferito si fa riferimento alla posizione o qualifica funzionale e livello
economico rivestito prima dell'inquadramento nel nuovo sistema di
classificazione dell'amministrazione di provenienza; ove il dipendente nel
comparto di provenienza abbia conseguito una progressione interna nei passaggi
verticali, per l'inquadramento si verifica la corrispondenza tra i comparti
delle originarie qualifiche o posizioni economiche con i nuovi livelli del
sistema classificatorio. Nel caso in cui il CCNL del comparto di provenienza non
abbia disciplinato il nuovo sistema di classificazione, l'inquadramento avviene
secondo le regole del CCNL del presente comparto".
" 4. Al fine di dare applicazione al comma 3 si
fa riferimento alle tabelle di corrispondenza di cui all'allegato 1".
"5. Qualora il trattamento economico tabellare
(comprensivo di eventuali fasce economiche o di posizioni "super"
secondo i vari sistemi classificatori dei comparti di provenienza) sia superiore
al trattamento della posizione economica di confluenza, esso viene mantenuto ad
personam ed eventualmente riassorbito in tutto o in parte, a seguito del
conseguimento di una posizione economica superiore nelle progressioni del
sistema classificatorio ai sensi dell'art. 15."
Art. 5
(Passaggio diretto ad altre amministrazioni del
personale in eccedenza)
1. Fermi restando gli accordi di mobilità di cui
all'art. 28/bis, del CCNL integrativo dei Ministeri sottoscritto in data 22
ottobre 1997, che possono riguardare anche amministrazioni di comparti diversi,
in relazione a quanto previsto dall'art.
35, comma 6, del d.lgs.n.29/1993, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5
dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del
personale dichiarato in eccedenza ad altre Amministrazioni del comparto e di
evitare il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile
impiegare diversamente nel proprio ambito, l'amministrazione interessata
comunica a tutte le amministrazioni del comparto, comprese quelle che hanno
articolazioni territoriali, l'elenco del personale in eccedenza distinto per
area e profilo professionale richiedendo la loro disponibilità al passaggio
diretto, in tutto o in parte, di tale personale.
Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri
enti o amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs 29/1993 presenti
sempre a livello provinciale, regionale e nazionale, al fine di accertare
ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti.
2. Le amministrazioni del comparto comunicano, entro
il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 1, l'entità dei posti
vacanti nella dotazione organica di ciascun profilo e posizione economica
nell'ambito delle aree, per i quali, tenuto conto della programmazione dei
fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza.
Le amministrazioni di altri comparti, qualora interessate, seguono le medesime
procedure.
3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori
in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le
conseguenti assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorità;
l'amministrazione dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla
richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una selezione tra più
aspiranti allo stesso posto, l'amministrazione di provenienza forma una
graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
- dipendenti portatori di handicap;
- situazione di famiglia, privilegiando il maggior
numero di familiari a carico ovvero se il lavoratore sia unico titolare di
reddito;
- maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica
amministrazione;
- particolari condizioni di salute del lavoratore,
dei familiari e dei conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui
disciplinato e in tutti gli altri casi richiamati nel presente contratto, è
accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente;
- presenza in famiglia di soggetti portatori di
handicap.
La ponderazione dei criteri e la loro integrazione
viene definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di
amministrazione.
5. Per la mobilità del personale in eccedenza, la
contrattazione integrativa nazionale di amministrazione può prevedere
specifiche iniziative di formazione e riqualificazione, al fine di favorire la
ricollocazione e l' integrazione dei lavoratori trasferiti nel nuovo contesto
organizzativo, anche in relazione al modello di classificazione vigente.
Art. 6
(Ricostituzione del rapporto di lavoro)
1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia
interrotto per effetto di dimissioni o per motivi di salute può richiedere,
entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto
di lavoro. L'amministrazione si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla
richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nella posizione
economica equivalente a quella rivestita al momento delle dimissioni, secondo il
sistema di classificazione applicato nell'amministrazione medesima.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al
dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di
legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in
correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno
dei paesi dell'Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la
ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del
corrispondente posto nella dotazione organica dell'amministrazione ed al
mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del
richiedente nonché del positivo accertamento dell'idoneità fisica qualora la
cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.
4. Qualora per effetto di dimissioni, il dipendente
goda di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in
materia di cumulo.
TITOLO III
CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 7
(Assenze per malattia)
1.Dopo il comma 7 dell'art. 21 del Ccnl, del 16.5.
95, è inserito il seguente:
"7.bis. In caso di patologie gravi che
richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi,
la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso
indice di disabilità specifica (indice di Karnossky), ai fini del presente
articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi
giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti
alle citate terapie, debitamente certificati dalla competenze Azienda sanitaria
Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in
ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a). Per
agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o
visite specialistiche, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione
dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati".
2. Al presente contratto viene allegata la tabella A
contenente esempi pratici relativi ai conteggi per le assenze per malattia.
Art. 8
(Aspettativa)
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere
concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi
di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza
decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un
triennio.
2. Il dipendente rientrato in servizio non può
usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia anche per
motivi diversi, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma
1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. I periodi di aspettativa di cui al comma 1,
fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia
previste dagli artt. 21 e 22 del CCNL 16 maggio 1995.
5. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia
venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di
età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e
dell'anzianità, sono utili – nei limiti di 170 giorni – ai fini degli
accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1,
comma 40, lett. a) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed
integrazioni.
6. L'amministrazione, qualora durante il periodo di
aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione,
invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il
dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere
servizio di propria iniziativa.
7. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto
ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che,
salvo casi di comprovato impedimento, non si presentii per riprendere servizio
alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6.
8. L'aspettativa, senza retribuzione e senza
decorrenza dell'anzianità, è concessa per un periodo massimo di sei mesi anche
al dipendente assunto presso la stessa amministrazione o altro ente o
amministrazione di altro comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a
seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova.
9. In deroga a quanto previsto dal comma 1 al
dipendente già a tempo indeterminato, assunto presso la stessa o altra
amministrazione del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di
diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro
ed incarico a tempo determinato, l'aspettativa è concessa per tutta la durata
del contratto di lavoro a termine.
10. Il presente articolo sostituisce l'art. 22
quinquies del CCNL 22 ottobre 1997.
Art. 9
(Altre aspettative previste da disposizioni di
legge)
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive,
per volontariato, per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e per
motivi sindacali restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato
ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984,
n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30
novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di
studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
3. Il dipendente, il cui coniuge o convivente
stabile presti servizio all'estero, può chiedere una aspettativa, senza
assegni, qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare
servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o il convivente
stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella
località in questione anche in amministrazione di altro comparto.
4. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può
avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione
che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per
imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno
quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente
in aspettativa.
5. Il dipendente non può usufruire
continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la
cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quelle previste dai commi 2 e 3
per poter usufruire delle quali occorre un periodo di servizio attivo di almeno
sei mesi. La
disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente
articolo nonché alle assenze di cui alla legge 1204/1971.
Art. 10
(Diritto allo studio)
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative
programmate dall'amministrazione – speciali permessi retribuiti, nella misura
massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del
personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione
all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore. Le
amministrazioni articolate territorialmente provvedono, con atti organizzativi
interni, a ripartire tra le varie sedi il contingente di personale di cui al
presente comma, definendo i relativi criteri e modalità operative in sede di
contrattazione integrativa nazionale di amministrazione.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la
partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio
universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e
di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute,
o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati
professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi
esami. Nell'ambito della contrattazione integrativa potranno essere previsti
ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di
particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall'Unione
europea ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei
soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui
al comma 4.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto
all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e
la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro
straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi le
disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi
si rispetta il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del
corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato
gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti ;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli
anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine,
frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il
primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la
condizione di cui alla lettera b);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività
didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), e b).
5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui
al comma 4, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che
frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media
superiore, universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri
indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al
beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al
diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo
l'ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza
sono definite nell'ambito delle procedure di cui all'art. 4, comma 3, lett. A),
del CCNL del 16.2.1999.
7. L'applicazione dei predetti criteri e la relativa
graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di
cui all'art. 8 del CCNL 16/02/1999
8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi
precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei
corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di
partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente
concordata con l'amministrazione, l'attestato degli esami sostenuti, anche se
con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già
utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo
comprenda l'esercizio di un tirocinio, l'amministrazione potrà valutare con il
dipendente , nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio,
modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il
conseguimento del titolo stesso.
10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi
indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel
presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i
permessi per esami previsti dall'art. 18, comma 1, prima alinea del Ccnl del
16.5.1995.
11. Il presente articolo sostituisce l'art. 17 del
DPR 44/1990.
Art. 11
(Congedi per la formazione)
1. I congedi per la formazione dei dipendenti,
disciplinati dall'art.5 della legge n.53/2000 per quanto attiene alle finalità
e durata, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di
almeno cinque anni presso le amministrazioni del comparto, possono essere
concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale
complessiva del 10% del personale delle diverse aree in servizio con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato
annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun
anno. La contrattazione integrativa nazionale di amministrazione definisce i
criteri per la distribuzione e utilizzazione della percentuale tra la sede
nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1,
i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono
presentare all'amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente
l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di
inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata
almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività formative.
4. La contrattazione integrativa a livello nazionale
di amministrazione di cui all'art. 4, comma 3 lett.A) individua i criteri da
adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla
percentuale di cui al comma 2.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative
degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione
del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del
servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3,
l'amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un
massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo può essere più
ampio per consentire la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore durante il periodo di congedo si
applica l'art.5, comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermità previsto
dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla
determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione
all'amministrazione ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute negli
artt. 21 e 22 del CCNL del 16.5.1995.
7.
Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei
commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con
diritto di priorità.
Art. 12
(Congedi per eventi e cause particolari)
1. I dipendenti hanno diritto ai permessi e ai
congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art.4, comma 1 della legge
n.53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di un parente
entro il secondo grado o del convivente stabile, pure previsti nel citato art. 4
della legge n. 53/2000 trova, invece applicazione la generale disciplina dei
permessi per lutto, contenuta nel comma 1, seconda alinea dell'art. 18 del CCNL
del 16.2.1995.
3. Resta confermata la disciplina dei permessi
retribuiti contenuta nell'art. 18 del CCNL del 16 maggio 1995, con la
precisazione che:
a) il permesso retribuito di quindici giorni
consecutivi in occasione del matrimonio può essere richiesto anche entro i
trenta giorni successivi all'evento.
b) Il comma 2 dell'art. 18 del CCNL 16 maggio 1995
è così sostituito:
"A domanda del dipendente - per particolari
motivi familiari o personali debitamente documentati - possono essere inoltre
concessi, nell'anno, tre giorni di permesso retribuito o , in alternativa 18 ore
complessive di permesso utilizzabili anche in modo frazionato . Le due tipologie
di permessi non sono cumulabili".
Art. 13
(Congedi dei genitori)
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti
disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge
n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n.903/1977 e n.53/2000.
Nel testo il richiamo delle disposizioni della legge n. 1204/1971 va, pertanto,
inteso comprensivo di tutte le modificazioni, integrazioni e sostituzioni
introdotte dalle citate leggi sopravvenute.
2. Ai fini del trattamento economico valgono le
seguenti precisazioni:
a) Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi
dell' articolo 4 e 5 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore,
anche nell'ipotesi di cui all'art.6 bis della legge n.903/1977, spetta l'intera
retribuzione fissa mensile nonché l'indennità di amministrazione di cui
all'art. 34 del CCNL 16 maggio 1995 e l'indennità di posizione organizzativa di
cui all'art. 18 del CCNL 16 febbraio 1999 ove spettante e le quote di incentivo
eventualmente previste dalla contrattazione integrativa.
b) In caso di parto prematuro, alle lavoratrici
spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data
presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un
periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre
ha la facoltà di richiedere la fruizione del restante periodo di congedo
obbligatorio post-parto ed il periodo anti-parto, qualora non fruito a decorrere
dalla data di effettivo rientro a casa del bambino, previa la presentazione di
un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio.
c) Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa
dal lavoro previsto dall'art.7, comma 1, lett. a) della legge n.1204/1971 e
successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici madri o in
alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati
complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato,
non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per
tale assenza spetta l'intera retribuzione, con esclusione dei compensi per
lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o
dannose per la salute.
d) Successivamente al periodo di astensione di cui
al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi
previsti dall'art. 7, comma 4 della legge n. 1204/1971 e successive
modificazioni e integrazioni, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono
riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino computati
complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le
modalità indicate nella stessa lettera c).
e) I periodi di assenza di cui alle lett.ere c) e
d), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni
festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova
applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di
assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della
lavoratrice.
f) Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei
periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, della legge
n.1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o il
lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della
durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di
decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque
il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova
applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
g) In presenza di particolari e comprovate
situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui
alla lettera f), la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore
precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
h) In caso di parto plurimo i periodi di riposo di
cui all'art. 10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive
rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere
utilizzate anche dal padre.
3.La presente disciplina sostituisce quella
contenuta nell'art.18 bis, del CCNL integrativo del comparto Ministeri
sottoscritto in data 22 ottobre 1997.
Art. 14
(Tutela dei dipendenti in particolari
condizioni psico-fisiche)
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il
recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata
accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative
convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di
tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un
progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono
stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del
progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per
l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento
economico previsto dall'art. 21, comma 7 del CCNL del 16.5.1995; i periodi
eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari
retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con
l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto
di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da
quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce
il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado
o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino
nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al
progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia nei
limiti massimi previsti dall'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000.
3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura
che segue il progetto – che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono
per loro volontà alle previste terapie, l'amministrazione dispone, con le
modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità
allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso
l'amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di completamento del
progetto di recupero.
Art. 15
(Tutela dei dipendenti portatori di handicap)
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il
recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata
accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative
convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore
di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di
riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti
misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per
l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento
economico previsto dall'art. 21, comma 7 del CCNL del 16.5.1995; i periodi
eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari
retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con
l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto
di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da
quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce
il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado
o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino
nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al
progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia nei
limiti massimi previsti dall'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000.
3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura
che segue il progetto – che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono
per loro volontà alle previste terapie, l'amministrazione dispone, con le
modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità
allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso
l'amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di completamento del
progetto di recupero.
5. Durante la realizzazione dei progetti di recupero
i benefici previsti dalla legge 104/1992 in tema di permessi non si cumulano con
quelli previsti dal presente articolo
TITOLO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 16
(Copertura Assicurativa e patrocinio legale)
1. Le amministrazioni stipulano una apposita polizza
assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di
trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di
trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle
prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla
copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di
danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni
trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle
persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di
trasporto di proprietà dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la
copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dei rischi di
lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia
stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze non possono eccedere
quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge sull'assicurazione
obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle società
assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e quelle
previste dal presente articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a
titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
6. Le amministrazioni nel rispetto delle voci già
stanziate nei relativi bilanci e destinate a tali finalità, possono assumere le
necessarie iniziative per la eventuale copertura assicurativa della
responsabilità civile dei dipendenti ai quali sia attribuito uno degli
incarichi di cui all'art. 18 del CCNL 16/02/1999, che operino in condizioni di
piena autonomia, con assunzione diretta di responsabilità verso l'esterno, ivi
compreso il patrocinio legale, ove non sussistano conflitti di interesse, salvo
le ipotesi di dolo e colpa grave. In particolare per il patrocinio legale si
applica l'art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
Art. 17
(Bilinguismo)
1. Al personale in servizio negli uffici delle
province autonome di Trento e Bolzano, aventi competenza regionale nonché nelle
altre Regioni a statuto speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di
obbligatorietà, il sistema del bilinguismo è attribuita una apposita indennità,
collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità
previste per il personale della regione a statuto speciale Trentino Alto Adige.
Per il personale in servizio della Regione Valle D' Aosta trovano applicazione
le misure e le modalità definite dalla Regione stessa.
2 La presente disciplina produce effetti qualora
l'istituto non risulti disciplinato da disposizioni speciali.
Art. 18
(Trattenute per scioperi brevi)
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla
giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate
alla effettiva durata della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non
inferiore a un'ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura
oraria della retribuzione di cui all'art. 27.
Art. 19
(Clausole speciali)
1. Per ciascun dipendente l'ufficio del personale
dell'amministrazione di appartenenza conserva in apposito fascicolo personale
tutti gli atti e documenti prodotti dall'amministrazione o dallo stesso
dipendente ed attinenti all'attività da lui svolta e ai fatti più
significativi che lo riguardano.
2. Relativamente agli atti e documenti conservati
nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati personali secondo
le disposizioni vigenti in materia. Il dipendente, a richiesta, può prendere
liberamente visione del proprio fascicolo personale.
3. Nei casi previsti da disposizioni emanate dagli
organi competenti, il personale è tenuto all'uso dell' uniforme di servizio,
con oneri a carico dell'amministrazione.
4. Nei casi in cui l'alloggio di servizio, per
speciali esigenze connesse al particolare tipo di mansioni svolte, costituisca
elemento necessario all'espletamento del servizio stesso, l'amministrazione ne
disciplina l'uso, con oneri a proprio carico.
Art. 20
(Diritti derivanti da invenzione industriale)
1. In materia di invenzione industriale fatta dal
dipendente nello svolgimento del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni
dell'art. 2590 Cod. Civ. e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione
nell'ambito dell'impresa.
2. In relazione all'importanza dell'invenzione
rispetto all'attività istituzionale dell'amministrazione, la contrattazione
integrativa a livello amministrazione può individuare i criteri ai fini della
corresponsione di speciali compensi per la produttività nell'ambito delle
risorse destinate alla retribuzione accessoria.
TITOLO V
FLESSIBILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
Rapporti a termine
Art. 21
(Rapporto di lavoro a tempo determinato)
1. In applicazione e ad integrazione di quanto
previsto dalla legge n.230/1962 e successive modifica-zioni e dall'art.23, comma
1, della legge n.56/1997, le amministrazioni possono stipulare contratti
individuali per l'assunzione di personale a tempo determi-nato nei seguenti
casi:
a) per la sostituzione di personale assente con
diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i casi di personale in
distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4, comma
2 e 5 della legge n.53/2000, quando l'assenza prevista superi i 60 giorni
consecutivi;
b) per la sostituzione di personale assente per
gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa
previste dagli articoli 4, 5, 7 della legge n.1204/1971 e dagli articoli 6 e 7
della legge n.903/1977, come modificate dall'art. 3 della legge n.53/2000;
c) per soddisfare particolari esigenze
straordinarie, anche derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o
dall'introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in
servizio, nel limite massimo di nove mesi;
d) per attività connesse allo svolgimento di
specifici progetti o programmi predisposti dalle amministrazioni, quando alle
stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio,
nel limite massimo di dodici mesi;
e) per la temporanea copertura di posti vacanti
nelle diverse categorie, per un periodo massimo
di otto mesi e purché siano avviate la
procedure per la copertura dei posti stessi.
2. L'amministrazione fa ricorso ai casi previsti dal
comma 1, lettere c) e d) quando nell'ambito della programmazione del fabbisogno
non si sia deciso di fare ricorso alle altre forme di flessibilità previste
dagli artt. 22 e 23.
3. Anche al fine di favorire standards di qualità
nell'erogazione dei servizi, le amministrazioni, nei casi in cui le assunzioni
siano programmabili, individuano, previa concertazione ai sensi dell'art. 8,
comma 1 del CCNL dell'16. 2.1999, i fabbisogni di personale da assumere ai sensi
del presente articolo.
4. Le amministrazioni disciplinano, con gli atti
previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art.
36 e 36 bis del D.Lgs.n.29/1993, le procedure selettive - anche semplificate -
per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine di cui al comma
1.
5. Nei casi di cui alle lettere a) e b),
l'amministrazione può procedere ad assunzioni a termine anche per lo
svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito,
assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni
superiori ai sensi dell'art.56 del D.Lgs.n.29/1993, a quelle proprie del
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
6. Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel
contratto individuale è specificato per iscritto la causa della sostituzione ed
il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il
dipendente assente con diritto alla conservazione del posto ma anche l'altro
dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente
comma 5.
7. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente,
sen-za diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto
indivi-duale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del
lavoratore sostituito.
8. In tutti i casi in cui il CCNL integrativo del 22
ottobre 1997 prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con
corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli
previsti dai commi 7 e 10 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a
tempo determinato il termine di preavviso é fissato in un giorno per ogni
periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e comunque non può
superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno.
9. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a
tempo pieno ovvero anche a tempo parziale.
10. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in
relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad
un periodo di prova, secondo la disciplina, dell'art. 2 del CCNL del 22 ottobre
1997, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei
mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto
previsto dalla predetta clausola, in qualunque momento del periodo di prova,
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né
di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di
cui al comma 11. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla
controparte e ove posto in essere dall' amministrazione deve essere motivato.
11. Al personale assunto a tempo determinato si
applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per
il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del
contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
a) le ferie maturano in proporzione della durata del
servizio prestato;
b) in caso di assenza per malattia, fermi restando -
in quanto compatibili - i criteri stabiliti dagli artt. 21 e 22 del CCNL 16
maggio 1995, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito
con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638. I periodi per i quali
spetta il trattamento economico intero e quelli per i quali spetta il
trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all'art. 21, comma
7, del citato CCNL, in misura proporzionalmente rapportata alla durata prevista
del servizio, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi
(cfr. Tabella A). Il trattamento economico non può comunque essere erogato
oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del
posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il
termine massimo fissato dall'art. 21 del predetto CCNL;
c) possono essere concessi permessi non retribuiti
per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi
retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 18, comma 3, del CCNL
del 16.5.1995;
d) in tutti i casi di assunzioni a tempo determinato
per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a
termine non sia possibile applicare il disposto dell'art. 2 del CCNL stipulato
in data 22 ottobre 1997, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione
dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non
li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti
previsti per l'assunzione il rapporto è risolto con effetto immediato, salva
l'applicazione dell'art. 2126 c.c.
e) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi
di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i
lavoratori dipendenti, compresa la legge n.53/2000. Per i casi di permesso per
lutto si applica l'art. 12, comma 2.
12 . Il contratto a termine è nullo e produce
unicamente gli effetti di cui all'art. 2126 c.c. quando:
a) l'applicazione del termine non risulta da atto
scritto;
b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste
nei commi precedenti.
13. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n.
230/62 come modificato ed integrato dall'art.12 della legge n.196/1997, il
contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, con il
consenso del dipendente, non più di una volta e per un tempo non superiore alla
durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze
contingibili ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa
per la quale il contratto è stato stipulato. Il dipendente può essere
riassunto a termine dopo un periodo superiore a quindici giorni dalla data di
scadenza di un contratto di durata da tre a sei mesi. Al di fuori di tali
ipotesi, e quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere
disposizioni di legge o del presente contratto, la proroga o il rinnovo del
contratto a termine sono nulli.
14. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo
determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
15. Nel caso in cui la durata complessiva del
contratto a termine superi i quattro mesi, fermi restando i limiti e le modalità
di legge, il lavoratore dovrà essere informato di quanto previsto
dall'art.23,comma 4, della legge n.56/1987 in materia di iscrizione nelle liste
di collocamento e relativa graduatoria.
Art. 22
(Contratto di fornitura di lavoro temporaneo)
1. Le amministrazioni possono stipulare contratti di
lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare
esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a
situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o
attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal d. lgs. 29/1993.
2. I contratti di lavoro temporaneo sono stipulati
nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati
nel comma 1:
a) nei casi di temporanea utilizzazione in profili
non previsti dagli assetti organici;
b) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti;
c) per far fronte a punte di attività e, per un
periodo massimo di 60 giorni, per attività connesse ad esigenze straordinarie
derivanti anche da innovazioni legislative o da afflussi straordinari di utenza;
d) in presenza di eventi eccezionali e motivati non
considerati in sede di programmazione dei fabbisogni, per la temporanea
copertura di posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione
che siano state avviate le procedure per la loro copertura; il limite temporale
è elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti relativi a profili
professionali non facilmente reperibili o comunque necessari a garantire
standard definiti di prestazione, in particolare nell'ambito dei servizi
assistenziali;
e) per soddisfare specifiche esigenze di supporto
tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, purché
l'autonomia professionale e le relative competenze siano acquisite dal personale
in servizio entro e non oltre quattro mesi.
3. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro
temporaneo non può superare il tetto massimo
del 7% calcolato su base mensile dei lavoratori in servizio presso
l'amministrazione , arrotondato in caso di frazioni all'unità.
4 . I profili di esiguo contenuto professionale per
i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera a) della L. 196/97, è vietato
il ricorso al lavoro temporaneo, sono identificati in quelli ascritti alle
posizioni economiche A1 e B1 del sistema di classificazione di cui al CCNL
stipulato il 16/2/1999 ovvero a profili professionali addetti alla vigilanza ed
a compiti ispettivi .
5. Nei casi di contratti di lavoro temporaneo per
sostituzione di lavoratori assenti di cui al comma 2, lett. b) , la durata dei
contratti può comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle
consegne, per un massimo di quindici giorni.
6. Le amministrazioni sono tenute, nei riguardi dei
lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli
interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d.
lgs. 626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi
all'attività lavorativa cui sono impegnati.
7. La contrattazione integrativa nazionale di
amministrazione definisce le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo
dei servizi sociali eventualmente previsti per il personale
dell'amministrazione. E' possibile la corresponsione di eventuali trattamenti
accessori nell'ambito delle finalità previste dall'art. 32 del CCNL 16 febbraio
1999 purchè le relative risorse siano previste nel finanziamento complessivo
del progetto di utilizzo del lavoro temporaneo.
8. L'amministrazione comunica tempestivamente
all'impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei
lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da
contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell'art.7 della legge n.300/1970.
9. I lavoratori temporanei hanno diritto di
esercitare presso gli amministrazioni utilizzatori i diritti di libertà e di
attività sindacale previsti dalla legge n.300/1970 e possono partecipare alle
assemblee del personale dipendente.
10. Le amministrazioni provvedono alla tempestiva e
preventiva informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 8,
comma 1, del CCNL 16.02.1999, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche
economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui
relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d'urgenza le amministrazioni
forniscono l'informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni
successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art.7,
comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n.196.
11. Alla fine di ciascun anno, le amministrazioni
forniscono ai soggetti sindacali firmatari del presente CCNL tutte le
informazioni necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal
comma 3. Entro lo stesso termine le amministrazioni forniscono alle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL tutte le
informazioni di cui al precedente comma 9.
12. In conformità alle vigenti disposizioni di
legge, è fatto divieto alle amministrazioni di attivare rapporti per
l'assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle
agenzie abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e
della Previdenza sociale.
13. Per quanto non previsto dal presente articolo si
rinvia alle disposizione della legge 196/97 e all'Accordo quadro la cui ipotesi
è stata siglata il 23 maggio 2000.
Art. 23
(Contratto di formazione e lavoro)
1. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno
di personale, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma
1 del CCNL 16 febbraio 1999, le amministrazioni possono stipulare contratti di
formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del
decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. Non possono stipulare contratti di formazione e
lavoro le amministrazioni che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 34
del D. Lgs. 29/1993 o che abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a
collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti
la richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di profili
professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti
necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell'art. 5.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del
contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale
vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le
disposizioni di legge riferite a categorie riservatarie, precedenze e
preferenze, utilizzando procedure semplificate.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere
stipulato:
a) per l'acquisizione di professionalità elevate;
b) per agevolare l'inserimento professionale
mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità
professionali al contesto organizzativo e di servizio.
Le esigenze organizzative che giustificano
l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente
essere utilizzate per altre assunzioni a tempo determinato.
5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente
sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le
professionalità inserite nell'Area C. Il contratto di formazione e lavoro non
può essere stipulato per l'acquisizione di professionalità ricomprese
nell'Area A e B, posizione economica B1.
6. Per i lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro ai sensi del comma 4, lett. a) , nell'ambito del periodo
stabilito di durata del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di
formazione che esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore
complessive; per i lavoratori assunti ai sensi del comma 4, lett. b), il
suddetto periodo non può essere inferiore a 20 ore ed è destinato alla
formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro,
l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed anti-infortunistica.
7. Le eventuali ore aggiuntive destinate alla
formazione rispetto a quelle previste dall'art. 16, comma 5 del d.l. 16 maggio
1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
non sono retribuite.
8. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato
in forma scritta, secondo i principi di cui all'art. 14 del CCNL del 16.5.1995,
e deve contenere l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della
tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non
superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non
superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del
contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
9. Ai lavoratori assunti con i contratti di
formazione e lavoro previsti dal comma 4 è attribuito il trattamento della
posizione economica corrispondente al profilo di assunzione (B2 o B3 o C1 o C2).
Spettano, inoltre, l'indennità integrativa speciale, e la tredicesima mensilità.
La contrattazione integrativa nazionale di amministrazione può disciplinare la
attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro, nell'ambito delle
risorse previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro, nonché
la fruizione dei servizi sociali previsti per il personale dell'amministrazione,
nell'ambito del finanziamento del progetto di formazione e lavoro.
10. La disciplina normativa è quella prevista per i
lavoratori a tempo determinato di cui all'art. 21 con le seguenti eccezioni:
- Il
periodo di prova è stabilito in un mese nei contratti di prestazione effettiva
per i contratti di cui al comma 4, lett. b); di due mesi per i contratti
stipulati ai sensi dello stesso comma lett. a);
- nelle
ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla
conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto
di formazione di cui è titolare.
11. Nella predisposizione dei progetti di formazione
e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed
indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
12. Il contratto di formazione lavoro si risolve
automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o
rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza
dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può
essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della
sospensione stessa:
- malattia
- gravidanza e puerperio
- astensione facoltativa post partum
- servizio militare di leva e richiamo alle armi
- infortunio sul lavoro
13. Prima della scadenza del termine stabilito nel
comma 9 il contratto di formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente
per giusta causa.
14. Al termine del rapporto l'amministrazione è
tenuta ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal
lavoratore. Copia dell'attestato è rilasciata al lavoratore.
15. Il rapporto di formazione e lavoro può essere
trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3,
comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Le amministrazioni
disciplinano, previa concertazione ai sensi dell'art. 6, lett. B) del CCNL del
16 febbraio 1999, il procedimento ed i criteri per l'accertamento selettivo dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di
lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai
lavoratori di cui al comma 12.
16. Nel caso in cui il rapporto di formazione e
lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione
e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
17. Non è consentita la stipula di contratti di
formazione lavoro da parte delle amministrazioni che non confermano almeno il
60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti
salvi i casi di comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non
prevedibili.
18. I lavoratori assunti con contratto di formazione
e lavoro esercitano i diritti di libertà e di attività sindacale previsti
dalla legge n. 300 del 1970.
CAPO II
Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 24
(Orario del rapporto di lavoro a tempo
parziale)
1. Con riferimento alle modalità di cui all'art.
21, comma 12 del CCNL 16 febbraio 1999 le parti specificano che la comunicazione
dell'amministrazione è conseguenza dell'accordo intercorso tra essa ed il
dipendente ai sensi dell'art. 22, comma 3 del citato CCNL.
2. L'art. 22 del CCNL del 16/02/1999 è così
integrato:
a) al comma 2 è aggiunta la seguente lettera:
"c) con combinazione delle due modalità
indicate nelle lettere a) e b)."
b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
" I dipendenti che hanno trasformato il
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a
tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione anche in
soprannumero oppure prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia la
disponibilità del posto in organico ovvero della frazione di orario
corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell'art. 6, comma 1
del dlgs 61/2000."
c) Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"5. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro
a tempo parziale hanno diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a
tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione purchè vi sia
disponibilità del posto di organico o della frazione di orario corrispondente
al completamento del tempo pieno ai sensi dell'art. 6, comma 1 del dlgs
61/2000."
Art. 25
(Trattamento economico - normativo del
personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale.)
1. Al fine di adeguare al dlgs 61/2000 la disciplina
del trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale, l'art. 23 del CCNL del 16/02/1999 è sostituito dal seguente:
"1. Nell'applicazione degli istituti normativi
previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di
lavoro a tempo pieno"
"2. Il dipendente con rapporto di lavoro a
tempo parziale di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a
svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art.1, co.2, lett. e)
del D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima del 10% della durata di lavoro a tempo
parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco
di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per
specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari
situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di
personale non prevedibili ed improvvise".
"3. Le ore di lavoro supplementare sono
retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui all'art. 27
maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle
risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario."
"4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario
nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo
individuale annuo di 20 ore."
"5. Le ore di lavoro supplementare o
straordinario di fatto svolte in eccedenza rispetto ai commi 3 4 sono retribuite
con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del
50%."
"6. Nel caso in cui il lavoro supplementare o
straordinario sia svolto in via non meramente occasionale per più di sei mesi
il dipendente può richiederne il consolidamento nell'orario di lavoro ."
"7. Il trattamento economico, anche accessorio,
del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla
prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e
periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale
retribuzione individuale di anzianità, spettanti
al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa
posizione economica e profilo professionale"
"8. I trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti nonché altri
istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa,
secondo i criteri adottati in
contrattazione integrativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche
in misura non frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario
adottato".
"9. Al ricorrere delle condizioni di legge, al
lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di
famiglia."
" 10. Il trattamento previdenziale e di fine
rapporto è disciplinato dall' art. 8
della legge 554/1988 e successive modificazioni ed
integrazioni e dalle vigenti
disposizioni
"11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale
hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a
tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero
di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di
lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico è commisurato
alla durata della prestazione giornaliera. Per tempo parziale verticale analogo
criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio
previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In
presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo
di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L.n.1204/71, anche per la
parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico,
spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla
durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio,
l'astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto,
spettano per intero solo per i periodi coincidenti
con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è
commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di
part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e
per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente
lavorati."
"12 Per tutto quanto non disciplinato dalle
clausole del presente contratto e del CCNL 16 febbraio 1999, in materia di
rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel
D. lgs. N. 61/2000."
CAPO III
Discipline sperimentali
Art. 26
(Disciplina sperimentale del telelavoro )
1. Il telelavoro determina una modificazione del
luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di
specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti :
a. telelavoro domiciliare, che comporta la
prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente,
b. altre forme del lavoro a distanza come il lavoro
decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche
miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la effettuazione della
prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il
dipendente è assegnato.
2. Le amministrazioni, consultano preventivamente i
soggetti sindacali di cui all'art. 8, c. 1 CCNL 16/02/1999, sui contenuti dei
progetti per la sperimentazione del telelavoro previsti dall'art. 3 del DPR
8.3.1999 n. 70 nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 3 del CCNL
quadro sottoscritto il 23 marzo 2000, al fine di razionalizzare l'organizzazione
del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile
delle risorse umane.
3. La postazione di lavoro deve essere messa a
disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell'amministrazione, sul
quale gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per
i lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere installata una
linea telefonica dedicata presso l'abitazione del lavoratore con oneri di
impianto e di esercizio a carico degli amministrazioni, espressamente
preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità
dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore
per consumi energetici e telefonici.
4. I partecipanti ai progetti sperimentali di
telelavoro sono individuati secondo le previsioni di cui all'art. 4 del CCNL
quadro del 23 marzo 2000.
5. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle
caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti
interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non
può essere inferiore ad un giorno per settimana, nell'ambito dei criteri
definiti ai sensi del comma 2.
6. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse
forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a
discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo
restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione
per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno concordati con
l'amministrazione nell'ambito dell'orario di servizio; per il personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata
di un'ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non
sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive né
permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
7 Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del
lavoratore presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6 comma 1, ultimo periodo
dell'accordo quadro del 23/3/2000, per "fermo prolungato per cause
strutturali", si intende una interruzione del circuito telematico che non
sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.
8. L'amministrazione definisce in sede di
contrattazione integrativa nazionale di amministrazione, le iniziative di
formazione che assumono carattere di specificità e di attualità nell'ambito di
quelle espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e 6 dell'accordo quadro del
23/03/2000; utilizza, a tal fine, le risorse destinate al progetto di
telelavoro.
9. Nel caso di rientro definitivo nella sede
ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, le
amministrazioni attivano opportune iniziative di aggiornamento professionale dei
lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.
10. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su
tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e
di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei
dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per
conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa
autorizzazione dell'ente.
11. Le amministrazioni, nell'ambito delle risorse
destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano
polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
- danni alle attrezzature telematiche in dotazione
del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
- danni a cose o persone, compresi i familiari del
lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature;
- copertura assicurativa INAIL.
12 La verifica delle condizioni di lavoro e
dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e
periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i
tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di
valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d. lgs. 626/1994, è
inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al
rappresentante della sicurezza.
13. La contrattazione integrativa nazionale di ente
definisce il trattamento accessorio compatibile con la specialità della
prestazione nell'ambito delle finalità indicate nell'art. 32 del CCNL del 16
febbraio 1999. Le relative risorse sono ricomprese nel finanziamento complessivo
del progetto.
14. E' istituito, presso l'ARAN, un osservatorio
nazionale a composizione paritetica con la partecipazione di rappresentanti del
Comitato di settore e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
CCNL che, con riunioni almeno annuali, verifica l'utilizzo dell'istituto nel
comparto e gli eventuali problemi.
15. Per tutto quanto non previsto dal presente
articolo si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data 23 marzo 2000 e al D.P.R.
70/1999.
TITOLO VI
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 27
(Retribuzione e sue definizioni)
1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo
quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione
integrativa nazionale di amministrazione prevede diverse modalità temporali di
erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di
retribuzione:
a) Retribuzione base mensile: è costituita dal
valore economico mensile di tutte le posizioni economiche previste all'interno
di ciascuna area, escluse le posizioni super, e dall'indennità integrativa
speciale.
b) Retribuzione individuale mensile: è costituita
dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità,
dalla indennità di posizione organizzativa di cui all'art. 17 del CCNL
16/02/1999 ove spettante e da altri eventuali assegni personali a carattere
fisso e continuativo comunque denominati, corrisposti per tredici mensilità ;
c) Retribuzione globale di fatto, annuale o mensile:
è costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per 12
mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità per le voci
che sono corrisposte anche a tale titolo nonché l'importo annuo della
retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nell'anno di
riferimento non ricomprese nella lettera b); sono escluse le somme corrisposte a
titolo di rimborso spese o come equo indennizzo.
3. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo
le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 1 lett. a) per 26.
4. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le
corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 1 lett. a) per 156. Per il
personale che fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 25 del CCNL del
16 febbraio 1999 il valore del divisore è fissato in 151.
Art. 28
(Lavoro straordinario)
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono
rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono
essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e
di copertura dell'orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario è
espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative
e di servizio individuate dalle amministrazioni, rimanendo esclusa ogni forma
generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore è tenuto ad effettuare il lavoro
straordinario salvo giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e
familiari.
3. La misura oraria dei compensi per lavoro
straordinario è determinata maggiorando la retribuzione oraria di cui all'art.
27, comma 4, a cui viene aggiunto il rateo della tredicesima mensilità.
4. Le maggiorazioni di cui al comma precedente sono
pari:
· al 15% per il lavoro straordinario diurno;
· al 30% per il lavoro straordinario prestato nei
giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno
successivo);
· al 50% per il lavoro straordinario prestato in
orario notturno-festivo.
5. La quantificazione delle ore di straordinario
effettuate dal dipendente può essere operata in relazione al periodo, anche
plurisettimanale, preso come base di riferimento per il calcolo delle
prestazioni di lavoro secondo la disciplina adottata dall'amministrazione ai
sensi dell'art. 19 del ccnl
del 16.5.1995 e dall'art. 2 dell'accordo sulle tipologie dell'orario di lavoro.
6. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di
lavoro straordinario debitamente autorizzate nei limiti di cui al comma 3,
possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le
esigenze organizzative e di servizio entro il termine massimo di 4 mesi. La
disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano
aderito alla banca delle ore di cui all'art. 29.
Art. 29
(Banca delle ore)
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di
fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo
retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un
conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del
lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare,
debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di
maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il
mese di dicembre.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da
ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le
maggiorazioni di cui all'art. 28, comma 4, che in rapporto alle ore accantonate
vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'amministrazione rende possibile l'utilizzo
delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche,
organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero
dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
5. A livello di amministrazione sono realizzati
incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca
delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel
rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate
finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi
accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. La disciplina del presente articolo decorre dal 1
gennaio 2001.
TITOLO VII
Disposizioni finali
Art. 30
(Norma di rinvio)
1. Le parti concordano che il presente articolato,
all'atto della sigla, sarà integrato con i seguenti istituti:
a) assegnazione temporanea del personale;
b) congedi per gravi e documentati motivi di
famiglia di cui all'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000. Con riferimento a
tale legge le parti ravvisano anche l'esigenza di coordinamento tra gli artt. 8
e 12 del presente contratto e le disposizioni anche regolamentari in corso di
emanazione per l'applicazione della legge medesima.
c) tabella di corrispondenza tra categorie ed aree
di comparti diversi;
d) trattamento economico del personale riammesso in
servizio;
e) trattamento di missione e trasferta;
f) periodo di prova;
g) tutele per gli invalidi ove materia di
contrattazione;
h) struttura della busta paga;
i) modalità di recupero delle maggiorazioni per lo
straordinario eccedente.
l) le procedure di conciliazione ed arbitrato di cui
all'ipotesi di CCNQ del 27 luglio 2000, per la parte demandata al contratto
collettivo di comparto.
Art. 31
(Disapplicazioni)
1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai
sensi dell'art. 72, comma 1 del d. lgs. 29/1993, cessano di produrre effetti le
norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente
agli istituti del rapporto di lavoro.
2. Dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabile
le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro incompatibili con il
presente CCNL.
TABELLA "A"
"ASSENZE PER MALATTIA - ESEMPI
PRATICI"
1. Applicazione dell'art. 21, comma 1.
1.1. Si supponga che un dipendente, dopo il
16.5.1995, si assenti per malattia secondo il seguente schema:
- dal 10.9.95 al 10.11.95 (2 mesi);
- dal 15.1.96 al 15.11.96 (10 mesi);
- dal 20.7.98 al 20.02.99 (7 mesi - ultimo
episodio morboso).
Per stabilire se e quando sarà superato il
cosiddetto "periodo di comporto"
è necessario:
- sommare le assenze intervenute nei tre anni
precedenti la nuova malattia;
- sommare a tali assenze quelle dell'ultimo
episodio morboso.
Applicando tali regole si ha:
- totale assenze effettuate
dal 19.7.95 al 19.7.98: |
12 mesi |
- ultimo episodio morboso: |
7 mesi |
- totale |
19 mesi |
Al 20.1.99 il dipendente avrà totalizzato 18 mesi
di assenza. Dal 21.1.99
egli avrà quindi superato il periodo massimo consentito di assenza
retribuita (salva la possibilità di
fruire di un ulteriore periodo di assenza non retribuita di 18
mesi).
1.2. Si supponga ora che il dipendente si assenti
secondo il seguente schema:
- dal 10.9.95 al 10. 11.95 (2 mesi);
- dal 15.1.96 al 15.11.96 (10 mesi);
- dal 20.12.97 al 20.6.98 (6 mesi);
- dal 20.12.99 al 20.1.2000 (1 mese - ultimo
episodio morboso),
Applicando le regole illustrate nel punto 1.1 si può
verificare che il dipendente ha ancora
diritto alla conservazione dei posto, con
retribuzione, per un periodo di 11 mesi (salva
la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di assenza non retribuita di
18 mesi).
Infatti:
- totale assenze effettuate
dal 19.12.96 al 19.12.99: |
6 mesi
|
- ultimo episodio morboso: |
1 mesi
|
- totale |
7 mesi
|
Al 20.6.98
il dipendente completa, ma non supera, il periodo consentito; successivamente
egli non effettua assenze fino al 20.12.99, con la conseguenza che al fine dei
computo dei tre anni si dovrà andare a ritroso fino al 19.12.96, senza
tener conto delle assenze precedenti
tale ultima data. Al 20.1.99 egli avrà
totalizzato solo 7 mesi di assenza.
2. Applicazione dell'art. 21
comma 7 - Trattamento economico..
2.1. Per
stabilire il tipo di trattamento economico da applicare al caso concreto è
innanzitutto necessario stabilire, secondo le regole illustrate nel punto 1,
quante assenze sono state effettuate negli ultimi tre anni e sommare a queste
ultime quelle dei nuovo episodio morboso. Fatto questo si tratta di applicare
meccanicamente quanto stabilito nel comma 7 dell'art. 21 e,
fino alla scadenza del contratto, nel comma 15 dello stesso
articolo .
Per stare agli esempi fatti nel punto 1, il dipendente avrà diritto al seguente
trattamento economico:
Caso illustrato nel punto 1.1.:
- dal
10.9.95 al 10.1 1.95 (2 mesi) - Intera retribuzione;
- dal 15.1.96 ai 15.11.96 (10 mesi)- Intera
retribuzione fino al 15.8.96;
90% della retribuz. fino al 15.11.96;
- dal 20.7.98 al 20.2.99 (7 mesi) 50% della
retribuzione fino al 20.1.99.
Dal 21.1.99 l'assenza non è retribuita (questo
a prescindere dall'eventuale richiesta fatta ai sensi dei comma 2 dell'art.21)
Caso illustrato nel punto 1.2.:
- dal
10.9.95 al 10.11.95 (2 mesi); - Intera retribuzione;
- dal 15.1.96 al 15.11.96 (10 mesi) - Intera
retribuzione fino al 15.8.96;
90% della retribuz. fino al 15.11.96;
- dal 20.12.97 al 20.6.98 (6 mesi) 50% della
retribuzione;
- dal 20.12.99 al 20.1.2000
(1 mese) - 100% della retribuzione.
N.B. Trattandosi di assenze di lunga durata, in
entrambi i casi esemplificati, durante i
periodi di retribuzione intera deve essere corrisposto anche il trattamento
economico accessorio come determinato
nella tabella n.1 allegata al CCNL stipulato
in data
16.5.1995. A prescindere dalla durata della malattia, viene
sempre corrisposto l'assegno per il
nucleo familiare. Inoltre, come già
precisato, fino
alla scadenza del contratto trova applicazione l'art. 21, comma 15, ultimo
capoverso.
3. Applicazione dell'art. 21 ultimo comma -
Fase transitoria.
Il nuovo
regime si applica solo alle
assenze iniziate dopo la data di stipulazione del contratto (16.5.1995) o a
quelle che, pur iniziate in precedenza, proseguano dopo tale data. In tale
ultima ipotesi, il nuovo regime si applicherà solo
alla parte di assenza che prosegue dopo
la data di stipulazione dei contratto. Le assenze effettuate in precedenza sono
quindi azzerate; delle stesse non si dovrà mai tener conto, né ai fini della
determinazione del periodo di
conservazione del posto, né ai fini
della determinazione
dei trattamento economico. E' quindi
di tutta evidenza che il nuovo sistema potrà funzionare a pieno solo dopo tre
anni dalla data di stipulazione dei contratto (16.5.1995).
4. Assenze per malattia nel rapporto a tempo
determinato
4.1 Periodo di conservazione dei posto.
Coincide con la durata dei contratto, ma non può in
nessun caso essere superiore a quello stabilito per il personale a tempo
indeterminato dall'art. 21, commi 1 e 2 . Il rapporto di lavoro, inoltre, cessa
comunque allo scadere dei termine fissato
nel contratto.
Un dipendente assunto a tempo determinato per
6 mesi, ad esempio, avrà diritto, al
massimo, alla conservazione dei posto per
6 mesi. Se però egli si ammala dopo
quattro mesi dall'inizio dei rapporto avrà diritto alla
conservazione dei posto solo per i restanti
due mesi.
4.2 Trattamento
economico delle assenze.
4.2.1. Determinazione dei periodo massimo
retribuibile e relativo trattamento - - Regola generale.
Si deve verificare, in base alla previsione
dell'art. 5 della L.638/1983, richiamato nel testo dell'art. 21 del presente
CCNL, qual'è il periodo lavorato nei
dodici mesi precedenti
l'insorgenza della malattia.. Tale
periodo è quello massimo retribuibile.
Se il dipendente si ammala il 15 dicembre 1996, ad
esempio, bisogna verificare per quanti giorni ha lavorato dal 15 dicembre 1995
fino al 14 dicembre 1996. Vanno dunque
computati anche i periodi di lavoro
relativi al rapporto in corso. Tale operazione va
ripetuta in occasione di ogni nuovo evento
morboso. Il periodo massimo retribuibile varia
quindi nel corso dei rapporto.
Ai fini della quantificazione dei trattamento
economico da corrispondere nell'ambito dei periodo massimo retribuibile bisogna
rispettare la proporzione valida per il personale con rapporto a tempo
indeterminato in virtù della quale: 9 mesi su 18 (e cioè la metà dei periodo
massimo retribuibile ) sono retribuiti per intero, 3 mesi su 18
(e cioè un sesto ) sono retribuiti al 90 % e 6 mesi
su 18 ( e cioè due sesti) al 50 % (o ai due terzi per chi applicava il DPR
347/83)
Si consideri il seguente esempio: dipendente che
nei dodici mesi precedenti la nuova
malattia ha lavorato per sei mesi e si assenti per 120 giorni;
- il periodo massimo retribuibile sarà di 6
mesi; di questi sei mesi (180 gg.), 90
giorni (la
metà) potranno essere retribuiti al 100%;
30 giorni (un sesto) al
90 %; 60 giorni
(due sesti) al
50% ( o ai due terzi per chi applicava il
dpr 347/83).
L'assenza di 120 giorni dei dipendente sarà-dunque
retribuita al 100% per i- primi 90
giorni. mentre i restanti 30 giorni saranno retribuiti al 90 %;
Se l'assenza fosse stata di
190 giorni (10
giorni in più del massimo retribuibile)
sarebbe stata retribuita nel modo seguente:
- 90 gg. al 100%;
- 30 gg. al 90%;
- 60 gg. al 50% (o ai due terzi per chi applicava il
dpr 347/83);
- 10 gg. senza
retribuzione. Quando l'assenza supera il periodo massimo retribuibile
essa non può, infatti, essere retribuita.
Si ricordi inoltre che nessun trattamento
economico di malattia
può essere
corrisposto dopo la scadenza dei contratto
a termine.
N.B. Negli esempi fatti si è ipotizzato, per
comodità espositiva, che il dipendente effettui
un'unica assenza di lunga durata, ma naturalmente, per stabilire quale sia,
nell'ambito del periodo massimo
retribuibile, il trattamento economico spettante
per
l'ultimo episodio morboso, si dovranno
sommare all'ultima assenza anche tutte quelle
precedentemente intervenute (in costanza di rapporto).
4.2.2. Periodo massimo retribuibile inferiore a 4
mesi ma superiore a un mese.
Nel caso che il dipendente abbia lavorato, nei
dodici mesi precedenti l'ultimo episodio morboso, per
un periodo inferiore a quattro mesi ma superiore a un mese (v. punto
successivo), la
proporzione sopra illustrata deve essere corretta, perché il CCNL prevede che, nell'ambito
del periodo massimo retribuibile, due mesi sono retribuiti
al 100% (si noti che la metà di 4 mesi è
esattamente 60 gg.).
Chi ha lavorato solo tre mesi, ad esempio, avrà
diritto ad un periodo massimo retribuibile
di 90 giorni di cui 60 gg.da retribuire al 100%, 10 gg. da retribuire al 90%
e 20 giorni da retribuire al 50%.
In quest'ultimo caso, infatti, se si applicasse la
proporzione illustrata nel punto 4.2.1 avremmo:
- 45 gg. (la metà del massimo) da retribuire al
100%
- 15 gg. (un sesto) da retribuire al 90 %;
- 30 gg. (due sesti) da retribuire al 50 % (o ai 2/3
per chi applicava il dpr 347 del 1983)
Invece, poiché è stato incrementato di 1/3 il
periodo retribuibile al 100 % per passare dai "normali" 45 giorni,
risultanti dall'applicazione della solita proporzione, al 60 previsti dalla
norma, occorre ridurre proporzionalmente di un terzo i periodi retribuibili al
90 e al 50
Quindi:
60 gg. (45 gg. + 1/3) al 1 00%;
10 gg. (15 gg. – 1/3) al 90 %;
20 gg. (30 gg. – 1/3) al 50%.
In un caso dei genere, se il lavoratore si
assenta per 20 gg. sarà retribuito al 100% per tutta la durata dell'assenza; se
si assenta per 70 gg. sarà retribuito al 100% per i primi 60 gg e al 90 % per i
successivi 10 gg; se si assenta per 120 giorni sarà retribuito al 100% per i
primi 60 gg., al 90% per i successivi 10 e al 50% per ulteriori 20 gg., mentre
per gli altri 30 giorni non sarà retribuito.
4.2.3. Periodo massimo retribuibile garantito.
Nel caso che il dipendente, nei dodici mesi
precedenti la malattia, abbia lavorato per
un periodo inferiore al mese, ha diritto comunque ad un periodo massimo
retribuibile di almeno trenta giorni,
perché così prevede espressamente l'art. 5 della L. 638 dei 1983.
Nell'ambito di tale periodo le assenze sono sempre retribuite per intero.
In un caso del genere, se il dipendente si ammala
per 40 gg., poiché ha diritto alla
retribuzione solo- per 30 gg.,
i primi 30 gg. di assenza sono pagati al 100%, gli ulteriori 10 gg. sono senza
retribuzione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1.
In relazione all'art. 2, comma 1 le parti convengono
che, in casi eccezionali, ove non siano disponibili idonei locali per le
assemblee, queste possano svolgersi anche fuori dell'amministrazione. Con
riguardo al numero delle ore di assemblea si conviene di dovere approfondire la
possibilità di incrementarlo a n. 12 ore come in altri comparti(cfr. ad esempio
Sanità e Regioni – autonomie locali) anche in relazione al nuovo soggetto
utilizzatore rappresentato dalle RSU.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2.
In relazione all'art. 7 le parti prendono atto che,
secondo quanto disposto dalla legge n. 135/90, l'accertata infezione da HIV non
può costituire motivo di discriminazione per l'accesso o il mantenimento del
posto di lavoro e che è fatto divieto agli amministrazioni di svolgere indagini
rivolte ad accertare nei dipendenti o nelle persone prese in considerazione per
l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di
sieropositività.
Le parti ritengono, inoltre, in considerazione del
rilievo sociale assunto dal fenomeno della sindrome da immunodeficienza
acquisita (AIDS) e pur ribadendo la competenza degli organismi preposti dalla
legge ad attuare gli interventi per la prevenzione e la lotta all'AIDS, di dover
assumere un atteggiamento di solidarietà nei confronti dei lavoratori che
abbiano l'esigenza di assistere il coniuge o un parente di primo grado affetto
da AIDS che necessiti di apposite terapie a domicilio o presso strutture
sanitarie pubbliche.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
In relazione all'art. 35 del CCNL 16 febbraio 1999,
le parti si impegnano ad attivare il confronto previsto nello stesso articolo
entro il mese di settembre 2000.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
In relazione all'art. 30, le parti si danno
reciproco atto che con riguardo ai sottonotati articoli disciplinati dalla
preintesa vanno comunque approfonditi gli aspetti a fianco di ciascuno indicati
prima della loro stesura finale:
- art. 7 : spettanza dell'indennità di
amministrazione per assenze pari a n. 15 giorni;
- art. 13 : comma 2 lett. c) con riguardo alla
possibilità dei genitori di fruire contemporaneamente dei permessi retribuiti,
fermo rimanendo il periodo complessivo; comma 2, lett. d) con riguardo ai
permessi in caso di parto plurimo, in relazione a recente giurisprudenza;
- art. 21, comma 11, lett. c): permessi per il
personale assunto a tempo determinato, nei casi di sostituzione in cui il
rapporto si prolunghi oltre l'anno;
- art 23: trattamento economico del personale
assunto con contratto di formazione e lavoro con riguardo alla corresponsione
dell'indennità di amministrazione.
- art. 24, comma, 2 lett. c): possibilità di
accedere al tempo pieno prima del triennio;
- art. 28: applicabilità ai riposi compensativi
della clausola sulla banca delle ore (art. 29, comma 3).
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