Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario

Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20-3-1998

DECRETO 17 marzo 1998

Variazione dell'importo  dei diritti e delle  indennita' di accesso
 spettanti  ai   notai,  agli  ufficiali  giudiziari,   agli  aiutanti  ufficiali  giudiziari 
ed  ai  segretari comunali  per  la levata  dei  protesti di cambiali e titoli equiparati 

                     IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA                             

Visto l'art.  8 ultimo comma, della  legge 12 giugno 1973,  n. 349, 
che  attribuisce al  Ministro di  grazia e  giustizia la  facolta' di stabilire,  
alla fine  di ogni  biennio, le  variazioni, secondo  gli indici  del  costo  della  vita, 
dell'importo  dei  diritti  e  delle indennita'  spettanti  ai  notai,  agli  ufficiali  giudiziari,  
agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai  segretari comunali 
per la levata dei protesti di cambiali e di titoli equiparati;

 Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1996; 

Vista  la nota  dell'Istituto  centrale di  statistica  in data  27 gennaio 1998,  
dalla quale  si desume che  nel biennio  novembre 1996 -novembre  1997   
l'indice  del  costo   della  vita  ha   subito  la maggiorazione del 4,3%; 

Considerato  che   tale  maggiorazione  e'  contenuta   nei  limiti stabiliti 
dagli articoli  3, comma 36, della legge  24 dicembre 1993,  n. 537, e 1, comma 66, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

 Ritenuto che appare necessario detto adeguamento

Decreta:

 Gli  importi  minimo  e  massimo  del  diritto  di  protesto  e  le indennita' di  accesso 
previsti,  rispettivamente, dagli  articoli 7, primo comma, e  8 della legge 12 giugno 1973, 
 n. 349, maggiorati dal citato decreto  ministeriale 8 gennaio  1996, 
sono fissati  secondo i seguenti importi: 

1)      diritto di protesto:  

a) minimo L. 2.800 + 120,4 = 2.920,4 arr. 3.000
b)    massimo L. 62.600 + 2.691,8 = 65.291,8 arr. 65.300
2)    indennita' di accesso
a)     fino a 3 chilometri : L. 2.500 + 107,5 = 2.607,5 arr. 2.700;
b)    fino a 5 chilometri L. 3.000 + 129 = 3.129 arr. 3.200;                                          
c) fino a 10 chilometri:L. 5.600 + 240,8 = 5.840,8 arr. 5.900;                                      
d) fino a 15 chilometri: L. 7.900 + 339,7 = 8.239,7 arr. 8.300;                                      
e) fino a 20 chilometri: L. 9.800 + 421,4 = 10.221,4 arr. 10.300
oltre i 20 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri 
o frazione superiore  a  3 chilometri   di  percorso  successivo,  
l'indennità prevista dalla lettera e)  
è aumentata  di L. 2.500 + 107,5 = 2.607,5  arr. 2.700.

Il  presente decreto  entra  in  vigore il  primo  giorno del  mese successivo  
alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana 

Roma, 17 marzo 1998                                                         

                                                  p. Il Ministro: Mirone       
 

  circolari e risoluzioni ministeriali