CIRCOLARE N. 10
del 13.02.2003
Agenzia delle
Entrate
Modello 730/2003 redditi 2002 ed assistenza fiscale per i lavoratori
dipendenti
Oggetto: Modello 730/2003 redditi 2002. Assistenza
fiscale prestata dai sostituti d'imposta e dai Centri di assistenza fiscale
per i lavoratori dipendenti
INDICE
1. Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2003
1.1 Contribuenti che possono utilizzare il modello 730.
1.2 Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730
1.3 Dichiarazione congiunta
1.4 Presentazione del modello 730
1.5 Dichiarazione "730-integrativo"
1.6 Pagamenti rateali e versamenti d'acconto
2. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta
2.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.
2.2 Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta
2.3 Compensi previsti per i sostituti d'imposta
3. Assistenza fiscale prestata dai Centri per lavoratori dipendenti
3.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.
3.2 Assistenza fiscale prestata dai CAF
3.3 Visto di conformità
3.4 Controlli sulla documentazione
4. Conguagli
4.1 Modalità e termini
4.2 Situazioni particolari
1. Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2003
1.1 Contribuenti che possono utilizzare il modello 730.
Possono utilizzare il modello 730/2003, se hanno un sostituto d'imposta che può
effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti:
- i lavoratori dipendenti e i pensionati;
- i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro
dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l'indennità di
mobilità;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di
prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;
- i sacerdoti della Chiesa cattolica;
- i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e altri titolari di
cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali,
comunali;
- i soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all'anno il
contribuente può rivolgersi:
- al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a
luglio 2003;
- a un CAF-dipendenti, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio
2003 e se conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio.
Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un CAF-dipendenti, anche
i soggetti che posseggono soltanto redditi indicati all'articolo 47, comma 1,
lettera c-bis), del T.U.I.R.(redditi di collaborazione coordinata e
continuativa), almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2003 e conoscono
i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
Il modello 730 può essere utilizzato, se sono rispettate le condizioni sopra
esposte, dal rappresentante o tutore per dichiarare i redditi delle persone
incapaci, compresi i minori.
Tipologie di reddito che possono essere dichiarate con il modello 730:
- di lavoro dipendente;
- assimilato a quello di lavoro dipendente;
- di terreni e fabbricati;
- di capitale;
- di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
- alcuni redditi diversi;
- alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.
1.2 Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730
Non possono utilizzare il modello 730/2003, ma devono presentare UNICO 2003
Persone fisiche, i contribuenti che nell'anno 2002 hanno posseduto:
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- redditi d'impresa anche in forma di partecipazione;
- redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D,
rigo D5, del modello 730 (es. proventi derivanti dalla cessione totale o
parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in
usufrutto di azienda).
Inoltre, non possono utilizzare il mod. 730/2003 i contribuenti che:
- devono presentare la dichiarazione IVA o IRAP o dei sostituti d'imposta,
modelli 770 ordinario e semplificato (es. imprenditori agricoli non esonerati
dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori "porta a
porta");
- non sono stati residenti in Italia nel 2002 e/o non lo sono nel 2003;
- nel 2003 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da
datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (es.
collaboratori familiari e altri addetti alla casa).
I lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possono utilizzare il
modello 730 se:
- il rapporto di lavoro è cessato al momento della presentazione della
dichiarazione;
- sono a conoscenza che il rapporto di lavoro cesserà prima
dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Non può essere utilizzato il modello 730 per dichiarare i redditi di
contribuenti deceduti.
1.3 Dichiarazione congiunta
I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la
dichiarazione dei redditi in forma congiunta con il modello 730, se almeno uno
dei coniugi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare tale
modello.
La dichiarazione congiunta non può essere presentata se uno dei coniugi è
titolare, nel 2002, di redditi che non possono essere dichiarati con il
modello 730 (redditi d'impresa anche in forma di partecipazione, redditi di
lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, redditi
"diversi" non compresi nel quadro D del modello 730), o, comunque,
è tenuto a presentare il modello UNICO 2003 Persone fisiche.
Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell'assistenza fiscale, scelgono a
quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione o far effettuare le
operazioni di conguaglio.
Nel frontespizio del modello, deve essere indicato come
"dichiarante" il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto
al quale è presentata la dichiarazione congiunta, o quello scelto per
effettuare le operazioni di conguaglio, se la dichiarazione viene presentata
ad un CAF.
Non è possibile presentare dichiarazione congiunta se il coniuge è deceduto
o se si presenta dichiarazione per conto di altri contribuenti.
1.4 Presentazione del modello 730
I contribuenti, per adempiere gli obblighi di dichiarazione possono utilizzare
il modello 730, da quest'anno compilato esclusivamente in euro, rivolgendosi
al proprio sostituto d'imposta, se presta assistenza fiscale, o ad un
CAF-dipendenti scelto autonomamente.
Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale del proprio sostituto
d'imposta deve presentare entro il mese di aprile 2003:
- il modello 730/2003, debitamente compilato e sottoscritto; devono essere
indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo
stesso sostituto;
- il modello 730-1 con la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef,
nell'apposita busta chiusa, anche se non compilato. Può essere utilizzata
anche una busta bianca con l'indicazione "Scelta per la destinazione
dell'otto per mille dell'IRPEF". Vanno inserite in una sola busta, con
l'indicazione del cognome, nome e codice fiscale del dichiarante, le scelte
effettuate dai coniugi che presentano la dichiarazione congiunta.
Al sostituto d'imposta non deve essere esibita alcuna documentazione
tributaria che deve, invece, essere conservata dal contribuente fino al 31
dicembre 2007 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia
delle Entrate.
Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale prestata da un
CAF-dipendenti deve presentare entro il mese di maggio 2003:
- il modello 730/2003 già compilato oppure può chiedere assistenza per la
compilazione;
- il modello 730-1 con l'indicazione dei dati anagrafici anche se non viene
effettuata la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef.
Il contribuente deve esibire al CAF la documentazione necessaria per
consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione
e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e
detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute
d'acconto. Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al
31 dicembre 2007 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia
delle Entrate.
Le stesse modalità e termini si applicano se il sostituto d'imposta presta
assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un CAF di cui è socio.
1.5 Dichiarazione "730-integrativo"
Il contribuente che nella dichiarazione 730 presentata riscontra errori od
omissioni (es. l'omessa o la parziale indicazione di oneri deducibili o di
oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta), la cui correzione comporta
un maggior rimborso o un minor debito, può presentare una dichiarazione
integrativa. Il modello 730, nel quale deve essere barrata l'apposita casella
"730 integrativo", deve essere presentato, entro il 31 ottobre 2003,
esclusivamente ad un CAF-dipendenti anche se l'assistenza era stata
precedentemente prestata dal sostituto d'imposta.
Il contribuente, con la dichiarazione integrativa, deve esibire la
documentazione relativa all'integrazione effettuata, necessaria al CAF per il
controllo della conformità; se l'assistenza era stata prestata dal sostituto
occorre esibire tutta la documentazione.
Il CAF conseguentemente:
-rilascia la ricevuta, modello "730-2 per il CAF", attestante
l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa
documentazione;
-elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale barra
l'apposita casella "integrativo" e lo consegna all'assistito, entro
il 15 novembre 2003, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa;
-fa pervenire, entro il 15 novembre, il modello 730-4 integrativo al sostituto
d'imposta che effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel
mese di dicembre;
-trasmette all'Amministrazione finanziaria per via telematica, entro il 31
dicembre 2003, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative dei modelli
730/2003.
Il contribuente che riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni
(es. l'omessa o la parziale indicazione di un reddito) la cui correzione
determina un minor rimborso o un maggior debito, può presentare, nei previsti
termini ordinari, una dichiarazione integrativa utilizzando il modello UNICO
2003 Persone fisiche e provvedere direttamente al pagamento delle somme
dovute.
Se i termini per la presentazione della dichiarazione sono scaduti, il
contribuente può, con un modello UNICO, rettificare o integrare la
dichiarazione (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
articolo 2 del D.P.R. 322 del 1998).
La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure
avviate con la consegna del modello 730, e, di conseguenza, non fa venir meno
l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o
trattenere le somme dovute in base al modello 730.
1.6 Pagamenti rateali e versamenti d'acconto
Rateizzazioni
Ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche
il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale può chiedere la
suddivisione in rate mensili di uguale importo della somma dovuta a titolo di:
saldo, primo acconto Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef e acconto
del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. A tal fine,
il contribuente indica nella Sezione VI, rigo F7, casella 3, del mod. 730 il
numero delle rate, da un minimo di due a un massimo di cinque, in cui intende
frazionare il debito.
Non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto
dell'Irpef.
Acconti
Il contribuente nel modello 730 (rigo F7 colonna 2) può chiedere, sotto la
propria responsabilità, la trattenuta di minori importi degli acconti
risultanti dalla liquidazione della dichiarazione. Se non intende effettuare
alcun versamento l'assistito deve barrare l'apposita casella 1 del rigo F7.
Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento a titolo di
seconda o unica rata di acconto o effettuare un versamento inferiore a quello
dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il mese di
settembre 2003 al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio.
2. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta
2.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.
Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997,
possono prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti, ai fini
dell'adempimento dell'obbligo di dichiarazione dei redditi mediante il modello
730, i sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 46 e 47,
comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai
membri del Parlamento europeo, e lettera l), del TUIR.
I sostituti d'imposta, se scelgono di prestare assistenza fiscale, svolgono le
attività indicate nell'articolo 37, comma 2, del citato decreto legislativo
n. 241 del 1997.
Tutti i sostituti d'imposta, compresi quelli che non prestano assistenza
fiscale, hanno l'obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato
contabile delle dichiarazioni elaborate dai Centri di assistenza fiscale
(articolo 37, comma 4, decreto legislativo n. 241 del 1997).
In caso di inosservanza delle citate disposizioni (articolo 37, commi 2 e 4,
decreto legislativo n. 241 del 1997), si rende applicabile ai sostituti
d'imposta la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2582.
2.2 Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta
Il sostituto d'imposta rilascia al sostituito una ricevuta del modello 730 e
della busta contenente il modello 730-1, redatta in conformità al modello
"730-2 per il sostituto d'imposta".
Prima del rilascio della ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta
presentazione della dichiarazione, il sostituto deve verificare che la
dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente, dal rappresentante o tutore e
in caso di dichiarazione congiunta da entrambi i contribuenti e che riporti i
dati relativi al sostituto stesso.
Il sostituto controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata
dal sostituito anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti
alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d'imposta.
Il sostituto che durante le operazioni di liquidazione riscontra anomalie o
incongruenze che determinano l'interruzione dell'assistenza fiscale, è tenuto
ad informarne tempestivamente il sostituito il quale dovrà presentare, entro
i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO
2003 Persone fisiche.
Entro il 16 giugno 2003 (il 15 giugno è giorno festivo) il sostituto consegna
al sostituito copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di
liquidazione modello 730-3, sottoscritto anche mediante sistemi di
elaborazione automatica.
Il rispetto di tale termine consente al contribuente di verificare i dati
contenuti nel modello 730 e nel prospetto di liquidazione e di comunicare
tempestivamente eventuali errori commessi dal sostituto, per metterlo in grado
di rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3
(e il 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione), da consegnare
all'assistito. La sanzione amministrativa applicata su eventuali versamenti
tardivi è a carico dell'autore della violazione che può avvalersi
dell'istituto del ravvedimento operoso.
Il sostituto entro il 20 ottobre 2003 deve trasmettere all'Agenzia delle
Entrate, in via telematica, i dati delle dichiarazioni elaborate e dei
relativi prospetti di liquidazione e consegnare le buste chiuse contenenti i
modelli 730-1.
Le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione devono essere conservati dal
sostituto fino al 31 dicembre 2005.
Il sostituto d'imposta, socio di un CAF-dipendenti, se presta assistenza
fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, svolge le operazioni di
raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione, consegna ai
sostituiti le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione elaborati dal CAF ed
effettua le conseguenti operazioni di conguaglio.
2.3 Compensi previsti per i sostituti d'imposta
Ai sostituti d'imposta spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato,
stabilito nella misura unitaria di euro 10,33 per ogni dichiarazione elaborata
e trasmessa, adeguato annualmente sulla base della variazione dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati stabilito dall'Istat.
Per l'elaborazione di una dichiarazione congiunta il compenso spetta in misura
doppia.
Il compenso, corrisposto mediante una riduzione dei versamenti delle ritenute
fiscali operate dal sostituto stesso, non costituisce corrispettivo agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
Alle Amministrazioni dello Stato non spettano i compensi previsti, come
precisato dal Ministero del Tesoro con telegramma-circolare n. 149868 del 9
giugno 1993.
Detti compensi non spettano altresì alla Camera dei Deputati, al Senato della
Repubblica, alla Corte Costituzionale e alla Presidenza della Repubblica, come
specificato dal Ministero del Tesoro con nota n. 119283 del 22 aprile 1996.
Per l'effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni dei propri sostituiti,
conseguenti alle comunicazioni dei risultati contabili da parte dei CAF che
hanno prestato assistenza, non è previsto alcun compenso per i sostituti
d'imposta.
L'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta non comporta alcun onere
per gli assistiti.
3. Assistenza fiscale prestata dai Centri per lavoratori dipendenti
3.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.
Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, individua i soggetti abilitati
alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale e le attività che detti
Centri possono svolgere.
I CAF sono tenuti a prestare assistenza fiscale -presentazione del mod. 730-
ai contribuenti che la richiedono, come previsto dall'articolo 34, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
Per assicurare la massima trasparenza nei rapporti con gli utenti, i CAF
devono esporre, in modo visibile, nei locali adibiti all'assistenza, copia del
provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza
fiscale e fornire chiare informazioni sull'assistenza, sugli orari di apertura
e sulle tariffe applicate.
L'articolo 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997 stabilisce per i Centri
un compenso, a carico del bilancio dello Stato, nella misura unitaria di euro
12,91 per ciascun modello 730 elaborato e trasmesso, adeguato annualmente
sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati stabilito dall'Istat. Per l'elaborazione di una
dichiarazione congiunta il compenso spetta in misura doppia.
Il contribuente che presenta una dichiarazione modello 730 debitamente
compilata e documentata non deve alcun corrispettivo al Centro di assistenza
fiscale.
3.2 Assistenza fiscale prestata dai CAF
Il CAF rilascia al contribuente una ricevuta del modello 730 e del modello
730-1 consegnati e della documentazione esibita.
La ricevuta è redatta in conformità al modello "730-2 per il CAF"
e può essere compilata con sistemi di elaborazione automatica; con gli stessi
sistemi può essere apposta la firma dell'incaricato del CAF al rilascio della
ricevuta.
Nella ricevuta è opportuno che siano analiticamente indicati i documenti
esibiti quando la loro conservazione non è affidata al CAF; l'indicazione può
avvenire in forma sintetica quando il CAF conserva copia dei documenti
esibiti. Tale indicazione potrà rivelarsi utile in caso di controllo, di
richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, di cui sarà
contestualmente informato anche il responsabile dell'assistenza fiscale del
CAF.
Prima di rilasciare la ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta
presentazione della dichiarazione, il CAF deve verificare che il contribuente
possieda i requisiti necessari per utilizzare il modello 730 e che siano
indicati gli estremi del sostituto d'imposta che dovrà eseguire i conguagli.
Se emergono, anche nel corso dell'attività di assistenza, situazioni che non
consentono l'utilizzo del modello 730, il CAF deve tempestivamente informare
il contribuente perché egli possa presentare, entro i termini ordinari
previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2003 Persone
fisiche.
Sulla base dei dati indicati dal contribuente e della relativa documentazione
esibita, previa verifica della correttezza e della legittimità dei dati e dei
calcoli esposti, il CAF elabora la dichiarazione e liquida le relative
imposte.
Entro il 20 giugno 2003, il CAF consegna al contribuente copia della
dichiarazione, elaborata in relazione all'esito dei controlli eseguiti, e il
relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, su modelli conformi per
struttura e sequenza a quelli approvati con il provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate del 10 gennaio 2003 pubblicato nel supplemento
ordinario n. 12 alla G.U. n. 22 del 28 gennaio 2003.
Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto, anche mediante sistemi di
elaborazione automatica, dal responsabile dell'assistenza fiscale, sono
evidenziati:
- gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio fiscale;
- le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati dal
contribuente a seguito dei controlli effettuati;
- i minori importi a titolo di acconto che il contribuente, sotto la propria
responsabilità, ha indicato di voler effettuare;
- la scelta operata dal contribuente per la destinazione dell' 8 per mille
dell'Irpef.
E' opportuno per i contribuenti riscontrare i dati contenuti nel modello 730 e
nel prospetto di liquidazione e comunicare tempestivamente eventuali errori
commessi dal CAF, per metterlo in grado di rideterminare correttamente gli
importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la
correzione riguarda la dichiarazione) che deve essere consegnato all'assistito
e la rettifica del risultato contabile (modello 730-4) che deve essere fatta
pervenire al sostituto d'imposta in tempo utile per effettuare i conguagli
entro l'anno 2003. La sanzione amministrativa applicata su eventuali
versamenti tardivi è a carico dell'autore della violazione che può avvalersi
dell'istituto del ravvedimento operoso.
La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia della
dichiarazione presentata, trasmessa in via telematica dal CAF all'Agenzia
delle Entrate.
Il contribuente che non ritiene corrette le variazioni apportate dal CAF, può
presentare, assumendosene la responsabilità, una dichiarazione integrativa
con il modello UNICO 2003 Persone fisiche.
Il CAF deve comunicare al sostituto d'imposta, entro il 20 giugno 2003, il
risultato contabile della dichiarazione modello 730-4, per consentirgli di
effettuare il conguaglio sulla retribuzione corrisposta nel mese di luglio.
I modelli 730-4 possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché
contengano tutte le informazioni previste; quando i modelli sono costituiti da
più pagine, la terza sezione deve essere compilata soltanto nell'ultima
pagina.
Per la comunicazione del risultato contabile può essere utilizzato ogni mezzo
idoneo allo scopo: servizio postale, trasmissione via fax, consegna a mano e,
previa intesa con i sostituti, invio telematico o mediante supporti magnetici.
E' opportuno, in caso di accordi, che tutti gli invii relativi ai modelli
730-4 ad un sostituto siano effettuati dal CAF con lo stesso sistema di
comunicazione.
I supporti magnetici, predisposti in conformità alle specifiche tecniche
definite dall'apposito decreto, devono essere utilizzati per le comunicazioni
dei risultati contabili alle Amministrazioni dello Stato, salvo specifici
accordi tra le parti per l'invio telematico.
Al fine di favorire lo sviluppo del telematico è opportuno l'uso di tale
sistema con tutti i sostituti che lo hanno richiesto quali: INPS, Ministero
dell'Economia e delle Finanze (personale centrale e periferico gestito dal
Service Personale Tesoro), INPDAP, Poste Italiane spa e Ferrovie dello Stato
spa.
I sostituti d'imposta restituiscono al CAF, entro quindici giorni, una copia
dei modelli 730-4 ricevuti; i modelli 730-4 devono intendersi ricevuti dai
sostituti, anche in mancanza della restituzione della copia in segno di
ricevuta, quando il CAF è in grado di documentare l'avvenuta trasmissione e
ricezione.
Il CAF entro il 20 ottobre 2003 trasmette in via telematica all'Agenzia delle
Entrate le dichiarazioni modello 730 elaborate; la tardiva od omessa
trasmissione comporta l'applicazione, a carico dei Centri, della sanzione
amministrativa da euro 516 a euro 5164.
Se il CAF trasmette elementi discordi rispetto alla documentazione fornita
dall'assistito, è prevista la revoca dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività di assistenza.
Il CAF deve conservare le dichiarazioni, i relativi prospetti di liquidazione
e i 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre 2005.
3.3 Visto di conformità
I controlli che devono essere eseguiti per il rilascio del visto di conformità
(articolo 35, comma 2, lett. b), decreto legislativo n. 241 del 1997), non
implicano il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati
dal contribuente (ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari, dei redditi
diversi e delle relative spese di produzione) o valutazioni di merito riguardo
a spese o situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del
reddito o delle imposte dovute.
Il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione elaborata deve essere
conseguente alla verifica:
- della corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a titolo di
addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
- dell'ammontare delle spese, per le quali spetta la detrazione del 41% e/o
del 36%, sostenute dal contribuente per interventi di recupero del patrimonio
edilizio, risultante dalla documentazione esibita, e del rispetto dei limiti
stabiliti dalla normativa vigente anche in merito alla prosecuzione di lavori
già iniziati in anni precedenti;
- delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge,
corrispondenti alle risultanze della documentazione esibita e intestata al
contribuente o, se previsto dalla normativa, ai familiari a carico e relativa
all'anno 2002;
- delle detrazioni d'imposta non eccedenti le misure previste dalla legge e
corrispondenti ai dati risultanti dalla dichiarazione o dalla relativa
documentazione esibita;
- dei crediti d'imposta spettanti sulla base dei dati risultanti dalla
dichiarazione e non eccedenti le misure previste dalla legge.
Per il rilascio del visto di conformità infedele si applica, a carico del
responsabile dell'assistenza fiscale, la sanzione amministrativa da euro 258 a
euro 2582.
3.4 Controlli sulla documentazione
Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF deve verificare la conformità
dei dati esposti nella dichiarazione con quelli risultanti dalla
documentazione esibita.
Per i controlli che i CAF devono eseguire, non è necessaria l'esibizione di
documentazione relativa all'ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione
(es. certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di
locazione stipulati) e alle detrazioni soggettive d'imposta (es. certificati
di stato di famiglia).
Devono, invece, essere esibiti, anche in copia fotostatica:
- documentazione attestante le ritenute indicate nella dichiarazione (CUD,
certificati dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi
assimilati al lavoro dipendente, di lavoro autonomo occasionale, ecc.);
- fatture, ricevute e quietanze relative a pagamenti effettuati, nel corso
dell'anno 2002, per oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione
d'imposta, nonché altra documentazione necessaria per il loro riconoscimento
(ad esempio: per gli interessi passivi, copia del contratto di mutuo per
l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'immobile adibito ad
abitazione principale; per i premi di assicurazione sulla vita, documentazione
attestante i requisiti richiesti per la relativa detrazione);
- attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati direttamente dal
contribuente;
- ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale
si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
Relativamente alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio
edilizio, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 41 e/o del 36 per
cento, devono essere esibiti:
- copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata
trasmessa al competente Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara la
comunicazione di inizio lavori;
- copia dei bonifici bancari;
- copia della documentazione relativa alle spese il cui pagamento non è stato
eseguito con bonifico bancario (pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998
ovvero spese relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute d'acconto
operate sui compensi, all'imposta di bollo e ai diritti pagati per le
concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori);
- attestazione della quota di pertinenza in caso di spese condominiali.
Se il contribuente ha già esposto nelle precedenti dichiarazioni spese per il
recupero del patrimonio edilizio e anche nel modello 730/2003 chiede il
riconoscimento di una rata in cui era stato diviso l'onere, il responsabile
del CAF non deve richiedere la relativa documentazione. Deve, invece, essere
effettuato il controllo di conformità quando il contribuente richiede per la
prima volta nella dichiarazione 730/2003 il riconoscimento della detrazione
per spese per interventi effettuati per il recupero del patrimonio edilizio,
anche se il presupposto era sorto precedentemente.
Il contribuente può documentare con l'autocertificazione il sostenimento
delle spese sanitarie per familiari, non fiscalmente a carico, affetti da
patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria pubblica quando la ricevuta di pagamento è rilasciata allo stesso
familiare.
Il contribuente può, se il CAF è già in possesso di documentazione (es.
contratti di mutuo o di assicurazione) perchè prodotta in anni precedenti,
attestare con l'autocertificazione la sussistenza dei requisiti richiesti.
4. Conguagli
4.1 Modalità e termini
I sostituti d'imposta, per effettuare i conguagli sulle retribuzioni a partire
dal mese di luglio, devono tener conto dei risultati contabili delle
dichiarazioni modello 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3
che hanno elaborato o nei modelli 730-4 trasmessi dai Centri di assistenza
fiscale entro il 20 giugno 2003. Se il risultato contabile perviene oltre tale
termine il sostituto procede all'effettuazione del conguaglio a partire dal
primo mese utile.
I sostituti devono inoltre tener conto di eventuali risultati contabili
rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli
entro l'anno 2003.
E' opportuno che i sostituti verifichino la regolare provenienza dei modelli
730-4 e restituiscano immediatamente ai CAF che li hanno inviati i modelli
730-4 relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di
lavoro.
Il debito o il credito risultante dal modello 730-3 o dal modello 730-4 deve
essere, rispettivamente, trattenuto dalle retribuzioni o rimborsato anche se
d'importo uguale o inferiore a euro 10,33.
Conguagli a credito
Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il
rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a
titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all'Irpef effettuate
sui compensi corrisposti nel mese di luglio, utilizzando, se necessario,
l'ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei
compensi corrisposti nello stesso mese di luglio. Se anche quest'ultimo
ammontare è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli
importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle
ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell'anno 2003.
In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una
cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal
rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei
confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al
rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.
Se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il
sostituto deve astenersi dal continuare e comunicare all'interessato,
utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali
lo stesso ha diritto provvedendo anche ad indicarli nella relativa
certificazione (CUD). Tali importi potranno essere fatti valere dal
contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile
presentata se l'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il
contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.
In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell'anno
successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso
sarà riconosciuto dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate in sede di
liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti.
Conguagli a debito
Le somme risultanti a debito dal modello 730-3, o dal modello 730-4, sono
trattenute dalle retribuzioni corrisposte nel mese di luglio 2003.
Se è stata chiesta la rateizzazione il sostituto calcola l'importo delle
singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,50 per cento mensile
previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi
corrisposti nel mese di luglio. Se il conguaglio non può avere inizio nel
mese di luglio il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate tendente
alla scelta effettuata dal contribuente.
Nel caso in cui la retribuzione corrisposta nel mese di luglio risulta
insufficiente per trattenere l'intero importo dovuto, la parte residua sarà
trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di
ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2003. Il
differito pagamento comporta l'applicazione dell'interesse in ragione dello
0,40 per cento mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in
aggiunta alle somme cui afferisce.
Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell'importo
rateizzato, il sostituto d'imposta applica, oltre all'interesse dovuto per la
rateizzazione, anche l'interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al
differito pagamento.
Il sostituto deve tener conto di un risultato contabile che rettifica un
precedente modello 730-4, ricevuto da un CAF in tempo utile per effettuare il
conguaglio a rettifica entro l'anno 2003, e applicare su eventuali tardivi
versamenti gli interessi dovuti dal contribuente.
Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2003 è trattenuto
l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto per Irpef. Se tale
retribuzione è insufficiente l'importo residuo è trattenuto dalla
retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione
dell'interesse nella misura dello 0,40 per cento.
L'importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni è versato, unitamente
alle ritenute d'acconto relative allo stesso mese, utilizzando gli appositi
codici tributo stabiliti se si utilizza il modello F24 o l'apposito capitolo
se il versamento è effettuato alle sezioni di Tesoreria Provinciale dello
Stato.
Se entro la fine dell'anno non è stato possibile trattenere l'intera somma,
per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto deve comunicare
al sostituito, entro il mese di dicembre 2003, gli importi ancora dovuti,
utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua,
maggiorata dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il
mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso
mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle
dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
Gli enti che erogano pensioni effettuano le operazioni di conguaglio sulla
prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre e
versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute.
I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati
sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.
4.2 Situazioni particolari
Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione
Se prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio
è intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, aspettativa con assenza di
retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta non effettua i
conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi
risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.
I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di
retribuzione (aspettativa, redditi assimilati di cui all'articolo 47, lettera
c-bis), del T.U.I.R.), possono scegliere di richiedere la trattenuta della
somma a debito, con l'applicazione dell'interesse dello 0,40 per cento
mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l'anno d'imposta.
In caso di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta è tenuto ad operare i
rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una
corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli
altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.
Decesso del contribuente
Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l'obbligo per il sostituto
di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730.
Se il decesso è avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione di un
conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del
modello 730-3, l'ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che
devono essere versate dagli eredi nei termini previsti dall'articolo 65 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi non sono tenuti al versamento
degli acconti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97,
sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749.
Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto comunica agli eredi gli
importi, utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione,
provvedendo ad indicarli anche nell'apposita certificazione.
Tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli
eredi devono o comunque possono presentare per conto del contribuente
deceduto, ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Gli eredi, in alternativa, possono presentare istanza di rimborso ai sensi
dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Se gli eredi rilevano delle incongruenze nel modello 730 possono presentare il
modello UNICO 2003 Persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in
tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati
in tutto o in parte.
Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma
congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria
posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d'imposta deve
comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3.
Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato;
non sono applicate le sanzioni per tardivo versamento. Il credito può essere
fatto valere nella successiva dichiarazione.
Per tutte le situazioni particolari sopra illustrate, la dichiarazione modello
730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti.