Le norme in tema di
notificazioni di atti processuali, ivi compresa la notifica di cui all'art. 140
c.p.c., vanno ora interpretate nel senso che "la notificazione si
perfeziona nei confronti del notificante, al momento della consegna dell’atto
all’ufficiale giudiziario".
Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 97 depositata il
12 marzo 2004,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfonso QUARANTA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di
procedura civile, promosso con ordinanza del 17 marzo 2003 dal Giudice di pace
di Correggio nel procedimento civile vertente tra B.D. e l’Impresa Edile
"Rocco" di T.R., iscritta al n. 409 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie
speciale, dell’anno 2003.
Udito nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2004 il Giudice relatore
Annibale Marini.
Ritenuto che il Giudice di pace di Correggio, con ordinanza del 17 marzo 2003,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile
"nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona per il
notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché
a quella antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario";
che, nel giudizio a quo, dovrebbe essere dichiarata l’inammissibilità di una
opposizione a decreto ingiuntivo, notificata ai sensi dell’art. 140 cod. proc.
civ., risultando dalla relata di notifica che le relative operazioni, iniziate
entro il quarantesimo giorno dalla notificazione del decreto, si sono concluse,
con l’invio da parte dell’ufficiale giudiziario della prescritta
raccomandata con avviso di ricevimento, dopo la scadenza del termine di cui
all’art. 641 cod. proc. civ.;
che ad avviso del rimettente – il quale richiama la sentenza di questa Corte
n. 477 del 2002, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 cod. proc. civ. e 4, comma
terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta
e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione a mezzo posta si
perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del
destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto
all’ufficiale giudiziario – anche nel caso della notificazione eseguita ai
sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. dovrebbe ritenersi lesivo del diritto di
difesa del notificante che un effetto decadenziale possa conseguire – come
appunto si verificherebbe nel caso di specie – al ritardo nel compimento di
un’attività riferibile non al medesimo notificante ma all’ufficiale
giudiziario.
Considerato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che – per effetto
della sentenza n. 477 del 2002, richiamata dal rimettente – "risulta
ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali
sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente
alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del
processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – il
momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve
distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario"
(sentenza n. 28 del 2004);
che, conseguentemente, alla luce di tale principio, le norme in tema di
notificazioni di atti processuali – ivi compresa quella censurata
dall’odierno rimettente – vanno ora interpretate, senza necessità di
ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi, nel senso che "la
notificazione si perfeziona nei confronti del notificante, (…), al momento
della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario" (così, ancora, la
citata sentenza n. 28 del 2004);
che pertanto – ed a prescindere dall’evidente erroneità del presupposto
interpretativo da cui il rimettente muove, là dove mostra di ritenere che il
momento perfezionativo del procedimento notificatorio ex art. 140 del codice di
procedura civile sia rappresentato dalla ricezione, da parte del destinatario,
della raccomandata contenente l’avviso e non piuttosto, come è diritto
vivente, dalla sua spedizione – la questione va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di
Correggio con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, l'8 marzo 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2004